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Diritto commerciale

Lez. 2 – La nozione d’imprenditore

La nozione di imprenditore: «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Tale nozione ha l’obiettivo di fissare i requisiti necessari e sufficienti per poter applicare a date realtà alcuni articoli del quarto libro del codice civile, che raccoglie la disciplina «delle obbligazioni», e le disposizioni sull’«impresa in generale», l’azienda e la tutela della concorrenza, e alcune disposizioni contenute nel quinto libro del codice, libro che raccoglie la disciplina «del lavoro» (c.d. «statuto» dell’imprenditore).

Rapporto tra «imprenditore» e «impresa»: La definizione dell’imprenditore coincide con la definizione dell’impresa, e la disciplina dell’imprenditore è disciplina dell’impresa, in quanto solo se un atto è compiuto da un imprenditore al di fuori dall’ambito di un’attività personale, quell’atto rientra nell’attività d’impresa.

Elementi connotanti l’imprenditore: Il testo dell’articolo 2082 c.c., rimasto indenne da modifiche nel passaggio dal fascismo alla democrazia, identifica come essenziali i seguenti elementi:

Lez. 3 – Economicità e lucratività

  • Esercizio effettivo di un’attività produttiva di beni o servizi, o di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi, nel rispetto di un «metodo economico», e cioè quel metodo di gestione che consente a un’impresa di essere sufficiente a sé stessa autosostenendo la propria attività (ricerca del pareggio tra costi e ricavi dell’attività);
  • Non indispensabile che ricorra un lucro «oggettivo», cioè che sia realizzato un avanzo di gestione, né è indispensabile che ricorra un lucro «soggettivo», ossia che l’avanzo di gestione sia ripartito tra i titolari dell’attività d’impresa, o fatto proprio dall’eventuale unico titolare della medesima; irrilevanti le intenzioni soggettive dell’imprenditore, ossia la mera volontà di dedicarsi a un’attività economica e il movente psicologico delle singole scelte produttive in cui questa si concretizzi, essendo viceversa necessari elementi esteriori e oggettivi che consentano ai terzi di essere consapevoli di avere a che fare con un imprenditore;
  • Ininfluenti gli esiti dell’attività, cioè che l’imprenditore riesca o meno a coprire i costi con i ricavi;
  • Inammissibilità dell’impresa c.d. «per conto proprio», in quanto la natura necessariamente professionale dell’attività economica impedirebbe di accogliere finalità meramente interne e egoistiche, visto che non realizzerebbe un’attività economica in grado di pareggiare i costi con i ricavi.

Lez. 4 – Organizzazione e professionalità

Organizzazione

  • Attività di coordinamento da parte dell’imprenditore dei fattori produttivi di cui l’impresa si serva, che crea un apparato produttivo stabile;
  • Deve ricorrere un «minimo» di organizzazione affinché possa riconoscersi un’impresa, posto che la proporzione e la misura dei fattori produttivi impiegati possono essere i più vari, in quanto dipendono dall’oggetto e dalle dimensioni dell’attività;
  • Quel «di più» ricavato dal coordinamento dei fattori produttivi rappresenta il «portato» in termini di redditività che vale a distinguere l’attività di un imprenditore dal lavoro autonomo.

Professionalità

  • Esercizio abituale dell’attività economica, ossia sistematico e ripetuto nel tempo (requisito che sussiste anche se l’attività si svolge con interruzioni ma in modo ciclico);
  • L’attività non dev’essere necessariamente l’unica svolta dall’imprenditore, né dev’essere la prevalente, cioè non deve necessariamente occupare la maggior parte del tempo o dei mezzi a disposizione dell’imprenditore;
  • Lo svolgimento di un singolo affare consente di parlare di un’attività professionalmente esercitata, e, dunque, di un’attività d’impresa, a condizione che gli atti d’impresa siano numerosi e consistenti, tanto che al singolo affare possa ascriversi un’indubbia «rilevanza economica».

Lez. 5 – L’attività dell’imprenditore

L’attività dell’imprenditore:

  • Le singole manifestazioni del comportamento dell’imprenditore sono considerate «atti» d’impresa;
  • Gli atti d’impresa sono fonte di diritti, di obblighi e di responsabilità per i soggetti a cui siano formalmente imputati;
  • La categoria comprende atti liberi o vincolati, negoziali e non negoziali, leciti e, persino, non leciti;
  • Tutti gli atti posseggono una propria e specifica durata temporale, che non può essere superiore a quella dell’attività d’impresa alla quale appartengano, così come una propria e specifica complessità, più o meno ampia a seconda dei casi.

Attività illecita, apparente e occulta

Da un’attività illecita può discendere la produzione di atti leciti e possono maturare diritti a una controprestazione vantati da soggetti terzi che abbiano contrattato in buona fede con il titolare dell’impresa illecita. Al riguardo, è invalso distinguere tra:

  • Impresa «illegale», cioè l’impresa la cui illiceità dipende dalla violazione di norme che subordinano l’esercizio a concessione o ad autorizzazione amministrativa. Chi svolga tale tipo di attività è imprenditore a tutti gli effetti ed è destinato a subire le sanzioni prescritte dalla legge per le citate violazioni, e può incorrere nel fallimento.
  • Impresa «immorale», cioè l’impresa che faccia dell’illecito l’oggetto stesso della propria attività (ad esempio di produzione e spaccio di stupefacenti). Chi svolga tale tipo di attività non è qualificato come imprenditore, per evitare che possa avvalersi delle tutele che l’ordinamento mette a disposizione dell’imprenditore contro comportamenti lesivi del suo status e del suo lavoro (in specie, delle tutele garantite dalla disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale).

L’impresa «apparente» e l’impresa «occulta» sono fenomeni in cui l’imprenditore non rileva singolarmente preso, ma in aggiunta ad altri soggetti, suoi soci (apparenti, occulti, palesi a seconda dei casi):

  • Società occulta: una società reale che non esteriorizza il vincolo societario che lega i propri soci.
  • Società apparente: il fenomeno tale per cui esteriormente viene rappresentato un vincolo societario che, in realtà, non sussiste (simulacro di società). L’apparenza assume efficacia «costitutiva» di una realtà imprenditoriale.

L’imprenditore occulto è colui che «si nasconde» dietro un soggetto che funge da prestanome e appare titolare dell’impresa anche se non lo è, giacché titolare della stessa, ossia chi immette capitali e mezzi, gestisce l’attività e si appropria dei risultati, è l’imprenditore occulto. Per fronteggiare tali situazioni e rafforzare la tutela dei creditori si è reso necessario andare oltre il vigente criterio della spendita del nome. Nel corso del tempo sono state formulate le seguenti teorie:

  • Teoria dell’imprenditore occulto (Walter Bigiavi): detta teoria avrebbe consentito di dichiarare fallibile non solo il socio occulto di una società palese, ma anche la società occulta (nel caso, cioè, in cui un apparente imprenditore individuale in realtà agisca per conto di una società occulta di cui sia socio) => Tale teoria è stata rigettata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, al fine di evitare di intaccare il dogma della responsabilità limitata.
  • Teoria dell’impresa «fiancheggiatrice»: con detta teoria si imputano gli estremi propri dell’esercizio di un’autonoma attività d’impresa in capo al soggetto che stia «dietro», anzi «a fianco» di un’impresa principale, costituita in forma societaria, avvalendosi per i propri scopi illeciti di un’altra impresa => Il soggetto viene considerato come un socio «tiranno» dell’impresa principale ed è così riconosciuto quale imprenditore individuale o socio di società pluripersonale (che per il nostro ordinamento avrà veste di «società di fatto»); se ricorra l’insolvenza dell’impresa fiancheggiatrice, deriva la possibilità di chiedere il fallimento del suo titolare. Si tratta di una tecnica residuale e non pienamente soddisfacente per le seguenti ragioni:
    • Nel caso in cui vi sia un tiranno, non è comunque facile ravvisare anche un’impresa al suo fianco;
    • Con tale tecnica si riescono a proteggere i creditori dell’impresa fiancheggiatrice, ma non anche i creditori dell’impresa principale.

Lez. 6 – Incapaci e impresa

Profili generali sull’incapacità all’esercizio dell’impresa

  • Nel nostro ordinamento, chiunque è legittimato ad assumere la titolarità di un’impresa, secondo il canone di riferimento ancora più generale, in base al quale di fronte alla legge tutti i cittadini sono uguali;
  • La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, mentre la capacità all’esercizio dell’attività d’impresa si acquista al compimento del diciottesimo anno di età;
  • Gli interessi commerciali di chi sia sprovvisto di capacità di agire quale titolare di un’impresa sono curati da un legale rappresentante, al fine di garantire l’integrità del patrimonio dell’incapace;
  • Gli atti d’impresa sono tipicamente rischiosi, sicché l’ordinamento rende ancora più stringente il criterio di conservazione del patrimonio dell’incapace, tuttavia il carattere di urgenza riscontrabile usualmente in molte fasi dell’attività d’impresa impone di premiare le esigenze di rapidità ed elasticità decisionale;
  • Il profilo dell’incapacità riguarda esclusivamente l’impresa commerciale, rectius l’imprenditore commerciale individuale e i soci illimitatamente responsabili di una società di persone che svolga attività commerciale, mentre la disciplina dell’esercizio dell’impresa agricola è lasciata al diritto privato;
  • Sono considerati soggetti «incapaci», in quanto sprovvisti della capacità d’agire propria del titolare di un’impresa:
    • Minori e interdetti (soggetti incapaci in senso proprio);
    • Inabilitati, minori emancipati e beneficiari di amministrazione di sostegno (soggetti limitatamente capaci di agire).

Le singole ipotesi di incapacità

  • Minore e interdetto: entrambi i soggetti sono completamente privi della capacità di agire, che costituisce un presupposto per acquisire lo status d’imprenditore. L’eventuale esercizio contra legem dell’impresa da parte di questi soggetti non fa di loro un imprenditore. Il loro rappresentante legale non può in alcun modo iniziare l’attività di una nuova impresa commerciale. L’impresa può essere ricevuta in eredità o donata e in tal caso l’acquisto dell’impresa richiede necessariamente l’intervento del rappresentante legale, il quale, per poter prendersi cura dell’azienda commerciale trasferita all’incapace, dev’essere autorizzato dal tribunale a continuare l’esercizio dell’impresa (nel caso dell’interdetto, l’autorizzazione alla continuazione può riguardare anche l’impresa che era esercitata dal soggetto prima di essere interdetto);
  • Inabilitato: si tratta di soggetto in condizione di ridotta capacità di agire (ad esempio un infermo di mente in misura non grave, oppure chi abusi di stupefacenti). Non può iniziare un’attività d’impresa nuova, ma può proseguire la gestione di un’impresa che gli sia trasferita. Se ottiene l’autorizzazione dal tribunale, l’inabilitato potrà continuarne lo svolgimento, gestendo personalmente l’impresa con l’assistenza del curatore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e con il suo consenso quando si tratti di compiere atti di straordinaria amministrazione.
  • Minore emancipato: se autorizzato dal tribunale può iniziare una nuova impresa commerciale senza l’assistenza del curatore. Per effetto dell’autorizzazione, costui acquista una capacità di agire piena, e può perciò compiere atti di amministrazione ordinaria, straordinaria e persino estranei all’esercizio dell’impresa (ossia anche atti che non abbiano un rapporto da mezzo a fine con l’attività d’impresa).
  • Beneficiario dell’amministrazione di sostegno: può iniziare e proseguire un’attività d’impresa senza avvalersi di alcuna figura deputata alla sua assistenza, a meno che sia diversamente deciso dal giudice tutelare. L’incapace che acquista la qualità di imprenditore, in caso d’insolvenza conseguente a debiti legittimamente contratti dal rappresentante, è soggetto alla procedura di fallimento. Il fallimento riguarda il patrimonio dell’incapace, non certo quello del rappresentante, che però resta passibile di imputazione per i reati fallimentari.

Lez. 7 – Impresa agricola e commerciale

L’impresa agricola

La figura dell’impresa agricola è positivamente individuata dalla definizione espressa dall’art. 2135 c.c. Il nostro codice civile contempla 2 categorie di attività agricola:

  • L’attività agricola «essenziale» (o «essenzialmente agricola»), la cui fisionomia è ricavabile dal testo dei commi 1 e 2 dell’art. 2135, incentrata sul concetto di ciclo biologico.
  • L’attività agricola «connessa» (o «per connessione»), di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 2135 c.c., incentrata sul legame di questa seconda attività, che può essere anche di natura commerciale, con l’attività di cura e di sviluppo di un ciclo biologico.

Disciplina

All’imprenditore agricolo l’ordinamento riserva una «manciata» di disposizioni codicistiche (artt. 2135-2139 c.c.) e una serie maggiore di disposizioni contenute nelle leggi speciali.

Disciplina di favore, poiché l’imprenditore agricolo non è assoggettabile alle procedure concorsuali (art. 2221), non deve tenere le scritture contabili (art. 2214), e gode di agevolazioni finanziarie e fiscali (materia di competenza regionale). L’imprenditore agricolo è però tenuto a iscriversi nel registro delle imprese, a scopi di pubblicità legale.

La novità più importante è data dal fatto che le stesse attività agricole essenziali sono considerate tali anche se, in una qualche misura, prescindano dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, purché siano sempre riconducibili alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (es. colture in aria, allevamento in batteria ecc.).

Passaggio discusso è quello che fa riferimento alle attività che utilizzano o che «possono utilizzare» il fondo, il bosco o le acque; sul punto sono riscontrabili 2 orientamenti:

  • Interpretazione più estensiva, secondo cui la produzione di carattere vegetale o animale costituirebbe un’attività agricola essenziale anche quando sia realizzata in forme che prescindono in tutto e per tutto dallo sfruttamento di un fondo;
  • Interpretazione più restrittiva, per la quale se un imprenditore non utilizza concretamente il fondo, ma voglia dirsi «agricolo», devono ricorrere comunque 2 condizioni: che il fondo faccia parte della sua azienda agricola e che lo stesso sia quantomeno «minimamente utilizzabile» per curare e sviluppare un ciclo biologico. Secondo questa parte della dottrina è inevitabile valutare caso per caso se l’utilizzazione di un fondo, che non sia direttamente lavorato, possa costituire comunque la base di un’attività agricola essenziale.

Sono qualificabili «agricole» le attività di orticoltura, floricoltura, più in generale le coltivazioni realizzate in serra e in vivaio, nonché le diverse forme di coltivazione «fuori terra» di frutta e ortaggi.

Allevamento di animali

La riforma del 2001 con la sostituzione, nel testo dell’art. 2135 c.c., del termine «animali» al termine «bestiame» e con la riconduzione dell’attività di allevamento nel suo complesso al concetto di ciclo biologico ha sensibilmente allargato lo spettro della norma.

Rientra nell’attività agricola di allevamento di animali: l’allevamento in batteria, l’allevamento di cavalli da corsa e di animali da pelliccia, l’allevamento e l’addestramento di cani e gatti, l’allevamento di animali da cortile (polli, conigli, etc.) e da pascolo (bovini, ovini, caprini, equini e suini), l’apicoltura e la bachicoltura, e vi è altrettanto compresa l’acquacoltura, ossia l’attività di allevamento di pesci e mitili.

L’imprenditore ittico, che svolge attività «di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci», è parificato a tutti gli effetti all’imprenditore che svolge un’attività agricola essenziale per espresso riconoscimento legislativo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescamanclossi06 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Catania Armando.
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