Diritto commerciale
Parte I
Capitolo 1: L'imprenditore
Il legislatore dà una definizione generale dell'imprenditore nell'art. 2082 cc, la disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. La nozione traccia la linea di confine tra chi è per il diritto un imprenditore e chi non lo è, ossia il lavoratore autonomo, non suscita confusione con quello subordinato. Fissa i requisiti minimi.
Art. 2082 cc. (Imprenditore). È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Il risultato positivo dello stato dipende dal risultato delle imprese nello stato, che pagano le tasse, che danno lavoro ai dipendenti, producono ricchezza per sé e per gli altri per questo l'imprenditore viene tutelato. Il rischio maggiore per una persona attorno alla quale circola economicità è che tenda a farlo solo per sé, lavoro sommerso, evasione fiscale. Il legislatore decide quindi di regolamentare attraverso le norme, “Statuto imprenditore commerciale”, termine statuto non tradizionale, no atto costitutivo, ma complesso di norme che regolamenta comportamento dell’imprenditore nel mondo economico.
Il legislatore crea un contesto giuridico in cui l’interesse personale e collettivo siano positivi. Appoggio e supporto agli imprenditori affiancati a strumenti di controllo e reazione del sistema volti a prevenire comportamenti negativi degli imprenditori stessi. Servono 4 requisiti per poter definire un soggetto come imprenditore, che quindi dovrà rispettare le norme sancite nello statuto.
Professionalità intesa come continuità, esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva, ad es imprenditori stagionali no continuativi, per questo va interpretato in modo diverso, va inteso come il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Non è necessario che quella sia l’attività unica o principale, si è imprenditori anche per il compimento di un unico affare, se comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
Aspecti di sostanza, non di forma. Attività produttiva di nuova ricchezza, anche quella di scambio che incrementa l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o spazio, irrilevante è la loro natura (tranne per professioni intellettuali*). Non è impresa l’attività di mero godimento, ad es il proprietario di immobili che gode i frutti della locazione, diverso invece è se ho un albergo, perché erogo servizi collaterali. Sono imprese anche le società finanziarie. L’attività a fini meramente propri, ad es orto casalingo, è pure sempre attività non occasionale, ma non li rendo economicamente profittevoli. Quello che viene richiesto all’imprenditore è un contatto, un rapporto con il mercato, non il risparmio perché non compro i pomodori, quindi non ho l’economicità.
Economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo, si deve usare il metodo economico, cercando la copertura dei costi con i ricavi. Creazione di ricchezza = lucro soggettivo. Essendo la definizione ex art 2082 unitaria, sia per imprese pubbliche e private, lo scopo di lucro non risulta requisito essenziale dell’attività d’impresa, così come per le imprese a scopi mutualistici, enti del terzo settore, anche queste devono rispettare il criterio di economicità, si devono rapportare con un mercato, non posso prescindere da questo, ma non hanno uno scopo lucrativo. Requisito minimo essenziale è quindi l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, sia nei casi più gravi che meno gravi, in queste situazioni però non si hanno le tutele nei confronti dei terzi.
Organizzazione di capitali, beni e persone, non è imprenditore chi lavora da solo, senza impiego coordinato di fattori produttivi, si deve avvalere di una etero-organizzazione, altrimenti lavoratore autonomo. L’imprenditore deve creare un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali (vedi art 2555). È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome e subordinate, l’organizzazione può essere solo di soli capitali e/o del proprio lavoro intellettuale. Non è imprenditore l’operatore economico che produce servizi fortemente personalizzati, come ad esempio l’agente di commercio, o legati alla prestazione di opera manuale, come elettricisti ed idraulici, poiché non hanno una organizzazione eteroorganizzata (diverso è organizzare il proprio lavoro o l’attività di un’impresa).
L’iscrizione all’albo non esclude che uno sia imprenditore, ad esempio agenti-imprenditori. Gli imprenditori si trovano in un perimetro definito.
*I liberi professionisti non sono mai imprenditori in quanto tali, ma solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Si applica quindi sullo stesso soggetto sia la disciplina per la professione intellettuale, sia quella dell’impresa. La scelta è da ricondurre al contesto storico del legislatore, ormai anacronistica. Nello statuto molte regole di trasparenza, il mercato deve essere in grado di capire come e quando faccio professionista e come e quando faccio imprenditore, serve pubblicità (legale) commerciale, obbligo di iscrizione a registro, strumento attraverso il quale chiunque esterno possa ricostruire.
Categorizzazioni più comode ex art. 2083 cc. Dipende dall’oggetto dell’attività d’impresa (agricola e commerciale/residuale), dimensione (piccola e non piccola), natura della struttura (imprenditore individuale, collettivo o società).
Capitolo 2: Le categorie di imprenditori
Imprenditori agricoli e piccoli avevano e hanno regolamentazione agevolata, poiché ipoteticamente deboli, hanno maggior rischio d’impresa, per rispettivamente la variabile del tempo e dimensioni. Godono dell’esenzione o facilitazione della contabilità, molto onerosa, dall’assoggettamento alla liquidazione giudiziale, attualmente non esiste più il termine fallimento non sussistevano i reati fallimentari, la bancarotta, però se si ha manipolato si ricade nel penale. Inoltre non possono accedere agli altri strumenti concorsuali di risoluzione della crisi dell’imprenditore commerciale, salvo eccezioni*(cap 4), possono invece accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata).
Attualmente il fallimento si chiama liquidazione giudiziale, l’imprenditore come persona fisica perde tutto, ex art 2740 cc, ogni soggetto è responsabile delle obbligazioni che si assume per il proprio patrimonio presente e futuro, spossessamento passaggio giuridico a seguito del fallimento. La chiusura del fallimento ha un effetto positivo, ossia l’esdebitazione, la liberazione dai debiti, nessuno mi può più chiedere nulla, fresh-start, questo non sussiste quindi per le imprese piccole e agricole.
Nel 2012 venne introdotta la legge salva suicidi che creava mini procedure concorsuali anche per quelli che non potevano fallire (piccoli e agricoli, e anche consumatori) per arrivare alle esdebitazioni. È stato quindi rivisitata questa agevolazione, ha interiorizzato nel codice le agevolazioni perché hanno procedura concorsuale ad hoc, non più perché non possono fallire. Quindi ad oggi agevolazioni per la tenuta della contabilità e agevolazioni fiscali e la procedura ad hoc.
Art 2135 cc Imprenditore agricolo. "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."
Si distinguono quindi due categorie di attività agricole, quelle a) essenziali e b) per connessione.
Non fa riferimento ad una definizione, ma alle imprese che hanno obbligo di registrazione. Per imprenditore agricolo, non si intende soltanto colui che sfrutta la terra, si tratta anche il ciclo biologico al di fuori del fondo, ossia realtà tecnologiche che permettono la produzione di un prodotto agricolo anche al di fuori della situazione rurale, ad es coltivazioni fuori terra, artificiali, o agli allevamenti in batteria, l’agrarietà è legata alla tipologia di prodotto, nonostante ci sia meno rischio impresa (meteo). Dalla riforma del 2001, si privilegia il prodotto sulla modalità di produzione, facendo quindi rientrare ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. In questo modo vi è maggior certezza giuridica, con conseguente estensione dell’aspetto agevolativo, anche se le due grandi agevolazioni di cui sopra si sono attenuate.
a) "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".
La produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, facendo così rientrare nella coltivazione del fondo l’orticoltura, coltivazione in serra o vivai e la floricoltura. La selvicoltura è l’attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. L’allevamento di animali riguarda sia quello volto all’ottenimento di prodotti tipicamente agricoli, sia quello di cavalli da corsa o animali da pelliccia e attività cinotecnica. Attualmente si parla di animali, non più di bestiame, allargando la categoria.
b) Si intendono connesse le
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Si intendono connesse l’imprenditore che può intervenire direttamente sul prodotto, per trasformarlo da grezzo potendo quindi venderlo a maggior prezzo. Ad es coltivo pomodori e poi li inscatolo come pelati, parto da attività agricola, ma vendo elaborazione del prodotto a fronte di un’attività commerciale, sono a cavallo tra agrarietà e commerciale. In questo articolo si stabilisce se ci sia connessione, quindi l’imprenditore resta agricolo, oppure se svolge due attività diverse.
In primis ci deve essere connessione soggettiva, "medesimo imprenditore". Connessione oggettiva serve utilizzazione di prodotti provenienti da prodotti agricoli "prevalentemente", criterio della prevalenza economica dell’attività agricola essenziale su quella connessa, inoltre per poter rimanere imprenditore agricolo, ci deve essere coerenza tra l’attività agricola e quella connessa.
Nell’art 2195 cc elenco degli imprenditori, generalizzazioni, richiama il 2082. Attualmente tutte hanno l’obbligo di registrazione. Viene considerata comunque impresa commerciale in via residuale da quella agricola, quindi quelle che non rientrano nell’art 2135 cc.
Art 2083 cc Piccoli imprenditori. Organizzazione prevalentemente propria e della famiglia, valutazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa, aspetto organizzativo e di responsabilità. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ma è esonerato dalla tenuta delle iscrizioni contabili, dalla liquidazione giudiziale, e da quasi tutte le procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale. Identifica in modo negativo i soggetti che possono avere agevolazioni.
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
Questo articolo enuncia il criterio generale di individuazione della categoria destinato a valere per le tre figure tipiche, ossia i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Il coltivatore diretto del fondo è il piccolo imprenditore agricolo, doppia agevolazione, ma sono le medesime. Bisogna avere dei requisiti per essere iscritti all’albo delle imprese artigiane, parametri dimensionali, come il numero di dipendenti utilizzabili, deve inoltre rispettare il criterio della prevalenza ex art 2083 cc. Quindi l’imprenditore deve lavorare nell’impresa, il suo lavoro e quello degli eventuali familiari deve prevalere rispetto a quello altrui e rispetto al capitale investito. Ad es il venditore di gioielli molto preziosi non risulta piccolo imprenditore, poiché tratta prodotti di grande valore patrimoniale, quindi il capitale prevale.
Oggi la disciplina delle procedure concorsuali individua alcuni parametri dimensionali dell’impresa, al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non è soggetto alla liquidazione giudiziale. Disciplinato dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sul piano della dimensione concorsuale, viene impiegata una nuova nomenclatura per distinguerla dai parametri del codice civile, ossia imprenditori minori. Attivo contabile nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione non superiore a 300 mila euro, ricavi non superiori a 200 mila euro e ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti inferiore a 500 mila. La prova del loro rispetto è a carico del debitore, vengono inoltre aggiornati con cadenza triennale.
Art 230 bis cc Impresa Familiare. (tipologia fiscale) Interviene quando ci sono familiari, famiglia nucleare, che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro hanno diritto al mantenimento (sostentamento minimo, diverso da retribuzione) e alla partecipazione agli utili in proporzione alla quantità del lavoro prestato, ai beni acquistati con gli utili e gli incrementi di valore e alla prelazione per le decisioni di divisione ereditaria o trasferimento. Si vota a maggioranza per le decisioni straordinarie. Il legislatore, in questo modo, ha introdotto la tutela minima del lavoro familiare dell’impresa, ottica di tutela per tutti. Diritti di carattere amministrativo, responsabilità patrimoniale. L’impresa resta comunque individuale, gli effetti degli atti, le responsabilità, la liquidazione, ricade tutto sul singolo imprenditore.
Impresa societaria. Le società sono le forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo dell’attività d’impresa. Ne esistono molte tipologie in base al rapporto tra i soci e il contesto economico, ad esempio la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale. In via residuale ci sono le società commerciali, le quali includono sia imprenditori agricoli che commerciali. Imprenditore collettivo tanti soggetti che partecipano alla costituzione di una impresa, l’imprenditore è la società, più soggetti che danno vita all’imprenditore. Ci sono regole diverse rispetto all’imprenditore individuale:
- Si applica parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale (tenuta scritture contabili) qualsiasi sia l’attività svolta;
- Nelle società in nome collettivo (tutti) ed in accomandita semplice (accomandatari) parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata.
(Gli enti collettivi sono principalmente società di capitali e di persone?)
Impresa pubblica. Tre forme di intervento:
- Utilizzo di strutture di diritto privato, possono diventare soci si una società anche a scopo di lucro, e loro possono lavorare anche in perdita poiché fanno l’interesse pubblico, diversamente dagli enti privati per le quali c’è la liquidazione giudiziale. Non si mantiene il criterio di economicità;
- La pubblica amministrazione può dare vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di attività d’impresa, ossia gli enti pubblici economici, esonerati da alcune procedure sancite dal codice della crisi, sostituite dalla liquidazione coatta amministrativa e altre leggi speciali;
- L’ente pubblico non è un imprenditore (es. comune), nonostante svolgano attività imprenditoriali con meno autonomia decisionale e contabile, imprese organo. L’attività imprenditoriale è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico.
Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività d’impresa, anche come oggetto principale o esclusivo. La loro disciplina è riportata nel Codice del Terzo Settore (2017), valido per le imprese che rispettano i requisiti stabiliti dal codice e sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Gli enti che svolgono principalmente o esclusivamente attività commerciale e devono tenere le scritture contabili previste dalla disciplina del codice civile (no esonero da liquidazione giudiziale).
Imprese sociali. Sono un sottogruppo delle imprese del Terzo settore, l’iscrizione nel registro delle imprese soddisfa anche il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, non è nuovo tipo di ente, bensì una qualifica che gli enti di diritto privato possono assumere a certe condizioni. "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabil...
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