Bilancio d'esercizio
Il bilancio si rivolge agli stakeholder che sono:
- Finanziatori
- Investitori
- Dipendenti, clienti, fornitori
- Consumatori e associazioni ambientaliste
- Amministrazione finanziaria
- Soci
- Manager
Il bilancio coinvolge vari soggetti nella redazione e revisione:
- Responsabile amministrativo
- Amministratori
- Organo di controllo
- Analisti finanziari
- Agenzia di rating
Ci sono quindi forti possibilità di conflitti d'interesse.
Struttura del bilancio
Il bilancio sotto profilo contabile è formato da:
- Stato patrimoniale: ci informa sulla consistenza patrimoniale, investimenti (attività), finanziamenti (passività) e patrimonio netto. Comprende grandezze stock al 31/12.
- Conto economico: misura la performance dell’azienda, indica la variazione del patrimonio netto attraverso il reddito (ricavi-costi). Comprende grandezze flusso 1/1 – 31/12.
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa (l’unico documento di natura non contabile, è discorsiva)
Ci sono inoltre documenti che accompagnano il bilancio:
- Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)
- Relazione del Collegio sindacale (art. 2429 c.c.)
- Relazione del soggetto incaricato della revisione legale (se presente) (art. 2429 c.c.)
Il bilancio si analizza sotto tre dimensioni: patrimoniale, economica e finanziaria. I documenti di cui si serve sono il libro giornale (ordine cronologico) e il libro mastro (ordine sistematico).
Il bilancio è allo stesso tempo uno strumento conoscitivo interno e informativo esterno, è un documento che oltre a dare un’informazione quantitativo-monetaria dà un rapporto sul ruolo dell’azienda nel contesto economico-sociale e ambientale.
Fonti del bilancio
Le fonti del bilancio:
-
Il Codice civile: fornisce un inquadramento generale e linee di fondo. Regola il bilancio dagli articoli 2423 a 2435-ter, essi regolano:
- Composizione del bilancio
- Principi generali
- Schemi di SP e CE
- Contenuto della NI
- Criteri di valutazione
- I principi contabili: Interpretano e integrano la normativa rappresentata dal Codice civile. Se ne parla dal 1975 e dal ’91 sono ufficialmente riconosciuti. Oggi se ne occupa l’organismo italiano di contabilità (OIC) che si occupa di interpretare le norme aiutando i redattori nel seguirle.
- Il fisco: individua il reddito imponibile attraverso gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma declinato dai singoli principi contabili. Vi sono dei limiti sulle disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti e sulle disposizioni che per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio. Individua Irap e Ires (24%) c.d. reddito imponibile individuato applicando al reddito di competenza ante imposte le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri “fiscali”.
La disciplina del bilancio civilistico
1) Chi deve redigere il bilancio "civilistico"
Sono obbligati a redigere il bilancio civilistico:
- Le società di capitali, mutue, consorzi e società consortili, sedi secondarie di società estere
- Le società di persone se i soci sono illimitatamente responsabili tutti rappresentati da società di capitale
Non sono obbligate:
- Società quotate, banche, assicurazioni, grandi gruppi (seguono gli IFRS)
- Le società di piccole dimensioni (bilancio abbreviato 2435-bis, microimprese 2435-ter)
- Gli enti che non hanno forma di società di capitale
Le società di persone sono assoggettate alle sole norme sulle valutazioni.
2) Perché viene redatto
Art. 2423 comma 2, C.C.: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. C.d. quadro fedele (true and fair view di derivazione UE)
Funzione informativa erga omnes – neutrale e intellegibile
3) Cosa deve rappresentare
Art. 2423 comma 2, C.C.
- Situazione patrimoniale
- Situazione finanziaria
- Risultato economico dell’esercizio
Le situazioni sono fotografie ad un certo momento (stock), il risultato è un documento di flusso.
4) Come lo rappresenta
Il sistema:
- Le finalità e i principi generali del bilancio (2423 C.C.)
- Individuazione dell’oggetto: fatto di gestione che applicando le regole non è rappresentabile in modo veritiero e corretto
- Comprensione del perché è presente il problema (origine)
- Stima degli effetti sul reddito e capitale della rappresentazione non veritiera e corretta con successiva correzione
- Individuazione di un eventuale utile derivante dal non rispetto delle regole: esso non può partecipare all’utile secondo la destinazione normale (distribuzione) dev’essere accantonato a riserva.
- Fornire in nota integrativa l’informativa complementare, raccontare i passaggi precedenti.
- I postulati (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio (2423, 2423-bis, 2423-ter)
Comma 1: "la composizione del bilancio" Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Ciò non basta a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, sarà necessario fornire degli allegati: Relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e del revisore legale (se previsto), copia dei bilanci delle società controllate, il prospetto riepilogativo dei dati di bilancio delle società collegate, il verbale assembleare (o del consiglio di sorveglianza) di approvazione del bilancio (NB nel deposito anche l’elenco soci per le SPA).
Comma 2: "la clausola generale" Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile a tutti gli interessati e dev’essere trasparente nel processo di formazione e rappresentazione. Veritiero: non verità oggettiva bensì stime corrette. Corretto
Comma 3: "l’informativa complementare" Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Contenuto aperto alla nota integrativa, la valenza prescrittiva della norma è mobile ovvero cambia di caso in caso.
Comma 4: "la rilevanza" Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Per semplificazione in caso di importi e variazioni di importi trascurabili. Rimangono comunque gli obblighi di corretta contabilità e l’obbligo di illustrazione in Nota Integrativa, scrivo cioè che il valore presente è standard ed è ininfluente per il risultato.
Comma 5: "la deroga obbligatoria" Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Comma 6: "i dati in euro" Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Ciò ammette arrotondamenti e troncamenti delle cifre in bilancio.
Prudenza: significa che se ho un dubbio su un costo lo devo inserire, contabilizzare, mentre se ho un dubbio su un ricavo no. Considero solo gli elementi negativi. (2423-bis 1,2,4,)
Prospettiva della continuità aziendale: natura dinamica della gestione, arbitrariamente scissa in periodi amministrativi. (2423-bis 1)
Rappresentazione sostanziale: prevalenza della sostanza sulla forma. (2423-bis 1)
Competenza: si considerano costi e ricavi che si riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo a prescindere dalle manifestazioni finanziarie (2423-bis 3)
Costanza nei criteri di valutazione: essi non possono essere modificati se non in casi eccezionali (2423-bis 3)
Rilevanza: rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti. (2423 4)
Comparabilità: i singoli valori di bilancio devono essere comparabili tra di loro. (2423-ter 5)
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- 2423: La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- 2423-bis: La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; (separata valutazione elementi eterogenei)
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; a questo principio sono ammesse deroghe ma solo in casi eccezionali ed essa dev’essere motivata nella nota integrativa e bisogna indicarene l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
- 2423-ter: Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Risultati del bilancio
I risultati che vengono fuori dal bilancio sono molteplici e sono:
- Il reddito distribuibile: è il reddito che ragionevolmente si può dichiarare in bilancio senza ledere, in caso di sua distribuzione, l’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’azienda (politiche di bilancio)
- Il reddito prodotto: è l’espressione in termini quantitativi della ricchezza creata dall’azienda nel periodo amministrativo (performance)
Il bilancio civilistico produce una configurazione “spuria” che si avvicina al reddito prodotto ma risente pesantemente del principio di tutela dei terzi affidatari, della prudenza intesa come anticipazione delle perdite e del costo come criterio base della valutazione.
È accettabile parlare di una tendenza al reddito prodotto perché esistono eccezioni alla prudenza e al criterio del costo per alcune valutazioni: prodotti in corso su ordinazione, partecipazioni con il metodo del PN, rivalutazioni economiche e monetarie, utili stimati su cambi.
Aspetti formali del bilancio (documenti contabili)
La struttura del bilancio è una struttura formale rigida:
- Stato patrimoniale schema obbligatorio art. 2424
- Conto economico schema obbligatorio art. 2425
- Rendiconto finanziario schema obbligatorio art. 2425-ter e OIC 10
- Nota integrativa contenuti minimi obbligatori art. 2427
1) Stato patrimoniale
È uno schema obbligatorio a sezioni contrapposte. Troviamo attività (investimenti) e passività (finanziamenti) e patrimonio netto. Classificazione dell’attivo, ci sono due possibili criteri:
- Finanziario: si basa sulla facilità a trasformarsi in moneta, si divide quindi in aggregato attivo circolante (Ac) e immobilizzazioni (I).
- Destinazione: guardiamo alla funzione svolta dall’elemento durante il ciclo operativo, si divide anch’esso in attivo circolante (Ac) e immobilizzazioni (I).
Il legislatore civilistico ha optato per la regola della destinazione, il Codice civile oltre alle immobilizzazioni e all’attivo circolante individua altre due macro-classi residuali: crediti vs soci per versamenti ancora dovuti e ratei e risconti. In subordine, per i crediti, viene recuperato il criterio finanziario:
- Immobilizzazioni finanziarie (B.III): con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
- Crediti (C.II): con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
Classificazione del passivo, due possibili criteri:
- Finanziario: in base alla scadenza, troviamo passività correnti e passività consolidate.
- Secondo l’origine: in base alla provenienza, abbiamo quindi capitale proprio e capitale di terzi.
Il legislatore sceglie la rappresentazione del passivo secondo la provenienza.
La gerarchia delle poste:
- Macroclassi (A, B, C, …)
- Classi (I, II, III, …)
- Voci (1, 2, 3, …)
- Sottovoci (a, b, c, …)
Macroclassi e classi sono rigide, voci e sottovoci sono elastiche, esse possono essere accorpate, suddivise e adattate. Per ogni posta deve essere indicato anche l’importo relativo all’esercizio precedente. Sono assenti nel passivo le poste rettificative (fondi ammortamento, fondi svalutazione) in quanto collocate a diretta rettifica dell’attivo.
Alcune regole:
- Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
- Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
- Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
- Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
- Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
- Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
- Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.
2) Conto economico
È uno schema obbligatorio in forma scalare, permette di confrontare i ricavi di competenza dell’esercizio con i costi e per differenza misurare il risultato dell’esercizio. Il codice e i principi contabili individuano quattro aree di gestione, OIC 12:
- Caratteristica: ciò che l’impresa fa tutti i giorni (core business), identifica i componenti positivi di reddito che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
- Accessoria: è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
- Finanziaria: è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni.
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