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Cap 1 l’imprenditore

Il sistema legislativo

La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell’art. 2082 cod. civ.

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori.

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:

  • L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195).
  • La dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art. 2083) e l’imprenditore medio-grande.
  • La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune.

È questo lo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore statuto, integrativo di quello generale.

Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:

  • L’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale.
  • La disciplina della rappresentanza commerciale.
  • Le scritture contabili.
  • Il fallimento.

Poche sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.

In particolare, quest’ultimo è sottratto all’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale anche se esercita attività commerciale.

Tuttavia l’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.

La nozione generale di imprenditore

Art. 2082 c.c. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

L’art. 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere per acquisire lo status di imprenditore:

  • Esercizio dell’attività economica.
  • Professionalità.
  • Organizzazione.
  • Produzione o scambio di beni o servizi.

Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento.

Si discute tuttavia se ciò sia sufficiente, oppure se altri requisiti siano necessari perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualità di imprenditore.

In particolare, è controverso se siano indispensabili:

  • La liceità dell’attività svolta.
  • L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto.
  • La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

L’attività produttiva

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

È attività produttiva di nuova ricchezza.

Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati e il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

Non è impresa l’attività di mero godimento, l’attività cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.

Classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione.

Egli non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche, ma si limita a godere i frutti dei propri beni.

Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi.

Ed in tal caso, in presenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 2082, fa acquisire la qualità di imprenditore.

Così, è attività di godimento e produttiva l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence.

In tal caso le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, ecc.) che eccedono il mero godimento del bene.

Ancora, è godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi.

Perciò gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare un’attività, possono dar vita ad impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti dell’organizzazione e della professionalità.

Ad esempio, sono certamente imprese commerciali le società finanziarie, società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie.

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

E ciò sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività di impresa a concessione o autorizzazione amministrativa, sia nei casi più gravi in cui illecito sia l’oggetto stesso dell’attività.

Questo riconoscimento dell’attività di impresa estesa anche alle imprese illecite risponde all’esigenza di tutelare eventuali creditori di queste e di sottoporle a disciplina fallimentare.

Inoltre chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi, in quanto da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

L’imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.

Questo tipico aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore:

  • Quando qualifica l’impresa come attività organizzata.
  • Quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (artt. 2086 e 2094).
  • Quando definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate.

Si pensi, ad esempio, ad una gioielleria gestita solo dal titolare o alle imprese produttrici di servizi automatizzati (lavanderie a gettoni, sale di videogiochi), che possono operare senza alcun dipendente.

La sempre più ampia fungibilità fra lavoro e capitale e la possibilità che l’attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli pur senza l’utilizzo di lavoratori impongono la conclusione che l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale.

La qualità di imprenditore non può essere negata (per difetto del requisito dell’organizzazione) sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.

Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente) con il lavoro proprio e dei familiari.

Del resto, l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui.

Il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore (art. 2082) e per il piccolo imprenditore (art. 2083), ma non per il lavoratore autonomo (art. 2222).

Questi dati confermano che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale (eteroorganizzazione) è pur sempre necessario per aversi impresa, sia pure piccola.

In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Economicità dell’attività e scopo di lucro

L’impresa è “attività economica”.

Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività.

Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica.

Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.

Così non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una mensa o un ospizio per poveri.

È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico.

Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale.

Lo scopo di lucro non può essere perciò elevato a requisito essenziale dell’attività di impresa.

La nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica (art. 2093).

Ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.

L’impresa pubblica è sì tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto.

Analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle imprese private, con riferimento alle società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511) e non da scopo lucrativo.

Particolarmente significativa è poi la figura dell’impresa sociale, che è un’impresa che esercita un’attività di interesse generale, senza scopo di lucro.

L’impresa pubblica, l’impresa cooperativa, l’impresa sociale dimostrano perciò che requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

Ne consegue che non vi è alcuna ragione per negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico che producono beni e servizi con metodo economico.

La professionalità

L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività.

Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.

Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci.

Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo.

La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni.

Per le attività stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale.

È imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o un albergo.

È quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.

Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

Così, è imprenditore il costruttore di un singolo edificio e anche chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti.

Può essere qualificato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (parliamo di imprese per conto proprio) dato che l’attività produttiva può considerarsi svolta con il metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.

La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo.

Impresa e professioni intellettuali

I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai) non sono mai in quanto tali imprenditori.

L’art. 2238 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.

È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera, del professore titolare di una scuola privata nella quale insegna, dell’artista titolare del teatro nel quale recita.

Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore.

Non lo diventa non solo se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi strumentali.

Non è facile trovare una spiegazione del perché i professionisti intellettuali non diventino in alcun caso imprenditori, dato che i requisiti propri dell’attività di impresa possono ricorrere tutti anche nell’esercizio delle professioni intellettuali.

È giocoforza perciò concludere che i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore.

Cap 2 le categorie di imprenditoria. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Il ruolo della distinzione

Imprenditore agricolo (art. 2135) ed imprenditore commerciale (art. 2195) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività.

Questa distinzione è necessaria al fine di applicare la specifica normativa.

Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale.

È invece esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.

Trattamento di favore che è poi accentuato dalla legislazione speciale attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.

L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali

Il testo originario dell’art. 2135 c.c. stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (1° comma).

Specificava poi il 2° comma che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

Le attività agricole possono perciò essere distinte in 2 grandi categorie:

  • Attività agricole essenziali.
  • Attività agricole per connessione.

Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo, che ha tuttavia ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre.

L’attuale formulazione dell’art. 2135 ribadisce che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Subito specifica però che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

In base alla nuova nozione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali e animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.

Le attività agricole per connessione

Secondo il previgente testo dell’art. 2135 c.c. erano attività agricole per connessione:

  • Le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
  • Tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame (ad es. agriturismo e trebbiatura) per le quali si riteneva che dovessero rivestire carattere accessorio.

Questa distinzione oggi scompare in qua

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico95xx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro Gennaro.
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