Estratto del documento

Diritto commerciale

Diritto commerciale (CLEF)

Riassunto completo del corso

La nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.)

Il sistema del diritto commerciale italiano si sviluppa attorno a un pilastro oggettivo e codificato: la figura dell'imprenditore. L'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

La norma non delinea uno status soggettivo o professionale astratto, ma individua una fattispecie comportamentale. La qualifica di imprenditore si acquista esclusivamente attraverso il concorso di quattro requisiti cumulativi, aventi carattere oggettivo.

I quattro requisiti fondamentali della fattispecie

  • Attività produttiva (produzione o scambio): l'impresa deve configurarsi come una serie coordinata di atti finalizzata alla creazione di nuova ricchezza, intesa come incremento dell'utilità complessiva del sistema economico attraverso la produzione di beni o la prestazione di servizi, ovvero tramite la circolazione degli stessi (scambio). Da ciò deriva l'esclusione della mera attività di godimento: il proprietario di immobili che si limiti a percepire i canoni di locazione dei propri beni non è imprenditore, poiché si limita a fruire dei frutti civili del patrimonio senza immettere nuovi beni o servizi sul mercato. Se, viceversa, il proprietario organizza una struttura di servizi complessi (es. gestione alberghiera o resort con servizi accessori), l'attività di godimento si trasmuta in attività produttiva e integra la fattispecie d'impresa.
  • Organizzazione: l'attività deve essere esercitata mediante l'impiego coordinato di fattori produttivi. L'imprenditore crea un complesso produttivo (l'azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c.) combinando il capitale e il lavoro (proprio, dei familiari o di terzi dipendenti). Il requisito dell'organizzazione richiede che l'attività non si risolva nel solo lavoro autonomo o nell'esplicazione della pura intelligenza tecnica dell'operatore, ma presenti un nucleo di etero-organizzazione, vale a dire la preposizione e il coordinamento di un apparato strumentale di beni o di energie lavorative esterne.
  • Economicità: l'attività deve essere condotta secondo metodo economico. Ciò significa che le modalità di svolgimento dell'attività produttiva devono essere astrattamente idonee a consentire, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi d'esercizio, garantendo l'autosufficienza patrimoniale dell'iniziativa. In sede dogmatica, l'economicità si distingue nettamente dallo scopo di lucro (il fine di conseguire un profitto individuale da ripartire tra i soci): lo scopo lucrativo costituisce un motivo soggettivo frequente ma non essenziale. Integrano pienamente la qualifica di impresa le attività economiche esercitate da enti pubblici economicizzanti, da società cooperative (strette attorno al principio mutualistico) o da imprese sociali, le quali operano istituzionalmente in pareggio di bilancio o con divieto assoluto di distribuzione degli utili.
  • Professionalità: consiste nell'esercizio abituale e sistematico dell'attività produttiva. Il requisito esclude la natura imprenditoriale degli atti isolati o meramente occasionali. La professionalità non coincide, tuttavia, con i concetti di continuità 1 Diritto Commerciale assoluta, né di esclusività: sono imprese le attività stagionali (es. stabilimenti balneari, impianti sciistici), purché esercitate secondo scadenze periodiche e costanti sul mercato. L'attività può inoltre concretizzarsi nel compimento di un unico affare complesso (es. la costruzione di un singolo grande aeroporto), laddove l'affare richieda il coordinamento stabile di ingenti capitali e una pluralità di atti organizzati nel tempo.

Le categorie di imprenditori in base all'oggetto

Il codice civile ripartisce gli imprenditori in base al criterio dell'oggetto dell'attività, distinguendo nettamente la figura dell'imprenditore agricolo da quella dell'imprenditore commerciale. Questa ripartizione ha un rilievo sistematico fondamentale, in quanto individua l'estensione dello statuto applicabile e l'esposizione alle procedure concorsuali liquidatorie.

L'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)

La figura dell'imprenditore agricolo ha subìto una radicale riformulazione a opera del decreto legislativo n. 228/2001, che ha modernizzato la nozione originaria per adeguarla all'industrializzazione del settore. L'art. 2135 c.c. stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La norma precisa che per coltivazione, silvicoltura e allevamento si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase necessaria del ciclo stesso), di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine).

La dottrina suddivide le attività agricole in due categorie:

  • Attività agricole essenziali: comprendono la coltivazione del fondo, la silvicoltura (sfruttamento razionale del bosco) e l'allevamento di animali. Il legislatore ha sostituito lo storico termine “bestiame” con “animali”, estendendo la disciplina agricola anche agli allevamenti che prescindono dal legame materiale con il terreno (es. allevamenti in batteria, cinofilia, gattili, acquacoltura e apicoltura). L'elemento unificante è la gestione del ciclo biologico. In forza di un'equiparazione legale ex lege, l'imprenditore ittico (chi esercita la pesca professionale e l'acquacoltura) è interamente parificato all'imprenditore agricolo.
  • Attività agricole per connessione: sono attività che, considerate autonomamente, avrebbero natura commerciale (es. la produzione di vino o formaggi, l'imbottigliamento dell'olio, l'attività di agriturismo), ma che vengono attratte sotto la disciplina agricola in virtù di un legame di accessorietà. Affinché operi la connessione, devono concorrere due requisiti:
    • Connessione soggettiva: il soggetto che esercita l'attività connessa deve essere il medesimo soggetto che esercita l'attività agricola essenziale in forma di imprenditore.
    • Connessione oggettiva: le attività connesse devono avere a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento (criterio della prevalenza). Se un soggetto trasforma o vende prodotti acquistati prevalentemente da terzi, la connessione si rompe ed egli acquista la qualifica di imprenditore commerciale. 2 Diritto Commerciale

L'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)

La qualifica di imprenditore commerciale si acquista per via residuale o tramite l'esercizio di una delle attività specificamente elencate dall'art. 2195 c.c.:

  1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi: si differenzia dall'agricoltura perché non ha a oggetto cicli biologici e si differenzia dall'artigianato per i caratteri dimensionali e di automazione dei processi.
  2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni: coincide con il settore del commercio (all'ingrosso o al dettaglio), in cui il soggetto acquista merci da terzi per rivenderle sul mercato, ponendosi come intermediario tra produttore e consumatore.
  3. Attività di trasporto: spostamento di persone o cose per terra, per acqua o per aria.
  4. Attività bancaria o assicurativa: la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, ovvero la gestione professionale dei rischi su base attuariale.
  5. Attività ausiliarie alle precedenti: imprese che non esercitano direttamente le prime quattro attività, ma che operano stabilmente al loro servizio (es. agenzie di pubblicità, imprese di mediazione, agenti di commercio, imprese di spedizione).

Il criterio dimensionale: il piccolo imprenditore

Il secondo criterio di classificazione opera sul piano quantitativo e dimensionale, separando il piccolo imprenditore dall'imprenditore medio-grande.

Ai sensi dell'art. 2083 c.c., sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. La norma fissa il principio della prevalenza: per l'integrazione della fattispecie non è sufficiente che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa, ma è necessario che l'apporto lavorativo personale e familiare prevalga stabilmente sia rispetto al capitale investito nell'attività, sia rispetto al lavoro altrui. Se il capitale investito in macchinari industriali o la forza lavoro dei dipendenti assumono un rilievo economico superiore rispetto all'apporto manuale del titolare, l'impresa decade dalla qualifica di piccola e si considera medio-grande.

I parametri dimensionali della legge fallimentare (codice della crisi)

Il criterio civilistico della prevalenza ha una natura elastica e valutativa, di difficile applicazione immediata in sede giudiziaria. Per ragioni di certezza del diritto, la disciplina concorsuale fissa tre parametri dimensionali oggettivi, di natura economico-patrimoniale. È esonerato dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento) l'imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:

  • Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della procedura (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000€.
  • Aver realizzato, nei medesimi tre esercizi, ricavi lordi annui non superiori a 200.000€.
  • Presentare un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.

I tre parametri operano in via disgiuntiva per l'inclusione, ma in via cumulativa per l'esonero. Il superamento anche di un solo dei tre limiti dimensionali comporta automaticamente l'esposizione dell'imprenditore commerciale alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale. Al di sotto di tali soglie, l'imprenditore non fallisce e può accedere esclusivamente alle procedure minori da sovraindebitamento. 3 Diritto Commerciale

L'impresa artigiana (legge quadro n. 443/1985)

L'impresa artigiana costituisce una sottocategoria del piccolo imprenditore. È regolata dalla legge quadro dell'8 agosto 1985, n. 443. La qualifica si fonda su due elementi strutturali:

  • Oggetto: può avere a oggetto qualsiasi attività di produzione di beni o prestazione di servizi, con l'esclusione delle attività agricole e delle attività commerciali di mera intermediazione.
  • Ruolo dell'artigiano: il titolare deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro personale nel processo produttivo, assumendosi la piena responsabilità civile e professionale della gestione dell'impresa.

La legge del 1985 prevede una deroga sul piano organizzativo: l'impresa artigiana può assumere non solo la forma individuale, ma anche la forma societaria, purché si tratti di società di persone, di società a responsabilità limitata unipersonale o pluripersonale, ovvero di società cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo e che il lavoro prevalga sul capitale.

L'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)

L'impresa familiare non costituisce un modello societario o un tipo autonomo di impresa, ma rappresenta una modalità di tutela residuale introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Si configura ogniqualvolta vi sia una collaborazione lavorativa continuativa tra l'imprenditore e i membri della sua famiglia nucleare (coniuge o parte dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), senza che sia stato stipulato un diverso rapporto contrattuale (es. contratto di lavoro subordinato, di società o di associazione in partecipazione).

La disciplina contempera la posizione dei familiari attraverso il riconoscimento di precisi diritti:

Diritti patrimoniali

  • Diritto al mantenimento: commisurato stabilmente alle condizioni economiche della famiglia.
  • Diritto di partecipazione agli utili: il familiare ha diritto a una quota degli utili dell'impresa, dei beni acquistati con essi e degli incrementi di valore dell'azienda, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  • Diritto di prelazione: diritto di essere preferito ai terzi sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento a titolo oneroso della stessa.

Diritti amministrativi e deliberativi

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria dell'impresa, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'attività aziendale sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa.

Natura giuridica individuale

Nonostante la presenza di deliberazioni a maggioranza, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano l'impresa familiare come un'impresa individuale. L'unico soggetto che acquista la qualifica formale di imprenditore è il titolare. Ne discendono tre conseguenze dogmatiche:

  1. I beni aziendali rimangono di proprietà esclusiva dell'imprenditore. 4 Diritto Commerciale
  2. I diritti patrimoniali dei familiari non sono diritti reali sulla struttura aziendale, ma meri diritti di credito verso l'imprenditore.
  3. Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva del titolare, e solo l'imprenditore risponde con tutto il proprio patrimonio verso i terzi creditori, rimanendo l'unico esposto all'eventuale insolvenza concorsuale.

L’esercizio collettivo e pubblico dell’impresa

Sotto il profilo della natura del soggetto esercitante, l'attività d'impresa può far capo a strutture collettive private o a soggetti di diritto pubblico.

L’impresa societaria

Le società costituiscono lo strumento giuridico tipico per l'esercizio collettivo dell'impresa.

  • La società semplice (S.s.) rappresenta l'unico modello societario strutturalmente limitato all'esercizio di attività non commerciali (principalmente attività agricole o gestione di patrimoni).
  • Le società commerciali (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) possono esercitare sia attività agricole sia attività commerciali. Qualora una società commerciale eserciti un'attività commerciale, essa è soggetta integralmente allo statuto dell'imprenditore commerciale. L'obbligo di tenuta delle scritture contabili e l'iscrizione nel registro delle Imprese gravano sulla società in quanto tale, indipendentemente dall'effettivo riscontro della prevalenza del lavoro sui capitali. Nelle società di persone (S.n.c. e S.a.s.), l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società determina l'estensione automatica della procedura concorsuale anche ai singoli soci illimitatamente responsabili.

L’impresa pubblica

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali possono intervenire nel mercato ed esercitare attività d'impresa attraverso tre modelli organizzativi:

  • Società a partecipazione pubblica: rappresenta lo strumento dell'intervento indiretto. Lo Stato o gli enti locali acquistano o costituiscono azioni di società di capitali di diritto privato (S.p.A. o S.r.l.). La partecipazione pubblica può essere totalitaria (100% delle azioni), di maggioranza (assoluta o relativa) o di minoranza. Tali società rimangono regolate dalle norme ordinarie del codice civile e sono interamente soggette allo Statuto dell'imprenditore commerciale e alle procedure concorsuali.
  • Enti pubblici economici: sono enti di diritto pubblico il cui scopo istituzionale esclusivo o principale risiede nell'esercizio di un’attività d'impresa. Storicamente diffusi nel sistema italiano (es. ENEL, INA, Ferrovie dello Stato prima degli anni '90), sono stati quasi interamente sottoposti a processi di privatizzazione formale, ossia trasformati in società per azioni con azioni di proprietà pubblica. Gli enti pubblici economici rimasti nell'ordinamento sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale (scritture contabili, registro), ma godono di un esonero speciale: in caso di insolvenza, sono sottratti alla liquidazione giudiziale e sottoposti esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa o a procedure speciali stabilite dalle leggi di settore.
  • Imprese-organo (esercizio diretto): si configurano quando lo Stato o un ente locale esercitano un'attività d'impresa in via diretta, avvalendosi di proprie strutture 5 Diritto Commerciale organizzative prive di autonoma personalità giuridica (es. le aziende municipalizzate di trasporto o erogazione dell'acqua prive di autonomia societaria). In questo modello, l'attività d'impresa ha carattere secondario e accessorio rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico. Alle imprese-organo si applica la disciplina generale dell'impresa e, in caso di esercizio di attività commerciale, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, ma sono esonerate dall'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (salvo casi specifici) e sono radicalmente sottratte alle procedure concorsuali.
Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 99
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 99.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Santoni Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale (VIII Edizione), Campobasso Pag. 91
1 su 99
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aurorae13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santoni Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community