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Il diritto all'istruzione

La Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione è la legge fondamentale dello stato, descrive i valori e i principi alla base del nostro paese e ne contiene i principi e le norme essenziali. In essa vengono riconosciuti ai cittadini i diritti:

I principi ispiratori

I principi che hanno animato il dibattito ed hanno ispirato il testo della Costituzione sono i seguenti:

  • Personalista: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'individuo è dunque al centro dell'organizzazione sociale e politica, possiede dei diritti inviolabili sia come singolo che come parte di formazioni sociali.
  • Democratico: La sovranità appartiene al popolo attraverso la democrazia rappresentativa (il Parlamento) e la democrazia diretta (Referendum).
  • Pluralista: La Repubblica è una e indivisibile che deve tutelare l'interesse generale attraverso: pluralismo istituzionale (autonomie territoriali) e il pluralismo sociale (confessioni religiose, minoranze linguistiche).
  • Sovranazionale: L'Italia consente le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni: promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo quindi la sua visione è internazionalista e pacifista.
  • Lavoristico: L'Italia è fondata sul lavoro come diritto e dovere che garantisce il riconoscimento della dignità della persona e fa crescere la comunità.

L’organizzazione dello stato (artt. 55-139)

Il nostro stato si organizza secondo il principio della divisione dei poteri, ed è così articolato:

  • Potere esecutivo
  • Potere giudiziario
    • Magistratura
      • Autonomi
      • Si occupano di giustizia penale, civile, amministrativa
      • Vigilano sulla norma, applicano le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia violata
  • Potere legislativo
    • Parlamento
      • Struttura del bicamerismo perfetto (art. 55) perché le camere hanno stessi poteri
      • Composto da 2 Camere:
        • Camera dei Deputati
        • Senato della Repubblica
      • Eletto direttamente dal popolo
      • Controlla l'operato del Governo (gli dà la fiducia)
      • Le due camere operano separate tranne in casi come:
        • Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
        • Accusa al Presidente della Repubblica per azioni anticostituzionali
        • Elezione di 1/3 dei membri della Corte Costituzionale
        • Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
    • Governo
      • Formato dal Consiglio dei Ministri composto da
        • Presidente del Consiglio: sede a Palazzo Chigi, è nominato dal Capo dello Stato, è al vertice del Governo, promuove e coordina l'attività dei ministri
        • Ministri (proposti da lui e nominati dal Presidente della Repubblica)
        • Il Consiglio è un organo collegiale composto dai Ministri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.
      • Elabora il programma del Governo con cui si tracciano le linee dell'indirizzo politico: approvazione dei disegni di legge da presentare alle Camere, approvazione di decreti legge e decreti legislativi...
      • Fa eseguire la norma

Rapporto tra Governo e Parlamento

Il Parlamento definisce l’indirizzo politico da perseguire ed esercita un controllo politico sull’operato del Governo. Per poter restare in carica il Governo deve ottenere il consenso e il sostegno della maggioranza dei parlamentari sul suo programma.

Capo dello Stato: Il Presidente della Repubblica

  • Rappresenta l’unità nazionale
  • Garantisce il rispetto della Costituzione
  • È eletto dal Parlamento in seduta comune
  • Cittadino italiano, minimo 50 anni
  • Godere di diritti civili e politici
  • In carica 7 anni

Le leggi

Le norme hanno un ordine gerarchico di classificazione che si può sintetizzare nel modo seguente:

  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Regolamenti comunitari
  • Leggi ordinarie (approvate dal Parlamento)
  • Decreti Legge e Decreti legislativi
  • Consuetudini
  • Leggi regionali (emanate dalle Regioni)

Iter da seguire per l’approvazione di una legge prevede 5 fasi:

  1. Iniziativa: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
  2. Esame: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
  3. Approvazione: Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
  4. Promulgazione: Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
  5. Pubblicazione: Legge entro 15 giorni deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, periodo di “Vacatio Legis”.

Le norme di legge che vengono approvate devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Obbligatorietà: Il rispetto delle norme giuridiche è imposto con la forza.
  • Astrattezza: La norma non fa riferimento a un caso particolare o concreto, ma a un’ipotesi astrattamente prevista dal legislatore.
  • Generalità: La norma non si rivolge a un singolo individuo ma è applicabile a una pluralità di soggetti e rapporti.

Autonomie territoriali

Il modello di Stato previsto dalla nostra Costituzione si basa sul principio del decentramento. Il potere centrale dello Stato è decentrato poiché Regioni e Comuni hanno delle loro autonomie. Introduce il decentramento senza apportare variazioni alla Costituzione, Legge 59 del 1997 (Legge Bassanini) conferisce alle Regioni e agli enti locali la totalità delle funzioni amministrative ed istituisce il principio di sussidiarietà che prevede l’intervento dello stato quando non sia stato possibile realizzare un’attività da parte degli enti a livello inferiore.

Si procede alla riscrittura del titolo V della parte II della Costituzione. Legge 3 del 2001 (Legge costituzionale) Le Regioni sono 20, 5 a Statuto Speciale (Friuli, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino) tutte le altre sono a statuto ordinario. Le varie forme di autonomia che si possono avere sono 5:

  • Politica: possono farsi portatori di orientamenti politici
  • Normativa: emanano legge o regolamenti
  • Statuaria: possono adottare uno statuto nel quale disciplinare la propria organizzazione
  • Amministrativa: potere di emanare atti amministrativi che hanno la stessa valenza di quelli dello Stato
  • Finanziaria: facoltà di applicare propri tributi

Nel 2018 Lombardia, Veneto e Emilia hanno sottoscritto un Accordo Preliminare con il Governo Gentiloni per ottenere la concessione di forme di autonomia differenziata/rafforzata.

Leggi della scuola primaria in Italia

  • Regio Decreto 1859 (Legge Casati): Ha disciplinato in modo organico l’ordinamento scolastico piemontese che poi è stato esteso alle regioni dello Stato Unitario. Principi
    • Obbligatorietà dell’istruzione elementare
    • Gratuità dell’istruzione elementare
  • 1877 (Legge Coppino): Legge sull’obbligo dell’istruzione dai 6-9 anni di età (scuola inferiore).
  • 1904 (Legge Orlando): Amplia l’obbligo dai 6-12 anni, ai gradi inferiori e superiori si aggiungono le classi V e VI a cui si accede mediante un esame di maturità.
  • 1911 (Legge Daneo-Credaro): Avvia il processo di statalizzazione delle scuole elementari (non più sotto il municipio). Nel 1933 si conclude l’operato, le ultime scuole dei comuni passano sotto la diretta amministrazione dello Stato.
  • 1923 (Legge Gentile): Modifica l’ordinamento dell’istruzione primaria:
    • Grado preparatorio di 3 anni (asilo gestito dai Comuni/privati)
    • Grado inferiore passa da 2 anni a 3 anni (I, II, III)
    • Grado superiore rimane di 2 anni (IV, V)
  • 1957 (Legge sui cicli didattici): Non si parla più di gradi ma di cicli:
    • 1° ciclo didattico: I e II classe elementare
    • 2° ciclo didattico: III, IV e V
  • 1990 (Legge 148): Prevede l’insegnamento della lingua straniera. L’orario delle attività didattiche per ciascuna classe è 27 ore, con la lingua inglese 30 ore.

Scuola dell'infanzia

2003 (Riforma Moratti): Di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e sociale dei bambini. Alla scuola dell'infanzia possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Legge n°53.

Primo ciclo

È costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni e dalla secondaria di primo grado della durata di tre anni.

Scuola primaria

Dura cinque anni come le attuali elementari. Si potranno iscrivere facoltativamente alla prima classe anche i bambini di cinque anni e mezzo, ovvero quelli che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. A sei anni l'iscrizione è obbligatoria. Già dalla prima classe verrà introdotto lo studio di una lingua straniera tra quelle europee e l'uso del computer. Sarà articolata in un primo anno e due periodi didattici biennali. Viene abolito l'esame di quinta.

Scuola secondaria

Le attuali medie. Dura tre anni. Verrà introdotto lo studio di una seconda lingua europea e verrà approfondito l'uso di tecnologie informatiche. È poi previsto, nell'ultimo anno, un orientamento guidato per la scelta del percorso successivo. Il primo ciclo si chiude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce il titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Secondo ciclo

È costituito dal sistema dei licei e della formazione professionale. Dal quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro e attraverso l'apprendistato. È comunque assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Licei

Durano cinque anni. I ragazzi potranno scegliere tra otto indirizzi: artistico, classico, delle scienze umane, economico, linguistico, musicale, scientifico e tecnologico. Sarà articolato in due bienni più un quinto anno di approfondimento disciplinare e di orientamento agli studi superiori. Si chiude con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Istruzione-formazione professionale

Chi sceglie la formazione professionale potrà frequentare un quinto anno al termine del quale ci sarà un esame di Stato che consentirà l'accesso all'università. È assicurata ed assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e viceversa.

Piani di studio personalizzati

I piani di studio personalizzati, "nel rispetto dell'autonomia scolastica" hanno un nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, ed una quota riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse anche collegata alle realtà locali. Nulla è definito per le ore e le materie di insegnamento e per il tempo scuola. Saranno i decreti attuativi a definirli, anche in funzione di un'eventuale approvazione del ddl costituzionale sulla Devolution, che aumenterebbe i poteri delle regioni non solo sui piani di studio, ma anche sulla struttura stessa dei cicli.

Formazione degli insegnanti

La formazione iniziale degli insegnanti "è di uguale dignità" per tutti i docenti e prevede per tutti gli insegnanti lauree specialistiche. L'accesso alle facoltà è programmato sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche. La laurea è abilitante. Ai fini dell'accesso ai ruoli, si prevedono periodi di tirocinio con contratti di formazione lavoro.

Valutazione

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è affidata ai docenti così come quella dei periodi didattici, i bienni. Si è promossi o respinti ogni due anni. "Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità." La qualità dell'offerta formativa e dei livelli di apprendimento verrà monitorata periodicamente e sistematicamente dall'Istituto nazionale di valutazione.

Alunni, famiglie, contesti di sviluppo e di apprendimento

La scuola per un nuovo umanesimo

Bisogna trasmettere la consapevolezza che tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona e che ogni persona ha responsabilità nei confronti del futuro. Nelle Indicazioni Nazionali “la scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti in tutte le fasi della loro formazione”. L’educazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici interdipendenze fra il piano locale e quello globale, è dunque la premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria.

Per fare ciò trasmettere la conoscenza non è abbastanza, non basta l’accumulo di tante informazioni ma si deve permettere un’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È dunque necessaria una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologie in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. Gli obiettivi della scuola sono:

  • Superare la frammentazione delle discipline per insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza
  • Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, capacità di comprendere le implicazioni per la condizione umana gli inediti sviluppi delle tecnologie
  • Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere risolti attraverso una stretta collaborazione tra nazioni/discipline

Per raggiungere questi obiettivi è necessario prevedere esperienze di apprendimento ponendo attenzione alla mediazione didattica:

  • Utilizzare metodologie/strategie laboratoriali ed esperienziali che consentono di apprendere per via pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e sperimentali. Le esperienze personali degli alunni sono infatti la via privilegiata per la sensibilizzazione ai problemi.
  • Ricostruire, insieme agli alunni, le coordinate spaziali e temporali necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi
  • Definire un quadro d’insieme dei saperi per delineare una storia globale dell’umanità
  • Promuovere la conoscenza e la comprensione delle grandi tappe della storia della vita sulla terra e la stretta interdipendenza fra le forme viventi

Scuola, famiglia e agenzie educative extrascolastiche

Le Indicazioni Nazionali nella premessa “cultura, scuola, persona” presentano l’orizzonte di senso verso cui la scuola nel nostro tempo deve muovere. In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli cui...

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PED/02 Storia della pedagogia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulialulu94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di storia della scuola e delle istituzioni educative e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Caimi Luciano.
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