Legge regionale Abruzzo n. 18/1983
Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo
Pianificazione regionale e sovracomunale
Quadro di riferimento regionale (QRR)
Art. 3 Il Q.R.R., avente come supporto la carta del consumo del suolo (approvata dalla Giunta Regionale ed aggiornata ogni 5 anni), definisce gli indirizzi e direttive per la pianificazione nell’ambito del territorio regionale. Individua le aree da tutelare per la presenza di risorse di interesse paesaggistico, ambientale, archeologico, storico-artistico, agricolo, idrico ed energetico, etc. Individua anche gli insediamenti produttivi e turistici, le attrezzature di interesse generale (ospedali, aeroporti, porti, etc.), la viabilità principale e la rete infrastrutturale di interesse regionale. Il Q.R.R. è lo strumento di indirizzo della pianificazione di livello intermedio e locale (Piani Territoriali, Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, Piani Attuativi e Regolamento edilizio comunale). Le indicazioni del Q.R.R. sono vincolanti e devono essere recepite dai sottostanti livelli di pianificazione.
Art. 4 Procedimento Formativo - Il Q.R.R. viene approvato dal consiglio regionale dopo l’adozione di un documento preliminare inviato per le proprie osservazioni alla Presidenza del Consiglio e alle Provincie e successivamente alla Regione, che sentito il comitato regionale tecnico amministrativo, emette le proprie determinazioni in base alle osservazioni pervenute.
Art. 5 Adeguamenti - Gli adeguamenti al Q.R.R. possono essere promossi dalla Regione, da una o più Provincie, da un numero di Comuni non inferiore secondo lo Statuto Regionale.
Piani di settore e progetti speciali territoriali
Art. 6 La Regione per il conseguimento degli obiettivi del Q.R.R., può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali all’interno del territorio regionale. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovra-comunale. I piani di settore e i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:
- Agricoltura
- Industria
- Turismo
- Trasporti
- Sanità
- Edilizia abitativa
- Lavori pubblici
- Demanio marittimo
- Tutela delle acque dagli inquinamenti
- Bacini idrici
- Tutela dei beni ambientali e naturali
Sono vincolanti e devono essere recepiti entro 90 giorni dalla loro approvazione del consiglio comunale, dai sottostanti livelli di pianificazione.
Art. 6/bis Procedimento di approvazione - La Giunta Regionale adotta i Piani di settore o i Progetti Speciali Territoriali. Sulla base delle osservazioni pervenute dalle amministrazioni interessate ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente la Giunta Regionale adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione.
Piano Territoriale (PT)
Art. 7 Il PT recepisce gli indirizzi del QRR e riguarda l’intero territorio di ciascuna provincia o eventuali ambiti sub-provinciali. Individua le aree da tutelare per la presenza di risorse di interesse paesaggistico, ambientale, archeologico, storico-artistico, agricolo, idrico ed energetico, etc. Individua anche la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali sovra-comunali, fissa la quantità di territorio comunale da destinare a nuove previsioni residenziali e produttive, individua le attività turistiche e gli impianti sportivi, etc.
Art. 8 Procedimento formativo – Il Consiglio Provinciale adotta il documento preliminare che viene inviato ai comuni della Provincia. La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte, approva il PT entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti.
Accordo di programma
Art. 8/bis Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90. Sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale per l'approvazione. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90.
Pianificazione comunale generale
Piano Regolatore Generale (PRG)
Art. 9 Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione di un Piano Regolatore Generale fatti salvo quelli che predispongono un Piano Regolatore Esecutivo (PRE). Il P.R.G., disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio. Il PRG recepisce le direttive del PT ed individua le aree da tutelare e salvaguardare per la presenza di risorse di interesse paesaggistico, ambientale, archeologico, storico-artistico, agricolo, idrico ed energetico, etc.; localizza le aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, industriali, artigianali, agricoli e turistici; localizza le aree da destinare all’edilizia economica e popolare; delinea le reti viarie ed infrastrutturali; individua le aree di degrado edilizio ed urbanistico e le aree e gli edifici di interesse storico-artistico da sottoporre a tutela e a restauro conservativo; individua i centri storici; individua e valorizza le costruzioni in terra cruda; etc.
Art. 10 Procedimento di adozione - Il PRG viene adottato con delibera del Consiglio Comunale e inviato alla Provincia, dopo aver acquisito, attraverso conferenza di servizio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli opportuni pareri, nulla osta e atti di assenso delle altre autorità interessate.
Art. 11 Procedimento di approvazione - Il PRG è approvato dal Consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 giorni dalla sua ricezione. L'Amministrazione provinciale può chiedere al Comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di 180 giorni, rimane sospeso fino all'adempimento del Comune.
Piano Regolatore Esecutivo (PRE)
Art. 12 I Comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale. Il P.R.E., disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio. Si attua, per motivi di pubblica utilità e di urgenza, attraverso concessione edilizia diretta con piani particolareggiati di esecuzione. I Comuni che optino per la redazione del PRE corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.
Art. 13 Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le stesse disposizioni del piano regolatore generale (PRG).
Regolamento edilizio
Art. 16 Il Regolamento Edilizio ha come obiettivo l’indirizzo e il controllo della qualità edilizia. In particolare definisce il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie; i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento; la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale qualora il Comune decida di costituirla (solo i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia quale organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica). Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.
Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali (NTA)
Art. 17 Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:
- Gli standard funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;
- Gli standard residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed abitanti;
- La definizione e l'applicazione dei parametri relativi all'edificazione.
Piani attuativi
Piani particolareggiati
Art. 20 Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica - I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio, l'Amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nulla - osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'Amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. I piani particolareggiati possono apportare variante al piano regolatore generale.
Piani attuativi in variante al piano regolatore generale
Art. 21 I Comuni possono approvare piani attuativi in variante al piano regolatore generale e alle sue norme attuative. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale deve essere inviato alla Provincia per l'approvazione. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 gg. dall'invio.
Piani di lottizzazione
Art. 23 I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il Comune. La convenzione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria;
- I tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie;
- Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune;
- I progetti plani-volumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- I termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni.
Piani dell’edilizia economica e popolare (PEEP)
Art. 24 Nell'ambito del P.E.E.P. potrà essere riservata una aliquota non superiore al 30.