ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO 1
Introduzione storica
Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis (527-565)
Giustiniano fu, nel VI secolo, imperatore d’Oriente, dopo che l’impero era stato diviso in due nel 395, dopo la
morte di Teodosio I il Grande.
L’Occidente (con capitale Ravenna) cadde nel 476 per le espansioni barbariche e il re degli Eruli, Odoacre,
depose Romolo Augustolo.
Ad Oriente (con capitale Bisanzio) non ci furono problemi; l’impero resistette ed andò avanti sia prima che
dopo Giustiniano, fino al 1453 fino a quando Costantinopoli cadde sotto gli Ottomani.
Quando Giustiniano salì al trono imperiale, il suo obiettivo era quello di:
1. riconquistare l’occidente caduto in mani barbare e ricreare l’imperio unitario, e ci riuscì in parte.
2. riunificare l’impero anche dal punto di vista giuridico, riportando il diritto romano dove non era più
applicato in Occidente.
Il diritto romano era un diritto che aveva 1300 anni di storia giuridica (dal 753 a.C.), la cui origine deriva dalla
fondazione di Roma.
Era difficile per i cittadini conoscere ed orientarsi nel diritto romano, quindi Giustiniano creò una nuova opera
giuridica, una selezione di tutte le norme più importanti del diritto romano, ovvero il Corpus Iuris Civilis
(corpo del diritto civile, 533-534).
Si compone di tre parti:
1. Istituzioni, diviso in 4 libri per l’insegnamento nelle scuole di diritto;
2. Digesto, 50 libri che conteneva brani di opere di giuristi classici vissuti 300-600 anni prima di
Giustiniano, una sorta di antologia;
3. Codex, in 12 libri e conteneva tutte le leggi che erano state emanate dai primi imperatori fino a
Giustiniano, chiamate costituzioni imperiali. Il Corpus iuris civilis quindi si componeva di 66 libri.
Nel 552, Giustiniano completò la riconquista dell’Occidente e inviò il Corpus Iuris Civilis all'esarcato bizantino
di Ravenna, su richiesta di Papa Vigilio: ora il Corpus Iuris Civilis è in vigore sia in Oriente che in Occidente.
Alla morte di Giustiniano, l’Occidente tornò a rendersi autonomo dall’Oriente, ricadendo in mano ai barbari:
del Corpus Iuris si persero le tracce, mentre in Oriente si va avanti fino ad arrivare ai codici moderni.
La riscoperta del Corpus Iuris Civilis
Il Corpus Iuris Civilis era un’opera difficile da consultare e non venne più applicata e fu dimenticata, finché
Irnerio scoprì nel 1088 a Bologna un manoscritto, Littera Bononiensis, una copia del IX sec di un altro
manoscritto del VI sec, Littera Pisana, poi rubata dai fiorentini nel 1406 e ora nota come Littera Florentina,
che ora si trova a Firenze.
La rinascita del Corpus Iuris Civilis corrisponde al momento in cui Irnerio lo iniziò a studiare. Irnerio fondò
una scuola per studiare questo testo completamente sconosciuto, i cui allievi sono conosciuti come
Glossatori. Accursio è il più famoso dei Glossatori, allievo degli allievi di Irnerio. Si chiamano glossatori
perché nello studiare il Digesto, lo commentavano e scrivevano intorno al testo un commento (glossa).
Dal Corpus Iuris Civilis ai codici moderni
1. I Francesi sono stati i primi a redigere codici su impulso di Napoleone: nel 1804 fu pubblicato il codice
civile francese, basato sul Corpus Iuris Civilis: il codice civile francese conteneva norme del corpus
iuris civilis ma disposte in un nuovo ordine.
2. Nel 1805, quando Napoleone venne incoronato re d’Italia a Milano nel Duomo, il codice venne
esportato anche in Italia, in vigore fino al 1812. Il regno napoleonico in Italia fu breve e terminò con il
2 Congresso di Vienna (1814-1815: si ripristinano gli Stati unitari, e ciascun stato rimette in vigore il
diritto che si aveva prima di Napoleone).
3. Con l’Unità d’Italia si redasse il primo codice civile italiano, nel 1865: precedentemente era in vigore
il diritto romano, direttamente o in parte manipolato dai vari sovrani. Il codice civile fu scritto dai civilisti,
che erano professori di diritto romano. Il diritto romano era ancora molto vivo perché i professori di
diritto civile erano professori di diritto romano. Nel 1942 fu scritto un nuovo codice civile italiano voluto
da Mussolini, ed è quello vigente.
4. Nel 1900 i tedeschi fanno il loro codice civile tedesco, gli ultimi in Europa.
Nozione di diritto
Il diritto romano non è un diritto positivo (diritti applicati e attualmente applicati nel nostro Stato) ma è alla
base dei diritti moderni: non è alla base solamente del diritto italiano, ma anche francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, dei paesi dell’Europa orientale (grazie all’impero romano d’Oriente).
È un diritto che fu anche portato fuori dall’Europa: è in vigore in Sudafrica (ex colonia olandese) e in Giappone.
I cinesi, che non avevano un codice civile, stanno realizzando un codice civile basato sul diritto romano. Tutti
questi sono sistemi di civil law.
L’Inghilterra ha avuto in origine contatti con diritto romano, ma poi il diritto ha preso strada diversa perché
inizia ad essere basato su precedenti: le sentenze sono diventate fonti. Questo tipo di sistema prende il nome
di common law.
Gli USA, il Canada e l’Australia hanno mantenuto il sistema giuridico inglese; all’interno di questi stati esistono
delle isole di civil law: la Louisiana negli USA e il Quebec in Canada. Ci sono altri sistemi che non hanno
niente a che vedere con il diritto romano, come il diritto indiano o quello dei paesi arabi (diritti separati dal
diritto romano e che hanno avuto origine diversa) .
Quindi, i sistemi principali sono:
1. Civil law
2. Common law
3. Diritto indiano
4. Diritto islamico.
Diritto romano
Institutiones deriva da instituere = fornire un insegnamento introduttivo della materia. Il diritto privato romano
è il diritto che regolamentava le relazioni tra soggetti (mentre storia del diritto romano studia il diritto pubblico
e criminale).
Diritto - droit - recht - derecho non derivano dalla parola che i romani utilizzavano per indicare il diritto, che
era ius.
Diritto deriva da derectum, termine che indica la giusta direzione, un termine di un latino tardo-medievale.
La parola ius ha lasciato tracce: giurista, giustizia e giurisprudenza. Probabilmente ius si pronunciava “gius”.
Ius ha 2 significati:
1. senso oggettivo (law): cos’è il diritto in senso oggettivo (l’insieme delle norme di un ordinamento);
2. in senso soggettivo (right, da recht): posizione giuridica soggettiva di vantaggio. Un soggetto può
avere uno specifico diritto, cioè un vantaggio, al quale corrisponde un obbligo di altre persone.
Esiste il titolare del diritto e dell’obbligo.
Diritto in senso oggettivo
E’ l’insieme delle norme giuridiche.
Le norme giuridiche sono enunciati, proposizioni, che hanno una certa funzione (risolvere i conflitti di
interesse inter-soggettivi). 3
Le norme si qualificano in due tipi:
1. norme di qualificazione: forniscono definizioni degli istituti che adoperiamo, per essere d’accordo
nell’intendere tutti quanti la stessa cosa.
● es: Art. 1321 codice civile: definisce il contratto (accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale) Consenso.
2. norme di relazione: quelle più dinamiche che permettono la risoluzione dei conflitti di interessi.
Si distinguono per una particolare struttura: sono formate da fattispecie (fatto ipotetico) ed effetto
(le conseguenze).
● es: art. 575 codice penale (omicidio): chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la
reclusione non inferiore ad anni 21.
● es: art. 624 codice penale (furto): chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la
reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
● es: art. 2043 codice civile (risarcimento per fatto illecito): qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno. non è una pena ma un risarcimento, una conseguenza per chi commette un certo fatto
illecito.
● Codice di Hammurabi 1750 a.C. in Babilonia
○ Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani.
○ Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.
○ Qualora un uomo rompa un osso ad un altro uomo, gli sia rotto un osso.
Le norme di relazione hanno un’altra caratteristica: la coercitività, vuol dire che la norma può essere
imposta. Se la norma prevede una sanzione, l’ordinamento deve essere in grado di imporla.
Per questa caratteristica, una norma giuridica si differenzia dalle altre norme (morali, religiose).
Chi si occupa della coercizione? Lo Stato, organi dello stato che possono essere diversi in base ai
diversi casi.
Leggi delle XII Tavole (451/450 a.C.), anche chiamati “Versetti delle 12 Tavole”.
Norma giuridica del diritto romano, una delle più antiche:
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto= se una persona ha fratturato un arto ad un'altra
persona, se i due non trovano un accordo economico per risolvere la questione, allora abbia luogo la
legge del taglione (talio).
E’ una norma giuridica: c’è la fattispecie, c’è l’effetto, ma manca l’organo dello Stato che si occupa
della coercizione.
Edward Hoebel ha scritto nel 1954 Il diritto nelle società primitive, società le cui norme avevano la
fattispecie, l’effetto, la sanzione ma mancava l’organo statale. Hoebel affermava che in questi casi
non esiste un organo statale che si occupa della coercizione, ma lo Stato delega ad un privato,
l’agente socialmente autorizzato, ma anche giuridicamente autorizzato, cioè autorizzato da una
norma giuridica.
Si tratta del concetto della vendetta legalizzata, una vendetta autorizzata dalle norme giuridiche. Nel
nostro ordinamento, la vendetta privata legalizzata non esiste più. Sotto Giustiniano non ci sarà
questa norma perché i romani ad un certo punto supereranno questo concetto.
Norme sociali
Le norme sociali furono studiate dall’antropologo polacco Bronislaw (Bronisuav) Malinowski, il quale
nel 1926 ha scritto Crimini e costumi nelle società selvagge. Lo studio riguardava la popolazione
4 primitiva dei trobriandesi delle Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea, confine con l’Indonesia): ha
studiato come funzionava la loro società al fine di vedere se usavano il diritto oppure no.
Ciò che Malinowski scoprì è che la loro società non aveva delle norme giuridiche, ma delle norme
sociali, ovvero norme che dettavano modelli positivi di comportamento, senza però fornire una
sanzione; tuttavia, chi non rispettava i modelli positivi di comportamento, andava incontro al biasimo
sociale (la vergogna, l’essere criticati). Le norme morali sono tipiche di una società che ha il diritto e
si parla di "guilt culture" (vengono applicate le sanzioni che la norma prevede).
Le norme sociali sono tipiche di una società che non ha il diritto e si parla di “shame culture”.
Qualunque popolo primitivo ha attraversato una fase in cui aveva le norme sociali, in seguito norme
giuridiche.
Fondazione e conquiste di Roma arcaica
Leggenda
Secondo il mito di Enea, questo sarebbe arrivato in Italia in fuga da Troia e una volta arrivato in Italia, avrebbe
sposato la figlia del re dei Latini, Lavinia, e avrebbe fondato una città chiamata Lavinio.
Il figlio di Enea, Ascanio o Julio o Julo, se ne andò da Lavinio e fondò una nuova città, Albalonga, nella
zona dei due laghi. Dopo 7 generazioni, sul trono ci sarebbero due fratelli, Numitore e Amulio. Amulio
scacciò Numitore e uccise tutti i suoi figli, tranne la sacerdotessa di Marte, Rea Silvia. Un giorno, mentre Rea
Silvia stava prendendo il sole vicino al Tevere, passò Marte e lei rimase incinta. Nacquero Romolo e Remo,
i quali furono abbandonati da Amulio sul Tevere e furono allattati e allevati da una lupa. Da grandi rimisero
sul trono il nonno Numitore e fondarono Roma.
Vera fondazione
I Latini, intorno al 1500 a.C., furono una popolazione che arrivò in Italia. Sono loro i veri fondatori di Roma.
Tutti i popoli italici (nomadi) venivano dall’Asia. Ogni popolo si stanziava in una regione e fondava delle città-
stato (forma politica diffusa in Italia), tutte in lotta tra di loro.
L’altra forma politica era lo stato a grande estensione territoriale (retto dalla monarchia assoluta), presente
in Egitto.
Roma conquistò per prima Albalonga e poi assoggettò tutto il Lazio.
I romani si chiamavano Populus Romanus Quirites (Quiriti). Romolo, quando morì, fu codificato con il nome
Quirino, che forse in lingua sabina significava “lancia”. Il ratto delle sabine suggerisce una fusione tra romani
e sabini, che si chiamavano forse quiriti (armati della lancia).
Romolo era il primo re, romano. Per una parte del suo regno, c’era un altro re sul trono con lui, Tito Tazio
(morto abbastanza presto durante l’assedio di una città, un sabino). Il secondo re era un sabino, Numa
Pompilio; il terzo, Tullio Ostilio, romano; il quarto, Anco Marzio, era un sabino, il quinto re Tarquinio Prisco,
Quinto Marzio, Servio Tullio e l’ultimo fu Tarquinio il Superbo.
Gli ultimi 3 re erano Etruschi: ciò testimonia il fatto che Roma fu invasa dagli Etruschi ad un certo punto. Nel
509 a.C. Tarquinio il Superbo fu cacciato insieme al resto degli Etruschi e nacque la Repubblica, che vanta
500 anni di storia, fino al 27 a.C. quando iniziò l’impero. La differenza tra il regno e la repubblica sta nella
magistratura: i magistrati, in Roma regia, detenevano l’ordine esecutivo.
A Roma regia c’era un unico magistrato vitalizio: il rex.
Con il passaggio alla Repubblica, i magistrati vennero eletti dal popolo ogni anno. Quando esisteva il
consolato, ogni anno prendeva il nome dei due consoli.
Nel 27 a.C. la Costituzione (non scritta) cambiò ancora e si passò dalla Repubblica all’Impero: si tratta di una
terza forma di governo, al cui vertice c’è l'imperatore, un sovrano assoluto, che passerà il potere ai suoi
discendenti. 5
Con la fondazione dell’Impero, Roma cessa di essere città-stato (il re non aveva poteri assoluti, che invece
erano detenuti dal magistrato) e si trasforma in stato a grande estensione territoriale, retto dall’imperatore
che deteneva poteri assoluti.
Il primo imperatore fu Ottaviano Augusto, figlio adottivo di Gaio Giulio Cesare, che pensava di discendere
da Julio (aka Ascanio).
Nel 27 a.C., Augusto si fece proclamare dal Senato “princeps” (imperatore).
L’Impero è diviso in 2 fasi:
1. Durante il periodo di Augusto e dei suoi primi successori, si parla di principato, periodo in cui i poteri
dell’imperatore erano controbilanciati da quelli del Senato;
2. Dopo la morte di Alessandro Severo nel 235 a.C., inizia la seconda parte dell’impero conosciuto
come dominato.
Neanche l’impero è stato un periodo storico uniforme ma è stata la forma di stato più longeva della storia
romana.
Fasi di studio del diritto romano
Il diritto privato romano non è rimasto sempre uguale, è stato riformato.
Esistono 3 fasi di studio del diritto privato romano:
1. Età arcaica: dalla fondazione di Roma (753 a.C.) al 242 a.C. Non coincide solo con il regno, ma
anche con 267 anni della Repubblica.
Il diritto è arcaico, primitivo, elementare, ed è un diritto riservato solamente ai cittadini romani: gli
stranieri non potevano usare nessun istituto del diritto romano e non potevano far valere i propri diritti
in un processo civile. Ciò andava bene perché Roma era una città-stato chiusa al suo interno senza
tanta immigrazione.
Il 242 a.C. è l’anno conclusivo della Prima guerra punica: Roma inizia la sua espansione fuori
dall’Italia (Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna…).
Le terre extra-italiche erano terre non abitate da cittadini romani. Queste regioni esterne all’Italia si
chiamavano province. Gli abitanti non erano chiamati cittadini, bensì sudditi ed erano peregrini:
potevano andare ovunque e quindi inizia l’immigrazione dei peregrini a Roma.
Nel 242 a.C. viene nominato un pretore peregrino, incaricato di fare norme giuridiche che valgano
tra romani e stranieri (peregrini) che vivono all’interno dello stato romano.
Esisteva già un altro pretore, un pretore urbano, che si occupava dei processi tra romani.
2. Età classica (seconda parte della repubblica e prima parte dell’impero, cioè il principato): grazie alle
novità introdotte dal pretore peregrino, il diritto romano conosce un grandissimo sviluppo e si
differenzia da quello arcaico siccome l’economia si sviluppa.
È il periodo più importante della storia del diritto romano.
Finisce con la morte di Alessandro Severo nel 235 d.C., inizia l’anarchia militare fino all’arrivo di
Diocleziano.
3. Età postclassica o tardoantica: un diritto che si appoggia sul diritto classico e continua a elaborarlo
senza apportare innovazioni.
È il periodo della decadenza del diritto romano e si conclude con Giustiniano, che è consapevole della
crisi e realizza il Corpus Iuris Civilis, composto dalle fonti del diritto classico.
Fonti di produzione del diritto
Il Ius Quiritium (diritto oggettivo, cioè il sistema delle norme)
Prima di arrivare al diritto, c’è la fase delle norme sociali: questa fase precedente al diritto è stata chiamata
prediritto da un francese.
Il Ius Quiritium (il diritto dei Quiriti, i romani) comparve all’inizio dell’età arcaica ed è il primo nucleo di norme.
6
In questa società arcaica c’erano pochi istituti e le prime norme che nascono sono fondamentali e riguardano:
● Proprietà (meum esse);
● Potestà paterna;
● Famiglia: è un diritto che regola i rapporti all’interno del
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