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Negozio giuridico

Il negozio giuridico rientra nella categoria degli atti giuridici, che a loro volta rientrano nella categoria dei

fatti, che sono tutti gli accadimenti del mondo, nella natura, nell’universo. Gli atti si possono dividere in:

● Atti leciti;

● Atti illeciti.

I negozi giuridici sono particolari atti che hanno rilevanza giuridica: un negozio giuridico è un atto che si

compie non solo per compiere l’atto ma anche per produrre effetti giuridici. Il negozio giuridico è una

manifestazione di volontà ed è un atto di autonomia privata, cioè l’atto con cui i soggetti gestiscono la loro

sfera privata in autonomia.

I romani non avevano il concetto di negozio giuridico, è una concezione moderna. I romani avevano la parola

negozio che indicava la condizione di chi era occupato e non era quindi nell’ozio; per i romani era una

condizione eccezionale (erano abituati all’ozio). Nel diritto romano si trovavano i singoli negozi, come

mancipatio, manomissioni, adozioni, emancipazione, confarreatio, coemptio, traditio.

Si possono classificare in base a diversi criteri, come il numero delle persone che concludono il negozio:

1. Unilaterali: se il negozio è compiuto da una persona da sola. L’esempio più importante è il

testamento;

2. Bilaterali: se il negozio è compiuto per forza da due soggetti. L’esempio è il contratto, un negozio tra

il venditore e il compratore, oppure il matrimonio, che non è un contratto. Non tutti i negozi bilaterali

sono contratti; il matrimonio e il divorzio sono negozi bilaterali ma non sono contratti. Ogni contratto

è un negozio giuridico, ma non ogni negozio giuridico è un contratto;

3. Plurilaterali: se i negozi vengono conclusi tra più parti, come il contratto di società.

Distinzioni

● Negozi semplici e complessi;

● Negozi a titolo gratuito (donazione, manomissione) e a titolo

oneroso (la compravendita);

● Negozi inter vivos (compiuti tra due persone vive e che producono effetti quando queste due persone

sono in vita), negozi mortis causa (avranno effetti quando chi l’ha sottoscritto muore, come il

testamento e la manomissione testamentaria);

● Negozi giuridici a effetti reali, ovvero quei negozi che producono come effetto il trasferimento di un

diritto reale, come la mancipatio e la tradito e negozi giuridici a effetti obbligatori, che producono

come effetto la nascita di un’obbligazione o un diritto di creditore.

● Negozi giuridici formali (mancipatio) e negozi giuridici informali.

● Differenza tra negozi del ius civile (mancipatio, emancipatio, adoptio, adrogatio, conventio in manu),

caratterizzati da grande formalismo e solennità, e negozi del ius honorarium (manomissioni pretorie),

che nacquero in età classica ad opera del pretore. La traditio non era di ius honorarium ma di ius

gentium e anche di ius civile.

Presupposti

Occorrono due presupposti:

1. Capacità di agire del o dei soggetti che compiono il negozio, che dovevano essere cioè maschi,

puberi e sani di mente; quindi, anche gli schiavi potevano compiere negozi giuridici, ma devono

essere autorizzati dal padrone;

2. Legittimazione: significa che chi compie il negozio deve essere titolare di quegli interessi che il

negozio regola.

Talvolta si può incaricare qualcun altro di compiere il negozio al posto del soggetto legittimato, che

nomina un’altra persona e la incarica di compiere il negozio per lui, il rappresentante.

32 Esistono oggi due tipi di rappresentanza:

1. Diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti del negozio

si producono direttamente al rappresentato. Oggi la rappresentanza diretta deriva dalla

procura, tramite cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il compito di agire in nome

e per conto suo. La procura è un negozio unilaterale recettizia del rappresentato;

2. Indiretta (interposizione gestoria): l’effetto è che la cosa diventa del rappresentante, il quale

poi ha l’obbligazione di trasmetterla al rappresentato. Avviene così la nascita di

un’obbligazione. Le due rappresentanze hanno in comune il fatto che il titolare incarica il

rappresentante, quindi si hanno un rappresentante e un rappresentato.

Di diverso hanno il fatto che nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto

altrui, invece nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio e per conto altrui.

I romani non conoscevano l’istituto della rappresentanza diretta, e quindi la procura (ne conoscevano

una per la rappresentanza in giudizio), ma conoscevano la rappresentanza indiretta e ce n’erano di

due tipi:

1. La rappresentanza indiretta volontaria, che deriva dal contratto di mandato, il quale nasce

attraverso il ius honorarium nel III sec a.C. e poi fu trasmesso nel ius civile. Si ha l’obbligo di

trasferire gli effetti dell’atto al mandatario;

2. La rappresentanza indiretta legale era prevista dalla legge ed era quella dei tutori e dei

curatori: quando essi compivano dei negozi giuridici, questi non si riproducevano

immediatamente sui pupilli, ma li compivano su se stessi e poi dovevano trasferirli sui pupilli,

proprio perché i romani non avevano la rappresentanza diretta.

Elementi essenziali del negozio giuridico

Se manca uno di questi elementi essenziali, il negozio è nullo, cioè non produce effetti.

1. Volontà: la manifestazione di volontà può essere di due tipi.

A. Recettizia: il negozio si perfeziona ed è valido solo se la manifestazione di volontà del

soggetto che vuole compiere il negozio giunge a conoscenza di un altro o più soggetti

(accettazione del contratto).

Art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente

avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non

ha effetto se è data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta

B. Non recettizia: il negozio si conclude anche se la volontà non giunge alla conoscenza di

nessuno, tipo il testamento.

Alcuni esempi sono: offerta al pubblico (art. 1336 cc), promessa al pubblico (1889 cc), la

rinuncia all’eredità (si fa una dichiarazione in tribunale che non è recettizia).

Il problema è che la volontà negoziale può porre un problema di interpretazione perché può

capitare che oggettivamente il testo del negozio abbia più di un significato; occorre quindi

stabilirne uno. Ci sono dei criteri elaborati dalla giurisprudenza romana che permettono di

decidere se il contratto è o meno annullabile. I criteri sono:

1. l’interpretazione soggettiva concorde prevale su quella oggettiva;

2. prevale l’interpretazione della parte in buona fede al momento della sottoscrizione del

contratto; 33

3. prevale l’interpretazione che tende a salvare l’atto;

4. la volontà va interpretata nel senso meno gravoso per l’interessato (solo per le

donazioni).

2. Causa: è la funzione sociale oggettiva di un negozio giuridico, detta anche scopo pratico tipico. La

causa non corrisponde ai motivi per cui si compie un negozio, che sono soggettivi, perché è lo scopo

pratico tipico e la funzione sociale oggettiva. La causa oggettiva deve risultare dalla struttura del

negozio. In base alla causa, i negozi si dividono in:

● causali, che sono quelli che hanno una causa che traspare dalla struttura del negozio

(compravendita)

● astratti, che sono quei negozi in cui la causa non traspare, ma non vuol dire che non ci sia,

come nell’assegno, nelle cambiali (una promessa di pagamento. La cambiale è un foglio su

cui si scrive cambiale in cui si dice che io pagherò la somma x a Caio entro il giorno y, e poi si

mette la data e la firma);

3. Contenuto o oggetto del negozio. Il contenuto è ciò che il negozio riguarda, che non deve essere

confuso con la causa. L’oggetto deve essere:

● Possibile: l’oggetto impossibile rende il negozio impossibile;

● Lecito;

● Riconosciuto dall’ordinamento giuridico;

● Determinato o determinabile;

Se il contenuto non ha una di queste caratteristiche, il negozio è nullo per mancanza

dell’oggetto.

4. Forma: è un elemento speciale perché non sempre è un elemento essenziale del negozio giuridico,

ma lo è solo nei casi in cui è previsto dall’ordinamento per la validità del negozio stesso. Il nostro

ordinamento prevede una sola forma, che è quella scritta (la pena è la nullità degli atti, come nella

compravendita immobiliare). Il diritto romano, in età arcaica, prevedeva forme solenni basate su rituali

o sulla pronuncia di espressioni formali; con il tempo apparì la forma scritta.

Elementi accidentali del negozio giuridico

Sono elementi che possono esserci oppure no, e sono le parti a decidere se prevedere o meno questi

elementi. Sono tre:

1. La condizione: è un fatto futuro e oggettivamente incerto (vuol dire che non si sa se si verificherà

o meno) al quale si subordinano il prodursi o il venire meno degli effetti del negozio.

Può essere:

● Sospensiva, se alla condizione è subordinato il prodursi degli effetti. Il negozio è valido, ma

al momento è sospeso, così come l’efficacia della condizione. Se la condizione si avvera,

produrrà effetti; se la condizione non si avvera, il negozio rimarrà inefficace (e non nullo). La

condizione sospensiva può essere:

a. positiva: si fa se succederà;

b. negativa: si fa se non succederà.

Il negozio sospeso non è nullo; se si verifica la condizione, allora è efficace, se non si verifica

è inefficace. Solamente la condizione sospensiva impossibile rende nullo il negozio.

La condizione sospensiva può anche essere:

1. Casuale, quando dipende dal caso e non dalla volontà dei soggetti;

2. Potestativa, quando dipende dalla volontà del soggetto del negozio, non dal soggetto

esterno. “Pagherò se vorrò” si chiama una condizione meramente potestativa, il

negozio è nullo.

3. Mista, quando è un mix di causale e potestativa.

Caso della condizione sospensiva, potestativa, negativa e nei negozi mortis causa (tipo

testamento o legato): Io, Tizio, lascio tutto il patrimonio a te, Caio, ma lo schiavo Stico lo devi

34 dare a Sempronio, (esempio di legato). Da Tizio, l’eredità andrà tutta a Caio, ma un bene

andrà a Sempronio da legato, ma Sempronio non può manomettere Stico. Bisogna avere la

certezza che Sempronio non lo manometta. Per avere la certezza, bisogna aspettare la morte

di Sempronio, perché solo quando Sempronio sarà morto si avrà la certezza che Sempronio

non l’ha manomesso.

Quinto Mucio Scevola, giurista predecessore dei giuristi augustei, inventò la cautio

(promessa) muciana, per cui il negozio doveva avere subito esecuzione, cioè Stico sarebbe

subito andato a Sempronio, ma il legato deve fare una promessa dicendo che se farà venire

a meno la condizione, dovrà pagare un risarcimento.

● Risolutiva, se alla condizione è subordinato il venir meno degli effetti del negozio. Il negozio

produce i suoi effetti subito ma se si verificherà la condizione risolutiva gli effetti verranno

meno. Il negozio è immediatamente efficace.

I romani non conoscevano la condizione risolutiva, ma solo quella sospensiva: venne così

escogitato dai giuristi un modo per risolvere le finalità della condizione risolutiva, che poteva

essere realizzata apponendo al negozio un patto risolutivo, sottoposto a condizione

sospensiva: per questo motivo si dice che un patto risolutivo non è puro.

Il patto risolutivo diventa efficace se si verifica la condizione. Il patto risolutivo efficace fa venir

meno il negozio;

2. Il termine: è un fatto futuro che si verificherà sicuramente, a differenza della condizione.

Talvolta non si sa quando si verificherà.

Se si sa che il fatto si verificherà e si sa quando si verificherà, si usa il termine certus an, certus

quando (ad esempio quando si indica nel negozio giuridico una data). Talvolta il termine è certo che

si verificherà ma non si sa quando: certus an, incertus quando (ad esempio “quando morirò, lascerò

a te la mia casa”. È certo che morirò, ma non è certo quando).

Il fatto dedotto in condizione è incertus an, incertus quando. È incerto che si verificherà la condizione

ed è incerto quando si verificherà.

Il termine può essere iniziale o finale relativo al prodursi degli effetti del negozio;

3. Il modo: un piccolo onere che si appone ad un negozio giuridico che sia a titolo gratuito, come la

donazione. L’onere deve essere modesto e non può essere troppo pesante, altrimenti la donazione

diventa una compravendita.

Ad esempio, dono la mia biblioteca all’università a condizione che mi si venga dedicata un’aula. È

una donazione con un onere che grava sul donatario, ma è un niente. Il modo non può in nessun

caso il valore della donazione.

Vizi della volontà

La volontà è uno degli elementi essenziali di un negozio giuridico, il quale è essenzialmente una

manifestazione di volontà; senza di essa, il negozio è nullo. La volontà non basta che sussista, ma deve

anche essere espressa in modo chiaro, e deve essere priva di vizi. I vizi della volontà rendono un negozio

annullabile; un negozio è nullo quando mancano gli elementi essenziali, mentre è annullabile quando ci

sono i vizi della volontà.

Il negozio nullo non ha mai prodotto alcun effetto e non può produrre effetti; il negozio annullabile inizialmente

produce effetti, che verranno a meno quando il negozio viene annullato. La nullità può essere fatta valere

sempre, l’annullamento solo entro cinque anni. La nullità può essere fatta valere in giudizio da chiunque abbia

interesse, anche una terza parte; nel caso dell’annullabilità, questa può essere fatta valere solo dalla persona

che ha compiuto il negozio. Il caso più grave che può interessare un negozio è l’inesistenza; il negozio

invalido è quando il negozio è nullo o annullabile. Il negozio inefficace non è invalido, ma non produce effetti

perché è sospeso e non può produrre effetti. I vizi sono tre: 35

1. Errore (se si verifica l’errore, si provoca la nullità del negozio, oggi l’annullabilità): si è espressa una

volontà perché ci si è sbagliati. L’errore può portare all’annullamento del negozio se è rilevante. Un

errore è rilevante se è:

a. essenziale, cioè che se la persona non fosse incorsa nell’errore non avrebbe compiuto il

negozio;

b. riconoscibile, cioè che l’altra parte avrebbe potuto accorgersi dell’errore della controparte.

Se è presente almeno una di queste condizioni, il negozio è lo stesso valido. I romani non

conoscevamo l’errore come vizio della volontà perché i negozi arcaici erano formali: la forma rendeva

valido un negozio a prescindere dagli errori.

Per i romani, l'errore era rilevante e venne riconosciuto dalla fine dell’età arcaica per il ius civile in

seguito alla trattazione di errore sulla materia delle res oppure sulle qualità della persona contraente;

l’errore cadeva sull’oggetto o sulla qualità della controparte negoziale. L’errore sull’oggetto era

rilevante anche se non riconoscibile.

2. Violenza (annullabilità): non indica qualcosa di fisico ma una minaccia: si tratta della costrizione dietro

ad una minaccia di concludere un negozio.

Ci sono:

● Azione di violenza è la actio;

● Eccezione di violenza exceptio.

3. Dolo (annullabilità): riconosciuto nell’anno 66 a.C.

È il raro caso in cui abbiamo una indicazione precisa e cronologica di un fatto giuridico. È l'imbroglio

in malafede che induce qualcuno a concludere un negozio. Gaio era pretore nell’anno 66 a.C., anno

in cui lo fu anche Cicerone. Si parla di dolus malus, il dolo compiuto in mala fede, diverso da dolus

bonus.

Violenza e dolo non erano noti allo ius civile ed erano irrilevanti allo ius stesso. Il ius honorarium, tramite

l’editto del pretore, conferì rilevanza al dolo e alla violenza nel I sec a.C. e furono introdotti degli strumenti

con cui la persona che aveva subito violenza/dolo poteva opporsi alla controparte che pretendeva

l’adempimento del negozio giuridico. Se la parte aveva già adempiuto essa poteva agire per chiedere la

restituzione della prestazione che aveva compiuto restituendo la prestazione che aveva ricevuto:

● Actio doli (stessa cosa dell’actio metus, cioè di violenza): si trattava di una formula inserita nell’editto

nel 66 a.C. da Gaio Aquilio; prima non si poteva agire in giudizio contro il vizio del dolo (e della

violenza). Se ci si accorge di essere stati imbrogliati, si può chiedere al pretore di iniziare un processo

per annullare il negozio, agendo in giudizio contro la controparte del venditore. Si trattava quindi di

un’azione penale ed infamante: chi veniva condannato subiva l’infamia;

● Exceptio doli (e exceptio metus): è la formula con cui la controparte si difendeva, chiedendo di non

essere condannato ad adempiere.

Il processo

Il processo è un procedimento che lo Stato mette a disposizione nei confronti de

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aless.andrismo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gagliardi Lagala Francesco.

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