Diritto costituzionale
Norma giuridica
Sono norme che un gruppo adotta per soddisfare i propri bisogni, dandosi una struttura organizzativa stabile. Serve anche un principio ordinatore cioè regole per risolvere i conflitti. Le norme servono anche per istituire organi (governo, presidente, parlamento ecc.) e attribuirgli le varie funzioni:
- Organo con potere legislativo (parlamento) che produca le norme
- Organo con potere esecutivo (governo) che applichi le norme
- Organo con potere giudiziario (magistratura) che vigili sul rispetto delle norme
Le norme servono per stabilire principi fondamentali dell’ordinamento e creare poteri che lo fanno funzionare.
Caratteri delle norme giuridiche
- Positività = norme che introducono nuovi diritti in modo positivo cioè determinano i principi e i valori che si vogliono affermare e proteggere
- Exteriorità = norme che si rivolgono a soggetti esterni all’ente che le emana (es. parlamento emana leggi che si rivolgono ai cittadini)
- Generalità = norme che disciplinano soggetti e situazioni indistinte e ripetibili, in casi eccezionali (es. covid) possono essere derogate da norme di eccezione o speciali. Le norme speciali stabiliscono misure speciali per alcuni destinatari (es. chi ha reddito basso può pagare meno tasse)
- Astrattezza = le norme forniscono una definizione astratta/generale e non specifica (es. “vietato rubare” e non “vietato rubare il pane”)
- Coattività = l’inosservanza della norma prevede una sanzione che verrà applicata ai soggetti non rispettosi
- Irretroattività = la norma deve disporre solo per il futuro a meno che ciò che stabilisce la nuova normativa sia più favorevole al reo, nel periodo di vacatio legis si applica ancora la vecchia norma a meno che la nuova non sia favor rei
Interpretazione della norma
L’interpretazione è un dovere del giudice. Le tecniche di interpretazione sono varie e sono tutte preordinate ad estrarre la norma dalla disposizione. Disposizione = testo letterale dell’articolo.
- Interpretazione giudiziale = proviene dai giudici nell’esercizio della loro funzione ed ha rilevanza solo per le parti del giudizio
- Interpretazione dottrinale = discende da una serie di proposte interpretative elaborate dai giuristi e senza natura vincolante
- Interpretazione autentica = l’organo legislativo interviene in un momento successivo per precisare con legge (o un atto ad essa equiparato) il significato di un testo normativo complesso
- Norme di stretta interpretazione = disposizioni che non ammettono il ricorso all’analogia (es. norme eccezionali, speciali e penali)
- Interpretazione adeguatrice = pone al giudice l’obbligo di ricorrere a tutti gli strumenti possibili per piegare la norma rimanendo conforme a costituzione, convenzioni, norme comunitarie UE
- Interpretazione conforme a costituzione
- Interpretazione convenzionalmente conforme = conforme alle convenzioni internazionali (NON sovrannazionali es. convenzione europea diritti umani CEDU)
- Interpretazione comunitariamente conforme = conforme a convenzioni europee (sovrannazionali)
Criteri interpretativi
- Logico-letterale = si può attribuire alla legge solo l’intenzione del legislatore, in quanto traspare dalle parole
- Teleologico = non traspare l’intenzione del legislatore e può aiutare leggere i lavori preparatori o la relazione di accompagnamento della norma
- Analogia legis / iuris
- Analogia legis = rinvio ad una disciplina dettata da casi simili o per analogia (es. anni 90 processi per pirateria ma non esistevano leggi in materia). È escluso il ricorso all’interpretazione analogica in materia penale
- Analogia iuris = rimando ai principi generali dell’ordinamento
- Sistematico = il giudice deve collocare la norma nel sistema con la conseguenza che le potrà essere data un’interpretazione che ne circoscrive il campo di applicazione (interpretazione estensiva o restrittiva)
Ordinamento giuridico
Insieme norme giuridiche:
- Plurisoggettività = soggetti ordinati da un sistema di norme ritenute vincolanti
- Normazione = regolazione della condotta attraverso le norme (devono avere natura relazionale cioè devono regolare le condotte umane)
- Organizzazione = apparato organizzativo formato da persone e servizi che garantiscono il rispetto delle norme
Ogni modifica delle norme/fonti si trasferisce sulla forma di governo quindi sugli organi istituzionali e politici (es. dpcm durante pandemia hanno reso il governo centrale e il parlamento marginale). Fonti del diritto = atti o fatti che producono norme giuridiche. Normazione – organizzazione e fonti del diritto – forma governo = se cambia una parte cambia anche l’altra.
- Stabilità = la struttura organizzativa è ideata per rendere l’ordinamento stabile, infatti la costituzione è rigida (iter revisione lungo) mentre lo statuto albertino era flessibile
Ordinamento non giuridico
- Università
Teoria normativista e istituzionalista
- Ordinamento normativista (stato)
- Insieme norme che regola le condotte umane
- Principio di validità
- Ordinamento istituzionalista (università)
- Ente o struttura sociale in cui le persone tendono ad unirsi
- Istituzione
Pluralità ordinamenti giuridici
N. ordinamenti illimitato (es. tutti gli enti territoriali sono ordinamenti), N. fini raggiungibili illimitato. Criteri classificazione:
- Caratteri intrinseci nello stato (es. norme stato italiano)
- Rapporti con gli altri ordinamenti (es. rapporto stato-regioni o regioni-province)
Ordinamenti con potere sovrano/autonomo = stati (norme statali), chiesa/vaticano (norme ecclesiastiche), UE (norme europee), comunità internazionale (trattati e consuetudini).
Classificazione ordinamenti
- Origine
- Originali = ordinamenti che non derivano da altre autorità e si creano per forza propria con un proprio sistema di fonti e regole (es. stato, chiesa, UE, comunità internazionale)
- Derivato = ordinamenti di natura derivata innestati all’interno dell’ordinamento statale (es. enti territoriali)
- Finalità
- Generali = stati, UE (anche se è nata con finalità specifica economica CECA)
- Specifiche = chiesa
- A base territoriale = sovranità dello stato e delle regioni (le regioni esercitano le loro funzioni all’interno del loro territorio)
- A base non territoriale = ordinamenti sportivi, partiti, sindacati
Soggetto giuridico
La soggettività giuridica rende l’individuo un soggetto di diritto, cioè un centro di imputazione di diritti e doveri.
- Capacità giuridica = essere titolari di diritti e doveri (posizione giuridica attiva e passiva). Si acquista alla nascita
- Capacità d’agire = poter esercitare i propri diritti e sottostare ai doveri. Si acquista a 18 anni e si perde con una sentenza di interdizione
- Giudiziale = infermità
- Legale = condanna superiore a 5 anni o ergastolo, non si possono compiere solo gli atti patrimoniali
- Capacità naturale = non si perde mai (es. bambino può comprare qualcosa)
Posizione giuridica
- Attiva = diritti e interessi
- Diritto soggettivo = situazione giuridica soggettiva piena rivendicabile/giudiziabile verso tutti i soggetti dell’ordinamento
- Aspettativa = non si è ancora titolari del diritto perché mancano certe circostanze che si devono ancora verificare
- Interesse legittimo = adeguato svolgimento della procedura legislativa ed adeguato corrispettivo in denaro
- Passiva = obblighi e doveri
Elementi costitutivi dello stato
Lo stato è un’entità originaria ed indipendente e forma organizzata del potere politico, risulta costituito dai rapporti che si instaurano fra popolo, territorio e struttura di governo.
Popolo
- Popolo = elemento plurisoggettivo e personale cioè insieme dei soggetti (non necessariamente sul territorio) ai quali lo stato attribuisce la condizione di cittadini ovvero di soggetti titolari di diritti e doveri (chi ha la cittadinanza). Il popolo è un soggetto passivo perché destinatario delle attività dell’ordinamento giuridico ma è anche un soggetto attivo perché capace di esprimere la propria volontà.
- Popolazione = soggetti sottoposti all’autorità statale perché presenti sul territorio (cittadini + stranieri)
- Nazione = soggetti con comunanza di valori socio-culturali
- Cittadinanza = situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri) che vengono attribuite al popolo dalla costituzione e che si richiede al popolo di rispettare
Modi di acquisto della cittadinanza
(legge n. 91/1992)
- Naturalizzazione
- Concessione = la cittadinanza può essere concessa a uno straniero con decreto del presidente della repubblica per aver reso eminenti servizi all’Italia
- Straniero legalmente residente in Italia da 3 anni e nato nel territorio della repubblica
- Straniero o apolide discendente in linea diretta di 1° o 2° grado
- Prestare servizio militare per lo stato dichiarando anticipatamente di voler acquistare la cittadinanza
- Assumere pubblico impiego alle dipendenze dello stato (anche all’estero)
- Al raggiungimento della maggiore età aver risieduto da almeno 2 anni nel paese e dichiarare entro il 19esimo anno l’intenzione di voler acquistare la cittadinanza
- Gli stranieri che siano nati in Italia e vi abbiano risieduto senza interruzioni fino ai 18 anni possono diventare cittadini se entro il 19esimo anno ne dichiarano l’intenzione
- Straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente da almeno 5 anni post adozione
- Straniero che abbia svolto almeno 5 anni lavori alle dipendenze dello stato
- Cittadino di uno stato UE che risieda in Italia da 4 anni
- Apolidi residenti da almeno 5 anni
- Straniero residente da almeno 10 anni
- Ius soli = diritto di suolo, chi nasce nel territorio italiano da genitori entrambi apolidi o ignoti o il cui paese d’origine non prevede la traslazione della cittadinanza ai figli
- Ius sanguinis = diritto di sangue, è cittadino italiano il figlio di cittadini italiani
- Minore o maggiorenne dichiarato giudizialmente figlio di un cittadino italiano (il maggiorenne però deve scegliere la cittadinanza italiana entro 1 anno dalla sentenza)
- Per beneficio di legge = quando sussistono requisiti di fatti e di diritto
- A seguito di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano
- Iuris communicatio = il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano che prima del matrimonio risieda già in Italia da 6 mesi o che dopo il matrimonio risiede in Italia per almeno 3 anni
- Legge 132/2018 (decreto Salvini) = ha introdotto il requisito della lingua, è necessario il livello di italiano B1
Modi perdita cittadinanza
(legge n. 91/1992)
- Cittadino che ricopre incarico o svolge servizio militare per uno stato estero o una organizzazione internazionale di cui l’Italia non è membro
- Cittadino ricopre incarico o svolge servizio militare per un paese con cui siamo in guerra
- Condanna definitiva per reati di terrorismo, avversione, assistenza a persone che partecipano ad associazioni sovversive o con finalità di terrorismo
Territorio
Sfera entro cui si estende la potestà di imperio dello stato:
- Terraferma = confini naturali (fiumi) e artificiali (dighe)
- Sottosuolo = fino ai limiti della sua utilizzabilità
- Spazio aereo sovrastante = lo stato estende la sua sovranità sul territorio atmosferico (es. consente il volo a mezzi di altri stati)
- Lo spazio extra atmosferico è disciplinato da trattati internazionali che vietano la dispersione di rifiuti spaziali
- Mare territoriale = fino 12 miglia dalla costa e nella zona ulteriore per motivi economici oltre il limite esterno il mare territoriale + piattaforma continentale (200 miglia di profondità)
- Navi e aerei italiani = se militari si applica SEMPRE la legge italiana, se civili si applica la legge del paese in cui ci si trova mentre se si è in zona internazionale si usa il diritto italiano
Limiti territorio
- Extraterritorialità = non sottoposizione alla potestà di imperio dello stato ospitante (es. ambasciate, consolati, san marino, navi e aerei stranieri)
- Immunità = limitazione della sovranità esercitabile all’interno del proprio territorio (es. ambasciate e consolati)
Sovranità
La sovranità esprime sia la condizione di indipendenza di uno stato rispetto agli ordinamenti sia la posizione di supremazia rispetto ai vari soggetti che lo compongono. Lo stato quindi è un’istituzione sovrana in grado di autodeterminarsi: è titolare di un potere supremo, incondizionabile ed esclusivo, in grado di prevalere su ogni soggetto che si trovi entro il proprio territorio.
- Interna = supremazia rispetto ai vari soggetti che lo compongono
- Esterna = indipendenza dello stato rispetto agli ordinamenti
- Popolare (Art. 1) = la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
- Democrazia diretta = referendum, iniziativa legislativa popolare, petizioni alle camere
- Democrazia indiretta = voto
Limiti sovranità
- Natura fattuale = impossibilità per lo stato di controllare e gestire la circolazione delle informazioni, risorse e capitali
- Natura giuridica = derivanti dall’appartenenza dello stato alla comunità internazionale, infatti gli stati hanno abdicato parte della propria sovranità aderendo a organizzazioni internazionali e sovrannazionali (es. UE e NATO). Le organizzazioni sovrannazionali differiscono da quelle internazionali perché hanno organi legittimati ad emanare provvedimenti con carattere generale (es. regolamenti e direttive UE) ed individuali (es. sanzioni UE contro Italia) che entrano direttamente nel diritto interno degli stati, in ragione dei trattati istitutivi e degli accordi successivi
Forme di stato
Forma di stato = complesso di relazioni che intercorrono tra i 3 elementi costitutivi dello stato + le finalità complessive perseguite nella loro azione dagli organi costituzionali.
Principi, valori, criteri organizzativi che ogni stato si dà e su cui si fonda variano da forma a forma (liberale, socialista, autoritario, totalitario, pseudodemocratico). Si può fare riferimento anche ai criteri di ripartizione territoriale del potere (federale o regionale), quindi si fa riferimento alla struttura dello stato in base al grado di autonomia riconosciuto agli enti territoriali (stato federale autonomia massima, stato regionale autonomia media, stato unitario autonomia minima).
Stato di diritto = il pubblico potere può agire soltanto se e nella misura in cui è abilitato dalla legge. Sotto il profilo formale (pubblica amministrazione) possono adottare solo quei provvedimenti che sono ammessi dalla legge (riserva di legge) e possono adottarli solo con le forme e la procedura prevista dalla legge (bisogna esprimere la motivazione).
Criterio finalità e principi
Stato liberale (Italia)
- Origine = è erede dello stato liberale sviluppatosi in Inghilterra dopo la crisi dello stato assoluto e poi affermatosi in Europa e in America
- Stato di diritto fondato su:
- Sulla legge quale espressione della volontà generale ovvero della volontà del parlamento che rappresenta ed esprime la volontà della nazione
- Sulla fissazione di regole astratte, generali, predeterminate quali limiti di natura tipologica e procedimentale delle decisioni dei titolari degli organi detentori del potere pubblico
- Sulla separazione dei poteri
- Sul riconoscimento delle libertà civili e politiche
- Prima fase = costituzioni e dichiarazioni proclamarono le libertà fondamentali
- Seconda fase = riconoscimento di diritti sociali ed economici, avvento dei partiti di massa, estensione del suffragio, trasformazione del ruolo dello stato liberale che da astensionista divenne interventista in particolare in ambito economico e sociale (Welfare State)
Caratteristiche attuali = pluripartitismo, garanzie dell’opposizione parlamentare e delle minoranze politiche, riconoscimento e garanzia effettiva dei diritti dell’uomo, principio di uguaglianza formale e sostanziale, indipendenza ed autonomia della magistratura, istituzione di organi di giustizia costituzionale, ripartizione del potere tra stato centrale ed enti territoriali, separazione fra potere civile e potere militare, adesione ad un modello laico sul versante dei rapporti tra potere civile e religione, sistema economico improntato alla proprietà privata dei mezzi di produzione e alla libertà di iniziativa economica privata nonché del mercato e della concorrenza.
Pseudo-democrazia
Regimi formalmente democratici ma sostanzialmente pervasi da una significativa erosione della correttezza delle elezioni, del pluralismo politico, degli spazi per le opposizioni e il dissenso, nonché dalla concentrazione del potere personale.
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