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Riassunto di:

MANUALE DI

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Marcello Clarich (7^ edizione - 2026) Davide Angelini

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Parte prima:

Il diritto amministrativo e le sue fonti

Cap. I – INTRODUZIONE

1. Premessa

Il diritto amministrativo può essere definito, in prima approssimazione, come la branca del diritto

pubblico interno che ha per oggetto l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione.

Esso riguarda, in particolare, i rapporti che quest’ultima instaura coi soggetti privati nell’esercizio di

poteri ad essa conferiti dalla legge per la cura di interessi della collettività.

Rispetto alla tradizione millenaria del diritto privato, si tratta di un diritto recente. Secondo la

definizione data da E. ORLANDO nel 1891, il diritto amministrativo è “il sistema di quei principi

giuridici che regolano l’attività dello Stato per il raggiungimento dei suoi fini”.

Il diritto amministrativo, in primo luogo, va colto in una prospettiva storica, dapprima con

l’emergere di apparati amministrativi stabili al servizio del sovrano, e poi la progressiva

sottoposizione della pubblica amministrazione ai principi dello Stato di diritto.

In secondo luogo, è utile muovere dalle scienze sociali, che analizzano con propri metodi il

fenomeno delle amministrazioni pubbliche.

In terzo luogo, occorre fissare la distinzione e i nessi del diritto amministrativo con altre branche del

diritto (diritto costituzionale, diritto europeo, diritto privato, diritto penale).

2. Modelli di Stato e nascita del diritto amministrativo

2.1. Stato amministrativo

La presenza di apparati burocratici organizzati secondo criteri razionali è una costante nella storia.

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Tuttavia, gli esempi antichi non sono d’aiuto per comprendere il fenomeno amministrativo nella

realtà contemporanea, in quanto i presupposti culturali, sociali, politici e costituzionali di epoche

così lontane sono troppo eterogenei rispetto a quelli dell’epoca moderna.

Bisogna invece prendere le mosse dalla formazione degli Stati nazionali in Europa a partire dal XVI

secolo e dal graduale superamento dell’ordinamento feudale.

Considerando come paradigmatico il caso francese, la nascita dello Stato moderno, con

l’unificazione del potere politico in capo al Re (“Stato assoluto”), andò di pari passo con la

formazione di apparati amministrativi stabili, al centro e in periferia, posti alle dirette dipendenze

del sovrano e contrapposti ai poteri locali.

Nell’esperienza francese lo Stato assoluto si connotava come “Stato amministrativo” (v. Luigi XIV

e la sua nota affermazione «Lo Stato sono io»).

Nel corso del XVIII secolo lo Stato assoluto assunse i caratteri dell’assolutismo illuminato (ad es. in

Austria e in Prussia), sotto forma di “Stato di polizia” (o “Stato del benessere”), che garantiva la

convivenza ordinata e promuoveva il benessere della collettività.

L’espansione dei compiti dello Stato e l’attribuzione di poteri amministrativi ai funzionari delegati

dal sovrano ad apparati burocratici stabili, fecero emergere poco a poco la funzione amministrativa

come funzione autonoma, non più inglobata in quella giudiziaria. Il potere esecutivo acquisì un

profilo più autonomo in seguito alla formulazione della teoria della separazione dei poteri. E a

lungo la dottrina fece fatica a porre una definizione di attività amministrativa, accontentandosi di

individuarla in negativo: «l’amministrazione è l’attività dello Stato che non è legislazione o

giustizia» (OTTO MAYER, 1914).

Il modello dello Stato assoluto entrò in crisi con la rivoluzione francese del 1789 e con le

costituzioni liberali approvate nei decenni successivi nell’Europa continentale, che segnarono la

nascita del modello dello “Stato di diritto” (o “Stato costituzionale”).

2.2. Stato di diritto e Stato a regime di diritto amministrativo

Lo “Stato di diritto” è oggi uno dei principi fondanti dell’Unione europea, insieme a quelli della

dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani.

Lo Stato di diritto si regge su alcuni elementi strutturali, che costituiscono le precondizioni

necessarie per sottoporre gli apparati amministrativi alla signoria della legge, e per la stessa nascita

di un diritto amministrativo.

1. In primo luogo, lo Stato di diritto presuppone il trasferimento della titolarità della sovranità

dal rex legibus solutus (legittimato da un sistema dinastico) a un parlamento eletto da un

corpo elettorale (dapprima ristretto, e poi esteso al suffragio universale). 2

2. Inoltre, esso si fonda sul principio della tendenziale separazione dei poteri, unita alla

previsione di un sistema di “pesi e contrappesi” volto a evitare abusi a danno dei cittadini,

cui le costituzioni riconoscono e garantiscono alcuni diritti fondamentali (libertà personale,

proprietà, ecc.). Secondo la tripartizione dei poteri, teorizzata da Montesquieu, il potere

legislativo spetta a un parlamento elettivo, il potere esecutivo al Re e agli apparati

burocratici da esso dipendenti, il potere giudiziario ad una magistratura indipendente.

3. Un terzo elemento strutturale dello Stato di diritto è l’inserimento nelle costituzioni di

riserve di legge che escludono (se sono assolute ), o limitano (se sono relative

), il potere

normativo del governo. Anche i poteri puntuali e concreti dell’amministrazione, che si

manifestano in provvedimenti volti a incidere sui diritti dei cittadini (ad es. espropriazioni,

ordini, sanzioni, licenze, ecc.) devono trovare un fondamento nella legge. Il principio di

legalità si pone al centro dell’intera costruzione del diritto amministrativo.

4. Per rendere effettivo il principio di legalità e la garanzia dei diritti di libertà, occorre che al

cittadino sia riconosciuta la possibilità di ottenere la tutela delle proprie ragioni nei confronti

della pubblica amministrazione innanzi ad un giudice imparziale e indipendente dal potere

esecutivo.

In Francia e in altri paesi dell’Europa continentale (come in Italia), la giustizia nell’amministrazione

venne realizzata attraverso l’istituzione (fine XIX secolo) di un giudice speciale, separato dal

giudice ordinario: il Consiglio di Stato. Quest’organo fin dalle sue prime decisioni elaborò un corpo

di principi (autonomo rispetto al diritto comune) che regolava l’organizzazione e l’attività

amministrativa. Lo Stato di diritto sfociò dunque nella variante costituita dallo “Stato di diritto a

regime di diritto amministrativo”.

Nei Paesi di common law (come l’Inghilterra), il principio della Rule of law implicava invece che

all’amministrazione non fosse riconosciuto alcun privilegio, e che il giudice al quale il cittadino

poteva rivolgersi per far valere le proprie ragioni contro il potere esecutivo fosse quello ordinario.

Ciò rallentò la nascita di un diritto amministrativo che si è sviluppato solo negli ultimi decenni.

Nel 2016, sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, una commissione di esperti ha approvato un

rapporto (Rule of law – Checklist) che individua, sulla base dell'esperienza comparata, gli elementi

essenziali dello Stato di diritto e i modi per garantirlo: legalità, inclusa la democraticità del

procedimento legislativo, certezza del diritto, divieto di arbitrio, rispetto dei diritti, uguaglianza di

fronte dal diritto, accesso alla giurisdizione davanti ad un giudice imparziale, ecc.

Lo Stato di diritto costituisce, ad un tempo, un modello, affermatosi progressivamente soprattutto

nel mondo occidentale, e un ideale al quale tendere e che sempre si rinnova. 3

Peraltro, lo Stato di diritto è sempre esposto al rischio di involuzioni, e di recente sono emerse

tendenze volte a mettere in discussione alcuni dei presupposti della democrazia liberale e dello Stato

di diritto, quali il pluralismo dei poteri, i pesi e contrappesi. E così, a partire dal 2019 la Corte di

giustizia europea è intervenuta più volte, per esempio, a censurare norme nazionali lesive

dell'indipendenza dei giudici (sent. 5 giugno 2023 in C-204/21). La Corte Suprema degli Stati Uniti

ha censurato l'uso abnorme dei poteri presidenziali, in particolare in tema di dazi imposti a livello

planetario nel corso del 2025 e dichiarati illegittimi in quanto privi di un fondamento legislativo

(sent. 20 febbraio 2026, caso Learning Resources Inc. v. Trump).

2.3. Stato guardiano notturno, Stato sociale, Stato imprenditore, Stato regolatore

Nel corso del XIX e del XX secolo si sono succeduti, con tempi e modalità diverse in vari Paesi,

una pluralità di fasi e di esperienze. Ad esse corrispondono altrettanti modelli di Stato.

Con la Rivoluzione francese si fecero strada le ideologie di impronta liberista in campo economico,

tendenti a ridurre al minimo le ingerenze dirette dello Stato nei rapporti economici e sociali.

Emerse il cosiddetto “Stato guardiano notturno”, dominante per buona parte del XIX secolo. Lo

Stato assunse su di sé principalmente i compiti di tutela dell’ordine pubblico interno e la difesa del

territorio da nemici esterni. Venivano considerate con sfavore le aggregazioni sociali e i corpi

intermedi (associazioni, corporazioni, autonomie territoriali, ecc.) tra Stato e individuo. In questo

contesto la stessa presenza di apparati amministrativi stabili era ridotta al minimo.

La visione liberista e liberale dello Stato entrò in crisi, verso la fine del XIX e l’inizio del XX

secolo, con l’affermarsi nella scienza politica e istituzionale di nuove ideologie (socialismo,

operaismo, cattolicesimo, ecc.) e classi sociali (trasformazione da Stato monoclasse, che

rispecchiava essenzialmente gli interessi della borghesia, a Stato pluriclasse). Queste trasformazioni

segnarono il passaggio a un modello di Stato che va sotto il nome di “Stato interventista” o “Stato

sociale”. A livello centrale, l’amministrazione dello Stato si potenziò con la crescita dimensionale e

numerica dei ministeri e degli enti deputati a svolgere le nuove funzioni. A livello locale vennero

assunti servizi pubblici come l’illuminazione pubblica, la costruzione e la gestione di acquedotti,

l’istituzione di farmacie comunali, ecc.

La svolta autoritaria, con l’avvento del regime fascista in Italia e del regime nazista in Germania,

favorì, soprattutto negli anni ’30, un’ulteriore espansione della presenza dello Stato (in tutte le

principali espressioni della società civile e dell’economia). Si parla allora di “Stato imprenditore” o

“gestore diretto” di aziende di produzione ed erogazione di un’ampia gamma di beni e servizi. Gli

interventi sotto forma di ausili e contributi finanziari pubblici, diretti o indiretti, volti a sostenere

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particolari settori di attività, diedero origine alla variante dello “Stato finanziatore”.

In parallelo, l’influenza delle ideologie collettivistiche portò, nel secondo dopoguerra,

all’approvazione di programmi di nazionalizzazione di settori economici strategici. Emerse così

anche nelle democrazie occidentali, in forma più o meno accentuata, lo “Stato pianificatore”.

La presenza diretta o indiretta dello Stato nelle attività economiche e sociali determinò una crescita

esponenziale della spesa pubblica.

La ripresa di ideologie antistataliste (neoliberismo) a partire dagli anni ’80, minò le fondamenta

dello Stato interventista. Furono così avviate politiche di liberalizzazione, con la soppressione di

regimi di monopolio legale, e di privatizzazione di molte attività assunte direttamente dai pubblici

poteri.

Un siffatto processo venne promosso in Europa anche da numerose direttive europee di

liberalizzazione, volte a favorire l’apertura dei mercati alla concorrenza transfrontaliera all’interno

del mercato unico comunitario. La Commissione europea iniziò ad applicare in modo più rigoroso i

divieti comunitari in tema di aiuti di Stato alle imprese, pubbliche o private, tali da alterare la

concorrenza.

Lo Stato imprenditore si trasformò così via via in “Stato regolatore”, che rinuncia a dirigere o a

gestire direttamente attività economiche e sociali, limitandosi a predisporre la cornice di regole e gli

strumenti di controllo necessari (istituzione di autorità o agenzie indipendenti) affinchè l’attività dei

privati, svolta in regime di concorrenza, non leda interessi pubblici rilevanti.

La crisi finanziaria e la recessione economica che hanno colpito a partire dal 2008 soprattutto gli

Stati Uniti e il mondo occidentale, hanno messo in luce le carenze strutturali delle concezioni

economiche alla base del modello dello “Stato regolatore”. Si è così parlato della rinascita dello

Stato interventista (nella variante dello “Stato salvatore”), con misure di intervento pubblico diretto

(nazionalizzazioni) e indiretto (sussidi).

Negli Stati Uniti e in Europa venne rafforzata ed estesa la regolamentazionne del sistema

finanziario, allo scopo di prevenire e risolvere le crisi bancarie. In particolare, a livello europeo

vennero istituite nuove autorità europee di regolazione nei settori bancario, assicurativo e dei

mercati finanziari.

La necessita di rafforzare la presenza attiva dello Stato è emersa con particolare evidenza in

occasione della pandemia da Covid-19 esplosa a livello globale nel 2020. Gli Stati vararono misure

eccezionali volte a incidere sulle libertà personali e a mobilitare risorse per limitare le consegueze

economiche dovute alla paralisi di molte attività. A livello di Unione europea venne avviato il

programma Next Generation EU, che prevede sussidi e finanziamenti agli Stati più colpiti dalla

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crisi. La pandemia ha aperto una discussione sul ruolo degli Stati che anche per il futuro dovranno

migliorare la loro capacità di far fronte a emergenze imprevedibili (ad esempio aumentando le

scorte di beni essenziali). Lo stato dovrà essere dunque uno “Stato resiliente”.

Un'ulteriore spinta verso la “deglobalizzazione” e verso un ruolo più attivo degli Stati deriva dalle

tensioni geopolitiche che vedono una contrapposizione crescente tra democrazie liberali e regimi

autoritari. Così, per esempio, in Europa e negli Stati Uniti sono state introdotte regole per

monitorare e se del caso vietare gli investimenti e le acquisizioni di imprese strategiche da parte di

etità riconducibili a Stati a regime autoritario (specie la Cina) a tutela dell'interesse alla sicurezza

nazionale. Sono state altresì varate misure volte a riportare nel territorio nazionale produzioni

essenziali in precedenza delocalizzate, nonché programmi di sostegno alle industrie nazionali

all'insegna di una rinnovata politica industriale finalizzata anche al raggiungimento degli obiettivi

climatici.

In definitiva, l’impegno o il disimpegno dei poteri pubblici nelle attività economiche e sociali è

soggetto a moti pendolari in relazione al mutare delle percezioni collettive e delle ideologie.

2.4. Cenni agli ordinamenti anglosassoni: l’Inghilterra e gli Stati Uniti

L’Inghilterra non conobbe storicamente il fenomeno dell’accentramento amministrativo che connotò

l’esperienza francese. I poteri locali mantennero ampi spazi di autonomia.

Restò viva la tradizione della common law, cioè di un diritto non codificato di derivazione

giurisprudenziale. Un solo diritto, l’ordinary law of the land, governava i rapporti di tutti i soggetti

dell’ordinamento, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata (le prerogative originarie della

Corona, sotto forma di poteri speciali e di immunità, erano considerate un elemento eccezionale).

Un unico sistema di corti giudiziarie era deputato a risolvere tutte le controversie.

In realtà, anche in Inghilterra, verso la fine del XIX secolo, fu varata una legislazione di stampo

sociale, che portò all’istituzione di apparati burocratici di vario tipo per la gestione dei programmi

di intervento.

Solo a partire dalla seconda metà del XX secolo, con l’ulteriore sviluppo del Welfare State e

l’abbandono del principio dell’immunità della Corona, le corti inglesi presero coscienza

dell’esistenza di una distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, e iniziarono ad operare un

sindacato giurisdizionale più intenso sull’attività dell’esecutivo.

Il diritto amministrativo dell’ordinamento inglese, peraltro, non può essere equiparato per

estensione e organicità a quello degli ordinamenti continentali.

All’avanzata del Welfare State fino alla fine degli anni ’70 del secolo scorso fece seguito una fase di

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ritirata dello Stato dall’intervento nell’economia, con le politiche di liberalizzazione e di

privatizzazione avviate sotto il governo di Margaret Thatcher. Vennero introdotti elementi di

managerialità nel settore pubblico, prendendo come modello l’impresa privata.

Anche negli USA lo sviluppo dello Stato regolatore e del diritto amministrativo avvennero in epoca

recente.

La prima agenzia federale venne istituita nel 1887, col compito di regolare le tariffe praticate dai

gestori privati delle linee ferroviarie che, operando in una situazione di monopolio di fatto,

praticavano prezzi esosi. Nel 1890, per combattere cartelli e monopoli, venne approvato lo Sherman

Act, primo esempio di legge antitrust, alla quale seguì nel 1918 l’istituzione di un’apposita agenzia.

Negli anni ’30 (all’epoca del cd New Deal), in reazione alla grande crisi del 1929, vennero istituite

numerose autorità di regolazione, e vennero varati programmi di intervento pubblico in campo

economico e sociale, fino all’inizio degli anni ’70.

Questo tipo di evoluzione rappresentava per&ogr

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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