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Diritto costituzionale: nozioni fondamentali

La fonte normativa più importante dell’ordinamento italiano è la Costituzione, che è entrata in vigore il 1/01/1948. Essendo scritta essa in un altro tipo di situazione rispetto a quella moderna, si hanno, con l’evoluzione della società anche dovuti alla globalizzazione, alcune contraddizioni e vengono messi in dubbio alcuni principi e più in generale il modello di stato costituzionale.

Un esempio chiave è rappresentato da quello che è l’articolo 9 e dal suo cambiamento, tramite riforma costituzionale del 2022:

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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Come si è visto, sono stati introdotti come oggetti di tutela l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali. Questa materia era dal 2003 di competenza regionale e ancora prima presente in quella che possiamo definire costituzione materiale.

Un dato importante è anche il riferimento alle future generazioni, infatti la costituzione non deve guardare solo al presente ma deve anche volgere lo sguardo al futuro.

Per la prima volta l’ambiente viene visto come un bene da rispettare e tutelare, ma bisogna tenere conto che sono anche altri i beni che devono, secondo la costituzione, essere tutelati (salute, libertà,...) e c’è la necessità di trovare un equilibrio in modo che per tutelarne uno non si trascurino gli altri. Legato a questo concetto di bilanciamento dei valori è lo scritto di C. Smith, in cui propone di parlare di valori e non di principi: questo perché quando si parla di principi ci si riferisce a qualcosa di assoluto e di conseguenza alcuni rischiano di oscurarne altri (ad esempio se si prende la tutela della vita come principio è lecito porsi alcuni interrogativi riguardo a temi come l’aborto e il fine vita).

Costituzione scritta e costituzione materiale

Un’importante distinzione deve essere fatta tra:

  • Costituzione scritta → È la costituzione di uno stato, scritta e di conseguenza seguita alla lettera.
  • Costituzione materiale → Sono dei principi o valori che non sono scritti ma sono effettivi dalla realtà (ad esempio lo era la tutela delle biodiversità prima della riforma costituzionale sull’articolo 9).

Importante è la scrittura delle norme costituzionali. Questo perché tutte le norme che contrastano con un principio costituzionale non devono essere prese in considerazione, e dunque se la norma costituzionale è scritta essa non può essere fraintesa o dimenticata.

Stato, cittadinanza e sovranità

Stato = principale organizzazione della vita collettiva. Far parte di uno stato, cosa necessaria, perché non si sceglie, significa averne la cittadinanza, che, in base a ciò che è previsto dall’ordinamento, può essere ottenuta per:

  • Ius Soli: nascita all’interno del territorio (Stati Uniti).
  • Ius Sanguinis: nascita da genitori cittadini di quello stato (Italia).

Lo stato ha una natura autoritaria: impone le regole per garantire la vita collettiva e produce le norme giuridiche del proprio ordinamento (attualmente ci sono alcuni istituti sovranazionali che producono molte norme, come ad esempio l’Unione Europea); inoltre assume su di sé il monopolio della forza, anche se alcuni fenomeni sono in contrasto con questo principio (ad esempio la mafia), e vieta ad ognuno di farsi giustizia, garantendo un equo processo per tutti con giuste pene.

Lo stato è dotato di sovranità, che può essere di due tipi:

  • Interna → Detta le leggi e organizza i pubblici poteri all’interno del territorio.
  • Esterna → Lo stato è in condizione di parità con gli altri ma assolutamente indipendente da essi.

Fin dall’articolo 1 viene stabilito che la sovranità appartiene al popolo, che legittima “dal basso” il potere dello stato, che è comunque limitato dalla costituzione rigida, che prevede cioè complessi meccanismi per essere modificata. La società è inoltre fondata sul lavoro, che è il modo con cui i cittadini conquistano la propria libertà e la propria autonomia.

Negli ultimi anni, la nascita di alcune entità sovranazionali, ha fatto sì che alcuni stati cedessero parte della propria sovranità per entrare a far parte di un'organizzazione più ampia (come nel caso dell’Unione Europea).

Stato liberale e stato costituzionale

Lo stato può essere:

  • Stato liberale → Fondato sul primato della legge. Il parlamento emanava le leggi e garantiva i diritti e le libertà. Ma in questo procedimento non c’era nessun tipo di limite o controllo all’operato del parlamento, il potere esecutivo e quello giudiziario eseguivano semplicemente le direttive del potere legislativo. A un certo punto il legislatore era diventato arbitrario e ingiusto, tanto da dover porre dei limiti che sono arrivati con la stesura delle costituzioni.
  • Stato costituzionale → Fondato sul primato della costituzione. Il potere legislativo perde qui la sua centralità in subordinazione alla costituzione, che si ispirava all’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, e che sanciva alcune regole per la divisione dei poteri. Inoltre vengono inseriti alcuni organi di garanzia come ad esempio la corte costituzionale.

La costituzione è rigida, quindi prevede un meccanismo molto complesso per essere modificata. Inoltre la legge ordinaria è subordinata ai principi contenuti in essa, ed è possibile cancellare quelle norme che sono contrarie appunto a questi principi. Diversa è l’esperienza americana, in cui i giudici si sono presi il ruolo di difendere le libertà contro il legislatore e di poter sindacare della costituzionalità o meno della legge (Madison vs Marbury - 1803).

“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.”, Articolo 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).

Da questo articolo si fonda il costituzionalismo moderno, perché ne pone i due pilastri fondamentali:

  • Separazione dei poteri, in modo che non possa esserci la degenerazione di uno dei tre a prevalere sugli altri due.
  • Garanzia dei diritti: il costituzionalismo moderno nasce e si rinnova sempre come una tecnica di limitazione del potere proprio per garantire i diritti e le libertà.

Questi due pilastri rappresentano quella che è la funzione prescrittiva della costituzione, mentre da un punto di vista descrittivo possiamo dire che la costituzione rappresenta l’assetto delle regole fondamentali sull’organizzazione e sul rapporto tra i poteri e i cittadini. Importante è che secondo la concezione descrittiva tutti gli stati, anche quelli più totalitari, hanno una costituzione, anche se non è garantita la funzione prescrittiva di essa.

Common law e civil law

Nel mondo contemporaneo ci sono due grandi visioni del costituzionalismo:

Common Law Civil Law
Presente una legge scritta, ma l’evoluzione del diritto è affidata alle decisioni dei giudici, in un diritto fortemente fondato sui casi. I diritti vengono considerati come inalienabili e supremi (“dall’alto”), e i giudici si fanno interpreti e garanti del rispetto di questi attraverso le loro sentenze. Come si è visto recentemente però, come può dare diritti, una singola sentenza dei giudici (vedi sentenza Dobbs su Roe vs Wade) può toglierli. Costituzionalismo fondato sulla legge scritta. I diritti sono garantiti dal parlamento, titolare del potere legislativo che, essendo eletto, dovrebbe rappresentare appieno la volontà del corpo elettorale.

Forme di stato

Forma di stato = modo in cui si configura il rapporto tra cittadini e potere politico, quindi tra governati e governanti o tra libertà e autorità. Essa esprime il fine ultimo che si impone un ordinamento. Nella forma di stato si esprime l’insieme delle influenze e delle correlazioni tra contesto storico e modo di esercizio delle funzioni statali.

Lo studio della forma di stato può avvenire sulla base di due distinte impostazioni:

Rapporto tra governanti e governati

  • Rapporto tra governanti e governati (Rapporto verticale):
    • Stato assoluto → Legittimazione del sovrano di origine divina, quindi detiene tutti i poteri in modo assoluto e senza alcuna condizione o limite garantito dalla costituzione, che non è presente. Le persone non sono cittadini ma sudditi, appartenenti a quelli che stanno nascendo come primi stati nazionali, caratterizzati da dei propri territori, confini, sovranità e difesa, in cui iniziano a nascere i primi apparati burocratici e fiscali. Le classi sociali sono rigidamente divise, con grandi privilegi per l’aristocrazia.
    • Stato liberale → Frutto della lotta della borghesia (Rivoluzioni americana del 1776 e francese del 1789) contro l’aristocrazia e il clero, sulla base delle tesi illuministiche secondo cui ogni persona è titolare di diritti inviolabili che lo stato deve riconoscere. La legittimità del potere arriva dal popolo, che elegge i propri rappresentanti nel parlamento (Principio rappresentativo), che attraverso il potere legislativo fissa, con l’emanazione delle leggi, i limiti al potere dello stato a tutela delle libertà dei cittadini. Dunque viene garantita una sfera di autonomia in cui lo stato non può entrare (libertà negative = libertà su cui lo stato non può intervenire). La prima esperienza di stato liberale è in realtà rappresentato dall’Inghilterra, in cui già a partire dalla metà del 1200, prima tramite la Magna Charta, e poi con il principio No Taxation without Representation, il potere del sovrano risulta essere limitato sotto certi aspetti, per garantire alcuni diritti ai cittadini. In realtà l’uguaglianza dello stato liberale era solo formale (basti pensare che per le donne e per i poveri non era ancora previsto il diritto di voto, in quello che era ancora da questo punto di vista uno stato monoclasse).
    • In età liberale le norme, come oggigiorno, avevano due caratteristiche:
      • Generalità → Si applicano all’intera popolazione (principio di eguaglianza).
      • Astrattezza → La norma è ripetibile perché viene inserita una fattispecie applicabile indefinitamente nel tempo (principio di libertà: il cittadino è consapevole di quali sono le conseguenze delle sue azioni prima di compierle).
    • Con riguardo all’astrattezza, la corte costituzionale (sentenza 364/1988) ha introdotto, con riferimento all’articolo 5 del codice penale, la possibilità di scusarsi per non conoscere un articolo del codice nel caso in cui l’ignoranza della legge non era evitabile.
    • Lo stato liberale entra in crisi tra fine ‘800 e inizio ‘900, quando mutano le condizioni storico-ideologiche dei vari stati: si verificano ad esempio l’ampliamento del suffragio (maschile), e la nascita di nuovi partiti di massa, con nuove esigenze e istanze da parte dei ceti fino ad allora fuori dal parlamento. Si arriva così a una crisi del sistema parlamentare, ormai denso di contraddizioni e disuguaglianze, che porterà alla nascita di alcune dittature.
    • Stato totalitario → Crisi dei principi dello stato liberale: non vengono più garantiti i diritti e le libertà, e viene negato il pluralismo politico. Il partito unico, che faceva da tramite tra cittadini e stato, svuota completamente gli istituti democratici con anche l’introduzione di modifiche allo Statuto Albertino, che, in quanto fonte di rango primario, poteva essere modificata con il solo strumento della legge.
    • Stato sociale → A seguito della II Guerra Mondiale viene reintegrato il principio di legalità unito a quello di separazione dei poteri, per la prima volta si assiste a un principio di eguaglianza di tipo sostanziale (ad esempio per la prima volta viene garantito il suffragio universale), con cui vengono garantite effettive condizioni di parità per cui lo stato si impegna in prima persona (Articolo 3.2). Principio cardine dello stato sociale è quello di costituzionalità: al vertice della gerarchia delle fonti si trova la costituzione, che prevede anche i rapporti che intercorrono tra i vari organi. Tutti gli apparati amministrativi-statali vengono organizzati con obiettivo primario la necessità di una tutela e una garanzia massima di quelle che sono libertà e diritti. Si assiste ad un intervento attivo dello stato (quindi non si parla più solo di libertà negative), soprattutto in campi come l’economia, il lavoro, la previdenza sociale, e la salute.

Articolazione del potere sul territorio

  • Articolazione del potere sul territorio (Rapporto orizzontale):
    • Stato unitario → Stato fortemente centralizzato per quanto riguarda il potere, senza apparati che svolgono funzioni rappresentative del territorio. Stato considerato come unico e indivisibile (Francia).
    • Stato federale → Ripartizione della sovranità e dei tre poteri tra stato centrale e stati federati: ogni stato ha la propria costituzione e lo stato centrale ne ha una generale che li racchiude tutti quanti. Esiste un tribunale costituzionale, che ha il compito di risolvere i conflitti tra stato centrale e stato federato. In parlamento una delle camere è formata dai rappresentanti dei vari stati che compongono la nazione. Lo stato federale può formarsi in 2 diversi modi:
      • Percorso aggregativo = Più stati sovrani decidono di unirsi in uno stato federale (USA).
      • Percorso disgregativo = Graduale emersione di articolazioni territoriali all’interno di uno stato centrale (Germania, Belgio,...).
    • Stato regionale → Sovranità allo stato centrale ma ripartizione di funzioni tra stato e regioni (principalmente funzioni di tipo legislativo e amministrativo). Il potere giudiziario è solo sotto il controllo dello stato centrale. Le regioni non hanno una propria costituzione ma uno statuto, che contiene i principi di funzionamento e organizzazione delle stesse. Le regioni non hanno voce in merito ai procedimenti di riforma costituzionale.

Lo stato regionale è il caso della repubblica Italiana, con particolare riguardo agli articoli 5 (Indivisibilità della repubblica con riconoscimento delle autonomie locali) e 114 (Tra i componenti della repubblica ci sono anche le regioni) della costituzione.

Forme di governo

Forma di governo = modo in cui il potere è distribuito tra gli organi di vertice e rapporti che intercorrono tra questi organi. Può essere considerata il mezzo attraverso cui lo stato raggiunge il fine che si è posto.

Secondo una prima distinzione possono esserci forme di governo pure, quando 1 solo organo detiene tutto il potere, o miste, quando il potere è ripartito tra più organi.

  • Monarchia costituzionale → Durante il passaggio tra stato assoluto e stato liberale, si riscontra l’affermazione di un nuovo organo, che si pone come limite ai poteri del sovrano: il parlamento. Dunque il potere sarà diviso tra re (esecutivo), che sceglie i ministri e sovrintende l’azione di governo, e parlamento (legislativo), che, eletto dal corpo elettorale, ne rappresenta le volontà; spesso questa divisione del potere trova il suo fondamento all’interno di Carte Costituzionali (come lo Statuto Albertino) concesse dai sovrani e aventi lo stesso valore delle leggi ordinarie (elastiche). In questa forma non esiste un rapporto di fiducia tra governo e parlamento.
  • Governo parlamentare → Con il passare del tempo il governo inizia sempre di più ad autonomizzarsi dal re e ad avvicinarsi al parlamento. In questa forma il governo, per poter svolgere le funzioni esecutive, deve ottenere la fiducia del parlamento (e dunque del corpo elettorale). Questa forma di governo è prevista sia per la repubblica che per la monarchia: in entrambi i casi il capo di stato (o il re) ha funzioni sempre più limitate, ma rimane una figura centrale in quanto garante della costituzione.

Possiamo avere diverse forme di parlamentarismo:

  • Maggioritario: Peso sulla governabilità a scapito della rappresentatività, tramite un sistema politico bipartitico (Regno Unito).
  • Compromissorio: Peso sulla rappresentabilità a scapito della governabilità, tramite un sistema politico multipartitico, dovuto (fino al 1993) a un sistema proporzionale senza alcun correttivo. Dal 1993 in poi si assiste a un nuovo assetto che pone le basi per un sostanziale bipolarismo (cdx - csx). (Italia).
  • Multipartitismo temperato: Sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, unito a una serie di garanzie: non sono ammessi parlamentari di estrema destra o sinistra e in più ci sono dei meccanismi per evitare grosse crisi di governo, come l’istituto della sfiducia costruttiva. Tutto questo porta a un sistema di 4/5 partiti al massimo (Germania).
  • Governo presidenziale → Prevede l’elezione diretta del capo dello stato, che presiede la funzione esecutiva e che non necessita la fiducia da parte del parlamento, da cui è nettamente separato seppur controllato. Il Congresso, formato da 2 assemblee elettive (Senato e Camera dei rappresentanti), detiene il potere legislativo. Un ruolo chiave, e anch’esso autonomo sia dal presidente che dal Congresso, è svolto dalla corte suprema, composta da giudici eletti a vita, che ha il potere di garantire alcuni diritti attraverso le sue sentenze. (Stati Uniti)
  • Governo semi-presidenziale → Elezione diretta del capo dello stato con però la necessità
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alearrius17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.
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