Il sistema finanziario
A livello strutturale è composto da:
- Strumenti finanziari;
- Mercati finanziari;
- Intermediari;
- Ordinamento.
Le funzioni principali del sistema finanziario
Sono 4 le funzioni principali svolte dal sistema finanziario:
- Funzione monetaria: produzione di mezzi di pagamento che viene effettuata da: Banca Centrale (che produce euro); banche commerciali (con i conti correnti, che sono passività quindi generano un rischio di liquidità) e produce moneta bancaria e fiduciaria; istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Le imprese di assicurazione non hanno funzione monetaria.
- Funzione di intermediazione tra soggetti in surplus e soggetti in deficit. Le assicurazioni sono intermediari;
- Funzione di trasmissione della politica monetaria: solo le banche e non le assicurazioni;
- Funzione di gestione dei rischi. Le assicurazioni sono l'attore principe nella gestione dei rischi puri (utilizzano i derivati solo ai fini di copertura).
La funzione di intermediazione
Ci sono due modalità per calcolare il saldo finanziario:
- Confrontando reddito/entrate e uscite correnti (o costi) si ottiene il risparmio (o utile per le imprese), che poi verrà confrontato con gli investimenti reali (come la casa per i privati, oppure macchinari per le imprese). Si ottiene il saldo finanziario (positivo o negativo). Le unità in surplus hanno saldo finanziario positivo (di solito sono le famiglie).
- Differenza tra è la funzione primigenia del sistema finanziario.
Ci può essere un circuito:
- Diretto attraverso i mercati (con azioni, obbligazioni). Il soggetto in deficit emette passività (obbligazioni, azioni…) per finanziarsi che vengono sottoscritti dagli investitori. Come Stati, imprese (che però possono fallire!). Le vicissitudini dell’emittente ricadono direttamente sull’investitore.
- Indiretto attraverso degli intermediari finanziari che frappongono il proprio bilancio. Le unità in surplus trasferiscono le risorse all’intermediario. L’intermediario eroga risorse a soggetti in deficit. Il patrimonio di vigilanza è fondamentale per le banche per coprire le perdite inattese (presidio a tutela del depositante). Anche nelle imprese di assicurazione ci sono fondi propri con il Solvency Capital Requirement.
Autorità di vigilanza
Le assicurazioni sono investitori istituzionali. Non finanziano direttamente imprese e settore pubblico ma acquistano titoli del mercato monetario, azionario, …
I premi di assicurazione sono il principale ricavo di un’impresa di assicurazione a differenza delle banche.
Assicurazioni e banche:
- La parte preponderante dell’attivo sono titoli (soprattutto titoli di Stato) mentre per le banche c’è soprattutto il portafoglio prestiti;
- Le banche hanno una duration dell’attivo maggiore di quella del passivo. Invece le assicurazioni hanno una duration dell’attivo uguale a quella del passivo. Non operano una trasformazione delle scadenze. (duration maggiore = maggiore sensibilità ai tassi)
Le passività tipiche delle assicurazioni sono le riserve (ovvero il debito nei confronti dell’assicurato). Crea un attivo in base alla duration del passivo. È Liability Driven: il passivo guida la composizione dell’attivo.
Regolamentazione e vigilanza
Regolamentazione: insieme di norme formulate con il duplice intento di:
- Definire gli obiettivi rilevanti:
- La tutela dell’assicurato e della collettività;
- Garantire la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione (Macro/Micro) → Stabilità Competitività → Efficienza => a livello micro e poi macro, le imprese di assicurazione devono produrre beni/servizi in modo tale da collocarsi sul punto di minimo dei costi. Ad esempio, l’utile della banca è un costo che grava sulla collettività. Il costo di intermediazione può essere ridotto con la competizione. Le dimensioni di una banca sono importanti per diversi motivi: economie di scala/scopo, maggiore potere di mercato anche nei confronti dei regulators… Le assicurazioni sono tanto più stabili quanto più sono grandi! Questo potrebbe tuttavia generare un rischio di monopolio naturale.
- Trasparenza e correttezza dei comportamenti rischio di azzardo morale, ovvero di comportamenti opportunistici.
- Disciplinare lo svolgimento dell’attività assicurativa in considerazione della rilevanza sociale dell’attività assicurativa;
Si tratta di un settore fortemente regolamentato proprio ai fini della tutela del risparmio. Per esempio, il fallimento di banche crea degli effetti sociali molto importanti come anche il fallimento di imprese di assicurazione. Le assicurazioni hanno più rischi da gestire rispetto alle banche.
Vigilanza: insieme di controlli svolti dalle autorità di vigilanza (supervisors a livello europeo e nazionale) al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi e il rispetto delle norme.
- Vigilanza strutturale: barriere all’entrata (forma giuridica, capitale sociale minimo, esponenti (requisiti di onorabilità, indipendenza, professionalità) ed azionisti rilevanti (onorabilità, indipendenza). Sono per lo più controlli oggettivi. L’unico elemento di discrezionalità è il business plan.
- Vigilanza prudenziale obiettivo: garantire una sana e prudente gestione di banche e assicurazioni. Riguarda principalmente i requisiti patrimoniali minimi e le partecipazioni detenibili (di assicurazioni/banche in altri intermediari o imprese non finanziarie o viceversa). In particolare, ci sarebbero dei conflitti di interesse se un’impresa non finanziaria gestisse o controllasse un’assicurazione o banca! Soprattutto perché le assicurazioni hanno molta liquidità.
- Vigilanza informativa (e ispettiva): informazioni che devono essere inviate ai regulators (Banca d’Italia e IVASS). Oggi molti prodotti vita e, in generale, molti prodotti assicurativi sono molto finanziari. Si sovrappongono a prodotti finanziari quindi è importante capire se a tali prodotti sia necessario applicare MiFID2 o meno. Oggi IVASS è un dipartimento di Banca d’Italia (per favorire la cooperazione).
- Fair play regulation: correttezza dei comportamenti dell’assicurazione nei confronti degli assicurati. Trasparenza e correttezza!
Regolamentazione e vigilanza a livello europeo
European Systems of Financial Supervisors (ESFS)
- European Systemic Risk Board (ESRB – macropurdential)
- European Banking Authority (EBA) → regolamentazione
- European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) di assicurazioni e fondi pensione
- European Securities and Markets Authority (ESMA)
- National Supervisory Authorities.
Modello di vigilanza per istituzioni/soggetti
Modello per obiettivi/finalità e Modello accentrato
Modelli di vigilanza:
- Per istituzioni: c’è un’autorità di vigilanza per ogni istituzione (EBA, EIOPA, ESMA). È un sistema che va bene solo se il sistema è molto segmentato.
- Per funzioni: un’autorità controlla le funzioni, attività svolte da diversi intermediari.
- Per obiettivi: una singola autorità vigila sul raggiungimento di un singolo obiettivo (stabilità, efficienza, trasparenza e correttezza).
Modello accentrato: c’è un’unica autorità di vigilanza che persegue tutti gli obiettivi. È un modello che si è avuto fino al 2012 in Inghilterra con la FSA (Financial Service Authority) che poi è stata scissa in PRA (Prudential Regulation Authority), preposta alla stabilità, e FCA (Financial Conduct Authority), preposta alla correttezza. In Germania c’è il BaFin.
Compiti delle Authorities
- Definire standard tecnici, linee guida e raccomandazioni in materia di regolamentazione e vigilanza per le singole autorità nazionali così da assicurare l’applicazione uniforme della normativa europea.
- Farsi promotrici della coerenza di comportamento delle singole autorità di vigilanza nazionali assicurandone la risposta coordinata in caso di situazioni di crisi e intervenire direttamente in caso di applicazione non corretta o di inerzia degli organismi nazionali.
- Raccogliere informazioni di tipo microprudenziale necessarie per la valutazione dei rischi del sistema finanziario anche in collaborazione con il ESRB.
La normativa di riferimento
Le assicurazioni devono seguire normative italiane, internazionali e Solvency Capital Requirements (SCR) per far fronte alle perdite inattese (le perdite attese confluiscono già nel pricing dei prodotti).
Le fonti normative:
- D. Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private (CAP)
- Codice Civile che disciplina il contratto di assicurazione
- D. Lgs. 26 Maggio 1997, n. 173 delle imprese di assicurazione Cap (principi per la redazione dei bilancio nazionali)
- D. Lgs. 30 Maggio 2005, n. 142 vigilanza supplementare (conglomerati finanziari). I conglomerati finanziari sono grandi gruppi costituiti da un’impresa di assicurazione e una banca oppure da un’assicurazione e un intermediario mobiliare (come una SIM). Gestiscono rischi molto complessi (rischi di un’assicurazione + rischi di una banca o SIM…). Ci sono molti vantaggi ma anche svantaggi organizzativi che hanno fatto diminuire nel tempo il numero di conglomerati.
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 → istituzione IVASS (ha funzioni ampliate rispetto all’ISVAP). È stata oggetto di un hostile takeover da parte di Banca d’Italia.
- Circolari, provvedimenti e regolamenti ISVAP/IVASS secondarie
Le fonti normative europee
- Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di → requisiti accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II)
- Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 (Atti delegati della Commissione Europea)
- Direttiva 2016/97/(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla → la distribuzione assicurativa (IDD) distribuzione di prodotti assicurativi viene disciplinata a livello europeo (Insurance Distribution Directive)
- Linee guida EIOPA
Le imprese di assicurazione devono redigere 3 bilanci (ogni anno o più frequentemente se quotata):
- Bilancio secondo la normativa italiana (Italian Cap)
- Bilancio secondo i principi contabili internazionale IFRS (con il fair value)
- Bilancio secondo i principi di Solvency II (normativa prudenziale, principi di sana e prudente gestione).
Il Codice delle Assicurazioni Private
Titolo II
Requisiti per ottenere l’autorizzazione. Le assicurazioni quando richiedono l’autorizzazione devono richiedere l’autorizzazione per ogni singolo ramo (18 nel ramo vita e 6 nel ramo danni). Inoltre, le assicurazioni possono specializzarsi solo in uno dei due rami. Questo obbligo è stato introdotto il 15 marzo del 1979. Molte assicurazioni sono nate prima e quindi possono svolgere attività in entrambi gli ambiti. Però è necessaria una contabilità separata.
Libertà di stabilimento: libertà di avere una stabile organizzazione in qualsiasi Paese dell'UE avendo ottenuto l’autorizzazione da parte di un solo paese europeo.
Libertà di prestazione dei servizi: senza una stabile organizzazione si può prestare attività assicurativa in qualsiasi paese europeo, avendo ottenuto solo l’autorizzazione da parte del paese d’origine.
Titolo III
Responsabilità del CDA, governo societario, corporate governance…
Sistema di gestione dei rischi: riguarda la capacità di gestire tutti i rischi in ottica sia presente sia futura → l’assicurazione (forward looking deve prevedere l’attività che svolgerà nei successivi 3-5 anni per prevedere come cambieranno i rischi.
Sistema di Controlli Interni controlli/funzioni di secondo livello:
- Compliance;
- Risk Management;
- Attuariale: funzione interna che deve verificare la correttezza della produzione delle riserve. Bisogna verificare se le riserve sono state calcolate correttamente. Aumentare o ridurre le riserve ha un impatto sul CE e quindi sul reddito.
Questo titolo indica anche come si devono calcolare le riserve e i principi alla base degli investimenti (che dicono dove investire). Circa il 90% dell’attivo è investito in strumenti finanziari mentre il restante 10% in immobilizzazioni immateriali. Vengono anche indicati i principi da rispettare per la copertura delle riserve tecniche. Una parte dell’attivo è a copertura delle riserve.
SCR: requisiti patrimoniali: fondi propri, patrimonio posseduto a copertura dell’obbligo SCR e dei rischi. Il patrimonio di vigilanza di una banca può essere calcolato con:
- Formula standard, dove PD (Probabilità of Default), LGD, EAD, maturity sono fissati dal legislatore;
- Modelli interni parziali (dove viene calcolato internamente solo PD) oppure completi. Anche per le imprese di assicurazione ci possono essere modelli standard o interni!
Quindi il titolo III riguarda:
- Corporate governance
- Gestione dei rischi
- Funzioni
- Determinazione delle riserve e degli attivi (con una parte dell’attivo a copertura delle riserve)
- Fondi propri
- SCR
- Modelli interni o standard
Titolo IV
Mutue voto capitario
Titoli V-VI
Attività di riassicurazione: in un’ottica di risk management, in caso di rischio eccessivo rispetto ai fondi propri è possibile cedere i rischi ad un’impresa di riassicurazione. Si trasferisce una parte dei rischi ad un’impresa di riassicurazione (l’assicurazione rimane comunque l’obbligato principale nei confronti dell’assicurato). È possibile comunque fare sia un’attività assicurativa sia attività riassicurativa (o naturalmente solo una delle due).
Titolo VII
Assetti proprietari: requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità. Partecipazioni detenibili, ovvero partecipazioni di imprese di assicurazione o in tali imprese.
Titolo IX
Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa direttiva IDD. Canali di distribuzione: banche (e promotori finanziari); broker di assicurazione e agenti di assicurazione (ovvero professionisti iscritti ad un albo).
Titolo XI
Co-assicurazione: forma alternativa di contratto in cui più assicurazioni si uniscono per sottoscrivere grandi rischi che da sole non sarebbero in grado di affrontare (come i prestiti in pool per le banche). Tutela legale: legata al ramo danni. Copre le spese legali in caso di contenzioso in tribunale.
Titolo XII
Le norme sono contenute nel Codice delle assicurazioni, integrate dal Codice Civile.
Titolo XIV
Agenti e broker delle assicurazioni, banche sono gli intermediari.
Titolo XVI
Modalità per gestire le crisi delle imprese di assicurazione (risanamento, amministrazione straordinaria, LCA…)
Titolo XVII
Indennizzo auto?
Per le banche i rischi sono: rischio di credito, rischio di mercato e operativo. I requisiti patrimoniali vengono sommati come se non ci fossero correlazioni. Per le assicurazioni invece gli SCR devono coprire qualche rischio aggiuntivo:
- Rischio di mercato: rischio di tasso di interesse, prezzo dell’equity e delle immobilizzazioni, rischio di spread, rischio valutario, rischio di concentrazione (assicurare un solo cliente → rischio aggiuntivo rispetto alle banche (per le banche non è previsto un requisito patrimoniale))
- Rischio di controparte: rischio di default + rischio di operazioni con la controparte (per esempio, pago ma non mi viene dato il titolo)
- Rischi che derivano dalla sottoscrizione di polizze (dei 18 rami) danni
- Rischi che derivano dalla sottoscrizione di polizze dei rami vita
- Rischi derivanti dalla sottoscrizione di polizze relative alla salute (che sono in parte riconducibili ai rami danni e in parte ai rami vita)
- Rischi di intangibles
- Rischio operativo
Non c’è il silo approach: si può tenere conto delle correlazioni tra i diversi rischi. I requisiti patrimoniali non si sommano e quindi è possibile risparmiare capitale.
Rapporto tra fondi propri e SCR. Attivo e passivo sono valutati al fair value: devono essere market consistent. Rischi non quantificati nel 1o pilastro sono:
- Rischio reputazionale
- Rischio strategico
I rischi del 1o e 2o pilastro devono essere valutati anche in un’ottica futura (forward looking).
- ICAAP
- ILAAP → Comunicazione delle informazioni al mercato e alle autorità di vigilanza correttezza informativa, necessaria per consentire al mercato e alle autorità di valutare correttamente la stabilità, la correttezza del comportamento e l’efficienza, in un’ottica presente e futura.
Le fonti normative – ISVAP/IVASS
- Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Regolamenti n. 40 e 41 del 2 agosto 2018 in materia di distribuzione assicurativa
- Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 in materia di sistema di governo societario
- Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche
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