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Diritto internazionale

Appunti dettagliati delle lezioni del prof. Greppi

Anno 2013-2014

Definizione di “diritto internazionale”

Il diritto internazionale è l’ordinamento della comunità degli stati: a monte di tutto abbiamo quella che chiamiamo la comunità internazionale, che è una società organizzata e che come tale ha delle regole, dei principi. L’ordinamento giuridico inteso come espressione di una società che vive in forma organizzata la vita di relazione dei suoi soggetti. Siamo di fronte a una società, detta comunità internazionale, composta essenzialmente da stati. Gli stati sono essenzialmente i soggetti della comunità internazionale, ma ci sono anche altri soggetti che interagiscono con gli stati. Ma essenzialmente la comunità internazionale è composta di stati. Gli stati del mondo sono circa 200: 193 delle Nazioni Unite, il Taiwan non è delle Nazioni Unite per ragioni politiche.

La comunità internazionale è una società con un numero relativamente modesto di soggetti. Vedremo che accanto agli stati ci sono una manciata di soggetti non stati e le organizzazioni internazionali.

È un complesso di norme che si forma al di sopra dello stato e che scaturisce dalla vita di relazione degli stati. Vedremo quali sono le fonti e le ragioni per le quali gli stati sono vincolati ad osservarne le norme.

Dicendo che regola le norme tra gli stati -> le norme si indirizzano essenzialmente agli stati. Essenzialmente vuol dire non esclusivamente, perché tende anche a lambire e quindi regolare rapporti che riguardano per esempio gli individui, cioè il d.internazionale penetra anche all’interno degli stati e delle comunità statuali.

Un tempo i rapporti all’interno degli stati erano di pertinenza esclusiva dello stato stesso, e il diritto internazionale si occupava di guerra e pace, alleanze… era una materia essenzialmente per diplomatici, per dei professionisti delle relazioni internazionali. Oggi è sempre meno così: da una parte una crescente internazionalizzazione, che si constata ad esempio nel corso di diritto UE e crescente interdipendenza, globalizzazione dei mercati e non solo, anche dei problemi. Le nostre generazioni sono pesantemente investite dalle relazioni di interdipendenza.

La parte centrale è focalizzata sulla persona come titolare di diritti e destinataria di obblighi.

Studieremo d.i. come complesso di norme che regolano i rapporti tra soggetti e che creano diritti e obblighi in capo agli stati. Vedremo la tendenza crescente a trasferire all’ordinamento internazionale materie e rapporti di diverse sfere che un tempo erano circoscritte all’interno dello stato. Non solo, ma un tempo e per parecchi secoli gli stati intrattenevano tra loro rapporti in chiave bilaterale, stato a con b e b con a. Oggi una crescente quantità di rapporti è oggetto di relazioni multilaterali e quindi di una disciplina normativa multilaterale. In ragione di tutti questi elementi che hanno modificato la vita di relazioni internazionali d.i. è sempre meno materia esclusiva per i diplomatici e sempre più un diritto amministrato e applicato dagli operatori giuridici internazionali. Questo spiega perché il d.i. sia una materia che obbligatoriamente studiano tutti, anche chi non farà mai il diplomatico! Il d.i. riguarda tutti; come lo studiamo noi qui è quello rilevante in tanto in quanto è amministrato all’interno dello stato da operatori giuridici.

Chiamato anche diritto internazionale pubblico. Il d.i. privato è invece il complesso delle regole che in ogni singolo ordinamento giuridico nazionale disciplinano i conflitti di legge e di giurisdizione che conseguono all’esistenza di una pluralità di ordinamenti nazionali distinti e separati. Se abbiamo quasi 200 stati nel mondo, abbiamo quasi 200 ordinamenti nazionali. Vi è tutta un’ampia sfera di rapporti che va a toccare proprio quel diritto quando tizio cittadino italiano sposa caia cittadina svedese. È quindi l’insieme delle

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regole che delimitano il diritto privato nazionale prescrivendo quando e come debba essere applicato, e quando invece i giudici debbano applicare norme di diritto privato straniere. Da tutto questo deriva come conseguenza che allora è diritto interno, non internazionale -> infatti non ho un diritto internazionale privato, ma un d.i.p. italiano, un d.i.p. svedese ecc. ecc. è nel diritto interno che lo qualifico come diritto internazionale privato, ma è diritto interno! Ecco perché non abbiamo bisogno di aggiungere l’aggettivo pubblico. Il diritto internazionale privato non è diritto internazionale, anche se regola rapporti di diritto internazionale.

Il diritto internazionale poggia sul diritto delle nazionalità -> tesi manciniana. Prima cattedra in Italia di diritto internazionale a Torino.

La comunità internazionale è l’insieme degli stati che non vivono isolati, ma intrattengono reciproche relazioni disciplinate da norme giuridiche -> che sono il diritto internazionale. Il complesso di queste regole che disciplinano questi rapporti è il diritto internazionale (diritto della comunità internazionale)

Origine della comunità internazionale

In dottrina varie soluzioni:

  • Caduta impero romano di Occidente
  • Trattati di Vestfalia che posero fine alla guerra dei 30 anni (1648).

È in quel periodo che gli stati completano il cammino che li ha portati ad essere entità politiche sovrane e a riconoscersi reciprocamente come tali. Sovranità, indipendenza. Fino al medioevo la comunità internazionale dal p.d.v. del potere e dell’autorità: erano l’Imperatore e il Papa. Con Vestfalia, punto di arrivo di un processo storico, gli stati si riconoscono reciprocamente indipendenti (=non dipendenti! sottinteso dal papa, imperatore..). Processo storico con momento cruciale nel ‘400-500, dove nascono in Europa le grandi Monarchie.

In Francia, dopo conclusione guerra 100 anni il re di Francia Luigi XI sconfigge l’ultimo alfiere dell’indipendentismo feudale e assoggettando al potere centrale, a Parigi la franca contea e la Borgogna, e assorbendo per matrimonio anche Bretagna e Provenza diventa una grande monarchia nazionale.

In Inghilterra, negli stessi decenni guerra delle 2 rose (Lancaster e York), sale al trono Enrico VII Tudor, che ha sangue Lancaster ma sposa una York; la rissosa nobiltà feudale inglese china la testa al nuovo sovrano.

In Spagna 1469 accentramento del potere con il matrimonio fra Ferdinando e Isabella di Castiglia, che creano la grande monarchia.

In Germania, anni successivi al tramonto del S.R.I. si sono formati numerosi centri di potere finché sale al trono un Asburgo, che dà origine a un robusto stato sovranazionale che durerà fino al 1918. Gli stati in età moderna si consolidano secondo questo principio, che così è stato formulato allora: rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator. Il re nel suo regno è un imperatore, perché non riconosce un ente, una fonte di potere a lui superiore. Non c’è più il papa, né un imperatore superiore. Gli enti sono proprio gli stati -> nascono come entità politiche autonome, si danno le proprie norme! Indipendenti = la loro sovranità non poggia su una legittimazione di una autorità superiore. È la fine della frammentazione del particolarismo feudale, e l’affermazione dell’apparato centrale dello stato. Le grandi capitali diventano i centri di elaborazione della politica europea. La chiave di lettura del diritto internazionale moderno quale si sviluppa a partire da quel periodo è dunque da leggersi come la sovranità. Lo stato di cui parliamo è sovrano; questi stati non riconoscono una autorità superiore. Da questo una serie di conseguenze che

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approfondiremo -> la comunità internazionale è una società a potere diffuso e non centralizzato. Quei 200 stati sono centri di potere autonomo, essi rivendicano la propria sovranità, a partire da quei secoli ormai lontani. Sovrana eguaglianza tra i membri.

Funzioni e fonti

Funzione di produzione delle norme giuridiche. Accertamento del diritto. Attuazione coercitiva del diritto.

Fonti: diritto internazionale generale, consuetudine. Accordo. I trattati. Fonti previste da accordi, atti delle organizzazioni internazionali.

27.09.2013

Natura giuridica delle norme di diritto internazionale

Nella determinazione di che cosa sia il diritto internazionale non è irrilevante la parola “diritto”. È stata messa in passato anche in discussione la natura giuridica delle norme, se questo fosse diritto. Sono davvero regole giuridiche se poi non c’è modo di obbligare effettivamente i soggetti a realizzarle?

  • Sono norme giuridiche nella misura in cui gli stati vi danno attuazione nell’ordinamento interno: ottica internistica.
  • Secondo profilo di giuridicità: attiene più alla sfera dei rapporti con gli stati. Alcuni studiosi del 900 hanno affermato che nella comunità internazionale esisterebbe una sorta di autorità sociale che induce i consociati a tenere comportamenti conformi al diritto. Da cosa la ricaviamo? Nessuno stato al mondo violando una norma internazionale dice di violarla. Al massimo dice che non c’è o è diversa; dirà che è convinto di tenere comportamenti conformi al diritto. Es: discriminazione razziale in Sudafrica, costituzionalizzata -> per anni la comunità internazionale ha esercitato pressioni sul Sudafrica in tutte le forme possibili, alla fine lo stato ha ceduto in misura rilevante per queste pressioni.

La comunità internazionale è essenzialmente una società anorganica = essenzialmente priva di organi. Non c’è un legislatore mondiale, non c’è un governo mondiale, non c’è un giudice internazionale precostituito per legge! Nell’ordinamento internazionale questo giudice naturale precostituito per legge con riferimento agli stati non c’è. Ecco la più grossa peculiarità che incontriamo, attiene alla diversa natura della comunità internazionale. La società che troviamo quando discorriamo dello stato e delle sue istituzioni è istituzionalizzata ad elevatissimo grado; la comunità internazionale è una società invece anorganica, priva di organi. Gli stati sono enti politici superiorem non reconoscentem. Vediamo quindi che la natura del diritto internazionale sarà necessariamente diversa, proprio perché la diversità è connaturata con la diversa natura dei soggetti. Le norme internazionali si caratterizzano per essere poste dagli stessi destinatari delle norme.

Le fonti dell’ordinamento internazionale sono essenzialmente

  • La consuetudine (diritto che si forma spontaneamente, in via storica, nei secoli. Una delle più antiche nomre consuetudinarie stabilisce il principio di libertà dei mari)
  • L’accordo: migliaia di trattati che sono accordi tra gli stati. Gli stati si danno regole e si impegnano a rispettarle. Ma sono i soggetti che pongono la norma, che essi stessi sono chiamati a rispettare.

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Le norme si formano in una società orizzontale come questa, e l’accertamento giudiziario, in una società siffatta, che natura ha? Poggia sull’accordo tra le parti. È come se noi non avessimo più tribunale, corte d’appello, cassazione, ma solo degli arbitri. La giurisdizione internazionale ha essenzialmente natura arbitrale, cioè poggia sull’accordo tra le parti. I soggetti accettano la giurisdizione del giudice internazionale. La giurisdizione internazionale si fonda su presupposti quindi largamente diversi da quelli cui siamo abituati noi. Non è vero che questa funzione non esiste o è inconsistente! Questi anni sono caratterizzati da una crescente acquisizione di importanza.

  • Attuazione coercitiva: in larga misura affidata alla autotutela. I soggetti provvedono essi stessi a garantire il rispetto del diritto. È chiaro allora che l’autotutela nel diritto interno è un’eccezione, perché il diritto interno è istituzionalizzato, organico! Nell’ordinamento internazionale questo da eccezione diventa regola. Divieto della diplomazia segreta

L’ordinamento internazionale è un diritto molto singolare, diverso a quello cui siamo abituati:

  • Non c’è cost. scritta, ma materiale c’è.
  • Non ci sono codici

È una società necessaria, naturale = non è un libera associazione, costituita su basi volontarie. Quando uno stato si forma, automaticamente entra a far parte della comunità internazionale. Non è prodotto di una manifestazione di volontà. Non ci sono ammissioni, esclusioni dello stato.

Nel diritto internazionale faremo spesso riferimento allo stato. La loro vita di relazione è regolata da norme giuridiche. Quando parliamo di stato che cosa intendiamo? Due ipotesi in dottrina.

  • Stato – organizzazione: quello cui fa riferimento il diritto internazionale quando pensa allo Stato. La qualità di soggetto internazionale spetta allo stato. È all’insieme degli organi dello stato come ceti di imputazione di diritti e obblighi che guardiamo. Sono gli organi dello stato chiamati al rispetto delle norme. Quando parleremo dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale che è agli organi dello stato che la norma è indirizzata. L’ottica internistica si vede chiaramente.
  • Stato – comunità: quello rappresentato dall’insieme dei soggetti che sono cittadini dello stato. La comunità dei consociati nello stato.

Tutti gli organi dello stato diventano rilevanti ai fini della imputabilità dei comportamenti per quanto attiene alle norme internazionali.

Principi di riferimento per Stato = soggetto di diritto internazionale

Quali sono i principi cui facciamo riferimento quando guardiamo allo stato come soggetto di diritto internazionale?

  • Principio di effettività: l’ordinamento internazionale è estremamente pragmatico, realista, molto più attento all’essere che al dover essere. Per questo qualcuno ha sottolineato che l’ordinamento internazionale è tendenzialmente conservatore rispetto all’ordine esistente. Uno dei principi cardine dell’ordinamento internazionale è “pacta sunt servanda” e non c’è principio più conservatore di questo! Anche la consuetudine prosegue nei secoli.. principio di effettività è un principio cardine nel senso che in primo luogo si guarda allo stato nella effettività della sua organizzazione. Non è tanto quello che dice di essere, ma quello che è. È essenzialmente rilevante il fatto che quando parliamo dello stato organizzazione intendiamo guardare alla organizzazione

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  • effettiva: abbiamo uno stato quando si afferma una autorità su una sfera politico territoriale nei riguardi di una popolazione su questo territorio stanziale. La nostra giurisprudenza parla della triade popolo – governo - territorio. Questo deve essere letto alla luce del p. di effettività. L’esercizio effettivo del potere del governo su quella popolazione stanziata su quel territorio. Si è discusso del principio di effettività riguardo ai governi in esilio. La tendenza è a disconoscere la soggettività internazionale di questi enti. OLP si ritiene difetti del requisito di effettività. Significa che è in atto un processo che dovrebbe auspicabilmente condurre ad accordi finalizzati a costituire un vero e proprio stato palestinese. Presa di posizione esplicita con l’affermazione che l’autodeterminazione dei popoli deve essere riconosciuta ai popoli che lottano per l’indipendenza dalla dominazione coloniale -> corte di cassazione ha fatto riferimento alla triade popolo – governo – territorio. Stato visto alla luce del principio di effettività; si è posto il problema degli “stati falliti”: sono o non sono soggetti dell’ordinamento internazionale? La Somalia è paradigmatica dello stato fallito per una debolezza estrema del sistema di governo centrale. Anche in questi casi la linea che prevale è di estrema cautela, perché si vuole evitare che affermando con decisione che la Somalia non esiste, il suo territorio diventi automaticamente terra di nessuno e come tale occupabile da un altro soggetto, da un altro stato. La Somalia quindi è uno stato sovrano, si prosegue nella finzione che questo stato sia formalmente ancora soggetto di diritto internazionale.
  • L’altra colonna portante per quanto attiene alla soggettività internazionale è il principio che fa riferimento alla indipendenza dello stato, detta anche sovranità esterna. Stato inteso come autorità, centro di potere indipendente. Parliamo di indipendenza formale, giuridica. La sua organizzazione non dipende da un altro stato. Ecco il criterio della indipendenza. Si è posto il problema per quanto attiene agli stati membri di una federazione. Stati membri di una federazione posseggono questa caratteristica di indipendenza? NO! Il soggetto internazionale sono gli USA, la Svizzera, … questo vale per il caso della federazione. Più complesso il caso della confederazione, il cui legame tra stati è meramente funzionale: una confederazione è una unione tra stati che sono indipendenti e sovrani; è istituita per scopi di difesa comuni. Mentre l’enfasi nello stato federale è sul decentramento del potere, nel caso della confederazione è una unione di soggetti che restano indipendenti. Rispetto alla soggettività internazionale, lo stato membro di una federazione non è soggetto di diritto internazionale, mentre lo stato membro di una confederazione lo resta! Si è posto il problema per i cosiddetti governi fantoccio: quelli che vengono insediati da una potenza che effettivamente co
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unam92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Greppi Edoardo.
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