Diritto commerciale – Campobasso, Vol. I
Dispensa 1
Capitolo I - L’imprenditore – art. 2082 c.c.
La disciplina dell’attività economica ruota attorno alla figura dell’imprenditore, trattata dall’art. 2082 c.c.
Il codice civile fa una distinzione tra i diversi tipi di imprese e di imprenditori, basandosi su 3 criteri:
- Oggetto dell’impresa: l’imprenditore può essere imprenditore agricolo o commerciale.
- Dimensione dell’impresa: il che si trasforma nella suddivisione tra piccolo imprenditore e medio-grande imprenditore.
- Natura del soggetto che esercita l’impresa: impresa individuale, societaria o pubblica sono i due tipi derivanti da questo criterio.
Ovviamente, tutti questi criteri si vanno a cumulare: avremo dunque un’impresa commerciale, non piccola e individuale.
Il codice detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori: questo prende il nome di Statuto generale dell’imprenditore.
Definizione di imprenditore
Leggendo l’articolo 2082 c.c. si può determinare che: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
La nozione utilizzata dagli economisti per definire questa figura è chiamata nozione economica e va ad identificare l’imprenditore nel soggetto che nel processo economico svolge una funzione intermediaria fra chi produce e chi domanda.
Inoltre, l’imprenditore è colui che coordina, organizza e si assume il rischio d’impresa.
Da un punto di vista giuridico ci sono dei requisiti minimi necessari e sufficienti per determinare questa figura.
Questi requisiti possono essere ottenuti dall’articolo 2082 c.c. e sono: attività, specifico scopo, modalità di svolgimento.
In sintesi: attività produttiva, professionalità, economicità e organizzazione.
1. Attività produttiva
L’impresa è un’attività produttiva.
Si può considerare tale anche un’attività di scambio ed è impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa, ad esempio istituti di istruzione privata.
Non è possibile definire impresa un’attività di mero godimento, come nel caso di un proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione.
Holding – vengono qualificate come imprese commerciali, queste hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società.
Ciò dà vita al fenomeno del gruppo di società.
Organizzazione
Non è concepibile un’attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: capitale e lavoro, proprio e/o altrui.
Si può definire normale o tipico che la funzione dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali, macchinari, locali, materie prime e merci.
Parlando di organizzazione non è necessario che l’attività abbia per oggetto anche prestazioni altrui: è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il capitale e il lavoro proprio.
Come non è necessario che l’attività organizzativa si concretizzi con la creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile: potrebbe esserci un imprenditore che utilizza solo i mezzi finanziari, come nel caso di un’attività di finanziamento o investimento.
Impresa e lavoro autonomo
In questo caso ci si pone un problema: si può parlare di impresa anche quando il processo produttivo si fonda solamente sul lavoro personale dell’agente?
Il manuale scrive che in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di un’impresa.
La dottrina ha un’opinione opposta, che si basa sull’art. 2083 c.c., piccola impresa, andando a sostenere che è imprenditore chi si limita ad organizzare il lavoro proprio senza impiegare capitali o lavoro altrui.
Questa tesi non viene però condivisa anche perché la mera organizzazione del proprio lavoro non può bastare per andare a definire la figura dell’imprenditore.
Piccola impresa è infatti quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.
Si può dire quindi che una minima organizzazione di lavoro altrui o capitali è necessaria per avere un’impresa, seppur piccola: ragione viene data alla tesi del manuale.
In mancanza di questa organizzazione si avrà semplice lavoro autonomo.
2. Economicità dell’attività
L’impresa, come detto dall’art. 2082 c.c., è “attività economica”.
Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo, ma è anche il metodo con cui è svolta l’attività – metodo economico.
L’attività può dirsi “produttiva” quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative.
3. Professionalità
Questo termine va ad identificare una attività produttiva svolta in modo abituale e non occasionale.
Non va a qualificarsi come imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di relativa rivendita.
Ci sono dei casi particolari che sono:
- Attività stagionali: per queste è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa, secondo le cadenze di quel tipo di attività.
- Pluralità di attività: per essere definita la professionalità non è necessario che quella sia l’unica attività.
- Unico affare: in questo caso si può avere un’impresa poiché è imprenditore chi acquista un edificio, lo modifica e vende gli appartamenti creati.
La professionalità va valutata in base ad indici esteriori ed oggettivi.
Esaurita l’esposizione dei requisiti espressamente richiesti dal legislatore, elencati sopra, resta da vedere se altri ne debbano ricorrere per qualificare un soggetto come imprenditore.
1a. Attività di impresa e scopo di lucro
Lo scopo di lucro è un punto controverso.
Ci si chiede se: deve essere negata la qualità di imprenditore quando siano presenti tutti gli elementi del 2082 c.c. ma manchi lo scopo di lucro?
Manuale: la risposta è negativa, questo perché se si intende lo scopo di lucro come un movente psicologico del soggetto allora non si andrebbe più a valutare la figura dell’imprenditore tramite indici oggettivi ed esteriori.
In sintesi: no, non va negata la qualità di imprenditore se manca lo scopo di lucro perché questo è meramente psicologico e quindi ≠ dai fattori oggettivi.
Ci si domanda quindi se è basta che l’attività venga svolta solo secondo un metodo economico per il quale si punta ad un pareggio tra costi e ricavi oppure è necessario che si tenda alla realizzazione di un profitto?
1 Vuol dire che l’imprenditore punta ad ottenere almeno il bilanciamento costi-ricavi.
Per dare una risposta è necessario ricordare che la nozione di imprenditore è una nozione unitaria: deve valere sia per l’impresa privata che per quella pubblica.
Quindi si va ad affermare che requisito minimo essenziale è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
2a. Impresa per conto proprio
Può essere considerato imprenditore chi crea un’impresa per conto proprio, quindi va a produrre beni o servizi destinati ad uso o consumo personale.
L’articolo 2082 dà una risposta completamente opposta all’opinione prevalente e cioè che anche chi fa impresa per conto proprio è imprenditore.
L’opinione opposta, largamente prevalente, si fonda sulla concezione economica dell’imprenditore come un soggetto che svolge una funzione intermediaria tra proprietari dei fattori produttivi e consumatori.
Un caso particolare è quello del costruttore in economia cioè di chi costruisce appartamenti non destinati alla vendita.
Si risolve basandosi sul 2082 e sui criteri oggettivi: deve essere qualificato come imprenditore perché è irrilevante la sua intenzione di non destinarlo alla vendita.
3a. Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti, in quanto tali, non sono mai imprenditori – art. 2238 c.c.
C’è solo un caso in cui possono diventarlo: quando la loro professione intellettuale è esplicata nell’ambito di un’altra attività per sé già qualificabile come impresa, ad esempio professore titolare di una scuola privata in cui insegna.
In tutti questi casi, gli imprenditori-liberi professionisti, saranno sottoposti a 2 distinte discipline: intellettuale e di impresa.
La disciplina che regola le “professioni protette o riservate” si concretizza in una particolare regolamentazione che passa dalle forme di accesso, al potere disciplinare degli ordini e al divieto di esercizio per i non iscritti all’albo.
Contratto d’opera intellettuale: in questo contesto si inserisce l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore con vantaggi, sottrazione alla liquidazione giudiziale, e svantaggi, inapplicabilità della disciplina per la concorrenza sleale e dei segni distintivi.
Farmacista: è una professione che rientra nell’imprenditore commerciale perché si occupa di acquistare e rivendere le merci facendo dunque un’attività da intermediario.
Capitolo II - Le categorie di imprenditori
Il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Il rilievo normativo delle due nozioni è però profondamente diverso.
L’imprenditore commerciale è destinatario di un’ampia e articolata disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, con funzione di pubblicità legale, sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull’assoggettamento alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure concorsuali disciplinate dal codice della crisi.
La nozione di imprenditore agricolo ha invece valore essenzialmente negativo.
La sua funzione è quella di restringere l’ambito di applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale, anche se la portata di queste deroghe si è in parte venuta attenuando nel tempo.
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. In origine invece: 1) non era esonerato dalla tenuta delle scritture contabili 2) non era tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese 3) non poteva fallire, né essere sottoposto ad altra procedura concorsuale.
Oggi la situazione per quanto riguarda la pubblicità è cambiata: l’iscrizione nel registro delle imprese è stata introdotta per tutti gli imprenditori agricoli.
Resta tuttavia fermo che l’imprenditore agricolo gode ancora di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.
Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve, perciò, a definire l’ampiezza dell’area di esonero della più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale.
È controverso se a questa bipartizione va aggiunta una terza categoria, imprese civili, che non sono menzionate dal legislatore ed individuabili di non poter essere né agricole né commerciali.
L’imprenditore agricolo
Le attività agricole essenziali
Il testo originario dell’art. 2135 c.c. stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”. Al secondo comma specificava che “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. Vecchio articolo.
Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali.
- Attività agricole per connessione.
E questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal d.lgs. 228/2001.
L’attuale formulazione dell’art. 2135 stabilisce infatti che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Subito specifica che “per coltivazione del fondo, selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Si deve ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale. Inoltre, in base alla nuova nozione, danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta.
Infine, all’imprenditore agricolo è stato equiparato anche l’imprenditore ittico. Vale a dire, l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale, attività che in passato erano considerate estranee all’agricoltura.
Le attività agricole per connessione
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. Ed anche sotto tale profilo l’attuale nozione di imprenditore agricolo realizza un significativo ampliamento rispetto a quello previgente che le individuava:
- In quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
- In tutte le attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento del bestiame.
Questo duplice criterio di individuazione oggi è scomparso in quanto in base al terzo comma dell’attuale art. 2135 si intendono comunque connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. Queste attività sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.
Innanzitutto è necessario che il soggetto che la esercita sia già qualificato imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa, connessione soggettiva.
La connessione soggettiva non è però sufficiente. È necessario che ricorra anche una connessione oggettiva fra le due attività cioè è necessaria e sufficiente che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
L’imprenditore commerciale – art. 2195 co. 1
È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita uno o più delle seguenti categorie di attività elencate dall’art. 2195 co. 1:
- “Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi”. Darà vita ad impresa commerciale ogni attività di impresa nel settore della produzione che sia qualificabile come “attività industriale”.
- “Attività intermediaria nella circolazione dei beni”. Il commerciante acquista beni e li rivende ad altri intermediari, commercio all’ingrosso, o ai consumatori, commercio al minuto, dando vita ad una serie di operazioni di scambio. È perciò impresa commerciale ogni attività di scambio che realizza intermediazione nella circolazione di beni o servizi.
- “Attività di trasporto per terra, per acqua, per aria”. Le imprese di trasporto producono servizi; specifici servizi che consistono nello spostare persone o cose da un luogo all’altro.
- “Attività bancaria o assicurativa”. L’impresa bancaria ha per oggetto tipico “la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio di credito”. L’attività bancaria è l’attività di intermediazione nella circolazione di quel particolare bene che è il denaro e in quanto tale può essere ricompresa nella più ampia categoria al n. 2.
- “Altre attività ausiliarie delle precedenti”. È questa la categoria di imprese commerciali dei contorni più elastici data la gerarchia del criterio di identificazione: ausiliarità. Vi rientrano comunque e certamente le imprese di agenzia, di mediazione, di marketing…
Perciò, gli elementi che individuano e distinguono l’impresa commerciale rispetto all’impresa agricola sono tutti racchiusi nelle prime due categorie dell’art. 2195 e risiedono esattamente nel carattere industriale dell’attività di produzione di beni o servizi e nel carattere intermedio dell’attività di scambio.
Il problema dell’impresa civile
La categoria delle imprese civili non è espressamente prevista da alcun dato legislativo. Vi è una discussione
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