Estratto del documento

Pianificazione ecologica del territorio

Zonizzazione

La zonizzazione, uno strumento della pianificazione urbanistica e territoriale, è la suddivisione di un ambito territoriale in zone omogenee per una data caratteristica e tipologia. Queste suddivisioni sono stabilite per legge e si possono distinguere tre criteri di zonizzazione:

  • Per funzioni: In campo urbanistico la funzionalità ha come scopo quello di individuare le funzioni per ogni territorio, considerando la dinamica economica e sociale prevista. Si sviluppa in particolar modo su due livelli: uno che individua tutte le possibili funzioni che si svolgono su di un territorio e delle loro interconnessioni (sono ad esempio la funzione industriale o quella residenziale, in modo da avere un quadro chiaro degli ambiti territoriali su di un territorio); l’altro livello analizza le singole funzioni e le sue caratteristiche per andare ad esplicare la loro vocazione su un dato territorio (ad esempio in una zona residenziale non vi deve essere solo spazi adibiti a residenza, ma anche luoghi ad esso collegati, come un supermercato o una farmacia).
  • Risultano quindi i livelli zonali, comunemente chiamati zona industriale, zona commerciale, zona residenziale, zona agricola ecc.; in queste zone ci dovrà essere un rapporto tra funzioni dominante e funzioni accessorie secondo cui le zone accessorie siano finalizzate all’ottimale espletamento della funzione prevalente (ad esempio un parco urbano in una zona residenziale). Un limite, che diventa un riscontro negativo, può essere dovuto al fatto che può essere arbitraria la dimensione delle funzioni accessorie, non essendoci un limite imposto, portando a conseguenze che a primo impatto sembrano non rilevanti, ma al crescere del fenomeno portano ad uno stravolgimento della funzione principale della zona.
  • In campo ambientale, in riferimento alla gestione di un parco (es. parco delle Dolomiti Bellunesi), la zonizzazione funzionale fa riferimento all’art.12 della Legge Quadro 394/1991, la quale suddivide le zone in 4 tipologie di aree:
    • Zona di riserva integrale: consistono in zone con sistemi e componenti di elevato valore biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico; all’interno di esse non sono previsti né interventi né utilizzazioni forestali e l’accesso è limitato da diversi sistemi (es. cartellonistica).
    • Zona di riserva generale orientata: sono simili alle zone di riserva integrale, ma caratterizzate da assetti ecologici e naturalistici non originali, originati da diverse attività, come il pascolo; in queste zone sono presenti attività umane produttive, purché non generino sensibili trasformazioni al territorio e siano gestite secondo criteri stabiliti dal regolamento del Parco.
    • Zona di protezione: in tali aree si hanno attività silvo-pastorali che condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici, ma sono fondamentali per il mantenimento e il recupero di strutture e attività storiche, così da rendere sostenibile l’attività primaria, la quale viene posta sullo stesso piano delle esigenze ambientali; questo perché è importante il mantenimento delle genti sul loro territorio e per far sì che il bosco non colonizzi anche tali aree.
    • Zone di promozione economico-sociale: sono le zone di minor pregio di un parco, a cui vengono dedicate le funzioni di promozione economica e sociale, sempre rispettando il territorio. Sono zone di poco pregio, ma fondamentali per la sussistenza del parco, si tratta di aree per i parcheggi, la ristorazione, l’attività museale e le strutture di accoglienza.
  • Per destinazione d’uso: In campo urbanistico tale criterio fa riferimento alla rigidità di attribuire indicazioni dettagliate su ogni porzione di suolo, prescrivendone l’uso e le attività specifiche (es. superficie dedicata a strade, residenze, verde urbano, ecc.). Uno degli svantaggi di tale criterio sta nel fatto che si ha un’eccessiva suddivisione delle attività, dato che su di uno stessa porzione di suolo possono esserci anche più attività (es. al piano terra di una palazzina un supermercato e al di sopra delle residenza); un altro svantaggio è che, essendovi dei tempi di realizzazione del piano prolungati nel tempo, si assiste a cambiamenti delle caratteristiche ancora prima che il piano sia finito.
  • Due invece sono i vantaggi di questo criterio, uno consiste nel togliere all’iniziativa privata una parte di territorio a beneficio dell’intera collettività, l’altra è la chiarezza su ciò che si può e ciò che non si può fare su una data porzione di territorio, andando semplicemente ad osservare tale porzione di territorio dalla cartografia (ad esempio, sul territorio posto in posizione x non è possibile costruire). Nel settore ambientale invece, l’analisi del territorio e della sua destinazione d’uso viene fatta andando a descrivere ogni elemento nella loro diversa tipologia (es. seminativo o bosco) utilizzando delle immagini da riprese satellitare o aerea; un esempio utilizzato tutt’ora è la Carta di Uso del Suolo derivata dal Corine Land Cover, il quale classifica i suoli in funzione delle sue caratteristiche.
  • Mista: Tale criterio vale solo per il settore urbanistico ed è stato adottato a seguito dell’emanazione del D.M1444/1968, esso prevede l’utilizzo di indici massimali e standard minimali all’interno di ogni singola zona omogenea. Gli indici sono definiti come valori massimi di sfruttamento, mentre gli standard sono dei valori minimi di dotazione in servizio; a differenza della zonizzazione funzionale, va a porre dei limiti alle funzioni accessorie.
  • Quindi questo criterio suddivide le aree in zone territoriali omogenee (ZTO) classificate con una lettera che va dalla A alla F, e imponendo su di ognuna dei limiti inderogabili, tra cui la densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standard urbanistici minimi. In particolare, le zone A sono riferite al centro storico, B zona di completamento, C zona di espansione, D zona industriale, E zona agricola o boschiva, F zone relative ai servizi pubblici. Vengono riportati quindi alcuni indici urbanistici:
    • Indice di altezza massima: fa riferimento all’altezza dell’edificio misurato al piano di gronda partendo dal piano di campagna, questo sia per rispetto dei vicinati sia per tutelare elementi di pregio e paesaggistici significativi.
    • Rapporto di copertura: si misura come la superficie coperta dall’edificio sulla superficie fabbricativa netta, ovvero tutta la superficie disponibile alla fabbricazione, al netto di giardini, strade ecc.
    • Indice di fabbricabilità: indica il volume fabbricabile in una data zona e si esprime in m3/m2, esprimendo il grado di sfruttamento edilizio del territorio.
  • Gli standard urbanistici invece fanno riferimento alle superfici fondamentali alla vivibilità e al benessere della collettività, come ad esempio le superfici a verde pubblico o a parcheggi. La quantità di essi è legata al numero di abitanti o alla dimensione del comune e del tipo di insediamento. Ad esempio, un privato che vuole lottizzare un suo terreno al fine di costruire un quartiere, dovrà cedere una parte di esso al comune, il quale provvederà a creare le strade, i parcheggi e le aree verdi. Al fine attuare questi standard urbanistici si devono fare delle previsioni sull’andamento della popolazione nel tempo per ogni singolo comune, cosicché esso soddisfi le esigenze dei residenti.

La gerarchia dei soggetti e degli strumenti della pianificazione: il caso dell’Unione Europea e dello Stato

La gestione del territorio e dell’ambiente è assoggettata a diverse figura amministrative, le quale sono poste in ordine gerarchico bene preciso; infatti ognuna deve recepire le indicazioni e le disposizioni di quelle superiori e impartire direttive a quelle inferiori.

L'Unione Europea

Il primo soggetto è l’Unione Europea, la quale svolge le proprie funzioni attraverso alcuni strumenti: Convenzioni, regolamenti, decisioni e direttive. Vengono ora spiegati singolarmente questi strumenti.

  • La Convenzione è un accordo tra più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune; alcune importanti convenzioni sono:
    • Convenzione di Ramsar, sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto intese come habitat degli uccelli acquatici.
    • Convenzione di Parigi, sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.
    • Convenzione di Washington, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione.
    • Convenzione di Bonn, sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, su cui si basa la Direttiva Habitat.
    • Convenzione di Berna, sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, in riferimento ai loro habitat.
    • Convenzione sulla protezione delle Alpi.
    • Convenzione di Rio (1992), che mira alla protezione della biodiversità in riferimento agli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici, andando a prevenire direttamente alla fonte del problema i fattori che ne potrebbero portare alla riduzione della biodiversità.
  • Il Regolamento è uno strumento obbligatorio in tutti i suoi elementi e viene applicato allo stato membro senza che sia recepito dalla nazione, andando a prevalere sulla normativa interna. Un regolamento rilevante è quello UE 1143/2014, il quale indica le disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, in modo da non arrecare gravi danni al territorio.
  • La Decisione è uno strumento obbligatorio solo per lo Stato Membro a cui è destinato con portata individuale.
  • La Direttiva infine è rivolta agli Stati Membri e li obbliga a raggiungere un risultato, i quali lo possono perseguire adottando delle proprie misure che considerano idonee. Alcune direttive importanti sono:
    • Direttiva 85/337/CEE: concerne la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la quale obbliga la redazione di indagini volte a garantire la conservazione degli ambienti naturali in zone in cui si vogliono effettuare progetti di opere pubbliche o progetti potenzialmente inquinanti.
    • Direttiva 79/409/CEE: detta anche Direttiva Uccelli, è stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE; concerne la conservazione e la protezioni degli uccelli selvatici a rischio e degli habitat ad essi collegati, stabilendo anche la designazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
    • Direttiva 43/92/CEE: detta anche Direttiva Habitat e recepita in Italia nel 1997, norma la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali, nonché delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Ogni Regione ha individuato nel proprio territorio una sere di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC), che una volta esaminati dalla Commissione Europea in base alla completezza e alla coerenza, diventano Siti di Importanza Comunitaria (SIC); il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio avrà così 6 anni per definire i SIC come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), per le quali le Regioni provvederanno alla stesura dei Piani di Gestione entro 6 mesi.

pSIC → SIC → ZPS

Le ZPS assieme ai SIC costituiranno la Rete Natura 2000, che è il principale strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità; queste aree non sono interdette alla presenza umana, dato che tengono conto delle “esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. In queste aree è vietata l’introduzione di specie alloctone, la raccolta incontrollata di funghi e tartufi, l’inquinamento e la salinizzazione della falda idrica e tutte quelle azioni che comportano modificazioni dei bacini idrografici o l’alterazione dei corsi d’acqua, come l’urbanizzazione e la cementificazione.

Stato

Il secondo soggetto della pianificazione è lo Stato, il quale recepisce gli strumenti indetti dall’Europa e legifera a sua volta attraverso le seguenti leggi:

  • Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n° 3267 (Legge Serpieri): riguardante il “riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, identifica il vincolo idrogeologico in tutti i terreni con stabilità precaria, ai quali impone una gestione del territorio volta a preservarlo, andando oltre a rendere obbligatori i piani di assestamento forestale, intervenendo in modo diretto per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani e dando disposizioni per la redazione delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. Il riferimento a questa legge si trova nella carta dei vincoli del Piano regolatore comunale.
  • Legge 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali): è stata la prima legge effettiva in materia di bellezze paesaggistiche con l’introduzione del piano territoriale paesistico; è spesso abbinata alla n° 1089, entrambe sono state abrogate e sostituite dal Decreto Legislativo 490/1999, assorbito a sua volta dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice Urbani).
  • Legge 1150/1942 (Legge Urbanistica): riordinò la materia relativa agli strumenti di pianificazione urbanistica, affidando ai Comuni maggior responsabilità; istituendo anche il PTRC (Piano Territoriale di Coordinamento Regionale) al fine di orientare e coordinare le attività urbanistiche di vaste aree e rendendo obbligatoria la stesura dei Piani Regolatori Comunali, i quali dovevano riportare anche il vincolo sui beni storici, ambientali e paesaggistici.
  • Decreto Ministeriale 1444/1968: Detta i limiti e le regole in materia urbanistica, sono inderogabili e normano l’edificabilità e gli spazi utili alla collettività; questi vengono quindi recepiti dal Piano regolatore di ogni singolo Comune. Si hanno tre principali parametri:
    • Zonizzazione: è la ripartizione della superficie comunale in Zone Territoriali Omogenee (ZTO), ovvero ambiti che presentano particolari caratteristiche (es. A centro storico, D zona industriale).
    • Standard Urbanistici: sono valori che indicano gli spazi minimi di spazi pubblici che ogni territorio comunale deve possedere (es. valore minimo (m2) di aree verdi per ogni abitante).
    • Indici urbanistici: sono valori che indicano dei limiti di edificabilità in rispetto agli edifici confinanti (es. indice di altezza massimo e rapporto di copertura).
  • Legge 431/1985 (Legge Galasso): è stata la prima legge ad introdurre una serie di tutele dei beni ambientali e paesaggistici, tra cui i vincoli all’edificazione (ad esempio il divieto di costruzione entro 150 metri dai corsi d’acqua iscritti in particolari elenchi), gli obblighi a carico delle Regioni e i diritti d’uso. È stata assorbita dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice Urbani).
  • Legge 183/1989: riguarda le norme per il riassetto organizzativo e funzionale delle difesa del suolo, il risanamento delle acque e la gestione del patrimonio idrico ai fini dello sviluppo sociale ed economico; introducendo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). È stata abrogata e assorbita dal D.L. 152/2006.
  • Legge 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette): redatta con lo scopo di istituire e gestire le aree naturali protette in modo da garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano. Vengono classificate in particolare tre tipologie di aree protette: parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; nei parchi nazionali gli oggetti principali di tutela sono la flora, la fauna e le risorse naturali.
  • Decreto legislativo 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali): tratta dei Piani Territoriali Paesistici, sottoponendo a salvaguardia i territori con valore paesaggistico e ambientale. È stato abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice Urbani).
  • Convenzione Europea del Paesaggio, del 20 ottobre 2000: si tratta di un accordo tra gli Stati Membri dell’UE per promuove la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei, favorendo anche la cooperazione europea. Tale convenzione ha unito le esigenze di tutela e vivibilità del paesaggio con la necessità non estromettere le popolazioni da un ruolo attivo nel paesaggio stesso e nella sua evoluzione.
  • Decreto Legislativo 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio” o Codice Urbani): sostituisce definitivamente le due leggi del 1939, la legge Galasso e approva i piani paesaggistici in modo che i territori con particolare valenza siano tutelati in modo adeguato.
Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Pianificazione ecologica del territorio Pag. 1 Pianificazione ecologica del territorio Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pianificazione ecologica del territorio Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pianificazione ecologica del territorio Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Pianificazione ecologica del territorio Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria civile e Architettura ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabio.simoncello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pianificazione ecologica del territorio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cattaneo Dina.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community