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FRANCESCO GAZZONI

Obbligazioni e contratti

CAP. XXXII

STRUTTURA E CARATTERI DELL’OBBLIGAZIONE

SOGGETTI: Ogniqualvolta nasce un’obbligazione si è in presenza di un vincolo

giuridico che impone ad un determinato soggetto (DEBITORE) di tenere un dato

comportamento (cioè di compiere una data prestazione) al fine di soddisfare un

interesse proprio di altra persona determinata (CREDITORE).

I soggetti del rapporto obbligatorio sono dunque determinati.

Essi sono inoltre portatori di interessi contrapposti che proprio lo strumento

dell’obbligazione mira a comporre.

Non è allora concepibile la nascita di un’obbligazione là dove un soggetto sia in grado

di realizzare un interesse in via autonoma, senza dover ricorrere all’altrui

collaborazione, così come è esclusa la possibilità di dare vita ad un rapporto giuridico

unisoggettivo (un rapporto, cioè, i cui termini soggettivi siano costituiti dalla stessa

persona). Questo è vero con riguardo alla nascita del vincolo ed è anche vero quando

l’unicità del soggetto si determina in seguito a particolari vicende relative al rapporto

l’art 1253,

obbligatorio. Non a caso, del resto, secondo quanto detta quando le

qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si

estingue per confusione.

Tuttavia la dottrina ha individuato talune ipotesi normative di carattere eccezionale,

in cui la predetta estinzione non si verifica:

Ad es. quando l’erede, creditore o debitore del defunto, accetta l’eredità con

- beneficio di inventario;

Nel caso in cui il rapporto societario venga a ridursi al rapporto tra un solo socio e

- la società;

Nel caso in cui la cambiale, circolando mediante successive girate, pervenga in

- mani dell’emittente, il quale potrà procedere a sua volta, a trasferirla mediante

girata.

La spiegazione di questi fenomeni giuridici è data da altra parte della dottrina senza

ricorrere alla teorizzazione di un rapporto unisoggettivo di carattere eccezionale, ma

piuttosto ponendo in luce la peculiarità delle singole fattispecie.

REQUISITI DELL’OBBLIGAZIONE:

• PATRIMONIALITA’

• CORRISPONDENZA DI UN INTERESSE DEL CREDITORE ANCHE NON

PATRIMONIALE

• POSSIBILITA’

• LICEITA’

• DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA’

Può presentarsi anche l’eventualità che i soggetti del rapporto obbligatorio non siano

determinati al momento della nascita dell’obbligazione.

Da questo punto di vista è necessario distinguere 2 diverse ipotesi:

1. Quella in cui il soggetto è in ogni momento determinabile per relationem;

2. Quella in cui esso sarà determinabile solo in un secondo momento, una volta

verificatesi specifiche condizioni poste dalla legge.

La determinatezza non solo sussiste al momento della nascita del vincolo, ma

permane anche in seguito ad eventuali vicende circolatorie del bene (obbligazione

reale) o del titolo (titolo al portatore). Infatti, in caso di obbligazione reale, la persona

dell’obbligato è sempre individuabile con precisione; parimenti, in caso di credito

racchiuso in un titolo al portatore, sarà creditore chi di volta in volta possiede il

documento.

Più difficile è invece l’inquadramento di altre fattispecie in cui la persona del

creditore può apparire indeterminata al momento della nascita dell’obbligazione,

obbligazione in incertam personam.

tanto che la dottrina parla al riguardo di

Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui;

- Mandato a donare;

- Contratto a favore di terzo;

- Contratto per persona da nominare;

- Promessa al pubblico.

-

IL DOVERE DI CORRETTEZZA: debitore e creditore devono comportarsi secondo

le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio.

L’art 1175 clausola generale,

contempla così una ponendosi così come una norma

aperta, specialmente in materia contrattuale, con il mondo dei traffici commerciali.

Quindi, il principio di correttezza, proprio perché clausola generale, non si esaurisce

nei singoli richiami normativi.

La contrapposizione tra CORRETTEZZA e BUONA FEDE non corrisponde ad una

diversità di contenuto, ma piuttosto individua la reazione di una identica regola di

fronte a situazioni diverse e a diversi momenti nel procedimento attraverso il quale

nasce e si sviluppa, attuandosi, il rapporto obbligatorio. Infatti, la regola è quella del

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ previsto e disciplinato dall’art 2 Cost, un principio

che impronta di sé non solo la materia delle obbligazioni, ma l’intero campo del

diritto privato, inteso come diritto che regolamenta i rapporti intersoggettivi.

L’INTERESSE: l’art 1174

Secondo la prestazione che forma oggetto

dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve

corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale del creditore.

Non è dunque concepire un’obbligazione che non si ricolleghi all’altrui interesse e

non sia ad esso strumentale in vista della sua realizzazione.

Ciò significa che l’interesse deve sussistere non solo al momento in cui l’obbligazione

nasce ma anche durante l’intero sviluppo del rapporto obbligatorio e segnatamente al

momento dell’adempimento, che è il momento finale del procedimento attraverso il

quale l’interesse si realizza. L’art 1174 prevede che l’interesse del creditore possa

anche essere di natura non economica e quindi di carattere morale o culturale o

puramente estetico (come quando il creditore intende ascoltare un concerto).

Parallelamente a quello del creditore, è anche configurabile un INTERESSE

DEL DEBITORE ad adempiere (che non può essere posto nel nulla da

comportamenti contrari del creditore).

Da un punto di vista generale è senza dubbio tutelato l’interesse del debitore ad

estinguere l’obbligazione perché solo così viene meno il vincolo alla libertà di

comportamento conseguente alla nascita del rapporto obbligatorio. In questa

direzione l’ordinamento appresta un complesso di norme volto proprio a permettere

al debitore di liberarsi a prescindere ed anche eventualmente contro la volontà del

creditore che non intenda ricevere la prestazione: si parla al riguardo di MORA DEL

1206).

CREDITORE (art

È inoltre tutelato, sempre in questa prospettiva, l’interesse del debitore ad estinguere

l’obbligazione mediante il proprio personale adempimento, sia per motivi di prestigio

e di onere, sia per dimostrare ai terzi la propria solubilità ed affidabilità, anche

patrimoniale. Così si spiega la norma che permette al debitore di rifiutare la

1236).

remissione del debito (art

LA PRESTAZIONE: OGGETTO 1174),

dell’obbligazione è la prestazione dovuta (art

cioè il comportamento che il debitore deve tener in funzione della realizzazione del

diritto del creditore e del sotteso suo interesse a conseguire il risultato finale cui

conduce il comportamento stesso.

CONTENUTO: Il comportamento può avere ad oggetto, cioè può consistere in un

FARE, in un NON FARE, e in un DARE.

In ogni caso tratto comune ad ogni tipo di prestazione, a prescindere cioè dal suo

contenuto, è costituito dalla necessaria PATRIMONIALITA’ che la deve caratterizzare

1174.

secondo quanto stabilito dall’art

La ratio della norma va dunque ravvisata nel fatto che le vicende relative ai beni a

carattere non economico (quelli che investono problemi e valori non patrimoniali ma

latamente morali) sono ritenute dall’ordinamento rilevanti solo in particolari casi (in

materia di diritti della personalità, di famiglia e delle successioni) mentre di regola

esse sono irrilevanti.

Al contrario, la rilevanza delle vicende relative ai beni patrimoniali è generalizzata,

occupandosi il diritto privato essenzialmente della regolamentazione dei traffici e

della circolazione di questi beni, laddove i beni a carattere non economico, essendo

essenzialmente collegati alla persona, non sono investiti del problema della

circolazione ed anzi sono qualificati proprio all’opposta caratteristica delle

indisponibilità.

L’opinione prevalente valuta la patrimonialità in maniera SOGGETTIVA osservando

che anche una prestazione a carattere non patrimoniale potrebbe divenire

patrimoniale se le parti hanno dimostrato di volerla così intendere. In particolare si

ritiene che la fissazione di una controprestazione in denaro avvero di una penale per

1382)

l’ipotesi di inadempimento (art attribuisca autonomamente il carattere

patrimoniale alla prestazione, perché ciò permetterebbe di valutare il danno

(patrimoniale) derivante dall’eventuale mancato adempimento.

GIURIDICITA’ DEL VINCOLO: cioè intenzione di assoggettare il rapporto alle

regole del diritto, prima tra tutte quella che sanziona mediante risarcimento dei

danni l’inadempimento.

Ma la valutazione della patrimonialità va condotta ad una stregua OGGETTIVA

inquadrando la prestazione nel più ampio contesto sociale temporalmente

circoscritto, al fine di giudicare di volta in volta se, da questo punto di vista ed in

base a quanto dettano gli usi di quella determinata collettività, i vantaggi derivanti da

una certa prestazione sono valutati in termini economici, e quindi giustificano

l’assunzione di un onere a carattere patrimoniale.

VINCOLI NON GIURIDICI:

Norma sociale

- Norma morale elemento di differenziazione è la SANZIONE.

- Norma religiosa

-

Es. il soccorso economico del prossimo è di sicuro un dovere religioso o sociale per

chiunque mentre sul piano giuridico l’obbligo sussiste solo in funzione del vincolo di

parentela o di affinità.

Può affermarsi la possibilità che le stesse parti assumano un obbligo con espressa e

non equivoca intesa che il conseguente rapporto dovrà essere mantenuto nell’ambito

della socialità e non della giuridicità.

patto tra gentiluomini,

Si parla al riguardo di vicenda caratterizzata appunto da un

contenuto patrimoniale della prestazione nonché da un interesse economico del

creditore ma dalla dichiarata volontà di non giuridicizzare il rapporto, perché le parti

affidano a sanzioni extragiuridiche (discredito commerciale, cessazione dei rapporti

di affari) l’affidabilità dell’impegno.

L’obbligazione naturale

I vincoli non giuridici non sono dunque tutelati dall’ordinamento, nel senso che

l’eventuale inadempienza non dà luogo se non a sanzioni di carattere sociali quali il

discredito, la rottura di rapporti di frequentazione, l’amicizia. Ciò significa che tali

vincoli non attribuiscono azione giudiziaria, perché, dal punto di vista sostanziale,

non generano diritti.

La totale irrilevanza giuridica dal punto di vista dell’azione non significa però che, in

particolari circostanze, gli obblighi di carattere sociale e morale non possano

acquistare una qualche rilevanza per il diritto.

L’art 2034 statuisce infatti che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato

spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la

prestazione sia stata eseguita da un incapace. Si statuisce così la c.d. SOLUTI

RETENTIO.

L’OBBLIGAZIONE NATURALE sorge da semplici doveri morali o sociali. Chi

adempie un’obbl naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto (non per compiere

una liberalità). incoercibilità: nessuno può essere giudizialmente

costretto ad adempiere

Irripetibilità: non è possibile ottenere la restituzione di quanto

spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio)

CASI PREVISTI Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627)

Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933)

Pagamento del debito prescritto (2940)

ELEMENTI Esistenza di un dovere morale o sociale

Prestazione di contenuto patrimoniale

Spontaneità dell’adempimento (senza coazione)

Capacità di agire della persona che adempie

La non giuridicità di tali doveri emerge dal fatto che la prestazione deve essere

eseguita spontaneamente, e ciò significa che il solvens stesso abbia eseguito la

prestazione sapendo di non essere vincolato.

L’obbligazione naturala non acquista rilevanza giuridica se non è adempiuta.

L’adempimento dell’obbl naturale è un atto negoziale: precisamente un negozio

unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce ad un altro un beneficio

patrimoniale moralmente o socialmente diverso.

FORMA

Per quanto riguarda la se l’adempimento ha ad oggetto l’attribuzione di un

diritto reale immobile occorre la scrittura privata. Per quanto riguarda i beni mobili

la loro attribuzione in proprietà richiede l’atto scritto o la consegna.

CAPACITA’ DEL SOLVENS

Per quanto riguarda la nessun problema sorge per le

ipotesi del gioco e della scommessa, e dell’adempimento della disposizione

testamentaria fiduciaria del momento che entrambe prevedono espressamente il

requisito della capacità del solvens.

Più delicato è il caso del pagamento del debito prescritto, perché l’art 2940 tace sul

punto. La spiegazione va ritrovata al di fuori della obbl naturale, se si tiene presente

che la prescrizione (=estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato

esercizio dello stesso da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla

legge) non estingue il diritto, cosicchè in caso di adempimento varrà la regola

generale che prevede l’irrilevanza della incapacità nell’ipotesi di adempimento di

obbl civili.

Altra parte della dottrina ritiene invece che la prescrizione operi nel senso della

estinzione dell’obbl civile con contestuale nascita di un’obbl naturale e pertanto

osserva che la capacità può presumersi esistente atteso che, in tal caso, l’obbl

naturale deriva da un’obbl civile che a sua volta presuppone la capacità dei soggetti.

Consegue a questa impostazione che l’eventuale incapacità sopravvenuta

l’obbl naturale non si

determinerebbe la ripetibilità di quanto prestato. Infine

trasmette mortis causa. Può però ritenersi che sorga in capo all’erede

un’autonoma obbl naturale avente ad oggetto l’adempimento di quella del de cuius.

CAP. XXXIII

LE VICENDE DELL’OBBLIGAZIONE

LE FONTI: Il libro IV del c.c. regolamenta la materia delle obbl dettando innanzi

L’art 1173

tutto una disciplina comune di carattere generale agli artt 1173 -1320.

recita che le obbl derivano:

CONTRATTO:

Da è una fonte volontaria tipica dell’obbl (1321);

- FATTO ILLECITO:

Da fonte non volontaria. L’obbl nasce come conseguenza del

- fatto illecito: colui che ha commesso il fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri

2043);

un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno (

OGNI ALTRO FATTO OD ATTO IDONEO A PRODURRE OBBL IN

Da

- CONFORMITA’ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: tale categoria, di

carattere residuale, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dal fatto illecito, in

cui dal comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disciplinata

dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio.

✓ PROMESSE UNILATERALI

✓ TITOLI DI CREDITO

✓ 2028)

GESTIONE DI AFFARI ALTRUI (art

✓ PAGAMENTO DELL’INDEBITO

✓ 2041)

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA (art

Rispetto al codice del 1865 la più importante novità è costituita dalla

costruzione di un sistema delle fonti aperto e non più chiuso. Ogni atto o fatto

è idoneo a produrre un’obbl purchè ciò appaia possibile alla luce di una più vasta

valutazione operata sulla base dei principi propri dell’ordinamento giuridico. Il rinvio

all’ordinamento giuridico non significa dunque rinvio alla legge perché altrimenti si

tratterebbe di un sistema chiuso che vedrebbe solo nella legge la fonte dell’obbl,

infatti anche il contratto e il fatto illecito sono regolati dalla legge.

SISTEMA APERTO

Il sta invece a significare un’atipicità delle fonti nel senso che

anche atti o fatti non previsti in norme puntuali possono produrre obbl nei limiti in cu

vi sia conformità all’ord giuridico. Il sistema aperto permette di giustificare

ampiamente la nascita di obbl legate in qualche modo alla volontà dei soggetti pur al

di fuori dello schema contrattuale (es. quelle che discendono da deliberazioni di

organi collegiali, le quali vincolano anche la minoranza).

Le fonti dell’obbl possono distinguersi in 2 gruppi:

FONTI NEGOZIALI:

1. sono atti di autonomia privata che costituiscono il

rapporto e che normalmente concorrano a regolarlo (testamento, promessa al

pubblico…);

FONTI LEGALI:

2. sono le fattispecie che producono il rapporto obbligatorio in

virtù di legge. Comprendono gli ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO.

= comportamenti umani che rilevano come semplici presupposti di effetti giuridici.

Essi sono fonti dell’obbl quando realizzano le condizioni necessarie per la loro

produzione.

LECITI: può essere fonte dell’obbl quando crea un vantaggio economico per il

- quale l’ordinamento avverte l’esigenza di una restituzione, di una compensazione

o di una contribuzione;

ILLECITI: lesione di un interesse giuridicamente protetto che obbliga a risarcire

- tale interesse. Fondamento dell’obbl derivante da fatto illecito è l’esigenza di

riparazione del danno ingiusto.

L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

L’ADEMPIMENTO: Le obbl hanno durata temporanea: il rapporto obbligatorio,

infatti, esiste in funzione della soddisfazione dell&rsqu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppe324 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ferrara Leonardo.

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