Capitolo XLIV – La crisi dell’impresa e la composizione negoziata della crisi
1. Il sistema delle procedure concorsuali
Il diritto della crisi d’impresa disciplina gli strumenti attraverso i quali vengono affrontate le situazioni di difficoltà economico-finanziaria di un imprenditore, sia nella fase di prevenzione della crisi sia in quella dell’insolvenza conclamata.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito la vecchia legge fallimentare del 1942, con l’obiettivo di creare un sistema più moderno, orientato alla prevenzione, alla ristrutturazione precoce e alla conservazione del valore aziendale, piuttosto che alla mera liquidazione.
L’idea centrale è che la crisi non deve essere vista solo come un evento terminale, ma come una fase fisiologica che può essere gestita attraverso strumenti adeguati.
Nel linguaggio del Codice:
- Si parla di crisi quando esiste una condizione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza;
- Si parla invece di insolvenza quando il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il sistema delle procedure concorsuali ha quindi una funzione duplice:
- Conservativa, quando mira a mantenere in vita l’impresa mediante accordi, piani o concordati che consentono di superare la crisi;
- Liquidatoria, quando la situazione è irreversibile e si deve procedere alla vendita ordinata dei beni e alla distribuzione del ricavato tra i creditori.
Le principali procedure previste dal Codice sono:
- La composizione negoziata della crisi, strumento di emersione anticipata e di ristrutturazione assistita;
- Il concordato preventivo, destinato alle imprese che intendono proporre un piano di ristrutturazione ai creditori sotto la vigilanza del tribunale;
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di moratoria, che presuppongono intese con una parte significativa dei creditori;
- La liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento ed è la procedura di natura liquidatoria per eccellenza;
- Le procedure speciali, come la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le procedure di sovraindebitamento, destinate a soggetti non fallibili come piccoli imprenditori, professionisti e consumatori.
Questo sistema mira a bilanciare l’interesse del debitore alla sopravvivenza dell’attività con l’interesse dei creditori a essere soddisfatti nel modo più ampio possibile, attraverso meccanismi di trasparenza, controllo giudiziario e professionalità degli organi coinvolti.
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2. Evoluzione del sistema: dalla legge fallimentare al Codice della crisi
La legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) fu pensata in un contesto economico completamente diverso, caratterizzato da un’economia industriale rigida e da una concezione moralistica del fallimento.
L’imprenditore insolvente era visto come “colpevole”, e il fallimento rappresentava una sorta di sanzione, con forti conseguenze personali e reputazionali.
La procedura era fortemente liquidatoria e repressiva, volta principalmente a soddisfare i creditori mediante la spoliazione dei beni del debitore, senza considerare la possibilità di un recupero o di una ristrutturazione.
Negli anni successivi, la disciplina è stata oggetto di numerose riforme parziali, culminate nel D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore nel 2022.
Le principali innovazioni del Codice sono:
- L’introduzione del principio di emersione tempestiva della crisi, con obblighi organizzativi in capo all’imprenditore;
- La previsione di strumenti stragiudiziali e negoziali per la soluzione della crisi;
- La sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, per eliminare la connotazione stigmatizzante;
- La creazione di un sistema unitario che coordina le procedure concorsuali, ordinarie e speciali, in modo coerente.
Il Codice recepisce anche la Direttiva (UE) 2019/1023, nota come Insolvency Directive, che mira a favorire il risanamento precoce e a ridurre il numero di imprese destinate a chiudere pur essendo ancora potenzialmente sane.
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3. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: principi e obiettivi
Il D.Lgs. 14/2019 si fonda su alcuni principi cardine:
- Prevenzione e tempestività: l’obiettivo è individuare la crisi prima che degeneri in insolvenza irreversibile, grazie a sistemi di allerta e alla composizione negoziata.
- Continuità aziendale: quando possibile, si privilegia la prosecuzione dell’attività in forme sostenibili, salvaguardando il valore produttivo e l’occupazione.
- Responsabilizzazione dell’imprenditore: l’imprenditore è tenuto a organizzare la propria impresa con assetti adeguati e a richiedere tempestivamente assistenza se emergono segnali di crisi.
- Tutela dei creditori: l’intero sistema è costruito in funzione del soddisfacimento paritario e proporzionale dei creditori, in base ai loro diritti di prelazione.
- Semplificazione e razionalizzazione: unifica le regole, riducendo tempi e costi procedurali.
Il Codice della crisi sostituisce quindi la logica punitiva con una logica di risanamento, integrando strumenti giudiziali e negoziali per ogni fase della difficoltà economica dell’impresa.
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4. Gli assetti organizzativi adeguati e le segnalazioni per l’emersione anticipata della crisi
L’art. 2086 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone a ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idonei a:
- Rilevare tempestivamente segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale;
- Adottare le misure necessarie per affrontarli.
Gli organi di controllo societari, collegio sindacale, revisore legale, società di revisione, hanno un ruolo fondamentale: se rilevano fondati indizi di crisi, devono segnalare la situazione all’organo amministrativo. Se quest’ultimo non adotta misure idonee, il soggetto segnalante deve informare l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), affinché si attivino gli strumenti previsti.
L’adeguatezza degli assetti si misura in base a:
- Struttura organizzativa e deleghe interne;
- Procedure di pianificazione finanziaria e controllo di gestione;
- Sistemi di reporting periodico e indicatori di allerta;
- Capacità di stimare i flussi di cassa futuri e le passività potenziali.
Questi strumenti permettono di individuare per tempo squilibri e di agire prima che la crisi diventi irreversibile.
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5. I piani di rateizzazione automatica e i piani di risanamento attestati
Il Codice prevede due importanti strumenti “ponte” tra la gestione ordinaria e le procedure concorsuali vere e proprie:
a) Piani di rateizzazione automatica
Consentono al debitore, soprattutto PMI, di ottenere una dilazione automatica dei debiti fiscali e contributivi senza dover ricorrere subito a procedure più complesse.
Servono a mantenere liquidità e continuità aziendale.
I tempi sono brevi: l’istanza si presenta telematicamente e la rateizzazione viene concessa in via automatica entro 30 giorni, salvo gravi irregolarità.
Durante l’esecuzione, il debitore deve rispettare rigorosamente le scadenze, pena la decadenza dal beneficio.
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