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Gestione della brevettazione e della proprietà intellettuale

Introduzione

Proprietà Intellettuale: ciò che partorisce l’intelletto può/deve essere oggetto di proprietà, al pari di un bene materiale che posso spostare, scambiare, regalare, vendere, rompere... associo al concetto di intelletto (e tutto ciò che questo genera) il concetto di proprietà. Ciò che partorisce l’intelletto è un’idea, che si declina in un brand, un design, un pattern, una miscela, una soluzione tecnica ad un problema tecnico, etc...) e questa ha diritto a protezione purché sia stata resa tangibile. NB: l’idea di per sé non può essere protetta; è la forma grafica, espressiva, visualizzabile, fisica di ogni idea che può esserlo. Se ho un’idea e la divulgo prima di averla fissata su un supporto (fisico o digitale) posso rischiare di non avere nessuna tutela, cioè mi può essere rubata.

La prima cosa da fare quindi è fissare l’idea, così che:

  • Si possa dimostrarne la paternità
  • Acquisisca vita: si passa da semplice idea a espressione fisica meritevole di protezione.

Questo è un concetto importante e non sufficientemente diffuso, è bene tenerlo a mente quando si lavora, soprattutto in team perché in questi casi si rischia che, facendo circolare le idee, sia sempre più difficile attribuirne la paternità.

Ecco che, nel contesto della creatività (idea, frutto di un processo creativo che poi si estrinseca in un qualcosa di tangibile e visualizzabile) nasce la necessità di un ramo del diritto che regoli la gestione della creatività, fornisca gli strumenti per proteggerla e che cerchi di dare delle regole universali ed uniformi. Questo diritto si chiama Diritto della Proprietà Intellettuale; è una branca del Diritto Commerciale, questo ci dice che quando penso ad un’idea o alla creatività necessaria per generarla, l’obiettivo è quello di commercializzarla o quanto meno valorizzarla economicamente per ottenere un profitto.

Spesso, soprattutto negli articoli, si usa l’acronimo IP (= Intellectual Property) per indicare il patrimonio della proprietà intellettuale di una certa società, di un certo brand.

Obiettivi del diritto della proprietà intellettuale

Il Diritto della Proprietà Intellettuale ha due scopi principali:

  1. Garantire la paternità di una creazione si ha che la garanzia di attribuzione della authorship è un diritto fondamentale che deve essere riconosciuto.
  2. Gestire i diritti di sfruttamento delle creazioni dell’intelletto umano non per forza a pagamento, cioè lo sfruttamento non deve essere oneroso per forza, sta all’autore decidere le modalità.

Questi due diritti possono coincidere in un unico soggetto oppure su soggetti diversi, facciamo un esempio: io posso scrivere ed auto-pubblicarlo in questo caso i due soggetti coincidono perché chi scrive il libro è anche colui che lo immette sul mercato; posso però anche scrivere un libro e contattare una casa editrice per farlo pubblicare in questo caso l’autore viene riconosciuto, ma chi lo immette sul mercato e ne gestisce quindi lo sfruttamento e riceve i ricavi è una casa editrice (che prenderà accordi con l’autore sulla percentuale di vendite che gli spetta), quindi i soggetti sono due (l’autore ha il diritto della paternità, la casa editrice ha il diritto dello sfruttamento).

Organizzazione del diritto della proprietà intellettuale

Come si è organizzato il Diritto della Proprietà Intellettuale per ottenere questi due obiettivi?

Si è organizzato con strumenti giuridici che prendono il nome di privative, che consentono all’autore/inventore di ottenere una sorta di monopolio sulla creazione. Le privative sono quegli strumenti che consentono a chi ne detiene la paternità, in certe particolari condizioni, di acquisire una proprietà assoluta su un’opera dell’ingegno. Si chiamano privative perché permettono di sfruttare la creazione in modo privato, proprietario, escludendo completamente gli altri. Esiste un numero limitato di privative, cioè l’elenco di questi strumenti è tassativo: non è possibile inventarne altre, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, perché il Diritto della Proprietà Intellettuale è uno dei pochi ad essere basato su trattati internazionali, i principi su cui si muove tale diritto sono totalmente globalizzati, con delle piccole eccezioni poco rilevanti. Ciò significa che non tutto può essere protetto tramite le privative: la regola per tutto ciò che rimane escluso è il regime di libera concorrenza.

Copiare un prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.

Concorrenza sleale: il concorrente copia tutti i prodotti che io immetto nel mercato o le operazioni di mercato che eseguo (detto boicottaggio) oppure pubblicizza il proprio prodotto screditandone un altro di un concorrente (“il mio prodotto è meglio di quello di …”).

Il principio della libera concorrenza e del libero mercato è il principio cardine su cui si basa il mercato europeo e tendenzialmente quello internazionale. Capire cosa sono le privative, cosa coprono e cosa no, e cosa è concorrenza sleale.

Senza una privativa, la regola è che chiunque può ispirarsi alle idee altrui. Quando H&M o Zara copiano i vestiti di alta moda lo fanno perché non copiano il marchio e perché non ci sono altre protezioni su quello specifico modello (fanno cose, un po’ borderline, ma consentite dalla legge). Bisogna capire che la regola è il libero mercato/libera concorrenza, l’eccezione a questa regola è costituita dalle privative.

Lista delle privative

  • Marchio: nuova parola, figura o segno che ha la capacità di distinguere immediatamente prodotti o servizi di un’impresa, differenziandoli da quelli di un concorrente. Per ottenere un marchio si deve seguire il processo di registrazione; una volta registrato, dura 10 anni dalla data del deposito. La protezione del marchio può essere rinnovata per un periodo di tale durata potenzialmente per sempre. Quando si parla di marchio, si intende qualunque parola, segno, numero, simbolo percepibile con i sensi (quindi anche un odore, un gusto) che riconduce immediatamente all’azienda: più è veloce il rimando, quindi più è distintivo, più è forte il marchio.
  • Diritto d’autore: tutela opere dell’ingegno di carattere creativo e artistico, attinenti al mondo delle arti liberali (es: poesia, letteratura, musica, fotografia, scultura, cinema, etc). È l’unica privativa per cui non c’è bisogno della registrazione, il diritto d’autore scatta nel momento in cui si crea l’opera, ovvero quando viene fissata su un supporto. Da quel momento la protezione vale tutta la vita dell’autore +70 anni dalla sua morte. Se si utilizzano le creazioni di altri artisti, si deve chiedere loro il permesso e pagare i diritti (molto importante per le riproduzioni di musica), questo non si può sempre fare e quindi è nato l’ufficio della SIAE (=Società Italiana Autori ed Editori) che raccoglie le autorizzazioni degli artisti e riscuote per loro i diritti; tutto questo finché la musica è sotto protezione (per questo la musica durante le attese telefoniche è musica classica, perché non si paga). Dato che il diritto d’autore non si registra si possono incontrare delle difficoltà nel capire di chi è l’effettiva paternità. L’assenza di registrazione permette di non dover pagare nulla, ma introduce dei problemi di dimostrabilità si sono generate cause milionarie.
  • Modello ornamentale: è anche detto design, con una piccola differenza: il modello ornamentale protegge tutti i modelli e disegni bidimensionali, come caratteri tipografici, pattern applicati sul prodotto, mentre il design protegge le caratteristiche esterne di un oggetto tridimensionale. Protegge l’insieme delle caratteristiche esterne (forma, colore, perimetro, materiale, ...) di un prodotto, tutto quello che si vede da fuori (ad esempio, per un telefono anche quello che si vede sullo schermo). Si ottiene tramite registrazione e dura 5 anni, rinnovabile al massimo per 5 volte (quindi al massimo dura 25 anni).
  • Topografia di un circuito a semiconduttore: tutela i disegni che rappresentano lo schema 3D di un circuito a microchip. La protezione si ottiene tramite registrazione, dura 10 anni e non è rinnovabile.
  • Nuova varietà vegetale: protegge una varietà vegetale nuova, omogenea e stabile. La durata della protezione è di 15 anni, 30 se si tratta di piante a fusto legnoso, ed in entrambi i casi non è rinnovabile.
  • Brevetto per invenzione: protegge le nuove invenzioni industriali che vanno a costituire una soluzione ad un problema mai risolto. Invenzione = soluzione ad un problema. Dura 20 anni dalla data di deposito e non è rinnovabile.
  • Modello di utilità: copre non una nuova invenzione, ma una miglioria ad una soluzione già presente che permette di facilitare l’utilizzo o l’applicazione dell’invenzione, modificando la forma del prodotto o di parti di esso. Dura 10 anni e non è rinnovabile. È l’unica privativa che non è diffusa ovunque, quindi è quella che costituisce le uniche eccezioni (es: in Taiwan si ha solo Brevetto, non esiste il modello utilità). Es: finestre Vasistas.

NB: nel caso del brevetto per invenzione, si risolve un problema tecnico mai risolto da nessuno, mentre nel caso del modello di utilità il problema è già stato risolto da qualcuno e si va solo a migliorare l’applicazione del prodotto, cioè gli si conferisce migliore utilità. Spesso si cerca di far passare un modello di utilità come un brevetto, così da avere una protezione più lunga: in passato era più facile riuscirci, adesso le chances sono diminuite perché l’esaminatore italiano ha acquisito più competenza. In questi casi si usa il cosiddetto “deposito multiplo”: pagando una tassa maggiore, si può chiedere all’ufficio brevetti di valutare la tipologia di privativa che si può applicare alla soluzione portata in esame; così facendo non si perde la data di deposito, si può essere sempre i primi ad aver inventato qualcosa.

Tutto quello che è proteggibile è per forza compreso in queste sette privative.

Durata delle privative

  • La protezione del marchio ha praticamente durata infinita perché protegge il consumatore: egli si fida di un marchio e in base a questo si fa delle aspettative per un prodotto, se dopo un po’ un marchio potesse essere utilizzato da chiunque il cliente ne rimarrebbe confuso.
  • Il diritto d’autore dura molto perché tutela l’espressione di una persona umana ed il buon nome della stessa. Gli anni dopo la morte servono a garantire un’eredità per gli eredi dell’autore. Tuttavia, non si tutela per più di 70 anni dopo la morte perché in questo modo si riesce anche a favorire la diffusione della cultura, altrimenti arriverei ad un punto in cui non si potrebbe mai riprendere o rielaborare materiale altrui (l’avanzamento culturale è frutto anche di libera ispirazione e rimpasto delle idee altrui).
  • Per il modello ornamentale si è tentato più volte di estendere la durata della protezione, perché da più parti 25 anni sono stati percepiti come limitanti. Si ha però la suddivisione in 5 anni perché così si dà la possibilità di pagare solo per quanto tempo vuole la protezione su un particolare modello. I gusti dei consumatori cambiano molto velocemente, seguono le mode, quindi si dà la possibilità di fare investimenti più limitati, al passo coi tempi. Si investe a lungo termine solo per le punte di diamante di un brand.
  • La durata per un circuito a semiconduttori forse è quella più spropositata, perché è vero che ci sono ingenti investimenti da recuperare, ma sono anche protezioni molto rare.
  • La durata della protezione per la nuova varietà vegetale e del brevetto per invenzione è così lunga perché gli investimenti che richiede il loro sviluppo sono davvero molto alti (in termini di tempo e soldi) che hanno bisogno di tempo per essere ripagati. Non sono rinnovabili perché si arriverebbe alla creazione di un monopolio/oligopolio che andrebbero a bloccare il progresso.

Regolamentazione delle privative

Premesso che la regolamentazione delle privative è agevolata dal fatto che la Proprietà Intellettuale è globalizzata, cioè esistono delle Convenzioni Internazionali valide ovunque che applicano sempre i medesimi principi, vediamo qual è la legge che regolamenta le privative a livello italiano. Questa legge si chiama Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30, del 2005). È divisa in due parti:

  1. Come proteggere le invenzioni
    • Brevetto
    • Modello di utilità
    • Topografie a semiconduttori
    • Varietà vegetale
  2. Come proteggere gli elementi distintivi e la forma di un prodotto
    • Marchio
    • Design

È del 2005, tutto sommato è recente: prima del 2005 c’erano i Regi Decreti per ogni singola privativa, non esisteva un corpo organico che le raggruppasse tutte; ora è in corso un aggiornamento del CPI, perché il 2005 non è proprio recente. Il linguaggio con cui è scritto è molto semplice, è stato scritto per tecnici; quindi, non c’è bisogno di un avvocato per comprenderne il contenuto.

Non comprende il Diritto di autore Legge sul Diritto di autore (n. 633) del 1941:

Contrariamente a come è accaduto per le altre privative che sono state raggruppate in un unico codice e riviste/aggiornate, per il diritto d’autore vale ancora la legge regia.

Articoli della legge sul diritto d'autore

Articolo 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Articolo 2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. L’articolo 2 è l’espressione di un piccolo aggiornamento fatto 15 anni fa, in cui si inserisce, fra le cose tutelate dal diritto di autore anche le opere frutto delle nuove tecnologie, come i software e i database.

Il software in Italia non è proteggibile con un brevetto ma con il diritto d’autore, perché per il legislatore italiano un software è una serie di lettere e numeri scritti da una persona le software house italiane cercano altre protezioni, anche all’estero, perché non trovano soddisfazione degli sforzi economici fatti per crearlo.

Separazione delle privative registrabili

Perché le privative che si registrano/brevettano sono separate da quella che non ne ha bisogno? Perché si chiama Codice della Proprietà Industriale e non Intellettuale?

Il legislatore italiano ha separato il diritto d’autore dalle altre privative perché ha percepito una differenza di fondo: le privative nel CPI sono quelle che si sfruttano maggiormente a livello industriale e questo si è voluto rimarcare nel nome del codice, ponendo di essere sempre all’interno del Diritto della Proprietà Intellettuale. Il diritto d’autore invece non è stato ritenuto industrializzabile.

Questo ragionamento però è frutto di un retaggio culturale e non corretto al 100%, perché non è vero che l’arte non ha mercato (libri, spettacoli, film sono sempre ripetibili in un numero indefinito di esemplari e vendibili). Per sole motivazioni di carattere culturale, l’Italia ha mantenuto due corpi normativi distinti, l’Italia è l’unico Paese che ha questa divisione; è da precisare che il Diritto della Proprietà Intellettuale copre tutte e sette le privative.

Il marchio

Per marchio, si intende un simbolo, un segno, una parola, solo dei numeri, lettere e numeri, un disegno o un disegno con una o più lettere che sia di riconoscimento per l’azienda produttrice di un certo prodotto. Ad esempio, un marchio può essere costituito da una parola, come “Coca-Cola” scritta però con un certo font e di un certo colore.

Nel tempo (=grazie ad una serie di modifiche normative che hanno attualizzato il CPI) però il segno di riconoscimento ha assunto sempre più forme, quindi oggigiorno si considerano marchi non solo delle riproduzioni grafiche, ma anche altri fattori che distinguono il prodotto: oggi viene considerato un marchio anche uno specifico colore (es: color Tiffany), un suono (es: accensione MacBook; non il motore dell’Harley perché non poteva essere separato dalla funzione dell’oggetto), un profumo, un sapore.

Si nota che si sta cercando di estendere molto il concetto di marchio con quelli che vengono chiamati “marchi non convenzionali”, però si potrebbero incontrare dei problemi perché sono più soggettivi, e quindi viene meno il concetto di distinguibilità massima che si porta con sé il marchio.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandaire di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione della brevettazione e della proprietà intellettuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Del Re Claudia.
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