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Diritto pubblico

Ubi societas ibi ius

“Dove c’è società, c’è diritto”

Ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico -> Insieme di persone e regole. Il diritto è utilizzato come metodo di convivenza tra le persone senza l’uso della violenza. L’ordinamento giuridico per eccellenza è lo Stato -> Questo in realtà è falso perché esistono:

  • Pluralismo monotipico -> Più ordinamenti statuali (es. tanti stati)
  • Pluralismo politipico -> Più ordinamenti di tipo diverso (es. tanti stati con regole diverse)

Il diritto è relativo perché essendo una creazione dell’uomo va a regolare comportamenti in base a dove ha valore (diverse culture = diversi ambiti da regolare) e convenzionale perché può avere diversi gradi di importanza in base agli accordi presi durante la sua emanazione.

Lo stato

Lo Stato è un gruppo sociale organizzato da regole. È formato da 3 elementi:

  • Il popolo
  • Il territorio
  • La sovranità -> Originarietà, indipendenza verso l’esterno, supremazia verso l’interno

Norme del diritto internazionale

L’Italia si apre alle norme del diritto internazionale tramite alcune disposizioni:

  • Art. 10 Cost.: Lo Stato si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente conosciute
  • Art. 11 Cost.: Lo Stato consente le limitazioni di sovranità in favore di un ordinamento che assicuri la pace fra le nazioni
  • Art. 117 Cost.: Le leggi possono emanarle lo Stato e le Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli comunitari e internazionali

L’Ordinamento internazionale è un ordinamento composto da soggetti sovrani (nazioni), le sue fonti sono: la consuetudine, gli accordi internazionali e i trattati. L’Ordinamento europeo è un’unione politica ed economica sovranazionale. L’Ordinamento della Chiesa Cattolica è uno stato privo di territorio e regolamentato dall’Art. 7 Cost. (ordinamenti diversi, indipendenti e sovrani). Ci sono settori di interesse tra Stato e Chiesa, i quali sono regolati dai Patti Lateranensi e lo Stato Italiano si riconosce come laico.

La costituzione

La Costituzione è il patto fondativo e tavola dei valori della comunità statale. I principi fondamentali sono humus storico-culturale e missione affidata alle forze politiche. I principi fondamentali sono stati sanciti dagli accordi di tre correnti quali:

  • Liberale
  • Cattolica
  • Comunista

Il modello liberale

  • La costituzione censisce assetti e regole della società
  • Il diritto non deve influire sull’autoregolazione sociale: NO INVASIVO
  • La costituzione deve essere breve: Limitando il potere a tutela della libertà negativa (diritti in cui lo Stato non deve intervenire es. proprietà)
  • Garantendo la democrazia
  • Non abbia favoritismi, deve essere la Carta di Nessuno
  • Non avendo norme programmatiche

Il modello cattolico e comunista (Punto di contatto)

  • Cercano di ridisegnare la realtà sociale in favore di un modello etico-positivo
  • La Costituzione deve essere lunga: Legittima il potere sulla base di un modello valoriale
  • Tante norme direttive, orientando lo sviluppo sociale
  • Disciplina diritti negativi e positivi, in favore di una migliore realtà socio-economica (es. ridistribuzione della ricchezza in favore dei più poveri per limitare le diseguaglianze)

Il modello cattolico e comunista (Punto di divergenza)

  • Il conflitto dialettico come sviluppo sociale è favorito dal modello Comunista; il modello Cattolico è improntato alla composizione organicistica del conflitto, cercando di contenerlo
  • Per il modello Comunista la Costituzione è modificabile poiché temporanea in relazione al momento storico; per il modello Cattolico deve essere eterna al fine di garantire il primato assoluto alla persona umana
  • Per il modello Comunista il potere è monolitico, deriva dal popolo ed esercitato dal partito unico, per il modello Cattolico deve essere diviso e presidiato da organi di garanzia slegati dal circuito democratico

La costituzione materiale e formale

La Costituzione Materiale è l’insieme delle norme che il potere costituente ha voluto sottrarre dalla modifica degli organi statali. La Costituzione Formale è il documento scritto, è una fonte di fatto di diritto scritto.

La Costituzione Italiana è stata approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. È una costituzione rigida poiché è molto difficile la sua revisione e garantita poiché è sotto controllo di costituzionalità (controllo sulle altre norme che ne rispettino il contenuto).

I principi fondamentali della costituzione

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Secondo il principio personalista (singolo)

  • Lo Stato deve essere al servizio dell’uomo e deve avere come fine la dignità, la libertà e l’autonomia della persona umana al fine di garantire lo sviluppo della persona
  • Rivoluzione “Copernicana”: Stato come strumento dell’uomo
  • Centralità della persona
  • Viene usato il termine “persona” e non “individuo” proprio per sottolineare il lato umano di questi principi e non per categorizzare semplicemente i soggetti come titolari di diritti e doveri

Il verbo “riconosce” indica come i diritti inviolabili dell’uomo siano un valore innato alla persona umana, preesistente allo Stato che li può solo riconoscere e positivizzare. I diritti inviolabili non sono quei diritti specificatamente espressi come tali, ma tutti quelli connessi allo sviluppo della persona umana. Essi sono diretti a tutte le persone, sia cittadini che stranieri. Inviolabile significa che non è possibile modificarli in funzione negativa.

Il principio pluralista (formazioni sociali)

  • L’uomo realizza la sua esperienza di vita con una pluralità di soggetti
  • Va riconosciuta e garantita la sua esistenza in quanto elemento costitutivo dell’esistenza umana
  • Strumentalità del pluralismo come sviluppo della persona umana

Le funzioni del pluralismo sono:

  • Rispecchia l’esistenza dell’uomo
  • Costruisce strutture per interloquire nella sfera pubblica
  • Crea più livelli di mediazione dei problemi sociali
  • Consente ai singoli la cura dell’interesse sociale

Il Principio Solidarista impone il rispetto di doveri inderogabili e consente l’omogeneità minima della compagine sociale.

Art. 1

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro…”

  • Repubblica per indicare la necessaria elettività del Capo dello Stato
  • Democratica che definisce il carattere della Repubblica: Democrazia come senso procedurale: insieme di regole per regolare il confronto di forze diverse
  • Democrazia in senso sostanziale: ogni decisione deriva direttamente o indirettamente dal popolo o essere sottoponibile al controllo del popolo

La Democrazia è un regime politico fondato:

  • Su una filosofia aperta, che tollera la contrapposizione
  • Su un metodo pacifico di composizione dei conflitti, il maggioritario vince ma con garanzie per la minoranza
  • Sul rifiuto del pan-politicismo (lo stato occupa solo la sfera politica senza invadere l’esperienza di vita del singolo)
  • Sulla responsabilità (a giudizio degli elettori) e responsività (lavorare in relazione ai bisogni del paese) dei rappresentanti

Art. 1

“…La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”

  • La maggioranza non deve prevaricare la minoranza

Il principio di uguaglianza

Il Principio di Uguaglianza si evince dall’Art. 3

Principio di uguaglianza formale

Art. 3 c.1: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

L’uguaglianza formale come uguaglianza di sottoposizione dei cittadini all’ordinamento, a prescindere dal loro status giuridico o di fatto.

Le norme possono operare differenziazioni solo in presenza di obiettive differenze, ma deve comunque essere generale e astratta.

Principio di uguaglianza sostanziale

Art. 3 c.2: ”È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L’uguaglianza sostanziale è un’attuazione dell’uguaglianza formale al fine di non fermarsi alla semplice legiferazione ma mettere in atto la parità di chances di partenza.

Uguaglianza formale e sostanziale

  • La libertà e l’uguaglianza non sono in contrasto poiché non si può essere veramente liberi se non si gode di uno standard minimo di partenza
  • Giustizia commutativa (ognuno ha quel che merita) e giustizia distributiva (a tutti è giusto dare un po’) convivono
  • Estendono le condizioni di accesso a diritti già esistenti e creano nuovi diritti

Il principio lavorista

  • Art. 1: L’Italia è fondata sul lavoro
  • Art. 4: Diritto al Lavoro
  • Art. 46: Diritto di Impresa
  • Art. 99: CNEL

Il Lavoro, che è un diritto/dovere:

  • Come fondamentale interfaccia sociale dell’uomo
  • Come strumento di autorealizzazione e sviluppo dell’uomo
  • Come contributo del singolo alla comunità
  • Come contributo di tutti al bene comune

Lo Stato deve attuare politiche formative e di incremento dell’occupazione.

Le fonti del diritto

La norma giuridica deve essere:

  • Generale: Applicabilità di essa ad un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti
  • Astratta: Applicabilità di essa ad un numero indefinito di casi
  • Novità: Deve innovare l’ordinamento giuridico

Disposizione e Norma sono due cose diverse:

  • Disposizione come enunciato linguistico di senso autonomo
  • Norma come precetto che si ricava dalla disposizione tramite l’Interpretazione

L’Interpretazione è quindi la traduzione di una disposizione in norma.

Le Fonti del Diritto sono gli atti e i fatti capaci di innovare l’ordinamento giuridico. Sono divise in:

  • Fonti di Cognizione: Fonti tramite le quali si può recepire la norma
  • Fonti di Produzione: Fonti che disciplinano i modi di produzione delle norme
  • Fonti extra ordinem: Atti e fatti capaci di innovare l’ordinamento anche se non sono previsti o sono contrari all’ordinamento

Bisogna distinguere le Fonti Atto dalle Fonti Fatto:

  • Fonti Atto: Atti giuridici spesso formulati per iscritto
  • Fonti Fatto: Atti o comportamenti non scritti ma i quali sono ormai diventati consuetudine

Ciascuna fonte ha una forza e un valore nel sistema delle fonti:

  • Forza Attiva: Capacità di abrogare, modificare o derogare altre norme
  • Forza Passiva: Capacità di resistere all’abrogazione, modifica o deroga da parte di altre norme
  • Valore: Indica il regime giuridico riconosciuto per quella fonte dall’ordinamento

Le norme si organizzano in base alla gerarchia e alla competenza.

Il criterio cronologico

Nel caso di contrasto fra due norme giuridiche aventi stessa forza prevale quella più nuova, e può abrogarsi tramite:

  • Abrogazione Espressa
  • Abrogazione Tacita (Incompatibilità con la vecchia)
  • Abrogazione Implicita (Nuova norma che regola interamente la precedente)

Il criterio gerarchico

Nel caso di contrasto fra due norme giuridiche prevale quella gerarchicamente superiore e può avvenire:

  • Annullamento: Dichiarazione di illegittimità della norma
  • Disapplicazione: Obbligo di non applicazione della norma

Il criterio della competenza

Nel caso di contrasto fra due norme giuridiche da fonti con competenza differente, va applicata la norma emanata dalla fonte competente e anche qui si ha:

  • Annullamento: Perdita di efficacia in maniera retroattiva della norma non competente
  • Disapplicazione: Obbligo di non applicazione della norma

Il criterio della specialità

Nel caso di contrasto fra due norme poste da fonti equiordinate prevale quella che ha riguardo ad oggetti e situazioni specifiche.

Struttura del sistema delle fonti

Oggi abbiamo un sistema multilivello:

  • Diritto Nazionale
  • Diritto Europeo
  • Diritto Internazionale
  • Diritto delle Autonomie Territoriali

La gerarchia presente in Italia è:

  1. Principi supremi della Costituzione
  2. Costituzione e Fonti Europee
  3. Leggi e atti avente forza di legge
  4. Regolamenti
  5. Usi e consuetudini

Le fonti statali

Le fonti statali -> Fonti del diritto prodotte dallo Stato che compongono il nostro ordinamento giuridico.

Le fonti primarie statali

Atti Equivalenti e Regionali:

  • Legge Ordinaria come atto formale adottato dal Parlamento
  • Decreto Legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri su delega del Parlamento ed emanato dal PdR. Deve rispettare dei limiti imposti dal Parlamento
  • Decreto Legge adottato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal PdR utilizzato per casi straordinari e deve essere approvato entro 60 giorni dal Parlamento altrimenti perde valore in modo retroattivo
  • Referendum Abrogativo che è un atto d’iniziativa popolare che abroga parzialmente o totalmente leggi
  • Atto sostitutivo delle Leggi Regionali
  • Regolamenti Parlamentari

Legge ordinaria (Artt. 70-74 Cost.)

La Legge Ordinaria è prodotta dal Parlamento ed emanata dal PdR. I suoi caratteri principali sono:

  • Forza Attiva perché può modificare leggi uguali e inferiori
  • Forza Passiva perché non può essere modificata da leggi inferiori
  • Valore di Legge perché può essere sottoposta a Referendum Abrogativo e a controllo della Corte Costituzionale
  • Competenza Generale salvo espliciti limiti stabiliti dalla Costituzione
  • Carattere Normativo cioè è idonea a creare diritto

Leggi Personali: riguardano soggetti determinati

Leggi Provvedimento: stabiliscono norme per un caso specifico

Queste due leggi sono prive di generalità e astrattezza ma sono innovative. Sono sottoposte da parte della Corte Costituzionale a controlli per evitare problemi di discriminazione o abusi verso la minoranza.

Leggi Meramente Formali: non ha carattere innovativo, ma servono come leggi di controllo.

Riserva di legge

Sono quei casi in cui la Costituzione riserva la disciplina di una materia alla legge formale e agli atti avente forza di legge e non alle fonti ad essi subordinate. Serve per permettere al Parlamento (popolo) di partecipare attivamente a scelte particolari. Favorisce la partecipazione delle minoranze alla formazione del diritto, la trasparenza, la pubblicità e sono soggette a controllo costituzionale e popolare. Può essere:

  • Assoluta: quando l’intera disciplina della materia è riservata alla legge (es. limitazione libertà personale)
  • Relativa: quando la legge si limita a stabilire le basi della materia (può intervenire il governo)
  • Semplice: la Costituzione si limita a riservare la disciplina della materia alla legge, senza prescrizioni (es. prestazioni patrimoniali)
  • Rinforzata: la Costituzione stabilisce anche il modo e il contenuto dell’intervento della legge in una materia (es. limitazione libertà di circolazione)

Possono combinarsi assoluta e relativa insieme a semplice e rinforzata.

Carattere Negativo -> Nessuna fonte diversa dalla legge può intervenire a disciplinare la normativa.

Carattere Positivo -> Il Legislatore è obbligato ad adottare una disciplina che regoli quelle materie e non vengano dimenticate.

Legge delega e decreto legislativo (Atti avente forza di legge Art. 76 Cost.)

Il Decreto Legislativo è un atto adottato dal Governo con delega del Parlamento che indica “i principi e i criteri direttivi e solo per un tempo limitato e oggetti definiti” che serve a circoscrivere l’ambito di potere e consente al Governo la possibilità di valutare le situazioni più particolari.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiggiLecc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università San Raffaele Roma o del prof De Lungo Davide.
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