Estratto del documento

Diritto privato

Lezione del 23 ottobre 2026 – Il possesso

1. Il possesso: nozione e natura (art. 1140 c.c.)

Rispetto al bene, il possessore ha un rapporto di fatto: un potere che si

esercita attraverso fatti materiali. Questo rapporto di fatto potrebbe

talvolta non coincidere con la situazione di diritto vera e propria, cioè

con la titolarità piena. Mi comporto nei confronti del bene come se ne

fossi il proprietario, ma in realtà non ho un titolo valido.

Abbiamo fatto tante volte l'esempio del possessore in buona fede che ha

acquistato un bene da un altro soggetto, il quale a sua volta lo aveva

acquistato da un altro ancora, ma chi glielo ha venduto non era

legittimato ad alienarlo, non era legittimato a disporne. Per esempio era

un ladro, oppure aveva anche lui acquistato sulla base di un titolo non

possesso.

valido. Questa situazione si chiama

L'art. 1140 dà una definizione di possesso, mentre della proprietà il

legislatore non dà nessuna definizione: ci dice solo quali sono i contenuti

del diritto, cioè il diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno

il potere sulla cosa

ed esclusivo. Per il possesso, invece, dice che è

che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della

proprietà o di altro diritto reale. non è un diritto

Che cosa ci dice questa nozione? Che il possesso

soggettivo: è uno stato di fatto che può corrispondere anche a una

situazione di diritto, cioè quando il titolo coincide perfettamente con la

situazione di fatto che sto vivendo. Ma se così non è, il possesso è un

semplice stato di fatto.

Attenzione: se vi chiedo se il possesso è un diritto soggettivo e

rispondete di sì, l'errore è grosso. Dobbiamo scindere la situazione di

fatto dalla situazione di diritto, perché qualche volta non siamo certi

della titolarità, non siamo certi che il titolo sia valido.

2. Perché l'ordinamento tutela una situazione di

fatto

Perché il legislatore guarda a una situazione di fatto insieme alle

situazioni di diritto? Penseremmo che guardi solo ai diritti soggettivi,

per tutelarli e proteggerli. Invece qui regolamenta una situazione di

fatto. Il motivo è che la situazione di fatto viene presa in considerazione

e protetta dall'ordinamento perché in qualche modo si deve assicurare la

pace sociale: bisogna regolamentare il mio stretto rapporto di fatto con

il bene senza guardare alla titolarità.

Esempio. Supponiamo che io esca di casa con il mio codice tra le mani e

che sia proprio il possessore descritto nell'art. 1140: ho il potere sulla

cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della

animus possidendi

proprietà o di altro diritto reale; ho cioè un e un

corpus possessionis. Agisco come se fossi proprietario senza sapere che

quella titolarità è difettosa, perché ho acquistato in buona fede da un

altro soggetto che a sua volta aveva acquistato da chi non era titolare, e

non conosco il difetto nel titolo.

Supponiamo che questa situazione, poiché non è una situazione di diritto

ma di fatto, non fosse protetta dall'ordinamento. Che cosa

succederebbe? Chiunque potrebbe strapparmi il bene dalle mani e io

non riceverei nessuna tutela, perché bisognerebbe andare ad acclarare

il titolo, capire se la titolarità è passata perfettamente da un soggetto

all'altro, e così via. Ci sarebbe il caos più totale. anche se io sono il

Invece questa situazione di fatto viene tutelata

ladro. Supponiamo che io mi sia impossessato del bene in maniera

fraudolenta, violenta: sono un possessore in mala fede, so perfettamente

di aver sottratto il bene a un altro. Anche qui l'ordinamento mi protegge,

perché non può ammettere che arrivi un altro ladro e mi strappi il bene

dalle mani: è impensabile. Protegge quindi anche il possessore in mala

fede e anche chi ha acquistato il possesso in maniera violenta o

clandestina. Incredibile, ma è così.

C'è anche un'altra ragione: il legislatore guarda al rapporto tra il

soggetto e il bene in funzione dell'utilità che il bene può generare.

Proteggere la situazione di fatto fa sì che il bene venga utilizzato, reso

produttivo, sfruttato al meglio.

Le due forme di protezione

Protezione nell'immediatezza.

• L'ordinamento non guarda al

titolo quando qualcuno cerca di strapparmi il bene dalle mani (si

dice "spogliarmi" del bene) e quindi protegge la situazione di fatto,

addirittura anche di chi a sua volta si è impossessato del bene in

maniera violenta, il ladro, senza guardare al titolo. Vedremo qual è

l'azione che mi consente di proteggere la mia situazione di fatto

senza indagare sul titolo.

Consolidamento.

• L'ordinamento fa ancora una cosa ulteriore:

consolida in capo al soggetto che è nel possesso del bene la

situazione di fatto, trasformandola in situazione di diritto. Il

possessore, in buona o in mala fede, quando trascorre molto tempo

e il possesso non è avvenuto in maniera violenta, diventa

attraverso l'usucapione titolare a titolo originario del diritto di

proprietà su quel bene.

3. Elementi costitutivi del possesso

Gli elementi che fondano il possesso sono due:

Corpus possidendi (o possessionis):

• la disponibilità di fatto

della cosa;

Animus possidendi:

• la volontà di possedere il bene a titolo di

proprietà o di altro diritto reale. Io sono convinto di agire come se

fossi proprietario o titolare di un altro diritto reale (per esempio

l'usufruttuario) e mi comporto come tale.

non è un dato psicologico:

L'animus la norma parla di "manifestazione

in un'attività". Non è che qualcuno entra nella psiche di un soggetto e gli

fa un'indagine psicologica; si guarda al modo in cui mi sono

impossessato del bene e al comportamento che tengo.

4. Quando lo stato di fatto viene messo in

discussione: rivendicazione, probatio diabolica e

usucapione

A un certo punto potrebbe arrivare il momento in cui si guarda al titolo.

Qual è il momento in cui qualcuno può mettere in discussione il mio

di rivendicazione

stato di fatto? Quando qualcuno promuove un'azione

(o negatoria): rivendica su quel bene il titolo forte, cioè il proprio diritto

di proprietà, e riesce a provare la propria titolarità. La prova, lo abbiamo

probatio diabolica:

detto, è la bisogna risalire al titolo originario,

perché quello vince su tutto. L'azione di rivendicazione è volta a

riottenere il possesso del bene, perché il giudice ha provato il titolo.

Fino a quel momento, però, la mia situazione di fatto è protetta

dall'ordinamento.

Dopo molto tempo la situazione di fatto si consolida e diventa una

inattaccabile,

situazione perché il titolo diventa un titolo originario.

Rispetto al possessore che ha posseduto ad usucapionem, neanche chi

arriva a provare il titolo derivativo può risultare vincitore in giudizio: io

ho provato il possesso per lungo tempo e sono diventato, ad

usucapionem, titolare a titolo originario.

Ora capite che cosa volevo dire l'altra volta sulla probatio diabolica. Se

nel giudizio di rivendicazione devo portare la prova del titolo originario,

questa prova è impossibile, perché devo andare dietro a tutti gli atti di

trasferimento antecedenti al mio: è una situazione che non mi vede mai

vincitore, ma sempre soccombente. E invece no, perché se provo il

possesso continuato in buona fede, cioè provo di aver usucapito il bene,

raggiungo attraverso la situazione di fatto protratta nel tempo la

titolarità originaria. Come mezzo di prova, invece di portare il titolo

originario, che probabilmente non riuscirò mai a provare, porto al

giudice una situazione di fatto: provo che il possesso è pacifico, non

interrotto, e che è durato per un periodo di tempo tale da permettere di

usucapire quel bene.

Tutela immediata e usucapione: una differenza importante

La protezione nell'immediatezza (mi strappano il bene dalle mani, ho

una tutela e riesco a reintegrarmi nel bene) viene accordata

dall'ordinamento sia al possessore in buona fede, sia al possessore in

mala fede che si sia impossessato del bene in maniera pacifica, sia al

ladro: nell'immediatezza il giudice non guarda il titolo e mi reintegra nel

possesso.

Viceversa, l'usucapione, cioè la poss

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Possesso Pag. 1 Possesso Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Possesso Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Possesso Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marilumelisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Marino Roberta.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community