Introduzione
Era digitale: l’espressione ‘digitale’ individua un segnale di misurazione o una rappresentazione di un fenomeno attraverso numeri, ad esempio la notazione decimale o binaria utilizzata dal calcolatore. In quest’ultimo caso ogni informazione, anche la più elaborata, può essere ridotta a una sequenza di zero e uno.
L’utilizzo massivo della notazione binaria della logica a essa sottesa sta segnando la nostra epoca, oggi comunemente definita era digitale. Quest’ultima locuzione riassume operazioni ben precise:
- Rappresentazione: la tecnologia digitale consente di rappresentare tutte le forme espressive (testi, suoni, immagini) in notazione binaria.
- Elaborazione: il codice binario può essere facilmente trattato da elaboratori grazie a strumenti automatici come i computer.
- Comunicazione: la convergenza tra le tecnologie informatiche e le tecnologie della comunicazione caratterizza l’era digitale.
Alla luce della tassonomia appena tratteggiata è possibile redigere un inventario dei tanti prodotti e dei fenomeni figli dell’era digitale:
- Rappresentazione in forma digitale: essa è legata alla nascita dei documenti elettronici, strumenti finanziari dematerializzati, moneta elettronica e digitale. Ma assistiamo anche alla nascita di nuovi beni digitali. Più in generale osserviamo una proliferazione dei dati digitali: miriade di dati raccolti dai tanti strumenti e sensori che fanno parte del nostro quotidiano. I dati in formato digitale possono essere raccolti in banche dati custodite sul computer locale o su cloud. Ma molti contenuti digitali sono creati dagli stessi utenti, come ad esempio blog, forum e i tanti contenuti che carichiamo sui social network.
- Elaborare contenuti digitali: questo è possibile grazie ad hardware e software. Più concretamente, il tutto è reso possibile dal pensiero computazionale e dagli algoritmi che diventano sempre più evoluti al punto da schiudere scenari abitati da computer e robot intelligenti alimentati da machine learning e dal deep learning.
- Comunicare contenuti digitali: la tecnologia ha favorito la convergenza tecnologica e propiziato attività come il commercio elettronico, la telemedicina, la formazione a distanza. La comunicazione tra gli oggetti consente di parlare di Internet delle cose e di smart cities. Non è secondaria la possibilità di dare vita a reti sociali nuove, come nel caso dei social network, e a forme di democrazia elettronica. Ovviamente non mancano gli aspetti negativi connessi alla maggiore libertà di espressione assicurata: si pensi alle fake news e all’hate speech.
L’utilizzo truffaldino dei big data raccolti dai social media, è solo una seconda fase, questo perché nella prima fase non erano nemmeno disponibili grosse memorie per le aziende.
(Olivetti: prima azienda che è stata in grado di fare un personal computer).
Internet of things: oggetti che ti danno la possibilità di interagire e oggetti che comunicano i tuoi dati al di fuori.
Sovranità digitale
Sovranità digitale: c’è espressione della sovranità allo Stato tramite il sistema digitale o no?
L’art. 1 dice: la sovranità è del popolo e la esercita attraverso i propri rappresentanti, quando in realtà la sovranità si esercita anche in rete.
2 Aspetti (molto importanti) - i due 2 aspetti: individuo e Stato.
- 1) Aspetto legato al mondo digitale o consultazione online per prendere dei dati / consensi per una determinata scelta politica.
- 2) Quando il rappresentante del popolo diventa potere costituito e quindi Stato, lo Stato è la pubblica amministrazione, i governanti etc... ecco altro aspetto della sovranità statuale, i big data vengono utilizzati.
Abbiamo 2 problematiche: gestione dei dati e partecipazione del cittadino alla vita pubblica tramite gli strumenti messi a disposizione di internet.
Concetto da ancorare all’art. 2, pluralità e sviluppo della persona umana.
Come si sviluppa la persona umana nelle relazioni umane? Esse passano sempre di più attraverso i social media ed ecco perché ci formiamo una realtà alternativa, un alter ego online. La realtà virtuale aiuta lo sviluppo della persona umana.
La realtà virtuale può essermi utile, ma se perdo i miei contatti con la realtà, lo sviluppo della persona umana non avviene.
Diritto e informatica
Diritto e informatica: la società dell’informazione si caratterizza per un progressivo diffondersi di modelli di produzione innovativi rispetto a quelli tradizionali, denominati Commons based peer production (produzione tra pari di beni di proprietà comune). Questi sistemi di produzione e distribuzione traggono origine dall’applicazione dei principi di condivisione della conoscenza tipici del software libero.
I mutamenti prodotti dalle nuove tecnologie coinvolgono anche il mondo del lavoro: alcune figure professionali stanno scomparendo mentre se ne creano di nuove, favorendo una nuova organizzazione del lavoro: smart working. Esso permette di operare rimanendo distanti dal tradizionale posto di lavoro, nelle mura della propria casa, in un centro appositamente allestito o in un qualsiasi posto. Elementi che lo caratterizzano sono: la localizzazione produttiva, l’utilizzo intenso di sistemi informatici, l’esistenza di una rete di comunicazione, la modifica della struttura organizzativa tradizionale e la flessibilità di erogazione, impiego e gestione del lavoro.
Nella formazione tradizionale, l’accento è posto sulla trasmissione di conoscenze, molto meno sulla trasmissione di abilità: sul cosa insegnare e non sul come. La tecnologia può innanzitutto essere usata per rendere più efficace la lezione frontale del docente: attraverso l’utilizzo delle presentazioni basate su lucidi elettronici e la disponibilità su Internet dei materiali relativi al corso. Ma la tecnologia permette di ipotizzare contesti educativi del tutto nuovi a prescindere dalla necessaria compresenza nello stesso luogo nello stesso tempo del professore dello studente. La lezione tenuta dal docente può essere seguita da una pluralità di studenti in differenti località remote attraverso sistemi di telecomunicazione. Lo scenario sicuramente più innovativo è rappresentato dal classroom free learning (università online): interi corsi universitari possono essere seguiti dagli studenti tramite Internet. Essi hanno la possibilità di seguire i corsi senza essere vincolati da orari e luoghi prefissati. Molte istituzioni hanno deciso di mettere online buona parte dei corsi che impartiscono. L’acronimo MOOC (massive open online courses) individua proprio la decisione di rendere disponibili sulla rete in maniera sistematica i corsi impartiti a livello universitario.
Anche dal punto di vista giuridico, l’avvento dei calcolatori ha rivoluzionato questo scenario. Oltre che tramite le edizioni cartacee, è possibile consultare il materiale giuridico servendosi dei computer grazie alle edizioni su CD rom e alle banche dati online. Si è così fatto strada un nuovo modello di conservazione e trasmissione del patrimonio conoscitivo giuridico le cui peculiarità sono:
- A. Modalità innovative di archiviazione e fruizione dell’informazione, in quanto il dato viene immagazzinato in un unico posto e può essere consultato da qualsivoglia punto del globo.
- B. Più puntuale e rapido reperimento dei dati.
- C. Continuo aggiornamento dei dati.
Lo Stato per sua natura non riconosce nessun organismo sopra di lui, se non quello dell’Unione europea.
Il nuovo potere qual è? Si ipotizza un gradino successivo e quindi vi è la presenza di una scalinata.
Il primo gradino è quello della raccolta dei dati (se raccogli solo big data non ci sono problemi), il secondo gradino è quello dell’utilizzo di determinati dati se io faccio mining, il terzo gradino è indipendente dallo Stato e molto più pericoloso, quando la macchina (computer) analizza i dati e giunge a conclusione. Il processo deduttivo è della macchina che tramite l’automazione arriva a determinati algoritmi ad una conclusione, vi è uno sganciamento tra la decisione della persona / Governo e la decisione effettivamente che viene presa da un’altra identità (cibernetica dal gergo vuol dire guidare, è qualcosa che ti guida e non sei indipendente).
Tutto dipende da come utilizzi l’informazione e se c’è il rispetto della persona.
Questo profiling è relativo alle nostre inclinazioni politiche, credi politici.
Come si fa il profiling? Ci lascia sulla rete una determinata informazione e si analizza la reazione degli stessi soggetti che sono votanti di quel partito e quelle idee politiche, così da effettuare questo test.
Costituzionalismo nell’era digitale
Si parla di costituzionalismo quando esercito le mie prerogative di voto tramite internet? No, quello è un mezzo di cui mi servo per operare in un certo modo. Allora cosa si intende per era digitale del costituzionalismo? La partecipazione alla decisione.
Sul digital divide si fonda l’impossibilità dell’era digitale del costituzionalismo perché non tutti hanno accesso ad internet e non tutti hanno la possibilità di accedere a servizi che offre internet.
Capitolo 1
Hardware e software
L’hardware comprende le apparecchiature fisiche utilizzate per elaborare, archiviare o trasmettere programmi o dati informatici; ovvero: tutti i componenti fisici di un sistema informativo o parte di essi.
Il software comprende il programma o i programmi, procedure, regole e documentazione associata di un sistema di elaborazione delle informazioni; ovvero: programmi per computer, procedure e possibilmente documentazione e date associate al funzionamento di un sistema informatico; ovvero: programma o set di programmi utilizzati per far lavorare un computer.
La Cassazione ha statuito che una fattispecie di questo genere configuri un contratto atipico e complesso, causa mista, costituito dal concorso del contratto di vendita e di appalto: chi acquista un sistema computerizzato desidera raggiungere un determinato obiettivo pretendendo la garanzia del buon funzionamento. Ecco perché l’obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di software applicativo è considerato un’obbligazione di risultato, con la conseguenza che l’utente può chiedere la risoluzione del contratto qualora il risultato contrattuale non venga raggiunto.
L’acquirente deve provare il contratto costitutivo della sua pretesa e poi limitarsi ad allegare l’inesatto adempimento della controparte: spetta al debitore convenuto l’onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l’idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall’acquirente.
Regime giuridico del software
Attualmente, a livello europeo, la disciplina del software è contenuta principalmente nella direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo del consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Questi ultimi sono tutelati sulla base del diritto d’autore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna.
Per quel che riguarda l’Italia è stata aggiunto un comma che recita “sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie artistiche e ratificata e resa esecutiva con legge 28 giugno 1978 numero 399.” La locuzione programma per elaboratore ricomprende anche il materiale preparatorio per la progettazione di un programma. Il programma viene tutelato quale che sia la forma espressiva che assume, mentre non sono tutelati i principi e le idee alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il programma è tutelato solo se presenta caratteri di originalità, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore.
Viene considerato autore di un programma per elaboratore la persona fisica che ha creato il programma o la persona giuridica designata come titolare del diritto. Se il programma è creato da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni dal suo datore di lavoro, quest’ultimo gode dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma stesso, salvo disposizioni contrattuali contrarie. L’autore del programma una serie di diritti che comprendono il diritto di effettuare autorizzare:
- A) La riproduzione di un programma con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma.
- B) La traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma.
- C) Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma originale e di copie dello stesso.
I diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul software sono soggetti ad alcune limitazioni: ad esempio chi ha diritto di utilizzare il programma può fare una copia di riserva qualora l’uso la richieda. Inoltre, può sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma. Il consenso del titolare del diritto non è richiesto nemmeno quando la riproduzione del codice e la traduzione della sua forma siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità di un programma per elaboratore creato autonomamente con altri programmi, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma.
- Le informazioni necessarie per ottenere l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente disponibili.
- Tali atti siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.
Aspetto importante:
- 1) Legge leggera / soffice, significa che c’è un’assenza di legislazione, ci sono delle regole di condotta. Abbiamo a che fare con l’assenza di legislatore compensata con l’autoregolazione degli utenti della rete soft law, assenza di leggi effettive.
- 2) Libertà di espressione sulla rete è sempre controllata dal funzionamento dei programmi: tu non riesca, se cerchi informazioni su Google, ad accedere a determinate informazioni perché l’algoritmo lo esclude. Ci può essere un’attività governativa a fare da filtro, esempio: notizie sull’effettivo grado dell’inquinamento.
Lo stato quali sistemi ha per veicolare l’informazione? Ancora non c’è una vera e propria regolazione della rete, ci si basa sulla soft law analisi comportamento della persona (quindi i dati raccolti).
Principio della precauzione: ci si ancora alla normativa dell’ambiente, il principio della precauzione è relativo alla tutela dell’ambiente, si opera per prevenzione, si evita dall’inizio che venga distrutto un paesaggio.
Identità digitale
Identità digitale: garantisce a tutti i cittadini alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto e servizi digitali della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti. L’identità SPID è rilasciata dai gestori di identità digitale (Identity provider), soggetti privati accreditati dell’agenzia per l’Italia digitale. L’articolo tre bis del codice dell’amministrazione digitale attribuisce a chiunque il diritto di accedere tramite la propria identità digitale ai servizi offerti online dalle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Ma l’espressione identità digitale fa riferimento anche all’attivazione a nostro nome di un profilo su un social network, oppure alla creazione di un avatar. In questi casi non esiste un organismo che certifichi la corrispondenza di un’attività svolta nel mondo digitale a un certo soggetto.
Cittadinanza digitale
Cittadinanza digitale: si intende il riconoscimento del diritto all’uso delle tecnologie, ovvero il riconoscimento a chiunque il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, gli strumenti del codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e dalla partecipazione al procedimento amministrativo.
I contenuti della cittadinanza digitale appaiono chiari se si guarda il di abilità e le conoscenze digitali essenziali che devono essere sviluppate con gradualità tenendo conto dell’età degli adulti e degli studenti. Questi ultimi devono sapere:
- A) Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, delle informazioni e dei contenuti digitali;
- B) Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- C) Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- D) Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- E) Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;
- F) Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- G) Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eve
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