FRANCESCO GAZZONI
Obbligazioni e contratti
CAP. XXXII
STRUTTURA E CARATTERI DELL’OBBLIGAZIONE
SOGGETTI: Ogniqualvolta nasce un’obbligazione si è in presenza di un vincolo
giuridico che impone ad un determinato soggetto (DEBITORE) di tenere un dato
comportamento (cioè di compiere una data prestazione) al fine di soddisfare un
interesse proprio di altra persona determinata (CREDITORE).
I soggetti del rapporto obbligatorio sono dunque determinati.
Essi sono inoltre portatori di interessi contrapposti che proprio lo strumento
dell’obbligazione mira a comporre.
Non è allora concepibile la nascita di un’obbligazione là dove un soggetto sia in grado
di realizzare un interesse in via autonoma, senza dover ricorrere all’altrui
collaborazione, così come è esclusa la possibilità di dare vita ad un rapporto giuridico
unisoggettivo (un rapporto, cioè, i cui termini soggettivi siano costituiti dalla stessa
persona). Questo è vero con riguardo alla nascita del vincolo ed è anche vero quando
l’unicità del soggetto si determina in seguito a particolari vicende relative al rapporto
l’art 1253,
obbligatorio. Non a caso, del resto, secondo quanto detta quando le
qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si
estingue per confusione.
Tuttavia la dottrina ha individuato talune ipotesi normative di carattere eccezionale,
in cui la predetta estinzione non si verifica:
Ad es. quando l’erede, creditore o debitore del defunto, accetta l’eredità con
- beneficio di inventario;
Nel caso in cui il rapporto societario venga a ridursi al rapporto tra un solo socio e
- la società;
Nel caso in cui la cambiale, circolando mediante successive girate, pervenga in
- mani dell’emittente, il quale potrà procedere a sua volta, a trasferirla mediante
girata.
La spiegazione di questi fenomeni giuridici è data da altra parte della dottrina senza
ricorrere alla teorizzazione di un rapporto unisoggettivo di carattere eccezionale, ma
piuttosto ponendo in luce la peculiarità delle singole fattispecie.
REQUISITI DELL’OBBLIGAZIONE:
• PATRIMONIALITA’
• CORRISPONDENZA DI UN INTERESSE DEL CREDITORE ANCHE NON
PATRIMONIALE
• POSSIBILITA’
• LICEITA’
• DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA’
Può presentarsi anche l’eventualità che i soggetti del rapporto obbligatorio non siano
determinati al momento della nascita dell’obbligazione.
Da questo punto di vista è necessario distinguere 2 diverse ipotesi:
1. Quella in cui il soggetto è in ogni momento determinabile per relationem;
2. Quella in cui esso sarà determinabile solo in un secondo momento, una volta
verificatesi specifiche condizioni poste dalla legge.
La determinatezza non solo sussiste al momento della nascita del vincolo, ma
permane anche in seguito ad eventuali vicende circolatorie del bene (obbligazione
reale) o del titolo (titolo al portatore). Infatti, in caso di obbligazione reale, la persona
dell’obbligato è sempre individuabile con precisione; parimenti, in caso di credito
racchiuso in un titolo al portatore, sarà creditore chi di volta in volta possiede il
documento.
Più difficile è invece l’inquadramento di altre fattispecie in cui la persona del
creditore può apparire indeterminata al momento della nascita dell’obbligazione,
obbligazione in incertam personam.
tanto che la dottrina parla al riguardo di
Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui;
- Mandato a donare;
- Contratto a favore di terzo;
- Contratto per persona da nominare;
- Promessa al pubblico.
-
IL DOVERE DI CORRETTEZZA: debitore e creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio.
L’art 1175 clausola generale,
contempla così una ponendosi così come una norma
aperta, specialmente in materia contrattuale, con il mondo dei traffici commerciali.
Quindi, il principio di correttezza, proprio perché clausola generale, non si esaurisce
nei singoli richiami normativi.
La contrapposizione tra CORRETTEZZA e BUONA FEDE non corrisponde ad una
diversità di contenuto, ma piuttosto individua la reazione di una identica regola di
fronte a situazioni diverse e a diversi momenti nel procedimento attraverso il quale
nasce e si sviluppa, attuandosi, il rapporto obbligatorio. Infatti, la regola è quella del
PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ previsto e disciplinato dall’art 2 Cost, un principio
che impronta di sé non solo la materia delle obbligazioni, ma l’intero campo del
diritto privato, inteso come diritto che regolamenta i rapporti intersoggettivi.
L’INTERESSE: l’art 1174
Secondo la prestazione che forma oggetto
dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale del creditore.
Non è dunque concepire un’obbligazione che non si ricolleghi all’altrui interesse e
non sia ad esso strumentale in vista della sua realizzazione.
Ciò significa che l’interesse deve sussistere non solo al momento in cui l’obbligazione
nasce ma anche durante l’intero sviluppo del rapporto obbligatorio e segnatamente al
momento dell’adempimento, che è il momento finale del procedimento attraverso il
quale l’interesse si realizza. L’art 1174 prevede che l’interesse del creditore possa
anche essere di natura non economica e quindi di carattere morale o culturale o
puramente estetico (come quando il creditore intende ascoltare un concerto).
Parallelamente a quello del creditore, è anche configurabile un INTERESSE
DEL DEBITORE ad adempiere (che non può essere posto nel nulla da
comportamenti contrari del creditore).
Da un punto di vista generale è senza dubbio tutelato l’interesse del debitore ad
estinguere l’obbligazione perché solo così viene meno il vincolo alla libertà di
comportamento conseguente alla nascita del rapporto obbligatorio. In questa
direzione l’ordinamento appresta un complesso di norme volto proprio a permettere
al debitore di liberarsi a prescindere ed anche eventualmente contro la volontà del
creditore che non intenda ricevere la prestazione: si parla al riguardo di MORA DEL
1206).
CREDITORE (art
È inoltre tutelato, sempre in questa prospettiva, l’interesse del debitore ad estinguere
l’obbligazione mediante il proprio personale adempimento, sia per motivi di prestigio
e di onere, sia per dimostrare ai terzi la propria solubilità ed affidabilità, anche
patrimoniale. Così si spiega la norma che permette al debitore di rifiutare la
1236).
remissione del debito (art
LA PRESTAZIONE: OGGETTO 1174),
dell’obbligazione è la prestazione dovuta (art
cioè il comportamento che il debitore deve tener in funzione della realizzazione del
diritto del creditore e del sotteso suo interesse a conseguire il risultato finale cui
conduce il comportamento stesso.
CONTENUTO: Il comportamento può avere ad oggetto, cioè può consistere in un
FARE, in un NON FARE, e in un DARE.
In ogni caso tratto comune ad ogni tipo di prestazione, a prescindere cioè dal suo
contenuto, è costituito dalla necessaria PATRIMONIALITA’ che la deve caratterizzare
1174.
secondo quanto stabilito dall’art
La ratio della norma va dunque ravvisata nel fatto che le vicende relative ai beni a
carattere non economico (quelli che investono problemi e valori non patrimoniali ma
latamente morali) sono ritenute dall’ordinamento rilevanti solo in particolari casi (in
materia di diritti della personalità, di famiglia e delle successioni) mentre di regola
esse sono irrilevanti.
Al contrario, la rilevanza delle vicende relative ai beni patrimoniali è generalizzata,
occupandosi il diritto privato essenzialmente della regolamentazione dei traffici e
della circolazione di questi beni, laddove i beni a carattere non economico, essendo
essenzialmente collegati alla persona, non sono investiti del problema della
circolazione ed anzi sono qualificati proprio all’opposta caratteristica delle
indisponibilità.
L’opinione prevalente valuta la patrimonialità in maniera SOGGETTIVA osservando
che anche una prestazione a carattere non patrimoniale potrebbe divenire
patrimoniale se le parti hanno dimostrato di volerla così intendere. In particolare si
ritiene che la fissazione di una controprestazione in denaro avvero di una penale per
1382)
l’ipotesi di inadempimento (art attribuisca autonomamente il carattere
patrimoniale alla prestazione, perché ciò permetterebbe di valutare il danno
(patrimoniale) derivante dall’eventuale mancato adempimento.
GIURIDICITA’ DEL VINCOLO: cioè intenzione di assoggettare il rapporto alle
regole del diritto, prima tra tutte quella che sanziona mediante risarcimento dei
danni l’inadempimento.
Ma la valutazione della patrimonialità va condotta ad una stregua OGGETTIVA
inquadrando la prestazione nel più ampio contesto sociale temporalmente
circoscritto, al fine di giudicare di volta in volta se, da questo punto di vista ed in
base a quanto dettano gli usi di quella determinata collettività, i vantaggi derivanti da
una certa prestazione sono valutati in termini economici, e quindi giustificano
l’assunzione di un onere a carattere patrimoniale.
VINCOLI NON GIURIDICI:
Norma sociale
- Norma morale elemento di differenziazione è la SANZIONE.
- Norma religiosa
-
Es. il soccorso economico del prossimo è di sicuro un dovere religioso o sociale per
chiunque mentre sul piano giuridico l’obbligo sussiste solo in funzione del vincolo di
parentela o di affinità.
Può affermarsi la possibilità che le stesse parti assumano un obbligo con espressa e
non equivoca intesa che il conseguente rapporto dovrà essere mantenuto nell’ambito
della socialità e non della giuridicità.
patto tra gentiluomini,
Si parla al riguardo di vicenda caratterizzata appunto da un
contenuto patrimoniale della prestazione nonché da un interesse economico del
creditore ma dalla dichiarata volontà di non giuridicizzare il rapporto, perché le parti
affidano a sanzioni extragiuridiche (discredito commerciale, cessazione dei rapporti
di affari) l’affidabilità dell’impegno.
L’obbligazione naturale
I vincoli non giuridici non sono dunque tutelati dall’ordinamento, nel senso che
l’eventuale inadempienza non dà luogo se non a sanzioni di carattere sociali quali il
discredito, la rottura di rapporti di frequentazione, l’amicizia. Ciò significa che tali
vincoli non attribuiscono azione giudiziaria, perché, dal punto di vista sostanziale,
non generano diritti.
La totale irrilevanza giuridica dal punto di vista dell’azione non significa però che, in
particolari circostanze, gli obblighi di carattere sociale e morale non possano
acquistare una qualche rilevanza per il diritto.
L’art 2034 statuisce infatti che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace. Si statuisce così la c.d. SOLUTI
RETENTIO.
L’OBBLIGAZIONE NATURALE sorge da semplici doveri morali o sociali. Chi
adempie un’obbl naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto (non per compiere
una liberalità). incoercibilità: nessuno può essere giudizialmente
costretto ad adempiere
Irripetibilità: non è possibile ottenere la restituzione di quanto
spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio)
CASI PREVISTI Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627)
Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933)
Pagamento del debito prescritto (2940)
ELEMENTI Esistenza di un dovere morale o sociale
Prestazione di contenuto patrimoniale
Spontaneità dell’adempimento (senza coazione)
Capacità di agire della persona che adempie
La non giuridicità di tali doveri emerge dal fatto che la prestazione deve essere
eseguita spontaneamente, e ciò significa che il solvens stesso abbia eseguito la
prestazione sapendo di non essere vincolato.
L’obbligazione naturala non acquista rilevanza giuridica se non è adempiuta.
L’adempimento dell’obbl naturale è un atto negoziale: precisamente un negozio
unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce ad un altro un beneficio
patrimoniale moralmente o socialmente diverso.
FORMA
Per quanto riguarda la se l’adempimento ha ad oggetto l’attribuzione di un
diritto reale immobile occorre la scrittura privata. Per quanto riguarda i beni mobili
la loro attribuzione in proprietà richiede l’atto scritto o la consegna.
CAPACITA’ DEL SOLVENS
Per quanto riguarda la nessun problema sorge per le
ipotesi del gioco e della scommessa, e dell’adempimento della disposizione
testamentaria fiduciaria del momento che entrambe prevedono espressamente il
requisito della capacità del solvens.
Più delicato è il caso del pagamento del debito prescritto, perché l’art 2940 tace sul
punto. La spiegazione va ritrovata al di fuori della obbl naturale, se si tiene presente
che la prescrizione (=estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato
esercizio dello stesso da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla
legge) non estingue il diritto, cosicchè in caso di adempimento varrà la regola
generale che prevede l’irrilevanza della incapacità nell’ipotesi di adempimento di
obbl civili.
Altra parte della dottrina ritiene invece che la prescrizione operi nel senso della
estinzione dell’obbl civile con contestuale nascita di un’obbl naturale e pertanto
osserva che la capacità può presumersi esistente atteso che, in tal caso, l’obbl
naturale deriva da un’obbl civile che a sua volta presuppone la capacità dei soggetti.
Consegue a questa impostazione che l’eventuale incapacità sopravvenuta
l’obbl naturale non si
determinerebbe la ripetibilità di quanto prestato. Infine
trasmette mortis causa. Può però ritenersi che sorga in capo all’erede
un’autonoma obbl naturale avente ad oggetto l’adempimento di quella del de cuius.
CAP. XXXIII
LE VICENDE DELL’OBBLIGAZIONE
LE FONTI: Il libro IV del c.c. regolamenta la materia delle obbl dettando innanzi
L’art 1173
tutto una disciplina comune di carattere generale agli artt 1173 -1320.
recita che le obbl derivano:
CONTRATTO:
Da è una fonte volontaria tipica dell’obbl (1321);
- FATTO ILLECITO:
Da fonte non volontaria. L’obbl nasce come conseguenza del
- fatto illecito: colui che ha commesso il fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri
2043);
un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno (
OGNI ALTRO FATTO OD ATTO IDONEO A PRODURRE OBBL IN
Da
- CONFORMITA’ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: tale categoria, di
carattere residuale, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dal fatto illecito, in
cui dal comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disciplinata
dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio.
✓ PROMESSE UNILATERALI
✓ TITOLI DI CREDITO
✓ 2028)
GESTIONE DI AFFARI ALTRUI (art
✓ PAGAMENTO DELL’INDEBITO
✓ 2041)
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA (art
Rispetto al codice del 1865 la più importante novità è costituita dalla
costruzione di un sistema delle fonti aperto e non più chiuso. Ogni atto o fatto
è idoneo a produrre un’obbl purchè ciò appaia possibile alla luce di una più vasta
valutazione operata sulla base dei principi propri dell’ordinamento giuridico. Il rinvio
all’ordinamento giuridico non significa dunque rinvio alla legge perché altrimenti si
tratterebbe di un sistema chiuso che vedrebbe solo nella legge la fonte dell’obbl,
infatti anche il contratto e il fatto illecito sono regolati dalla legge.
SISTEMA APERTO
Il sta invece a significare un’atipicità delle fonti nel senso che
anche atti o fatti non previsti in norme puntuali possono produrre obbl nei limiti in cu
vi sia conformità all’ord giuridico. Il sistema aperto permette di giustificare
ampiamente la nascita di obbl legate in qualche modo alla volontà dei soggetti pur al
di fuori dello schema contrattuale (es. quelle che discendono da deliberazioni di
organi collegiali, le quali vincolano anche la minoranza).
Le fonti dell’obbl possono distinguersi in 2 gruppi:
FONTI NEGOZIALI:
1. sono atti di autonomia privata che costituiscono il
rapporto e che normalmente concorrano a regolarlo (testamento, promessa al
pubblico…);
FONTI LEGALI:
2. sono le fattispecie che producono il rapporto obbligatorio in
virtù di legge. Comprendono gli ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO.
= comportamenti umani che rilevano come semplici presupposti di effetti giuridici.
Essi sono fonti dell’obbl quando realizzano le condizioni necessarie per la loro
produzione.
LECITI: può essere fonte dell’obbl quando crea un vantaggio economico per il
- quale l’ordinamento avverte l’esigenza di una restituzione, di una compensazione
o di una contribuzione;
ILLECITI: lesione di un interesse giuridicamente protetto che obbliga a risarcire
- tale interesse. Fondamento dell’obbl derivante da fatto illecito è l’esigenza di
riparazione del danno ingiusto.
L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
L’ADEMPIMENTO: Le obbl hanno durata temporanea: il rapporto obbligatorio,
infatti, esiste in funzione della soddisfazione dell&rsqu
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