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La definizione di “diritto del lavoro”

Il “diritto del lavoro” nasce con la rivoluzione industriale e si sviluppa con il sindacato, che sposta la regolamentazione dei rapporti di lavoro dal piano individuale a quello collettivo.

Esso si occupa soltanto di alcune forme di attività lavorativa: la più importante è quella del lavoro subordinato, a cui seguono quella del lavoro autonomo e professionale; infatti, il diritto del lavoro può essere definito come: la normativa che regola il rapporto di lavoro subordinato.

Esso tradizionalmente non si occupa del lavoro autonomo, se non per alcune norme e per alcune classi di lavoratori non subordinati. La disciplina non si occupa degli imprenditori a meno che non siano titolari dell’impresa, e dei lavoratori casalinghi.

Il diritto del lavoro tradizionalmente si divide in 2 categorie che hanno relazioni continue:

  • Il diritto del lavoro in senso stretto, inteso come il diritto del rapporto individuale di lavoro subordinato;
  • Il diritto sindacale, inteso come il diritto dei rapporti collettivi che riguarda i sindacati.

Funzione del diritto del lavoro

La funzione sociale del diritto del lavoro consiste nel tutelare i lavoratori reputati deboli, economicamente, socialmente e giuridicamente, per mezzo di regole esterne alla negoziazione individuale fra le parti. La conseguenza è l’espansione del diritto del lavoro ad altre figure di lavoratori.

Vi sono però altre visioni sulla funzione del diritto del lavoro:

  • Rappresenta il tentativo di controbilanciare la disparità tra datore di lavoro e lavoratore subordinato;
  • Un’altra lo vede con l’obiettivo di difendere la dignità del lavoratore in quanto persona;
  • Un’altra ancora come una funzione redistributiva del reddito.

Il diritto del lavoro storicamente è stato un diritto “di sinistra”, in quanto si propone di aiutare il lavoro a reggere il confronto con il capitale.

Diritto del lavoro e diritto privato

Il diritto del lavoro, pur rientrando tradizionalmente nella macrocategoria del diritto privato, se ne distingue in parte, poiché limita il principio della libertà contrattuale che caratterizza la disciplina privatistica.

Fin dai suoi primi interventi, infatti, il diritto del lavoro è stato orientato alla compressione dell’autonomia contrattuale delle parti del rapporto — lavoratore e imprenditore — al fine di evitare la supremazia del datore di lavoro sul contraente debole.

Sia la Costituzione sia il codice civile del 1942 hanno riconosciuto la necessità di una disciplina speciale del contratto di lavoro subordinato, in ragione del diretto coinvolgimento della persona del lavoratore e della sua posizione di strutturale debolezza economico-sociale.

Il tentativo del diritto del lavoro di affrancarsi completamente dal diritto privato può dirsi non pienamente riuscito. Parallelamente, infatti, lo stesso diritto privato ha progressivamente recepito istanze di tutela dei contraenti deboli — come dimostra la disciplina del consumatore — riducendo sensibilmente la distanza tra le due branche.

Ne deriva un avvicinamento teorico e sistematico che oggi consente un dialogo più stretto tra diritto del lavoro e diritto privato.

Privatizzazione del lavoro pubblico

Tradizionalmente, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stato escluso dai processi di privatizzazione ed è stato disciplinato da norme di diritto pubblico. Tale impostazione è stata superata con il d.lgs. n. 29 del 1993 e con i successivi interventi normativi, che hanno dato avvio al processo di privatizzazione del lavoro pubblico.

Le finalità perseguite dal legislatore sono state molteplici:

  • L’incremento dell’efficienza della pubblica amministrazione;
  • La razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
  • Una migliore utilizzazione delle risorse umane;
  • L’applicazione di condizioni di lavoro analoghe a quelle del settore privato.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si sono seguite due direttrici principali.

Da un lato, l’organizzazione degli uffici pubblici, rimasta nella competenza del potere amministrativo; dall’altro, la disciplina del rapporto di lavoro con i dipendenti, che, essendo stato assoggettato alle norme del diritto privato, ha acquisito natura contrattuale.

La tradizionale posizione di supremazia dell’amministrazione è stata così riqualificata nei termini di potere direttivo, analogo a quello esercitato dal datore di lavoro privato. Contestualmente, si è realizzato il passaggio della giurisdizione sulle controversie di lavoro dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

Tuttavia, il processo di privatizzazione non ha condotto a una totale omogeneizzazione tra lavoro pubblico e lavoro privato. Il lavoro pubblico resta infatti strumento funzionale al perseguimento di finalità di interesse generale, e tale specialità emerge chiaramente nella disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, nonché in una serie di riforme successive, tra cui il Decreto Biagi, la riforma Fornero e il Jobs Act.

Questi interventi hanno contribuito ad avviare processi di miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione, senza sacrificare la tutela dei diritti dei dipendenti pubblici.

Il diritto amministrativo del lavoro

Il diritto del lavoro, nella sua funzione economico-sociale, non si limita a disciplinare rapporti di natura privatistica, ma presenta anche una rilevante dimensione pubblicistica. Ne deriva l’esistenza di un articolato complesso di norme di diritto amministrativo del lavoro, volto a regolare la struttura e l’attività di numerosi organismi pubblici competenti in materia lavoristica.

Tra i principali organismi pubblici operanti in questo ambito si annoverano:

  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui spetta l’elaborazione delle politiche del lavoro e l’interpretazione della normativa di settore. Il Ministero si avvale di organi periferici, quali le Direzioni Interregionali del Lavoro (DIL) e le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), che hanno svolto funzioni amministrative e ispettive in materia di rapporti di lavoro. Tali funzioni ispettive sono oggi attribuite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente in particolare in materia di assunzione, gestione dell’orario di lavoro e contrasto al lavoro irregolare, con il potere di irrogare sanzioni in caso di illeciti. Avverso tali provvedimenti sanzionatori, le imprese possono proporre ricorsi sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.
  • Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), che esercitano attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
  • I Centri per l’Impiego, cui sono affidate funzioni relative ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro.
  • Gli istituti di previdenza e assistenza sociale, tra cui l’INPS, che gestisce strumenti quali la cassa integrazione, intervenendo sia nella gestione delle crisi d’impresa sia nell’attenuazione dell’impatto sociale delle stesse sui lavoratori.

Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale

Il lavoratore oltre al diritto al lavoro ha anche il diritto della previdenza sociale (o diritto della previdenza e della sicurezza sociale) che si realizza tramite un complesso di istituti previdenziali pubblici che hanno finalità sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

Questi compiti sono stati assunti dallo Stato, e ne è espressione l’art. 38 Cost. “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” a cui provvedono “istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

Il beneficiario tradizionale è il lavoratore subordinato e attorno a lui si svolgono 2 rapporti:

  • Un rapporto contributivo, che si realizza all’inizio del rapporto di lavoro, attraverso l’imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro dipendente al fine di finanziare il sistema previdenziale;
  • Un rapporto previdenziale, che sorge tra il lavoratore beneficiario e l’ente tenuto all’erogazione delle prestazioni.

Nello specifico: l’onere contributivo ricade sia sul lavoratore, tramite trattenute sulla retribuzione, che sul datore di lavoro; ma l’obbligo di pagamento ricade sul datore che è obbligato a versare le trattenute all’ente previdenziale assistenziale.

Le principali forme previdenziali sono:

  • Gli istituti di carattere pensionistico, gestiti dall’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), previsti a tutela della pensione di vecchiaia e dell’anzianità lavorativa. (A causa dell’aumento dell’età media, sono conseguiti maggiori oneri finanziari, per cui con la legge 214/2011 c.d. Salva Italia del Ministro Monti, è stato effettuato un riassetto del sistema pensionistico. Per superare la crisi delle pensioni pubbliche si sta peraltro cercando di sviluppare una previdenza complementare gestita da fondi privati).
  • La tutela: dell’invalidità e inabilità da rischio professionale; dell’invalidità e inabilità da rischio comune; per la salute; la maternità; la disoccupazione la famiglia.

Capitolo II - Origine ed evoluzione storica del diritto del lavoro

L’origine del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro ha preso avvio dalla rivoluzione industriale che si è intrecciata con il processo di liberazione dai vincoli feudali e di affermazione della libertà economica proclamata nella Rivoluzione francese.

La borghesia fu la classe promotrice della richiesta di libertà, la quale portò a profonde trasformazioni economiche e sconvolgimenti sociali, per effetto dei quali nacque una nuova classe sociale, quella operaia, denominata proletaria, le cui condizioni di lavoro e di reddito erano disumane.

1) Rivoluzione liberale

La “Rivoluzione Liberale” non è un singolo evento, ma il radicale cambio di paradigma che avviene tra la fine del ’700 e l’800. Segna il passaggio dalla “servitù” o dai vincoli delle corporazioni medievali al contratto moderno.

Si consacra la libertà di lavoro, mentre prima si era obbligati a lavorare sempre per un nobile, ora si è liberi di decidere dove lavorare, quanto lavorare; tale libertà risulta essere in contrasto alla situazione iniziale.

2) I rivoluzione industriale

Dopo la rivoluzione liberale arriva quella industriale, anche se in Italia e Spagna arriva più tardi, consiste nello sviluppo dell’industria e quindi molta gente che fa la fame va nella città per cercare lavoro nell’industria all’interno del quale serviva molta manodopera. La rivoluzione industriale è caratterizzata dall’invenzione della luce e questo significa lavorare più ore in quanto grazie alla luce si può lavorare anche di notte.

E quindi si cerca di tutelare la salute dei lavoratori in quanto lavorare tutto queste ore scombussola il ciclo biologico. La maggior parte delle persone che vogliono lavorare nell’industria però non hanno una preparazione e questo dà vita a una serie di malcontenti e dà vita alla questione sociale, ossia un insieme di problemi politici e sociali originati nel mondo del lavoro nella fase iniziale del liberalismo.

Inoltre, tale libertà di lavoro comporta il fatto che i soggetti non si associavano e non esistevano ad esempio gli scioperi. Perciò non vi era una forma di tutela. Il politico si rende conto che deve intervenire e quindi si dà vita alla riforma sociale che risulta essere l’inizio del diritto del lavoro.

Con la riforma sociale vi saranno delle norme sui problemi principali, ad esempio le donne e i fanciulli, mentre non vi era alcuna forma di tutela per gli infortuni nel lavoro.

Quindi inizia il diritto del lavoro e nasce come tutela del diritto al lavoro.

I salari erano bassissimi e venivano decisi da coloro che avevano i soldi e non da coloro che lavoravano.

Il diritto del lavoro nasce come movimento legislativo di riforma sociale per risolvere o dare risposta agli aspetti della questione sociale relativi al lavoro per conto altrui e al mercato di lavoro e a partire dalla prima rivoluzione industriale.

Durante questa epoca non c’era una legislazione e il codice civile del 1865 riconosceva un solo tipo di contratto ossia il contratto di locazione di opera e che corrisponde all’attuale contratto di lavoro subordinato.

All’epoca però vi era solo questa locazione, e prevede che un soggetto non si potesse obbligare a vita a lavorare per altri e quindi significava vietare il contratto di lavoro indeterminato, e quindi questo serviva ad impedire che determinati soggetti diventassero dei servi.

Però tale locazione non dice altro, e per questo nasce la riforma sociale. Vi era una superiorità da parte dei datori di lavoro, i quali stabilivano le condizioni di lavoro quindi non vi era una parità tra il dipendente e il datore di lavoro.

Riforma sociale: il potere pubblico inizia a proteggere le parti più deboli e inizia ad ammettere la condizione collettiva.

La nascita del sindacalismo

Le nuove classi dirigenti non volevano che le classi lavoratrici si organizzassero al fine di difendere i propri interessi, e con la legge Chapelier proibirono l’associazione fra lavoratori, e lo sciopero creando così un regime di repressione penale che lasciava i lavoratori in balia della “dittatura contrattuale” dell’imprenditore. Da questo squilibrio contrattuale scaturì un “contro-movimento” spontaneo dal basso, fomentato da movimenti socialisti, che condussero al sindacalismo: il cui scopo era quello di “creare un contropotere collettivo capace di imporre agli imprenditori una contrattazione paritaria collettiva delle condizioni di lavoro”.

Tuttavia, il loro operato era senza garanzie giuridiche. Il sindacato inglese allora creò un partito politico, il labour Party, a cui affidò il compito di rappresentare gli interessi sul piano politico-legislativo, così gli venne riconosciuta l’immunità della responsabilità civile, per le azioni collettive da loro svolte.

Nell’Italia postunitaria, nella seconda metà dell’Ottocento, con l’avvento del Codice penale Zanardelli lo sciopero fu tollerato ma solo sul versante penalistico, in quanto gli scioperanti rimasero esposti alla responsabilità civile e con in più a rischio di licenziamento.

L’azione sindacale in Italia, rispetto a quelle europea, ha avuto maggiori legami con la politica: il primo sindacato italiano la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), è stato istituito per impulso del partito socialista.

Accanto ad esso poi si sviluppo un sindacato di ispirazione cristiana, la CISL, per cui la questione del lavoro venne posta sul terreno parlamentare e politico con visioni diverse, e ciò fu motivo di violenti moti sociali nell’ultimo decennio dell’Ottocento.

I movimenti politici

Nella seconda metà dell’Ottocento, nel movimento socialista, le opinioni sulla questione sociale cominciarono a differenziarsi:

  • Alcuni proponevano una contestazione radicale del sistema capitalistico (Marx), il quale doveva essere abbattuto tramite una rivoluzione violenta da parte della classe operaia e che avrebbe poi condotto all’edificazione di una società senza classi. Tuttavia, l’urgenza di migliorare la condizione delle classi lavoratrici, indusse una parte del movimento socialista a distaccarsi dai marxisti rivoluzionari (i futuri comunisti);
  • Altri proponevano un lento percorso di correzioni graduali.

Le conseguenze di tali distacchi variarono in base agli Stati:

  • In Francia, nell’Assemblea costituente del 1848, emerse la consapevolezza che era necessario il passaggio da uno Stato controllore a uno Stato che deve assicurare a tutti l’accesso al bene sociale del lavoro.
  • In Italia, il dissidio tra rivoluzionari e riformisti si consumò quando i governi liberali di Zanardelli e Giolitti cercarono un compromesso sociale con le ragioni dei lavoratori.

Questo comportò feroci opposizioni da parte della corrente filomarxista. La lotta fra correnti rivoluzionarie e riformiste portò nel 1921 alla scissione tra comunisti e socialisti.

Della questione sociale si occupò anche la dottrina sociale cattolica, che denunziò i mali sociali dell’industrialismo e della rivoluzione liberale e incoraggiò l’associazionismo sindacale al fine di attenuare il disordine sociale.

A poco a poco le rivendicazioni sociali cominciarono a far breccia anche nella parte più illuminata del pensiero politico e finalmente a cavallo dei due secoli il partito socialista e laburista misero da parte gli obiettivi rivoluzionari.

Il diritto del lavoro delle origini

Per migliorare concretamente la posizione dei lavoratori, occorreva modificare la disciplina del contratto individuale di lavoro.

Comincia a manifestarsi l’esigenza di creare leggi che potessero tutelare i lavoratori, leggi che in Italia assunsero inizialmente la forma di una legislazione speciale, che presero di mira i problemi più allarmanti (es. lavoro minorile, lavoro delle donne, infortuni sul lavoro), e prescrissero varie limitazioni alla libertà imprenditoriale sul lavoro.

La legge n. 295 del 1893 poi stabilì la possibilità di istituire dei collegi di probiviri (investiti di poteri giudicanti), ai quali i lavoratori potevano ricorrere per far decidere, secondo equità, le controversie verso i propri datori di lavoro. Dopo la pausa della Prima guerra mondiale, infine si sviluppò la contrattazione collettiva e si e

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.dess. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Sinico Chira.
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