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Professione sanitaria

Nel 1934 si distinguevano le professioni sanitarie principali che richiedevano il conseguimento della Laurea (medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo e psicologo) dalle professioni sanitarie ausiliarie.

Con la Legge 10 agosto 2000 n° 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione nonché della professione ostetrica) si inquadrano le diverse figure professionali che operano nel campo della Sanità in:

  • Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica: infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico
  • Professioni sanitarie riabilitative: podologo, fisioterapista, logopedista, educatore professionale…
  • Professioni tecnico-sanitarie in AREA TECNICO DIAGNOSTICA (Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica…) e in AREA TECNICO ASSISTENZIALE (Tecnico della perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista…)
  • Professioni tecniche della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico, Ottico, Meccanico ortopedico, Puericultrici, Operatore Socio-Sanitario (OSS)

Mansionario (abrogato nel 1999) e profilo professionale (DM 1994).

Codice deontologico degli infermieri

Nasce nel 1960, ultima modifica 2019. Codice di comportamento che costituisce l’elemento di identità della professione infermieristica, guida l’infermiere sul proprio operato secondo i principi etici e deontologici.

  • Capo 1 principi e valori professionali: il tempo di relazione è tempo di cura
  • Capo 2 responsabilità assistenziale: ricerca scientifica, educazione professionale, ECM
  • Capo 3 rapporti professionali: cooperazione e collaborazione
  • Capo 4 rapporti con le persone assistite: riservatezza, rifiuto informazione, situazioni di violenza-maltrattamenti, volontà del minore, cure nel fine vita, limite agli interventi, segreto professionale
  • Capo 5 comunicazione: rispetto del decoro
  • Capo 6 organizzazione sanitaria: responsabilità e valutazione nell’organizzazione sanitaria, governo clinico e gestione del rischio, documentazione clinica, contenzione in stato di necessità, linee guida e buone pratiche assistenziali
  • Capo 7 libera professione: stipulazione contratto di cura
  • Capo 8 disposizioni finali

Nozioni di diritto penale

Atto: qualsiasi condotta commissiva o omissiva capace di produrre effetti giuridici.

Fatti giuridici: avvenimenti ai quali le leggi collegano conseguenze aventi effetti legali. Si distinguono in:

  • Fatti naturali o involontari
  • Fatti umani o volontari, possono essere:
    • Leciti: conformi al diritto (testamento, donazione, adozione, riconoscimento del figlio naturale)
    • Illeciti: contrari al diritto: Illeciti penali (reati) cui segue una pena, Illeciti civili (torti) cui seguono sanzioni civili, gli Illeciti processuali e Illeciti amministrativi.

Ordinamento giuridico = Diritto: complesso di norme che regolano l’esistenza di una società

  • Ordinamento giuridico penale (codice penale) comprende diritto privato e diritto pubblico,
  • Ordinamento giuridico civile (codice civile)

Reato

Fatto illecito al quale il diritto penale collega una pena. Comprende delitti (più gravi puniti con ergastolo-reclusione) e contravvenzioni (reati meno gravi). Sono costituiti da:

  • Elementi essenziali indispensabili per l’esistenza del reato:
    • Elemento psicologico:
      • Reati dolosi (secondo l’intenzione)
      • Reati preterintenzionali (oltre l’intenzione)
      • Reati colposi (contro l’intenzione) quanto l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza (dimenticanza, superficialità), o imprudenza (avventatezza, precipitazione) o imperizia (non esperienza, carenza di nozioni), ovvero per inosservanza leggi regolamenti, ordini o discipline.
    • Elemento materiale costituito da condotta illecita, nesso causale ed evento dannoso
  • Elementi accidentali circostanze che non modificano l’essenza del reato e incidono sulla gravità e sull’entità della pena.

Categorie di reati

  • Reati di danno
  • Reati di pericolo
  • Reati commissivi (condotta attiva)
  • Reati omissivi (condotta astensiva o passiva)
  • Reati consumati
  • Reati tentati
  • Reati unisoggettivi
  • Reati plurisoggettivi (più soggetti senza i quali il fatto sarebbe stato irrealizzabile)
  • Reati comuni commessi da qualsiasi persona
  • Reati esclusivi o specifici richiedono determinata qualifica
  • Reati procedibili d’ufficio
  • Reati procedibili a querela

Nesso di causalità

Nesso intercorrente (collegamento) tra due fenomeni che assumono rispettivamente qualità di causa ed effetto. Nell’ambito della responsabilità sanitaria comprende una serie di eventi che collegati l’uno all’altro portano all’esito finale che può essere un danno al paziente fino alla morte stessa.

  • Causa: fatto antecedente da cui dipende necessariamente e inevitabilmente una modificazione peggiorativa dello stato anteriore. È la “Conditio sine qua non” cioè la condizione senza la quale l’evento successivo non si verifica.
  • La differenza con la concausa sta nel fatto che solo la causa è da sola sufficiente alla produzione dell’evento.
  • Effetto: fenomeno successivo legato in modo invariabile e incondizionato all’antecedente causale.

Valutazione del nesso causale: fondamentale per determinare se al soggetto è attribuibile per la sua azione/omissione, l’evento finale.

  • Rapporto di causalità: “Nessuno può essere punito per un reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione.”
  • Concorso di cause: se la concausa preesistente ha contribuito al danno al paziente, questa non esclude la causa primaria di azione/omissione commessa dal soggetto

Imputabilità

Idoneità a essere imputato “colpevole” di un reato e quindi assoggettabile alla pena. Va sempre riferita al momento della commissione del fatto o del reato ed è dovuta a:

  • Aver compiuto la maggiore età (0-14 anni imputabilità esclusa in modo assoluto; 14-18 anni imputabilità provata caso per caso in base a maturità psichica, attitudine, condizione socio-ambientale…)
  • Possedere una sanità mentale (esclusione per infermità mentale o stati tossici acuti)
  • Capacità di intendere: rendersi conto degli atti compiuti, discernere azione lecita da azione illecita
  • Capacità di volere: facoltà di autodeterminarsi, di scegliere liberamente la condotta, di inibirsi e sapersi frenare.

Incapacità procurata: chi ha provocato lo stato di incapacità per commettere un reato, risponde del reato commesso dalla persona resa incapace.

Incapacità preordinata: la pena è aumentata per chi al momento del fatto non aveva la capacità di intendere e di volere, ma le aveva quando si è procurato tale stato per avere una scusa (Ubriachezza/stupefazione volontaria o colposa, Ubriachezza abituale…)

Vizio di mente: totale (infermità esclude capacità di intendere o di volere) o parziale (pena diminuita per chi ha diminuita ma non esclusa capacità d’intendere o di volere). Stessa cosa vale per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Giustizia in ambito penale

  • PM (pubblico ministero): giudice procuratore della Repubblica o un sostituto procuratore della Repubblica che fa parte dei giudici inquirenti, propone l’azione penale quando ha notizia di violazione del codice penale.
  • Possono avere notizie di reato tramite denuncia, referti e rapporti, notizie provenienti dai mass-media.
  • Svolgono le indagini tramite delega alle forze dell’ordine (interrogatori e acquisizione di documenti) e nei casi complicati tramite consulenze (medico-legale…)
  • Il fascicolo può essere aperto contro ignoti (avviso di conclusione dopo autopsia) oppure nei confronti di determinati individui (avviso di garanzia)
  • Si procede chiedendo al GIP (giudice giudicante terzo) l’archiviazione del procedimento o il rinvio al giudizio dell’indagato. In base alle prove il GIP può rimandare il fascicolo al PM per svolgere ulteriori approfondimenti oppure se ha dubbi richiedere una perizia.
  • Con tutti gli elementi necessari procede a esprimere la sentenza (giudizio di I grado; giudizio di II grado in un processo di appello; giudizio di III grado)

Danno

In ambito civile la lesione riportata dal paziente per causa dolosa/colposa viene chiamata danno, soggetto ad un risarcimento (privare qualcuno di un bene che gli appartiene). Si distinguono:

  • Danno patrimoniale: perdita o la riduzione del guadagno/patrimonio
    • Danno emergente: risarcimento per la perdita economica del danneggiato
    • Danno da lucro cessante: risarcimento per conseguente diminuita produttività
  • Danno non patrimoniale:
    • Danno morale
    • Danno biologico: lesione dell’integrità o incolumità, che coinvolge anche aspetti personali, sociali-relazionali, indipendenti dalla capacità lavorativa
    • Danno esistenziale: comporta un cambiamento sostanziale della vita
    • Perdita di chances

Si risarcisce sia un danno transitorio i cui effetti sono temporanei, sia un danno permanente con conseguenze indefinite nel tempo, senza ritorno allo stato di prima.

Referto o informativa di reato

Atto scritto con il quale l’esercente una professione sanitaria, libero professionista, riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria opera (intervento singolo, occasionale) o assistenza (prestazione continua nel tempo) in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Termine di consegna: entro 48 ore; Destinatari: PM, Ufficiale di Polizia, sindaco; Contenuto: generalità della persona, Luogo-tempo-mezzi del fatto, Effetti causati

  • Omissione o ritardo di referto: reato compiuto dal libero professionista in quanto l’Autorità Giudiziaria non potrebbe esercitare l’azione penale perché non viene a conoscenza dell’ipotesi di reato fedina penale sporca.
  • È compito del sanitario accertare se il fatto per natura o circostanze possa presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio: delitti contra la vita; delitti contro l’incolumità individuale; delitti sessuali; delitti di interruzione della gravidanza dolose, preterintenzionali e colpose; delitti di manomissione del cadavere; delitti contro la libertà individuale; delitti contro la famiglia; morte sospetta-suicidio
  • Esimenti: quando la presentazione del referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (tutela della salute dell’assistito), quando il medico è costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da minacce.

Rapporto o denuncia di reato

  • Tutti i professionisti sanitari che assumono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria qualsiasi reato (delitti o contravvenzioni) procedibile d’Ufficio e di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio e a causa delle sue funzioni.
  • Pubblici ufficiali: coloro che esercitano una pubblica funzione (attività alla quale sono collegati i poteri dello Stato o di altro Ente Pubblico: medici che lavorano per la pubblica amministrazione)
  • Incaricati di pubblico servizio: a qualunque titolo prestano un pubblico servizio (attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma priva dei poteri tipici di quest’ultima. Attività tecnica che lo Stato o altro Ente Pubblico svolge per mezzo di persone incaricate per soddisfare bisogni utili alla collettività)
  • Va presentato subito senza ritardo al PM o Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Deve contenere la notizia di reato con indicazione su colpevole, vittima, testimoni, prove raccolte. Al contrario del referto, la legge non prevede alcun esimente nel caso si esponga la p
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valentinarossi3150 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Suadoni Fabio.
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