Modulo 11.1 Introduzione
Fino ai primi anni '90 del secolo scorso le ferrovie erano gestite a livello nazionale/statale e l'interscambio fra due Nazioni era regolato da accordi bilaterali. Nel corso degli anni si è proceduto verso una standardizzazione delle ferrovie europee con il nome di interoperabilità fra Stati Membri. Il primo passo è stato fatto nel 1991, con l'emanazione della direttiva 440 con la quale la Comunità Europea ha posto le basi per una sostanziale riorganizzazione del sistema ferroviario europeo, la cui struttura era stabile da molti decenni e vedeva operare in aziende ferroviarie statali monopoliste, affiancate da società private operanti su tratte minori spesso in regime di concessione.
Direttive
- Direttiva 18/95/CE, riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità.
- Direttiva 19/95/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
- La direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ha quindi sostituito e abrogato le direttive 95/18/CE. Essa ha riunito in un solo testo i principi relativi: allo sviluppo delle ferrovie (incentrato sulla separazione tra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto), alle licenze delle imprese ferroviarie e alla tariffazione dell'infrastruttura.
La politica europea del trasporto ferroviario è volta alla creazione di uno spazio ferroviario unico europeo. L'apertura del settore ferroviario alla concorrenza, iniziata nel 2001, è stata oggetto, nell'arco di dieci anni, di tre pacchetti e di una rifusione. Un quarto pacchetto, destinato a completare lo spazio ferroviario unico europeo, è stato adottato nell'aprile 2016 e nel dicembre 2016.
Pacchetti ferroviari
- Primo Pacchetto Ferroviario → estensione di accessibilità di tutte le infrastrutture nazionali della Comunità (Rif. Direttive CE 2001 n. 12-13-14-16)
- Secondo Pacchetto Ferroviario → armonizzazione standard di sicurezza fra i Paesi membri (Rif. Direttive CE 2004 n.49-50-51 e Regolamento CE 881/2004)
- Terzo Pacchetto Ferroviario → massimizzare la liberalizzazione del trasporto ferroviario (trasporto viaggiatori); da questo nasce anche un nuovo metodo di certificare la professionalità dei macchinisti (Rif. Direttive CE 2007/58-2007/59 e Reg. CE 2007 n. 1370-1371-1372)
- Quarto Pacchetto Ferroviario → Completamento liberalizzazione trasporto passeggeri. Ridefinizione ruolo e compiti Agenzia Ferroviaria Europea (Rif. Reg. (UE) 2016/796, Dir. (UE) 2016/797 e Dir. (UE) 2016/798).
A seguito dell'evoluzione della normativa europea, sono stati istituiti modelli (uniformi su tutto il territorio Comunitario) di documentazione attestante la professionalità dei macchinisti. Un macchinista per poter circolare dovrà essere in possesso di due distinti documenti:
- La Licenza Europea
- Il Certificato Complementare Armonizzato
1.2a Gerarchia delle fonti
La gerarchia delle fonti, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nell'ambito della normativa ad indirizzo ferroviario si ha una pluralità di fonti, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica.
- Costituzione e leggi costituzionali → Normativa comunitaria → Normativa nazionale → Normativa secondaria → Normativa ANSF
Normativa comunitaria (emanata dal Parlamento europeo)
Direttive: è un atto normativo che vincola gli stati membri dell'Unione europea. Le direttive fissano i risultati da raggiungere, ma lasciano agli stati la scelta delle forme e dei mezzi da adottare. Es. Direttiva 59/2007 CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
Destinatari: solo gli Stati membri.
Regolamenti: è un atto normativo di portata generale, si applica automaticamente in tutti gli stati membri e ha efficacia diretta ed immediata. Es. Regolamento 402/2013 UE metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi.
Destinatari: atto di portata generale (tutti i cittadini, tutti gli Stati, ecc).
Decisioni: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari. Es. Decisione 765/2011 CE Criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della Direttiva CE 2007/59.
Destinatari: Solo singoli soggetti (es. un singolo Stato, persona fisica o giuridica, ecc).
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): sono obbligatorie e definiscono i requisiti funzionali, strutturali e tecnologici che un prodotto o processo deve soddisfare per garantire il raggiungimento dei requisiti essenziali. Es. STI materiale rotabile, STI installazioni fisse, STI comuni, STI funzionali.
Normativa Nazionale
Legge: è un provvedimento adottato dal Parlamento, con l'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica.
Decreto Legislativo: è un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (Legge delega). Es. Decreto legislativo 247/2010 attua la direttiva 59/2007 CE per la regolamentazione dei macchinisti sul sistema ferroviario.
Decreto Legge: è un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.
Normativa secondaria (emanata da Ministeri, Regioni)
Le fonti normative secondarie sono costituite da vari tipi di regolamenti adottati dal potere esecutivo (Governo) oppure dagli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni).
Regolamento: è un atto per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento. Lo scopo dei regolamenti è stabilire le modalità per l'applicazione delle norme.
Circolare: è una comunicazione scritta che viene inviata ad una pluralità di destinatari per impartire ordini, dare disposizioni o trasmettere informazioni.
1.2b Certificazione comunitaria dei macchinisti e libera circolazione
La libera circolazione necessita di un sistema di certificazione Comunitario UE dei macchinisti, in particolare la necessità di adottare:
1. La Licenza
Ciascun macchinista ha l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni se possiede:
- Una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista.
- Uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre.
Il decreto 8/2011 ANSF tratta il rilascio delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea e definisce:
- Le modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio delle Licenze in Italia;
- Descrive procedure e documenti da produrre per richiedere il rilascio della licenza al macchinista;
- Descrive le modalità di aggiornamento, modifica e rilascio della licenza;
- Istituisce il RNL – Registro Nazionale delle Licenze
La Licenza è di proprietà del titolare ed è valida su tutto il territorio della Comunità Europea. Mantiene la sua validità per 10 anni salvo gli obblighi derivanti dalle verifiche periodiche (idoneità fisica e capacità psico-attitudinali). In Italia è rilasciata da ANSFISA.
I requisiti necessari all'ottenimento della Licenza sono:
- 18 anni (20 anni per la validità nell'UE)
- Diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equivalente
- Idoneità fisica per la mansione da svolgere
- Idoneità psicologica
- Formazione professionale generale (come da All. V)
- Certificazione del requisito professionale tramite ESAME rilasciato da: I.F., Centro di Formazione, G.I.
Il requisito fisico-psichico viene mantenuto a condizione che l'agente di condotta effettui delle visite periodiche: entro i 3 anni dalla precedente visita fino all'età di 55 anni e entro 1 anno dai 55 anni in poi. È necessario rivolgersi all'ANSF per domande (istanze) per: il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento/modifica dei dati, un rinnovo, un duplicato. L'istanza per il rilascio della Licenza deve essere presentata ad ANSF dal Richiedente; Il richiedente può essere direttamente l'aspirante macchinista o mediante Delega all'Impresa Ferroviaria o al Gestore Infrastruttura Centro di Formazione riconosciuto (solo per aspiranti macchinisti).
I dati di ciascun titolare di licenza saranno custoditi presso ANSF in un apposito Registro Nazionale e gestiti in base alle richieste di aggiornamento, modifica, rinnovo, ecc. Nel RNL (Registro Nazionale Licenze) a ciascuna licenza è associato uno "stato operativo":
- VALIDO: rappresenta la persistenza dei requisiti previsti;
- SOSPESA: in caso di accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti o quando detti requisiti debbano essere di nuovo certificati; così come in caso di smarrimento, furto, danneggiamento, attesa di rinnovo oltre il periodo di scadenza. Tale stato può durare al massimo 6 mesi;
- RITIRATA: trascorsi i 6 mesi massimi previsti per lo stato di sospesa oppure in caso di perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti o su comunicazione motivata di ANSF.
L'emissione e consegna della "Licenza" da parte di ANSF avviene, se sussistono tutti i requisiti, entro i trenta giorni dalla richiesta. La Licenza è prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che garantisce l'adozione delle misure antifalsificazione previste dalla normativa europea. La Produzione del documento avviene sulla base delle informazioni fornite da richiedente e controllate dall'Agenzia. La consegna della Licenza avviene a mezzo assicurata all'indirizzo comunicato dal richiedente o dal suo delegato.
2. Certificato Complementare Armonizzato
Il Certificato Complementare Armonizzato (CCA) è il documento che stabilisce le linee dell'Infrastruttura Nazionale sulle quali l'agente di condotta è autorizzato a circolare e quali tipologie di veicoli è autorizzato a condurre. È rilasciato da una IF o GI che ne è titolare e ne resta proprietaria, ed è valido solamente per l'infrastruttura ed il materiale rotabile in esso indicato. Un macchinista può anche essere in possesso di più Certificati.
Requisiti necessari al rilascio sono:
- Possedere la licenza in stato di VALID
- Conoscenze linguistiche (secondo GI linee interessate)
- Il superamento di un esame vertente sulle sue conoscenze e competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali è chiesto il certificato
- Il superamento di un esame vertente sulle sue conoscenze e competenze professionali relative al materiale rotabile per il quale è chiesto il certificato
- L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura impartisce al richiedente una formazione sul proprio sistema di gestione della sicurezza.
Ciascuna Impresa Ferroviaria stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza (SGS), le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati. Il Certificato è di proprietà della IF o GI (Gestore infrastruttura) che lo ha rilasciato e ne resta titolare; tuttavia il macchinista, quando cessa di essere utilizzato come tale, può richiederne una copia autenticata. La "certificazione" è prevista per due "Categorie" di condotta: Categoria A e B.
Categoria A: Attività di manovra con locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra. Comprende tutte le categorie da A1 a A5 (A1 = locomotori da manovra A2 = treni adibiti a lavori A3 = veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione A4 = qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra A5 = autorizzazione riguardante servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie precedenti).
Categoria B: Attività di Trasporto di passeggeri e di merci. Comprende B1 = trasporto di passeggeri e B2 = trasporto merci.
Il CCA ha validità triennale e si ottiene con il superamento di due esami: Conoscenza dell'infrastruttura e conoscenza del materiale rotabile (la licenza deve essere valida).
La conoscenza dell'Infrastruttura viene considerata acquisita quando l'agente abbia superato i relativi esami, a seguito di specifico corso di abilitazione. In Italia, per i Certificati tipo B (e altri, come A5) si collega la conoscenza delle linee non solo al particolare tratto rispetto all'abilitazione posseduta, ma anche al "Contesto Operativo" che caratterizza tale linea. Lo standard di conoscenza viene considerato decaduto quando l'agente da più di 1 anno non abbia percorso una determinata linea. Il macchinista deve partecipare, con esito positivo, agli specifici percorsi formativi, raggiungendo i requisiti richiamati dalla specifica normativa vigente. Lo standard di conoscenza viene considerato decaduto quando l'agente da più di 3 anni non abbia...
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