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Responsabilità civile – Castronovo

Capitolo 3 – Il danno

Natura e cultura nelle definizioni di danno

Il danno è una categoria centrale nella responsabilità civile. È perciò opportuno capire quale sia il vero significato di questo termine e se bisogna intenderlo nel suo senso comune o giuridico. Nel linguaggio comune ci sono due significati:

  • Danno come offesa alla persona nella sua integrità fisica o distruzione di un bene
  • Danno dal punto di vista di chi lo subisce, cioè una perdita, un deterioramento qualitativo della sua sfera giuridica

Attraverso una lettura dell’art. 2043 cc emerge che il primo significato, naturalistico e normativo perché diventa giuridicamente rilevante tramite la qualificazione di ingiustizia, si ritrova nella fattispecie; il secondo, realistico, si ritrova nella previsione risarcitoria. Anche l’art. 823 BGB riprende questi significati ma l’art. 823 è più analitico.

Si può dire dunque che il legislatore originario abbia accolto entrambi i significati prevedendo che la perdita subita o la distruzione del bene o modificazione negativa della persona obbliga a corrispondere una prestazione di pari valore. Ci sono due argomentazioni a riguardo:

  1. Art. 1223: i due concetti di danno emergente e lucro cessante riflettono il secondo significato di danno inteso come perdita. Se è così tale danno deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto e dunque non può essere allo stesso tempo lo stesso danno che integra il fatto; non può essere sia presupposto che conseguenza. Ciò vuol dire che sono due concetti diversi ma che si legano tra loro e coesistono, infatti i sostenitori del danno naturalistico non possono non tener conto del fatto che il risarcimento corrisponda ad un valore economico, e i sostenitori del significato realistico devono chiedersi se quel valore venuto meno e di cui si chiede il risarcimento corrisponda ad un fatto attestato nel mondo reale meritevole di tutela giuridica.

  2. Il diritto romano ricostruisce la fattispecie di responsabilità civile intorno al damnum corpore corpori datum, definendo il danno in termini di diminuzione patrimoniale. Se il danno in senso naturalistico riguarda la fattispecie, il danno in senso realistico riguarda la diminuzione patrimoniale e quindi l’obbligazione è risarcitoria.

L’opzione tra le definizioni non è però una variabile indipendente dal sistema. La teoria del danno sarà normativa o realistica a seconda che il sistema della responsabilità civile sulla base del 2043 cc sia inteso come norma generale (normativa) o clausola generale (realistica).

Secondo la prima teoria, la diminuzione patrimoniale è resa rilevante dalla regola di responsabilità; nella seconda teoria, la diminuzione patrimoniale è elemento della fattispecie di responsabilità che, successivamente, è integrata dal giudice che ne ritenga la rilevanza ai fini della responsabilità. Il significato della clausola generale non è quello di consentire al giudice di rendere ingiusta qualsiasi lesione di un bene della vita, bensì di pronunciare il risarcimento del danno meramente patrimoniale, cioè di accertare come rilevante ai fini della responsabilità una pura diminuzione patrimoniale che non sia qualificata dalla lesione di una situazione soggettiva. In altri termini, parlare di “danno ingiusto” in termini di una clausola generale consente di affermare il giudizio di responsabilità davanti a una mera diminuzione patrimoniale. Questo rientra nell’idea espressa dalla Differenztheorie tedesca.

È chiaro che però il danno non può ridursi alla sola diminuzione patrimoniale, infatti sia il codice italiano che quello tedesco accolgono la definizione di danno non patrimoniale, il quale implica la lesione di una situazione giuridica soggettiva.

Tale definizione ci appare contraddittoria, ove si legga il danno come diminuzione patrimoniale. Si deve considerare che quando la Differenztheorie definisce il danno in questi termini, lo fa tenendo a mente le fonti romane; ma le fonti romane non conoscevano il danno non patrimoniale che è una concezione moderna.

La conclusione è che il danno non è solo diminuzione patrimoniale, è semplicemente diminuzione che deriva dalla lesione di una situazione soggettiva, da qualificare come “patrimoniale” solo quando risulti suscettibile di una valutazione economica. Dall’altro lato, la non suscettibilità di valutazione economica non può impedire che si parli di danno quando si voglia identificare la perdita conseguente al fatto di responsabilità. Il danno è allora conseguenza negativa della lesione di una situazione giuridica soggettiva la quale quando è apprezzabile sul piano economico è di natura patrimoniale (art. 2056 cc), quando non lo è ha natura non patrimoniale (art. 2059 cc).

L’art. 2059 c.c. prevede che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge” (il danno non patrimoniale ricomprende le categorie descrittive del danno biologico, danno esistenziale, danno morale).

Il nostro ordinamento ha aderito alla concezione normativa. L’adozione del sintagma “danno ingiusto” nell’art. 2043 c.c. non consente, infatti, di parlare di un danno a prescindere dal profilo dell’ingiustizia: il danno extracontrattuale è sempre ingiusto e coincide con la lesione di una situazione giuridica soggettiva.

Ingiustizia del danno

Il riferimento al danno ingiusto non si trova nei lavori preparatori al cc ma è stato aggiunto nella relazione al codice. In che modo la qualificazione di ingiustizia si innesta nella definizione di danno e a quale delle due definizioni (naturalistica - realistica) che abbiamo individuato si riferisce?

Con l’art. 2043 c.c., il legislatore ha voluto ribadire che la responsabilità civile è una forma di tutela di diritti che presuppone una violazione qualificata dell’ingiustizia. Questa si realizza mediante l’offesa all’oggetto del diritto (danno in senso naturalistico, lesione di una situazione giuridica soggettiva), la cui reazione tiene conto della perdita in cui si traduce tale violazione (danno in senso realistico). La responsabilità civile, quindi, consiste in un’obbligazione che ha come oggetto l’entità patrimoniale rappresentativa del valore venuto meno in seguito alla lesione del diritto.

Nella pratica le cose sono diverse da come il legislatore le ha attestate: da un lato, abbiamo chi non ha compreso la novità costituita dall’ingiustizia del danno e ha continuato a definire quest’ultimo nei termini di una semplice perdita patrimoniale; dall’altro lato, abbiamo chi ha ridotto il danno all’ingiustizia, facendolo coincidere con la pura lesione del diritto o di un interesse giuridicamente rilevante. Questo indirizzo, poi, si è scisso tra chi ha ritenuto che la rilevanza dell’interesse debba discendere dalle norme positive (norma generale) e chi ha ritenuto che la rilevanza dell’interesse debba risultare da una valutazione del giudice (clausola generale).

Torto e danno meramente patrimoniale

Il diritto al risarcimento del danno non ha rilevanza meramente privatistica: es. il diritto di proprietà ha una funzione sociale. Il danno, sebbene percepito come problema che investe colui che lo ha subito, viene assunto dall'ordinamento come momento di verifica della rilevanza e della meritevolezza di tutela. Devono essere considerati anche la causalità e i criteri di imputazione. Ci sono ipotesi di responsabilità che nascono sulla base di un rapporto preesistente tra le parti coinvolte ma non in forza di un contratto: sono comunque situazioni in cui l'ordinamento giuridico ritiene in grado di dar vita a vincoli obbligatori: sono obbligazioni senza prestazione, proprio perché manca un accordo, in quanto il contenuto è costituito da un obbligo specifico di protezione della sfera giuridica altrui.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fedm99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Lionzo Andrea.
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