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La comunicazione economico-finanziaria

La Comunicazione Economico-Finanziaria è il processo informativo volto alla comprensione della dinamica economico-finanziaria passata ed in chiave prospettica. Essa ha per oggetto sia aspetti di natura quantitativa riguardanti la sfera economica, patrimoniale e finanziaria sia aspetti di natura qualitativa che hanno riflessi su quelli quantitativi.

Elementi essenziali del concetto di comunicazione economico-finanziaria

  • Concetto di comunicazione economico-finanziaria: trasferimento di informazioni da parte dell’impresa verso l’esterno attraverso determinati strumenti, dei dati patrimoniali economici e finanziari di una determinata impresa. Si distingue dal concetto di comunicazione societaria, che fa riferimento ai dati patrimoniali-economici e finanziari, e si va ad integrare anche altri elementi come: bilancio ambientale, sociale, reporting e la dichiarazione non finanziaria; comunicazione finanziaria, è quella più rivolta ai mercati finanziari e comprende info di natura finanziaria, altri sostengono che abbia lo stesso significato della comunicazione economico-finanziaria (prof).
  • I destinatari: sono i soci, gli azionisti, altri stakeholders;
  • Il grado di discrezionalità: ci permette di sapere se un’informativa è obbligatoria (prevista dalla legge es. dl e cc) o facoltativa (di carattere integrativo per le imprese, bil. ambientali, sociali);
  • La periodicità: riconosciuta come sistematica quando viene effettuata secondo criteri sistematici, saltuaria quando si emette informativa in caso di eventi;
  • L’origine delle informazioni: permette di distinguere le informazioni in primarie se emesse dalla stessa società che ha prodotto i dati, derivate se prodotte da altre società che si sono occupate della produzione dei dati;
  • L’ambito di azione: può essere interna (controllo di gestione) o esterna;

Gli attori della comunicazione economico-finanziaria sono: il soggetto emittente che produce i dati che vengono comunicati, e allo stesso tempo è l'oggetto dell’informativa; l’imprenditore commerciale (art. 2195) che deve rispettare gli obblighi contabili quali civilistici di tenuta del libro giornale, libro degli inventari, altre scritture richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.

  • Per le società di capitali si redige il bilancio in forma abbreviata se non superano due delle tre soglie: totale attivo di 4.400.000€, ricavi delle vendite di 8.800.000€, dipendenti in media di 50 unità;
  • Imprese individuali e società di persone: non redigono il bilancio ma adottano criteri di valutazione (art. 2213 art. 2426);
  • Il regime ordinario è adottato da tutte le società, da quelle di persone ed enti non commerciali se non superano le soglie di 400.000€ per attività di servizi e 700.000€ per attività di cessione di beni. Chi adotta questo regime deve tenere e presentare il libro giornale, degli inventari, mastro, sociali, registro iva, scritture di magazzino, registro beni ammortizzabili;
  • Il regime semplificato lo adottano tutte le imprese individuali o società che non superano 400.000€ per attività di servizi e 700.000€ per attività di cessione di beni. Chi adotta questo regime deve tenere e presentare il registro iva, libro unico del lavoro, registro beni ammortizzabili, e incassi e pagamenti;
  • Il regime forfettario, chi ha un limite di compensi di 65.000€ deve tenere e presentare i documenti di acquisto senza detrarre iva, i corrispettivi;

Il processo di armonizzazione contabile

È il processo che soddisfa l’esigenza di armonizzare i principi contabili utilizzati in diversi paesi europei al fine di rendere i bilanci comparabili e confrontabili. Questa ricerca di avere bilanci tra loro comparabili poteva intervenire attraverso due modalità:

  • Standardizzazione: individuare principi contabili uniformi che tutti i paesi avrebbero adottato rinunciando alla propria sovranità in materia contabile.
  • Armonizzazione contabile: individuare dei postulati, principi comuni ai quali una serie di paesi si deve riferire, ma senza rinunciare alla propria sovranità o possibilità di emettere leggi in materia contabile.

Si ha l’esigenza di adottare un sistema di regole coerenti tra loro che permettono la comparazione ed il confronto dei diversi bilanci, e per soddisfarla si è avuta l’emissione di diverse direttive europee:

  • Direttiva 78/660 in materia di conti annuali (bilancio d’esercizio);
  • Direttiva 83/349 in materia di conti consolidati (bilancio consolidato);
  • Direttiva 91/474 in materia di conti delle imprese assicurative (consolidati ed esercizio);
  • Direttiva 86/635 in materia di conti delle imprese bancarie;

In Italia le prime due direttive furono recepite con il dl 127/91 con il quale fu riscritto il nostro ordinamento giuridico, variato dal dl. 139/2015, e seguite poi dal dl. 173/97 e 87/1992. L’obiettivo della comparazione dei bilanci non fu raggiunto e le cause furono attribuite all’uso della direttiva come strumento giuridico finalizzato all’armonizzazione, quindi un nuovo tentativo nel 200 si ha al consiglio di Lisbona, dove fu proposto un corpus di principi contabili a livello comunitario con riferimento ai soli bilanci consolidati delle società quotate di grandi dimensioni, facendo sì che si avessero principi già esistenti a livello mondiale: principi internazionali dello IASB (IAS/IFRS) da adottare per società quotate e che redigono il bilancio consolidato. Lo IASB è un organismo internazionale professionale che genera e revisiona i principi contabili internazionali successivi al 2001, perché quelli fino al 2001 vengono chiamati IAS (international accounting standards). Esso effettua delle attività di collaborazione con standard nazionali, è composto da 14 membri, e assume le decisioni a maggioranza.

  • Direttiva 65/2001 fair value: utilizza il valore equo per valutare gli strumenti finanziari e arriva al d.lgs. 394/2003;
  • Direttiva 51/2003 modernizzazione: inclusione dei conti annuali di altri documenti (es. rendiconto) e lo stato patrimoniale distinto per voci correnti e non correnti, arrivando al d.lgs. 32/2007;
  • Direttiva 34/2013: ha l’obiettivo di armonizzazione contabile a livello europeo per comparare i bilanci, oltre che semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese, arrivando al d.lgs. 136-139/2005;

A differenza della direttiva, si decise di utilizzare il regolamento 1606/2002 (IAS) rivolto alle imprese con titoli quotati in uno degli stati membri dell’unione europea o che emanavano bilanci consolidati. Il regolamento dava l’obbligo alle società quotate di redarre il bilancio consolidato, e la facoltà di consentire i principi adottati per i bilanci annuali. In Italia si è avuto il dl 38/2005, dl 91/2014, legge di bilancio emanato dall’UE che ha 145/2018, regolamento omologativo che è un processo deciso di sottoporre i principi ad omologazione (processo di endorsement) che subiscono delle rettifiche per renderli adeguati al contesto europeo. Ripercorrendo il procedimento di omologazione in step:

  1. Lo IASB emana il principio contabile;
  2. Il principio contabile viene esaminato da un ente che prende il nome di EFRAG, organismo di natura tecnica che si occupa di esprimere un parere circa la compatibilità del principio IASB rispetto ai principi contabili esistenti nell’UE;
  3. La commissione Europea sentito il parere sulla congruità degli standard dell’ARC (organismo di natura politica), redige la bozza di regolamento omologativo e lo pubblica, traducendolo in tutte le lingue dei paesi membri, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

Il corpus dei principi contabili si ha con il regolamento 1606/2002 che riconosce obblighi e facoltà in funzione della redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati:

  • Situazione delle società quotate: società che hanno emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in uno dei mercati regolamentati di uno dei paesi dell’UE. Il regolamento prevede l’obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato e di esercizio;
  • Situazione delle società con strumenti finanziari diffusi: società che hanno un numero di soci diversi da quelli di controllo, almeno pari a 500 e che abbiano almeno il 5% del capitale sociale. Il legislatore ha previsto l’obbligo come su;
  • Situazione di banche e intermediari finanziari: il legislatore prevede gli obblighi come sopra. Viene imposta la distinzione tra gli intermediari IFRS: tutti i soggetti intermediari finanziari di maggiori dimensioni quali banche italiane, società finanziarie italiane che controllano banche società di partecipazione finanziaria mista che controllano banche, società intermediazione mobiliare, società gestione risparmio, istituto moneta elettronica, istituto di pagamento, agenzie di pegno; intermediari NON IFRS: gli operatori del microcredito, che si occupano di erogare piccoli prestiti, confidi minori, che fanno prestare garanzie alle imprese al fine di facilitare l’erogazione di finanziamenti;
  • Situazione delle imprese assicurative: dobbiamo distinguere imprese di assicurazione quotate e tenute alla presentazione del bilancio consolidato dove c’è l’obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, facoltativamente può essere presentato, imprese assicurative quotate non tenute alla presentazione del bilancio consolidato con l’obbligo di presentare il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali, imprese assicurative non quotate che hanno facoltà di predisporre il bilancio consolidato ma quello d’esercizio deve essere redatto secondo i principi nazionali;
  • Situazione delle società controllate o collegate nel consolidato: diverse dalle società minori, per tali soggetti vi è la facoltà di redigere il bilancio consolidato e d’esercizio secondo i principi contabili internazionali;
  • Situazione delle società quotate diverse da tutte le precedenti, tenute al consolidato: facoltà di redigere il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali o attenendosi al cc;
  • Situazione delle società diverse da quelle precedenti, non tenute al consolidato: hanno la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali;
  • Situazione delle società minori e micro-imprese: che non superano per due esercizi consecutivi 4.400.000€ di volume d’affari, 8.800.000€ di ricavi e 50 dipendenti, sono tenute alla redazione del bilancio secondo cc;

Differenze IAS/IFRS

  1. Il bilancio civilistico non ha un corpus omogeneo e non è unico per tutti gli stati europei, è tipico delle società che non hanno capitale diffuso e preferiscono l’indebitamento bancario, il criterio di valutazione è quello del costo storico anche se si è introdotto il concetto di costo ammortizzato, prevede che l’informazione risulta rivolta ai creditori sociali. Redigere un bilancio civilistico significa permettere di riconoscere un prospetto di reddito prodotto secondo il principio di prudenza;
  2. I principi contabili internazionali sono prodotti da un organismo professionale, l’IASB, e riconosce un corpus uniforme di principi adottati da tutti, è tipico delle società ad azionariato diffuso, il criterio di valutazione è il costo storico e il fair value e il bilancio internazionale è rivolto agli investitori potenziali e attuali. Secondo questi principi si parla di reddito potenziale, ovvero che le società potrebbero recepire.

Organismo italiano di contabilità OIC

Esso emana i principi contabili nazionali, supporta le attività del parlamento e gli organi governativi, partecipa al processo dei principi contabili internazionali. Nasce il 27/11/2001 per costituire uno standard dotato di rappresentanza che permette di esprimere le istanze nazionali, con una commissione dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, composto da:

  • Collegio dei fondatori e dei revisori;
  • Consiglio di sorveglianza: ha funzione di indirizzo e controllo ed è composto da 16 membri;
  • Staff;
  • Comitato tecnico scientifico: ha il ruolo proattivo nel processo di formazione dei principi contabili internazionali ed è composto da 9 membri;
  • Consiglio di gestione: svolge attività tecnica e gestionale, nomina i membri del comitato tecnico scientifico, approva i principi contabili nazionali e le linee di indirizzo da seguire ed è composto da 9 membri;

Comunicazione non finanziaria

Da un po’ di tempo il corporate reporting conosce una fase di profondo cambiamento, perché i modelli di tradizionale reporting basati unicamente sulla misurazione dei risultati conseguiti in termini economici, patrimoniali e finanziari da soli non consentivano di soddisfare le esigenze informative degli stakeholders. I fattori che hanno imposto una modifica sono riconducibili alla complessità degli scenari competitivi, alla crescente internazionalizzazione dei mercati e delle imprese, alle conseguenze della crisi finanziaria, ai bisogni dei consumatori. Ciò ha comportato:

  • Da un lato, la consapevolezza da parte delle imprese che una più adeguata misurazione delle performance è indispensabile per assicurare il successo di un’azienda;
  • Dall’altro, l’integrazione della dimensione socio-ambientale con le dimensioni economiche, finanziarie e patrimoniali della gestione d’impresa;

Si afferma progressivamente la tematica della corporate social responsability che deve dar conto dell’operare sostenibile dell’impresa, affermandosi il report di sostenibilità che è visto come strumento con il quale un’organizzazione descrive gli impatti economici, sociali e ambientali delle proprie attività in relazione agli stakeholder esterni e interni, in conformità a principi di «completezza» e «rilevanza». È quindi il documento con il quale un’organizzazione condivide informazioni di natura finanziaria e non finanziaria. Dal 2006 Snam pubblica il bilancio di sostenibilità che verifica i progressi avvenuti e i punti da migliorare. Quello del 2019 è composto da due parti: prima dedicata al cambiamento climatico, la seconda organizzata per aree ESG e presenta le performance conformi con gli standard.

Direttiva 95/2014/UE e il D.Lgs. n. 254/2016

  • Fino al 2007: nessun obbligo per le aziende del settore privato con riguardo alla comunicazione esterna di informazioni di natura sociale e/o ambientale;
  • 2007: Con il D.Lgs. 32/2007 è recepita la Direttiva 2003/51/CE di modernizzazione contabile prevedendo l’inserimento nella relazione sulla gestione di «indicatori di risultato finanziari e, se del caso, di quelli non finanziari pertinenti all’attività della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale»;
  • 2011: adozione di una strategia per promuovere la CSR riconoscendo l’importanza di divulgare le informazioni anche di natura non finanziaria;
  • 2013: Risoluzioni EU sulla: «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino sostenibile verso una ripresa sostenibile e inclusiva»;
  • Direttiva 95/2014/UE, con la quale è introdotto l’obbligo, limitatamente a aziende di grandi dimensioni, di presentazione della dichiarazione non finanziaria. Le informazioni sono fornite con un raffronto in relazione secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione (standard e linee guida emanati da organismi per adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria. I principali sono GRI-WICI-IIRC-NIBR) o dalla metodologia autonoma (uno o più standard di rendicontazione che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria) utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e corredate da riferimenti alle voci ed agli importi nel bilancio;
  • 2014: Obbligo di recepimento entro il 6 dicembre 2016;
  • 2016: Con il D.Lgs. 30/12/2016, n. 254, è recepita la Direttiva 95/2014/UE;
  • 2018: Consob, Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 254/2016 del 18 gennaio 2018;

I soggetti obbligati all’informativa finanziaria sono gli enti di interesse pubblico e società madri (holding) che: abbiano un numero di dipendenti superiore a 500, nel corso dell’esercizio finanziario, abbiano superato almeno uno dei due limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio (totale dello stato patrimoniale: 20 milioni e totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni). Si ha esenzione della DNF individuale quando l’obbligo viene meno se l’e.i.p. redige una dichiarazione non finanziaria consolidata oppure tale ente e le eventuali società figlie sono inseriti in una dichiarazione non finanziaria consolidata redatta da una società madre (anche europea) soggetta ai medesimi obblighi; esenzione della DNF consolidata quando l’obbligo viene meno se le società madri sono anche società figlie incluse in una dichiarazione non finanziaria consolidata redatta da una società madre (anche europea) soggetta ai medesimi obblighi. Ai sensi dell’art. 16, c.1, D.Lgs.39/2010, sono enti di interesse pubblico:

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco_someonelikeyou di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Comunicazione societaria e operazioni straordinarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Risaliti Gianluca.
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