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Il contratto: articoli 1321 – 1324 c.c.

Disposizioni preliminari

Articolo 1321 c.c. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Da tale definizione si deduce che:

  • Il contratto ha sempre contenuto patrimoniale.
  • Il contratto appartiene al novero dei negozi giuridici, definiti come dichiarazioni con le quali si esplicitano gli scopi che si vogliono perseguire e alle quali l’ordinamento ricollega tali effetti purché siano meritevoli di tutela.
  • È essenziale o bilaterale o plurilaterale (ricorda che il contratto unilaterale fa sempre riferimento a un contratto bi o plurilaterale ma con obbligazioni a carico di una sola delle parti 1333).
  • Le parti intendono regolare degli interessi producendo effetti giuridici, che ricordiamo devono essere patrimoniali affinchè si possa parlare di contratto.

La funzione del contratto può assumere tre aspetti:

  • Costituire: ossia dar vita a un rapporto che prima non esisteva.
  • Regolare: ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente.
  • Estinguere: ossia porre fine a un rapporto preesistente.

Autonomia contrattuale

Articolo 1322 c.c. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una particolare disciplina, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tale articolo dunque:

  • Individua il primo profilo dell'autonomia contrattuale, che attiene al contenuto del contratto, da intendersi come tutte le determinazioni con cui le parti regolano il loro rapporto.
  • Questa libertà non è sconfinata ma sconta i limiti imposti dalla legge che sono dati dalle norme imperative, dall'ordine pubblico e dal buon costume.
  • Il secondo profilo di autonomia delle parti attiene al tipo contrattuale, in quanto i contraenti non sono tenuti ad adottare le fattispecie individuate dalla legge ma possono anche creare nuovi contratti se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti. Tali nuove figure devono, però, realizzare interessi degni di tutela e questo è affidato al controllo del giudice via successiva, non potendo provvedervi la legge in via preventiva.

La loro disciplina è data dalle norme generali sul contratto (1323, 1326 c.c.) e da quella delle fattispecie tipiche (1470 ss. c.c.) applicabili in via analogica. Spesso tali nuovi contratti vengono fatti oggetto di disciplina specifica, come nel caso del franchising.

Tra i contratti atipici si distingue, in relazione alla causa (1325, 1343 c.c.), tra contratti misti (dove la causa è il frutto della fusione di due fattispecie tipiche, come ad esempio nel negozio misto con donazione, che deriva dalla fusione di compravendita (1470 c.c.) e donazione (769 c.c.); e i contratti collegati dove si stipulano più contratti diversi ma volti a raggiungere uno scopo unico, come nel caso del subcontratto.

La libertà di stabilire il contenuto del contratto e la sua forma non è assoluta, ma deve essere svolta nel rispetto dei limiti di legge.

I contratti atipici, detti anche contratti innominati, sono quei contratti espressamente non disciplinati dal diritto civile e creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione. In questo tipo di contratti le parti possono agire liberamente, scegliendo i termini senza restrizioni. Essi possono distinguersi in:

  • Contratti misti: sono costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici.
  • Contratti sui generis: sono indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti.

Anche se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In relazione alla disciplina dei contratti atipici, si deve valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata. Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità. L’esistenza di contratti atipici sancisce uno dei principi base del nostro ordinamento civile, quello della autonomia contrattuale. Un contratto può considerarsi atipico solo qualora mutino gli elementi essenziali, rispetto all’ipotesi legale tipica, che connotano la sua funzione astratta, tipizzata dalla legge.

Norme regolatrici dei contratti

Articolo 1323 c.c. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

  • La disciplina dei contratti atipici è data, oltre che dalle norme generali sul contratto, dalle disposizioni che disciplinano fattispecie tipiche analoghe. Sono quelli che non rientrano negli schemi tipici previsti dal legislatore.
  • Mentre invece i contratti tipici sono espressamente regolati dal codice civile o dalle leggi speciali e viene indicato anche come contratto nominato.
  • La libertà di stipulare tali tipi di contratti è sottoposta, oltre al limite del rispetto delle norme imperative, a quello della meritevolezza dell’interesse.
  • La disciplina di tali contratti è data dalla regolamentazione pattizia ma anche dalla disciplina legale del contratto in generale (1321 e ss.).

Norme applicabili agli atti unilaterali

Articolo 1324 c.c. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

  • Secondo la teoria tradizionale, la principale distinzione tra contratti ed atti unilaterali sta nel fatto che i secondi possono essere solo tipici e non atipici. Questo perché di regola essi sono idonei ad incidere sulla sfera giuridica altrui: pertanto, i singoli devono conoscere in via preventiva quali limitazioni possono subire alla propria libertà.
  • L'ordinamento, inoltre, ritiene in generale non sufficiente una volontà unilaterale perché si produca un vincolo giuridico.
  • Secondo altra tesi, sono ammissibili anche atti unilaterali atipici purché comportino solo vantaggi ma non oneri per i loro destinatari e salva, per questi ultimi, la libertà di rifiutarne gli effetti.

Indicazione dei requisiti

Articolo 1325 I requisiti (elementi essenziali) del contratto sono:

  • Accordo delle parti: deriva dalla combinazione della volontà degli stipulanti.
  • Causa: lo scopo concreto che le parti intendono realizzare.
  • Oggetto: ossia la prestazione, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
  • Forma: quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità.

La proposta contrattuale

Le trattative iniziano con la proposta: essa per essere idonea a costituire il vincolo contrattuale deve essere completa, ossia deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto cui è diretta (la proposta non è un negozio giuridico unilaterale, ma una dichiarazione unilaterale di volontà, di regola recettizia, che diventa impegnativa solo nel momento in cui sia accettata dal destinatario). Si tratta pertanto di un atto prenegoziale privo di rilevanza autonoma destinato a fondersi con la successiva accettazione dando vita al contratto. Non tutti, peraltro, concordano con questa impostazione. Secondo altra dottrina (Bianca) è una dichiarazione contrattuale. In ogni caso:

  • Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1328), perché è in questo momento che il contratto deve ritenersi concluso (art. 1326). Tuttavia, se l’accettante ha già intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto, di avere notizia della revoca, il proponente lo deve indennizzare delle spese e delle perdite subite per l’inizio dell’esecuzione.
  • Il proponente può rivolgere la stessa proposta a più persone.
  • La proposta perde efficacia e libera il proponente qualora l’accettazione non intervenga entro il termine stabilito dal proponente, o entro quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
  • La proposta è caducata dalla morte o dalla sopravvenuta incapacità, alla conoscenza dell’intervenuta accettazione, salvo il caso in cui la proposta è irrevocabile o quando è stata fatta da un imprenditore non piccolo nell’esercizio della sua impresa.

Revocabilità della proposta

La revocabilità della proposta subisce due eccezioni (art. 1329 Proposta irrevocabile: se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo) e in caso di opzione. In altri termini la irrevocabilità della proposta può derivare da un impegno unilaterale (ex art. 1329) oppure da un contratto preparatorio di opzione (art. 1331) rispetto al contratto finale.

Conclusione del contratto

Articolo 1326 c.c. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha preso conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace un’accettazione tardiva purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

  • La norma deve essere letta insieme alla norma di presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
  • La proposta e l'accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali.
  • La dichiarazione può essere espressa o tacita, se fatta mediante comportamenti concludenti.

In particolare, è discusso se il mero silenzio sia sufficiente a configurare dichiarazione tacita: la tesi maggioritaria ritiene necessario che si tratti di silenzio circostanziato, cioè accompagnato da precise circostanze.

L'accettazione che giunge oltre il termine è tardiva e inefficace e solo il proponente può sanare tale inefficacia. Egli, però, deve subito avvisare l'accettante che altrimenti potrebbe ritenersi non vincolato. Poiché è il proponente a richiedere una certa forma per l'accettazione, egli può anche rinunciarvi ritenendo valida una proposta fatta in forma diversa, analogamente a quanto previsto per l'accettazione tardiva.

L’accordo è il mezzo per la conclusione dei contratti. La conclusione è determinata da due atti unilaterali:

  • Proposta: deve essere completa, quindi contenere tutti gli elementi del futuro contratto, produce effetti volontariamente in quanto indirizzata all’oblato.
  • Accettazione: atto col quale l’oblato manifesta la sua volontà negoziale di concludere il contratto; deve giungere all’indirizzo del proponente.

L’accettazione deve essere:

  • Conforme: se difforme equivale a nuova proposta.
  • Tempestiva: arrivare al proponente entro un termine certo prestabilito dal proponente stesso, in mancanza è quello necessario a seconda dell’affare.

Conclusione dell’accordo quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione. L’accettazione è una dichiarazione di natura recettizia, come la proposta, che diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente.

Deve essere tempestiva e coincidente in pieno con tutte le clausole contenute nella proposta: se è anche parzialmente difforme, o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario, vale solo come controproposta (nuova proposta). Deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere. Deve essere fatta alla persona del proponente o ad un suo rappresentante perché è una dichiarazione recettizia. Anche l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione stessa.

  • Accettazione tardiva: la tempestività dell’accettazione va valutata con riferimento alla ricezione dell’accettazione. Il dovere di lealtà e correttezza impone al proponente di avvisare l’altra parte che l’accettazione, per quanto speditamente, sia arrivata in ritardo. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. L’immediato avviso della conclusione del contratto previsto dall’art. 1326 comma 3 costituisce un onere il cui mancato adempimento impedisce la conclusione del contratto: ai fini dell’adempimento di tale onere rileva unicamente la spedizione e non anche la ricezione.
  • Accettazione tacita: se non è richiesta una forma particolare ad substantiam, l’accettazione può essere anche tacita, qualora il destinatario della proposta assuma un contegno che, secondo criteri di concludenza e univocità, possa ritenersi compatibile solo con l’intento di accettare l’offerta. Ad esempio, costituisce accettazione tacita la comunicazione della data di consegna.
  • Il silenzio: in sé e per sé non costituisce manifestazione negoziale, potendo acquistare tale significato solo qualora circostanze peculiari, oggettive o soggettive, siano tali da renderlo significativo e rivelatore della volontà dell’altro soggetto (cd. silenzio circostanziato); ciò accade quando, instaurato un certo rapporto tra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono alla parte l’onere o il dovere di parlare.

Presunzione di conoscenza

Articolo 1335 c.c. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, sua senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • La presunzione è relativa (2727 c.c.) in quanto può essere superata dal destinatario dell'atto.
  • La norma si riferisce in generale a tutti gli atti i quali dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario producono effetto. Data la difficoltà di fornire la prova che il destinatario abbia avuto notizia di tali atti, il legislatore ha stabilito una presunzione legale di conoscenza, reputando conosciuti gli atti recettizi nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario. Questa presunzione può essere superata se il destinatario prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
  • La norma pone una presunzione di conoscibilità dell’atto, necessaria per porre un punto fermo nella problematica dell’effettivo momento di conoscenza di un atto da parte del suo destinatario. In tal modo essa favorisce l’autore dell’atto che è esonerato dalla prova, potenzialmente molto difficile, che il destinatario ha effettivamente conosciuto l’atto.

Revoca della proposta e dell’accettazione

Articolo 1328 c.c. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

  • Dalla formulazione della norma si evince che la revoca della proposta non è un atto recettizio poiché produce effetti senza che sia necessario che entri nella sfera di conoscibilità del destinatario. Al principio per cui la proposta è sempre revocabile fanno eccezione la proposta irrevocabile (1329 c.c.), l'opzione (1331 c.c.), il contratto con obbligazioni a carico solo del proponente (1333 c.c.).
  • L'accettante è in buona fede se ignora senza colpa la revoca del proponente. In tal caso si configura una responsabilità da atto lecito poiché deriva dall'esercizio di un diritto legittimo, esercizio che, però, genera un danno in capo all'accettante e ne legittima l'indennizzo. La revoca della proposta può anche se a proposito.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Franchi Annalisa.
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