Divieto di discriminazione
Il potere del datore di lavoro di disporre la prestazione lavorativa non è un potere assoluto, perché esiste un potere che trova appiglio nell'articolo 3 della Cost. che è
Divieto di discriminazione
Il datore di lavoro che gode del potere direttivo ha il limite nel divieto di discriminazione.
Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento, perché esiste un altro principio che è quello della libera iniziativa economica.
Per la legge il concetto di discriminazione è un concetto definito e tassativo.
Il nostro ordinamento punisce e riconosce come discriminazione solo quel trattamento datoriale che abbia come obiettivo quello di ledere un soggetto in quanto portatore di certi beni definiti fattori di rischio.
Divieto di discriminazione
Il potere del datore di lavoro di disporre la prestazione lavorativa non è un potere assoluto, perché esiste un potere che trova appiglio nell'articolo 3 della Cost. che è
Divieto di discriminazione
Il datore di lavoro che gode del potere direttivo ha il limite nel divieto di discriminazione.
Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento, perché esiste un altro principio che è quello della libera iniziativa economica.
Per la legge il concetto di discriminazione è un concetto definito e tassativo.
Il nostro ordinamento punisce e riconosce come discriminazione solo quel trattamento lavorativo che abbia come obiettivo quello di ledere un soggetto in quanto portatore di certi beni definiti fattori di rischio.
Fattori di rischio
Vi è un elenco di fattori di rischio.
Costituiscono discriminazione quei comportamenti che discriminano per:
- Sesso
- Razza
- Età
- Orientamento sessuale
- Origini etniche
- Religione
- Convinzioni personali
- Disabilità
Discriminazioni di genere.
Discriminazioni non di genere.
Quando parliamo di discriminazioni lo facciamo solo in riferimento a questo elemento tassativo.
Le discriminazioni si dividono in:
A) Discriminazioni di genere
Cioè le discriminazioni legate al sesso.
Articoli 3 e 37 Cost. - parità tra uomo e donna:
- A quello ordinario
- D.lgs del 2001 - testo unico di maternità e paternità
- Codice del 2006 - pari opportunità tra uomo e donna
Essa si divide poi in
Discriminazione diretta
Quando il comportamento del datore ha carattere di palese.
Quando una persona viene trattata in modo meno favorevole di quanto sarebbe stata trattata un'altra persona di una situazione analoga.
Discriminazione indiretta
Quando il comportamento non è palese.
Quando un comportamento apparentemente neutro può mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato genere, di una determinata età o razza.
Sono ammesse delle forme di giustificazione.
Non si parla di discriminazione indiretta nel caso in cui questa caratteristica determinata del dipendente sia assolutamente indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
* Esempio
Moto favorevoli di trasporto de trui in banda di assunzione requisito è la differenza.
30 molestie
Comportamenti indesiderati che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità umana di una persona.
Esse hanno determinati requisiti:
- Indesideratezza
- Deve essere un comportamento che viene posto in essere perché il soggetto appartiene a un certo genere sessuale
- Hanno come scopo o effetto di violare la dignità della persona
- Creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo
Differenza
Discriminazione
Prescinde dalla volontà effettiva del comportamento.
Molestia
Vi è l'intenzionalità nel comportamento.
All'interno del concetto delle pari opportunità vi è il concetto di molestia sessuale.
Si intende quel comportamento desiderato a connotazione sessuale che è indesiderato, che viola la dignità della persona offesa, crea un clima degradante e che viene posto in essere nei confronti di un soggetto in quanto portatore di un fattore di rischio.
Il divieto di discriminazione si estende a tutte le fasi del rapporto di lavoro:
- Colloqui preassuntivi
- Svolgimento del rapporto di lavoro
- Cessazione del rapporto di lavoro
B) Discriminazioni non di genere
Le norme di riferimento sono:
- D.lgs 215-216 del 2003
All'interno del quale sono vietate tutte le discriminazioni per ragioni non sessuali o di genere sessuale.
Anche qui vi è la distinzione tra dirette e indirette:
- Non subiscono eccezioni
- Possono avere delle deroghe
Deroghe -> ad esempio le scuole religiose o le organizzazioni di tendenza, cioè delle attività produttive che si caratterizzano per il fatto di essere ispirate a un fine ideologico.
Esempio della professoressa di arte nella scuola paritaria cattolica.
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