Fondamenti romanistici del diritto privato
Diritto romano
Diritto romano = insieme di norme che regolarono la vita della comunità romana dalla sua fondazione (754 a.C.) fino alla morte di Giustiniano (565 d.C.). I romani furono inventori della grande disciplina del diritto europeo e della tradizione giuridica occidentale ⇒ Esistono varie realtà/concetti di diritto romano;
Concetti fondamentali
In senso stretto/proprio = quello che si ricava prendendo in considerazione le modalità con cui nasce, si sviluppa e ha fine -- fenomeno che regolò la vita romana dalla sua fondazione (754 a.C.) fino alla sua fine (565 d.C.)
In senso lato/improprio = quello che ci porta al diritto romano che vira verso i fondamenti romanistici e la tradizione giuridica europea
Goethe - paragona il diritto romano ad una anatra
Perché si studia?
La conoscenza storica ha un enorme valore formativo in tutti i campi del sapere. In quanto fenomeno sociale, il diritto è storia, è un fenomeno legato a precise coordinate spaziali e temporali: la consapevolezza della storicità del diritto in tutte le epoche e in tutte le forme di civiltà è fondamentale per l’apprendimento della professione giuridica. Il diritto romano, più di altri diritti dell’antichità, è un presupposto culturale indispensabile per il giurista moderno, perché ha dominato due epoche nella storia della cultura giuridica occidentale.
La lunga esperienza dell’età antica
Il diritto romano è vissuto per un lunghissimo periodo: ben 1319 anni, dal 754 a.C. al 565 d.C. con la morte di Giustiniano - aveva fatto realizzare un’opera basilare per la conoscenza attuale del diritto romano e per la sua seconda vita: il Corpus Iuris Civilis: una raccolta di tutto il materiale normativo delle epoche precedenti costituito sia da leggi (= Codex) sia da opinioni dei giuristi (= Digestum).
Periodizzazione di diritto pubblico
- 754 - 509 a.C.: Monarchia
- 509 - 23 a.C.: Repubblica
- 23 a.C. - 235 d.C.: Principato
- 235 d.C. - 565 d.C.: Dominato
Le radici dell’attuale cultura giuridica europea affondano nell’esperienza storica di Roma - La scienza giuridica nell’Europa continentale si è sviluppata sulla base del diritto romano, il quale rimase diritto vigente nel Medioevo, ed ebbe una “seconda vita” in particolare a partire dall’anno Mille, con le prime università (Bologna, 1088; Parigi, 1170; Padova, 1222).
754 a.C. Fondazione di Roma
Roma viene fondata, secondo la tradizione, da Romolo. Il modello costituzionale adottato è quello della monarchia, dove il re è capo sia spirituale sia temporale - 25 aprile 754 → dura circa 250 anni:
- Fase latino-sabina (Romolo, Tito Tazio, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio)
- Fase dominio etrusco (Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo)
Lucio Giunio Bruto
509 a.C. Repubblica
Secondo le fonti, nel 509 a.C., scaccia da Roma il re Tarquinio il Superbo, etrusco modificando quindi l’assetto costituzionale di Roma. Consoli. ⇒ Res Publica: al vertice non c’è il rex ma dei consoli. I consoli sono una magistratura collegiale:
- Due consoli (l’uno ha potere di veto sull’altro - bloccare operato dell’altro console)
- Annuale: la carica dura solo un anno (il rex aveva carica vitalizia)
- Elettiva: il popolo li sceglie (per il rex ereditaria)
La nuova forma di governo è quella repubblicana, dove è il popolo a votare le leggi proposte dai magistrati muniti di imperium e ius agendi cum populo (consoli e pretori) all’interno dei comizi centuriati. Parallelamente, anche la plebe si dota di una propria assemblea e di un proprio rappresentante: il tribuno della plebe che, in quanto titolare di ius agendi cum plebe, può innescare l’iter legislativo che sfocia nelle leggi della plebe, ossia i plebisciti. Tuttavia, mentre le leggi votate all’interno dei comizi centuriati vincolano tutto il popolo, ciò non avviene per i plebisciti, i quali hanno efficacia per la sola plebe. Sarà solo con la lex Hortensia del 287 a.C. che i plebisciti verranno equiparati alle vere e proprie leges e acquisiranno efficacia per tutto il popolo romano. ⇒ il sistema repubblicano dura circa 5 secoli.
Primo secolo a.C.
Giulio Cesare diventa dittatore - il 49 a.C. è l’anno in cui Cesare viene nominato dittatore. Il dictator è nominato per gestire la res publica nei periodi di crisi per un massimo di 6 mesi. Cesare rimane dittatore per un totale di 4 anni e 5 mesi, fino al giorno del suo assassinio, il 15 marzo del 44 a.C. (idi di marzo).
[Silla si è fatto nominare dittatore a vita]
23-235 d.C. Principato
Ottaviano diventa princeps + la tribunicia potestas. “È Giove che governa le sedi celesti. La terra è sotto Augusto. Entrambi sono padri e guide” - Ovidio Metamorfosi, 15, 858-860.
Nel 27 a.C. Ottaviano diviene princeps, ossia primus inter pares per auctoritas, ottenendo così l’imperium proconsulare maius et infinitum. Nel 23 a.C. ottiene la tribunicia potestas: all’interno della sua persona è racchiuso sia il potere di governare il popolo sia di governare la plebe ⇒ nasce il principato e Ottaviano verrà chiamato Augusto.
235-565 d.C. Dominato
Alessandro Severo muore nel 235 d.C. e inizia quel periodo denominato anarchia militare, che durerà per oltre 50 anni, fino all’incoronazione di Diocleziano. In questo arco temporale si succedono innumerevoli generali come imperatori, eletti dai propri soldati. ⇒ L’impero assume sempre di più i caratteri di un’organizzazione statale complessa.
Il giurista perde progressivamente il suo ruolo di interprete del diritto, divenendo gradualmente un mero burocrate, voce dell’autorità amministrativa imperiale.
[Dominus = proprietario + Deus = divinità]
284 d.C. Divisione dell’impero
Diocleziano è acclamato imperatore; egli modifica il sistema di governo, fortemente indebolito dal periodo della anarchia militare. Nasce il sistema tetrarchico: l’impero viene gestito da due imperatori (Augusti) coadiuvati da due Cesari. Il sistema è destinato a fallire con l’ascesa al potere di Costantino nel 324. L’imperatore è ora padrone assoluto dei propri sudditi. Si profila già in questo periodo l’idea di dividere l'impero in due separati blocchi per una migliore gestione.
476 d.C. La fine dell’occidente
Roma viene conquistata da Odoacre. L’ultimo imperatore della parte occidetrale, Romolo Augustolo, viene deposto. Odoacre viene incoronato re d’Italia, mentre il resto dei territori dell’occidente si fratturano in singoli regni. La parte orientale resisterà fino al 1453, quando gli Ottomani entreranno a Bisanzio.
527 d.C. Iura et arma
Giustiniano diviene imperatore. Egli persegue un duplice programma per la restaurazione dell’unità imperiale. Da una parte cerca di riconquistare l’Italia e il resto dei territori occidentali (arma); dall’altra parte, procede ad una risistemazione del diritto romano, la quale ultima con la redazione del Corpus Iuris Civilis (iura). Giustiniano muore nel 565 d.C.: data convenzionale che segna la fine del diritto romano “in senso proprio”. [Giustiniano nella Divina Commedia siede non a Roma ma a Costantinopoli/Bisanzio]
1453 - Fine dell’impero romano d’oriente
Nella modernità
Nell’anno 1000 nascono le prime università; Bologna 1088, Parigi, 1170, Padova 1222 ⇒ nascono dall’esigenza di studiare il diritto romano allo scopo di applicarlo nella pratica; Università = gruppo di persone riunite insieme in gruppo per leggere insieme ad un professore eletto dagli studenti affinché insegnasse loro un testo, il Digesto diritto universale/ius commune: nessun’altra tradizione giuridica era così complessa e raffinata da prestarsi a funzionare da substrato unificante di tutti gli ordinamenti - il sistema del diritto comune era basato sull’idea che i libri della compilazione di Giustiniano rappresentassero la norme applicabili come diritto generale laddove le fonti (consuetudini e statuti) non contenessero norme applicabili al caso concreto.
Gli studenti arrivavano da tutta Europa e portavano nei loro Paesi ciò che avevano imparato ⇒ condividevano quindi la stessa terminologia/schemi/concetti: romanistica. Questo spiega perché l’Inghilterra abbia le stesse nostre basi.
1700 - Codificazione
Si sviluppa in Europa continentale il movimento di codificazione (per semplificazione e sintesi del materiale) → diritto romano abrogato
1804 - Code civil
Codice Napoleone ⇒ più imitato dagli altri paesi nell’800
1811 - codice civile austriaco, ABGB
1865 - primo codice italiano (l’altro è del 1942) ⇒ codice di base romanistica (la tradizione romanistica non cessa); avevano tutte origine da una unica matrice - tutti gli ordinamenti europei hanno una stessa base giuridica
Pandettistica
Movimento di studio sviluppatosi nell’ambito della scuola storica tedesca che voleva creare una teoria generale della parte del diritto privato, teoria generale fondata principalmente sul diritto romano - corrente di pensiero che professava l’applicazione diretta/odierna del diritto romano. La scuola storica tedesca aveva continuato a studiare il diritto romano allo scopo di ricavarne i principi formatori e di sistemarli in ordine logico ⇒ questa riflessione ha preparato l’unificazione del diritto privato tedesco e ha portato all’emanazione del BGB.
Con l’emanazione dei codici cessa ogni vigenza del diritto romano ma si conserva la tradizione romanistica, perché l’opera di codificazione, pur se diversamente attuata secondo le specificità nazionali, traeva comunque origine da un’identica matrice.
Approfondimento - Tentativi di riunificazione del diritto europeo
Nella prospettiva di un nuovo diritto comune dell’Unione Europea e in quella della ricerca storico-comparatistica si assiste a un rinnovato interesse per il diritto romano e la tradizione romanistica. Ormai da decenni si parla di un’unificazione non solo del mercato e della moneta europei, ma anche del diritto europeo, in particolare per quello privato, un’unificazione che vada oltre la prospettiva di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali su singoli e specifici argomenti attraverso lo strumento della direttiva europea.
In quest’ottica, da molti anni vari gruppi di giuristi europei stanno lavorando per cercare di costruire ex novo un diritto europeo uniforme. Secondo alcuni, si potrebbe creare un codice europeo, sull’esempio dell’esperienza ottocentesca delle codificazioni nazionali, selezionando i disparati materiali nazionali e armonizzandoli. In questa direzione possiamo ricordare il Code Européen des Contrats, realizzato dall’Accademia dei Giusprivatisti europei di Pavia diretta da Gandolfi prendendo a base il IV libro del nostro codice civile. Parallelamente si sono svolte le attività della Commission of European Contract Law, detta Commissione Lando, dal nome del suo presidente, che hanno portato alla redazione dei Principi di diritto europeo dei contratti e delle obbligazioni (PECL), di cui è stata pubblicata la prima parte nel 1995, la seconda e la terza nel 2001.
Anche l’UNIDROIT (Institut international pour l’unification du droit privé), sorto alla fine degli anni ’20, lavora ormai da tempo per l’unificazione dei principi in materia di contratti commerciali internazionali, quindi con un ambito più ampio per quanto riguarda i destinatari, che sono potenzialmente tutti gli Stati del mondo, ma più ristretto per l’oggetto. Anche il risultato finale auspicato è diverso, perché i lavori sono finalizzati all’adozione di un diritto uniforme, riversato cioè in trattati internazionali, recepiti poi dai singoli Stati; in ogni caso, a tali principi, che sono stati pubblicati per la prima volta nel 1994, le parti possono fare rinvio nei loro accordi, chiedendone l’applicazione per le loro controversie.
A partire dal 2001 la stessa Commissione Europea ha cominciato a occuparsi della questione, proponendo l’elaborazione di clausole standard e un quadro comune di riferimento, nel quale tutti i giuristi europei possano trovare la definizione di alcuni concetti fondamentali, come quello di contratto o di danno. A questo scopo è stata creata una commissione di giuristi europei, presieduta Christian von Bar, la quale ha redatto il Draft Common Frame of Reference (DCFR), pubblicato nel 2007: si tratta di una sorta di corpus iuris del diritto civile europeo, un insieme coordinato di regole relative alla materia dei contratti, della proprietà e della responsabilità civile, che intende fornire una struttura e delle direttive per lo sviluppo di un futuro diritto privato europeo.
Le regole contenute nel DCFR non sono limitate alla materia dei contratti e delle obbligazioni, concernono anche la disciplina di alcuni contratti tipici, la materia della responsabilità extracontrattuale e dell’ingiustificato arricchimento; altri libri seguiranno in materia di proprietà, garanzie e trust.
Direttive = atto normativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono conseguire. (es. direttiva sui diritti dei consumatori)
Il diritto romano è un’anatra = è una istituzione intramontabile, come un’anatra ogni tanto scompare immergendosi ma è sempre presente.
Fonti di produzione del diritto
Quei mezzi attraverso i quali è possibile creare il diritto, i modi che portano alla nascita delle norme giuridiche;
- Fonti di produzione in senso materiale = organi da cui promana il diritto (oggi il parlamento; nel diritto romano: popolo, pretore, imperatore)
- Fonti di produzione in senso formale = risultato dell’attività dei predetti organi (Costituzione, leggi…)
Fonti di cognizione del diritto: ogni mezzo che consenta di conoscere forme e contenuti del diritto (Gazzetta ufficiale). La principale fonte di cognizione del diritto romano è il Corpus Iuris Civilis.
Corpus Iuris Civilis
La maggiore compilazione di leges e iura è costituita dal complesso di disposizioni a carattere legislativo emanate da Giustiniano tra il 527 (anno di ascesa al trono) e 565 (anno in cui morì). A meno di un anno dall’ascesa al trono Giustiniano ordina così la redazione di un codice, una raccolta di leggi che appariva come opera più semplice della compilazione di iura avendo trovato precedenti realizzazioni di cui seguire l’esempio.
4 Parti - Sintesi
- Codice = leggi emesse dai predecessori di Giustiniano ancora in vigore, raggruppate per titoli e disposti cronologicamente; la commissione eliminò dal Codex le leggi imperiali più antiche, anacronistiche rispetto al diritto contemporaneo, dove possibile, le adattò alla nuova situazione.
- Digesto = si tratta di un’antologia, una grande sintesi della giurisprudenza dei primi tre secoli dell'impero - opere del giuristi.
- Istituzioni = contiene le nozioni fondamentali di diritto privato, in altre parole un manuale giuridico, a uso di giuristi ed avvocati in cui furono esposti i fondamenti del diritto romano - testo di studio più usato del medioevo.
- Novelle = raccolta delle costituzioni emanate da Giustiniano dopo la redazione del Codex.
Primo codice -- pubblicato nel 529 Sostituisce i vecchi codici e vietò di utilizzarli ancora, sotto pena di falso. Di questa prima stesura c’è pervenuto solo una parte dell’indice tramite un papiro egiziano, nel quale è indicata ancora la legge delle citazioni: da ciò si deduce che Giustiniano non pensava ancora alla compilazione del Digesto. Dal confronto tra questo indice e il secondo codice si nota una profonda disarmonia tra i due.
Digesto o Pandette -- 530-533
Raccolta di iura, ordinata in 50 libri, divisi in titoli con una rubrica che indica la materia trattata; Nel 530 viene nominata una commissione di 16 membri, presieduti da Triboniano, incaricati di fare un’antologia sistematica di brani giurisprudenziali classici. I compilatori erano autorizzati a fare aggiunte, modifiche, cancellazioni allo scopo di:
- Abbreviare
- Eliminare le controversie
- Cancellare istituti estinti
- Estendere l’applicazione dei casi
All’interno di ciascun titolo sono contenuti brani di giuristi, dei quali si ricorda il nome e l’opera da cui è tratto il frammento; La compilazione segue l’ordine sistematico dell’editto perpetuo e i temi trattati riguardano soprattutto il diritto privato.
Secondo codice -- Codex Repetitae Praelectionis (534)
Necessario sia per ricomprendervi l’abbondante legislazione degli anni immediatamente successivi al primo codice, sia per coordinare il Codice col Digesto. 12 libri (in ricordo delle XII Tavole), divisi in titoli -- 7 libri trattano di diritto privato. La costituzione più antica che vi è contenuta è un rescritto di Adriano.
Institutiones - 533
Manuale ufficiale per le scuole di diritto, ma aveva anche forza di legge. Segue lo stesso ordine delle Istituzioni di Gaio. Sono composte con materiale tanto dalle Istituzioni gaiane, Res cottidianae quanto dalle Istituzioni di Fiorentino, Marciano, Paolo e Ulpiano. Sono ricompresi anche passi opera dei compilatori, che espongono le riforme di Giustiniano e riassumono le sue costituzioni.
Novelle
Significa “le nuove leggi”, emanate da Giustiniano dopo il 534 (anno di pubblicazione del Codex). Doppia lingua: latino e greco. Giustiniano aveva programmato una raccolta ufficiale delle costituzioni emanate dopo il secondo codice, ma il proposito non fu mai attuato.
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Fondamenti romanistici del diritto privato
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Fondamenti romanistici del diritto privato europeo
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Appunti prima parte Fondamenti romanistici del diritto europeo
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Fondamenti romanistici del diritto europeo - Appunti