Diritto commerciale
Il Diritto Commerciale è l’insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificamente le attività produttive e il loro esercizio: ha per oggetto e regola l’organizzazione, le attività (e gli atti) delle imprese nel mercato.
Al vertice si pone dunque il concetto di impresa. Le esigenze della disciplina specifica sono riassumibili nella tutela del mercato (la tutela del credito, la stabilità dell’impresa, la sicurezza del traffico giuridico, la genuinità della competizione).
Segmento del diritto che si occupa in particolare di un soggetto, l’imprenditore.
Capitolo 1: L'impresa
L’imprenditore è un soggetto che ha un’attività senza essere dipendente, è una figura che possiede determinati requisiti determinati dall’articolo 2082 del c.c. “è imprenditore chi svolge professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” → 5 requisiti è imprenditore:
- Attività: Chi svolge un’attività (attività = serie di atti). Modello di comportamento: una serie di atti teleologicamente (strutturalmente e funzionalmente) coordinati in vista di un risultato. NO atto singolo.
- Produttiva: L’attività deve essere produttiva, perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo. (Non è attività produttiva l’attività di mero godimento ovvero trarre da un bene i frutti che genera)
- Economicità: Un tempo si pensava corrispondesse al metodo lucrativo (conseguire un margine di profitto). Oggi il requisito dell’economicità viene inteso come metodo economico in senso stretto, ovvero assicurare il pareggio tra ricavi e costi. Attività deve essere economica (al fine di conseguire un lucro = differenza positiva tra costi e ricavi)
- Professionalità: Attività produttiva economica svolta professionalmente in modo continuativo (serie coordinata di atti, sistematica e ripetuta, ovvero abituale) o periodica (non necessariamente continuativa). Un unico affare è professionale? Dipende, se è complesso sì (ESEMPIO: il comprare e rivendere auto usata no (non è complesso), invece costruire un ponte, una autostrada sono unici affari ma complessi). NO attività occasionale.
- Organizzazione: L’imprenditore come organizzatore dei fattori produttivi, capitale e/o lavoro altrui. Gestire risorse materiali o umane (NO lavoro autonomo)
Art. 2222: Lavoratore autonomo: svolge attività produttiva, economica, professionale; ha i primi 4 requisiti ma manca l’organizzazione.
Art. 2238 c.c. - Esercizio dell'attività di impresa
“Se l'esercizio di una professione intellettuale costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II del presente libro, salvo che si tratti di professioni intellettuali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi, relativamente all'osservanza delle norme deontologiche.”
L'articolo si riferisce al caso in cui un'attività tipicamente professionale (es. avvocato, medico, commercialista) venga esercitata in modo organizzato e con finalità imprenditoriali.
In questi casi, le norme sull'imprenditore (Titolo II del Libro V del Codice Civile) si applicano all'attività, salvo specifiche eccezioni.
Eccezioni: Le norme deontologiche e gli obblighi legati agli albi professionali restano prevalenti per le professioni che richiedono iscrizione in appositi albi o elenchi.
In sintesi, quando un'attività professionale intellettuale assume i caratteri di un'impresa (organizzazione di mezzi e finalità economiche), essa può essere considerata attività imprenditoriale, ma con alcune limitazioni legate al rispetto delle norme deontologiche delle professioni regolamentate.
Gli imprenditori si distinguono per
a. Dimensioni: imprenditore piccolo e imprenditore medio/grande.
Criterio qualitativo
Art. 2083 -> Piccolo imprenditore: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, piccoli commercianti artigiani coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
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*** Prevalenza: Nell'impresa è fondamentale un contributo diretto all'attività produttiva dell'imprenditore. Ci sono 4 requisiti:
- L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’attività d’impresa.
- Il lavoro suo e dei familiari non può essere solo fattore produttivo.
- Deve però essere prevalente su tutti gli altri fattori.
- La prevalenza deve essere qualitativo-funzionale (deve essere un fattore essenziale) e non economico-quantitativa.
Il codice civile esonera il piccolo imprenditore:
- Dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
- Dal sistema della pubblicità dichiarativa (iscrizione nel registro delle imprese obbligatoria ma solo per notizia).
- Dal fallimento, però a decorrere dal 2021 -> art. 2221 abrogazione e applicazione delle norme su sovra-indebitamento.
Criterio quantitativo
Il piccolo imprenditore si distingue tramite criteri quantitativi (art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza) o qualitativo (2083 c.c.).
Art. 2083 c.c.: stabilisce criteri qualitativi basati sulla struttura organizzativa e sulla natura dell'attività. Questo criterio sottolinea:
- L'elemento personale prevalente nell'attività, rispetto all'impiego di mezzi organizzati.
- Una dimensione ridotta dell’impresa, anche se non sono forniti parametri numerici espliciti.
Codice della Crisi (art. 2): introduce criteri quantitativi utili per determinare particolari obblighi normativi:
- Un attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro.
- Ricavi lordi inferiori a 200.000 euro.
- Debiti complessivi non superiori a 500.000 euro.
o Natura: imprenditori privati (operano in settori privati senza coinvolgimento diretto dello Stato o enti pubblici) e pubblici (c’è la presenza di uno o più enti pubblici, c’è un rilievo pubblico) gli imprenditori pubblici si distinguono in:
- Enti pubblici economici: svolgono attività economica imprenditoriale con finalità di lucro (es. ENEL, ENI). Oggi spesso si presentano come società a partecipazione pubblica, con una veste giuridica privata (società per azioni) ma con enti pubblici come soci.
- Enti pubblici non economici: non hanno per oggetto lo svolgimento dell’attività d’impresa (es. enti territoriali come Comuni e Province).
o Struttura: imprenditori individuali (sono persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale) e collettivi (comprendono società (persone giuridiche); un tempo erano le società ma oggi esistono le società unipersonali, quindi una società non è sempre un imprenditore collettivo).
o Attività: imprenditori agricoli (svolgono attività legate al ciclo biologico della natura o attività connesse) o commerciali.
Imprenditori agricoli
Agricoli: Inizialmente la disciplina più favorevole agli imprenditori agricoli era basata sul rischio meteorologico e biologico, ora questi rischi sono minori. Art. 2135 c.c. “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, …., che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
a. Attività agricola essenziale: “Qualunque attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di fase necessaria allo stesso di carattere animale o vegetale”. = Include attività strettamente legate alla terra o al ciclo biologico di piante e animali. Esempi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento.
b. Attività agricola connessa: ci sono delle attività (commerciali) diverse da quella agricola ma che in certe condizioni le tratto allo stesso modo per connessione.
- Connessione soggettiva: attività (di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione) esercitate dal medesimo imprenditore.
- Connessione oggettiva: criterio della prevalenza, non solo svolta dallo stesso imprenditore agricolo ma anche usando prevalentemente gli stessi prodotti utilizzati dalla attività agricola essenziale e le attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
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Imprenditori commerciali
Commerciali art. 2195 c.c.: non è una norma definitoria ma di disciplina, pone un precetto comportamentale a chi ha attività di produzione di beni e servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria.
L'art. 2195 c.c. indica che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un'attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
In generale perciò svolgono un'azione di:
- Produzione e scambio di beni e servizi.
- Intermediazione nella circolazione dei beni.
Imprenditori civili: non sono riconducibili né alla nozione di imprenditore agricolo né commerciale (es. società di revisione, professionisti, imprese artigianali (il processo produttivo non può qualificarsi come industriale, in quanto mai interamente automatizzato), imprese finanziarie (facciano circolare il denaro non in modo intermediario), agenzie matrimoniali (attività ausiliare che non rientrano nell'art. 2195 c.c.)…)
Termini tecnici
Imprenditore = termine generico che indica il soggetto che svolge attività di impresa.
Impresa = esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Società = soggetto giuridico -> particolare soggetto che svolge attività di impresa.
Azienda = complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Ditta = nome commerciale dell'imprenditore (simile al nome d'arte per i cantanti).
Capitolo 2: Il diritto d'impresa
La fattispecie “impresa” costituisce il presupposto di applicazione di una disciplina che si articola in una pluralità di istituti, che assieme formano uno statuto unitario, e che rappresentano l’insieme delle regole comportamentali che governano l’agire imprenditoriale globalmente.
Statuto generale dell'imprenditore originale (art. 2082)
- Azienda.
- Segni distintivi (visibilità dell’impresa).
- Consorzi.
- Concorrenza sleale (cooperazione tra imprenditori).
Distinzione tra imprenditori agricoli e commerciali ed in base alla grandezza (piccolo e non piccolo):
- Impr. Agricolo piccolo.
- Impr. Commerciale piccolo.
- Impr. Agricolo non piccolo.
- Impr. Commerciale NON piccolo.
Per gli imprenditori commerciali non piccoli è previsto un ulteriore gruppo di regole, Statuto generale dell'imprenditore NON piccolo (in aggiunta al precedente per certe categorie):
- Pubblicità d’impresa.
- Scritture contabili.
- Disciplina della rappresentanza commerciale.
- Del fallimento.
Caratteristiche generali
La disciplina d'impresa contempla l'obbligo di pubblicità finalizzato ad assicurare un minimo di trasparenza informativa su alcuni fatti o atti previsti espressamente dal dato normativo.
L'obbligo pubblicitario è informato al principio di tipicità, in forza del quale le informazioni da sottoporre a pubblicità sono tutte quelle ma soltanto quelle per le quali la legge impone siffatto obbligo pubblicitario.
Tale obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese: Articolo 2188 del Codice Civile - Registro delle imprese:
“È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il registro è pubblico.”
L’articolo stabilisce l’esistenza di un registro obbligatorio per raccogliere tutte le iscrizioni previste dalla normativa civile e commerciale (es. iscrizione dell’imprenditore, società, modifiche statutarie, procedure concorsuali).
Il carattere pubblico del registro consente a chiunque di accedere alle informazioni in esso contenute, favorendo trasparenza e tutela dei terzi.
Gli imprenditori sono soggetti a
Costrizioni: norme a cui sono soggetti gli imprenditori per tutelare i terzi:
- Pubblicità legale.
- Scritture contabili.
- Assetti adeguati.
- Codice della crisi e della insolvenza.
- Concorrenza sleale.
Agevolazioni: siccome movimenta molti atti giuridici, non può essere ingessato secondo formule che sono valide per il comune cittadino.
- Azienda.
- Rappresentanza commerciale.
- Segni distintivi.
- Consorzi.
Gli imprenditori sono soggetti a costrizioni
1. Pubblicità: Tutti gli imprenditori si devono iscrivere al registro delle imprese con il nome commerciale (ditta) (gestito dalla camera di commercio, ogni capoluogo di provincia ha la camera di commercio e deve tenere il registro delle imprese). Misura camerale, se qualcuno vuole avere informazioni su un imprenditore può, pagando, ricevere le informazioni dal sito della camera di commercio. (Ha varie sezioni speciali: quelli medi-grandi, piccoli, agricoli,…)
a) Pubblicità notizia (l’iscrizione pubblicitaria non produce effetti giuridici).
b) Pubblicità dichiarativa (produce effetto giuridico -> se l’imprenditore iscrive quell’informazione, essa diventa opponibile ai terzi (= dal momento in cui l’informazione viene pubblicata nel registro delle imprese e diventa conoscibile, giuridicamente diviene conosciuta). Il terzo non potrà opporre la sua ignoranza. Se l’imprenditore non iscrive non potrà opporre l’informazione).
c) Pubblicità costitutiva (se ci sono degli atti giuridici soggetti a questa pubblicità sono efficaci solo se e una volta che sono stati iscritti nel registro delle imprese. Il fatto di scrivere una determinata informazione o l’imprenditore stesso provoca un mutamento della disciplina che si applica).
d) Pubblicità normativa (pochi casi, la disciplina applicabile a qualcosa cambia a seconda se ci sia stata o non una registrazione/iscrizione nel registro delle imprese. Un determinato atto giuridico produce i propri effetti giuridici solo se viene iscritto nel registro delle imprese ESEMPIO: Società di persone che sono regolari o irregolari, se società nome collettivo è regolare si è iscritta al registro delle imprese, se rimane occulta allora è irregolare e la disciplina sarà diversa da quella regolare).
Il registro delle imprese si compone di una sezione ordinaria e più sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria si devono iscrivere gli imprenditori commerciali non piccoli (assieme a società commerciali, cooperative, enti pubblici economici, consorzi), ovvero coloro per i quali era originariamente prevista l’iscrizione dal c.c.:
- Gli imprenditori comm. non piccoli.
- Le società commerciali (2200).
- Gli enti pubblici economici e i consorzi con attività esterna.
- GEIE con sede in Italia e contratti di rete con fondo comune.
Le sezioni speciali sono più sezioni, una riservata agli imprenditori piccoli, una anche per gli imprenditori agricoli, società semplici.
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- Imprenditori agricoli (art. 2136); piccoli imprenditori (art. 2083); società semplici. Sono poi annotati qui gli imprenditori artigiani già iscritti nel relativo albo.
- Società fra professionisti (che comprende anche le società tra avvocati).
- Società e enti di gruppo (art. 2497 bis).
- Imprese sociali (d.lgs. 24-03-2006 n. 155).
- Versione in lingua straniera (Art. 2250, co. 5).
- Imprese start up, incubatori certificati e PMI innovative (art. 25, co. 8 dl 179/2012).
Presidi organizzativi
Sotto il profilo delle modalità organizzative ed operative, il principio è quello della libertà dell’imprenditore. In un contesto di libertà, il legislatore introduce presidi organizzativi, cioè alcuni obblighi diretti ad assicurare una gestione sana e consapevole dell’impresa.
Sono:
- Le scritture contabili obbligatorie.
- L’adeguatezza della struttura organizzativa.
- La documentazione d’impresa: obbligo di dare rappresentazione scritta dei diversi accadimenti relativi allo svolgimento dell’attività d’impresa.
- Il bilancio di esercizio: SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa. C’è una regolamentazione per le SPA, per le altre viene generalizzata la parte sulle valutazioni.
Obbligo di tenuta delle scritture contabili
2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili (Art. 2214 e seguenti) = documenti che rappresentano con dati numerici la situazione contabile. Art. 2214 -> gli imprenditori devono tenere almeno due scritture contabili obbligatorie. Impone la tenuta delle strutture che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.
Il legislatore fissa due scritture contabili obbligatorie minime:
a. Libro giornale = registro in cui l’imprenditore deve riportare giorno per giorno i suoi affari numerici, ovvero le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. -> segue un ordine cronologico.
b. Libro degli inventari =
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