DOMANDE E RISPOSTE
mercoledì 7 gennaio 2026 11:50
MODELLO TRADIZIONALE
MODELLO MONISTICO
MODELLO DUALISTICO
1) Mi vuole parlare della responsabilità degli amministratori? È una responsabilità che investe il singolo? Questa
responsabilità solidale è sempre solidale o si può andare esenti da colpa? Come si dimostra e a chi?
La responsabilità degli amministratori nasce dal dovere di gestire la società nel rispetto della legge, dello statuto e
della diligenza richiesta dal loro incarico.
L’articolo 2392 del codice civile stabilisce che gli amministratori devono agire con la diligenza del buon professionista e
rispondono dei danni causati alla società quando violano questi doveri --> Non sono invece responsabili se una
decisione, pur adottata correttamente, produce risultati negativi: ciò che viene valutato non è il successo delle scelte,
ma il modo in cui sono state prese.
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Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in tre direzioni: verso la società, verso i creditori sociali e
verso i singoli soci o terzi:
- Nei confronti della società rispondono quando il loro comportamento causa un danno diretto al patrimonio
sociale. In questo caso la società può esercitare l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2393 c.c., e deve
farlo entro cinque anni dalla cessazione dell’incarico amministrativo.
Quando la società ha più amministratori, la responsabilità è, in linea generale, solidale tra tutti.
L’articolo 2392 specifica che ciascun amministratore risponde anche per gli atti degli altri, a meno che dimostri di essere
immune da colpa. Questo significa che non basta sostenere di aver agito correttamente, ma occorre provare che il
danno è dipeso da una causa inevitabile e non imputabile alla propria condotta.
Anche gli amministratori non dotati di deleghe non sono automaticamente esonerati, poiché l’articolo 2381 c.c.
impone loro di informarsi sull’operato degli organi delegati e di intervenire quando emergono atti pregiudizievoli.
Se non lo fanno, possono essere ritenuti responsabili allo stesso modo di chi ha materialmente compiuto l’atto.
- La responsabilità verso i creditori sociali, disciplinata dall’articolo 2394 c.c., si verifica quando, a causa di una
gestione inadeguata o negligente, il patrimonio sociale diventa insufficiente a soddisfare i creditori. In questo
caso non è la società a subire il danno, ma la collettività dei creditori che vede ridotta la propria garanzia
patrimoniale.
- Infine, gli amministratori possono rispondere anche verso i singoli soci o verso i terzi quando commettono un
atto illecito nell’esercizio delle loro funzioni e causano un danno diretto alla sfera patrimoniale del singolo.
Questo tipo di responsabilità è distinto da quella verso la società, perché il danno non deve essere una semplice
conseguenza delle perdite sociali, ma deve riguardare direttamente il terzo o il socio.
In sintesi, la responsabilità degli amministratori è un sistema articolato che serve a tutelare la società e chiunque entri in
rapporto con essa.
Pur essendo normalmente solidale, può essere evitata dimostrando l’assenza di colpa e il rispetto dei doveri previsti
dagli articoli 2381, 2392, 2393 e 2394 del codice civile.
Rimangono inoltre fondamentali i termini prescrizionali, in particolare quello dei cinque anni che decorre dalla
cessazione della carica per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.
2) Cosa succede se un componente del collegio sindacale si dimette, decede o viene revocato?
Quando un sindaco effettivo cessa dall’incarico, subentra automaticamente un sindaco supplente e questo avviene
seguendo l’ordine di età, partendo dal più anziano. I sindaci supplenti che assumono il ruolo diventano a tutti gli effetti
membri del collegio sindacale e lo restano fino alla successiva assemblea dei soci. Sarà poi l’assemblea a integrare il
collegio provvedendo alla nomina di nuovi sindaci effettivi e supplenti, e la durata del loro mandato sarà la stessa degli
altri componenti già in carica--> la durata del mandato dei sindaci effettivi appena nominati sarà la stessa dei sindaci che
hanno sostituito--> ESEMPIO:
• Collegio sindacale nominato il 1° gennaio 2025
• Durata prevista: 3 anni
• Scadenza naturale: 31 dicembre 2027
Nel 2026:
1. Un sindaco effettivo si dimette
2. Subentra un supplente, che resta in carica fino all’assemblea successiva
3. L’assemblea nomina un nuovo sindaco effettivo al posto del supplente
Quanto dura il suo mandato?
Il nuovo sindaco effettivo rimarrà in carica solo fino al 31 dicembre 2027, insieme agli altri membri del collegio.
Se il sindaco che lascia è il presidente del collegio sindacale, la funzione di presidente viene temporaneamente assunta
dal sindaco con maggiore anzianità, sempre fino alla prossima assemblea.
È l'assemblea che ristabilisce la composizione e le cariche interne del collegio, garantendo il corretto funzionamento
dell’organo di controllo.
Quanto alle dimissioni, esse hanno effetto immediato solo se un sindaco supplente può assumere subito la carica e
ripristinare il numero dei componenti previsto.
Se invece i supplenti non sono sufficienti – ad esempio perché vi sono più dimissioni contemporanee di quanti supplenti
disponibili – il sindaco che ha presentato le dimissioni continua ad esercitare le proprie funzioni in REGIME DI
PROROGATIO, cioè rimane in carica fino al momento in cui sarà possibile sostituirlo.
Questo meccanismo serve ad assicurare continuità nell’attività di controllo e a evitare che il collegio sindacale rimanga
incompleto e non possa svolgere le sue funzioni.
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QUINDI:
• DIMISSIONI (rinuncia) e scadenza naturale del mandato → i sindaci restano in carica in regime di prorogatio fino a
quando non ci sono supplenti disponibili o fino alla ricostituzione del collegio da parte dell’assemblea. Questo serve a
garantire continuità.
• Morte, DECADENZA o REVOCA DELL'ASSEMBLEA → il sindaco cessa immediatamente dalla carica, anche se non ci sono
supplenti pronti. Il collegio può rimanere temporaneamente incompleto fino a nuova nomina.
3) Quali sono le macro-categorie di rischi?
Le macro-categorie di rischi che possono interessare un’azienda sono generalmente cinque:
- Rischi strategici
- Finanziari
- Operativi
- di Compliance
- Rischi puri.
1. I rischi strategici riguardano la capacità dell’impresa di raggiungere i propri obiettivi di lungo periodo e di mantenere la
propria posizione competitiva. Si manifestano, ad esempio, quando scelte di mercato, investimenti o cambiamenti
nell’ambiente competitivo mettono in difficoltà l’azienda.
2. I rischi finanziari si riferiscono invece agli aspetti economici e patrimoniali dell'impresa. Vi rientrano il rischio di liquidità,
cioè la possibilità di non disporre dei fondi necessari per far fronte ai propri impegni; il rischio di credito, che è il pericolo
di subire perdite quando i clienti o altre controparti non onorano i propri debiti; e infine i rischi di mercato, che derivano
da variazioni nei tassi d’interesse, nel valore delle valute, nello spread o in altri fattori capaci di alterare il valore degli
asset e, più in generale, il patrimonio aziendale.
3. I rischi operativi dipendono dal normale svolgimento delle attività aziendali e possono causare perdite legate a errori
umani, al malfunzionamento dei processi interni o dei sistemi informativi, oppure a comportamenti fraudolenti o
comunque illeciti posti in essere da dirigenti, dipendenti o collaboratori esterni.
4. I rischi di compliance nascono dalla mancata osservanza di leggi, regolamenti e procedure interne. Una violazione
normativa può esporre l’azienda a sanzioni, responsabilità verso terzi o danni reputazionali, rendendo quindi queste
forme di rischio particolarmente delicate.
5. Infine, i rischi puri riguardano eventi esterni che possono colpire l’azienda in modo improvviso e negativo. Si tratta dei
cosiddetti rischi assicurabili, come calamità naturali, danni fisici a persone o cose, incidenti, rapine, furti o atti
terroristici. Sono definiti “puri” perché, a differenza di altre categorie, non presentano un possibile effetto positivo: se si
verificano, comportano inevitabilmente una perdita.
4) Quando sono invalide le deliberazioni del cda?
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono invalide quando non è presente la maggioranza degli
amministratori in carica al momento della riunione. Perché una delibera sia valida occorre quindi che partecipi almeno la
metà più uno degli amministratori, salvo che lo statuto richieda un numero ancora più elevato di presenze o introduca
regole diverse sulla partecipazione, come la possibilità di prendere parte attraverso strumenti di telecomunicazione.
Proprio perché la funzione di amministratore è personale, non è possibile farsi rappresentare da altri nel corso delle
riunioni e non è ammesso il voto per corrispondenza: la partecipazione deve essere effettiva e contestuale alla riunione
del consiglio.
Inoltre il voto per rappresentanza è vietato per il carattere personale delle funzioni di amministratore.
Allo stesso modo, il voto deve essere sempre palese e non può mai essere segreto, neppure se lo statuto lo prevede.
Questa regola serve a rendere identificabili i singoli votanti e a sapere con certezza chi abbia votato a favore o contro
una decisione, dato che solo chi ha espresso dissenso può eventualmente impugnare la delibera.
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5) Ruolo e funzioni dell’ODV e modello 231
Ai fini dell’esclusione della responsabilità penale della società per reati commessi da chi opera al suo interno, l’articolo 6
del D.lgs. n. 231 prevede l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire tali reati e, contestualmente,
l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, noto come ODV.
L’ODV ha il compito principale di vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli previsti dal modello 231, assicurando
che le procedure siano rispettate in ogni fase delle attività aziendali.
Il corretto e costante svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’ODV è indispensabile per ottenere l’esonero
dalla responsabilità penale, sia nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti apicali, cioè coloro che ricoprono
posizioni di vertice nell’organizzazione, sia nel caso in cui il reato sia commesso da dipendenti o collaboratori sottoposti
all’altrui direzione.
Pur operando in piena autonomia e indipendenza rispetto alla società, l’ODV collabora costantemente con l’ente per
verificare, applicare e aggiornare i modelli di organizzazione, gestione e controllo, assicurando che restino efficaci nel
prevenire il rischio di reati.
Il Modello 231 è un insieme di regole interne, procedure e controlli che un’azienda adotta per evitare che al suo interno
vengano commessi alcuni reati (come corruzione, frodi, falso in bilancio, ecc.), reati che porterebbero conseguenze
penali per l’azienda stessa.
Il modello funziona solo se c’è un Organismo di Vigilanza che:
• controlla che le regole siano rispettate
• aggiorna il modello
• segnala problemi
6) Al collegio sindacale può essere attribuita la funzione dell’odv?
Si, nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione
possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza.
È opportuno segnalare che l’attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza, può anche non riguardare il Collegio
Sindacale nel suo complesso, bensì uno o più dei suoi componenti.
Merita un approfondimento la questione relativa ai potenziali “punti di contatto” tra l’attività di vigilanza dell’OdV e
l’operato del Collegio Sindacale, in quanto quest’ultimo organo, infatti, secondo quanto disposto dall’art. 2403 c.c., ha
competenza nel “vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Il collegio sindacale dunque svolge e/o partecipa ad attività di controllo e di legalità e, al tempo stesso, pone in essere
condotte che sono particolarmente esposte al rischio di commissione di diverse tipologie di reato rilevanti secondo il
modello 231. Sono proprio questi punti di contatto, secondo i quali il soggetto “controllore” è suscettibile di divenire il
soggetto “controllato”, che hanno messo in forte dubbio l’ideale di perfetta indipendenza della funzione di vigilanza,
quando affidata al collegio sindacale.
L’importante secondo quanto si evince dalla pronuncia delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, è che, perché
il modello organizzativo sia attuato efficacemente, l’organismo e i suoi componenti, non siano chiamati ad essere
giudici di se stessi, ovvero che non siano al contempo controllori e controllati
7) Chi esercita l’azione di responsabilità nel sistema dualistico?
Nel sistema dualistico, l’articolo 2409 del codice civile disciplina l’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di
gestione.
Tale azione può essere promossa non solo dall’assemblea dei soci e dai soci di minoranza, secondo quanto previsto
dagli articoli 2393 e 2393-bis, ma anche e soprattutto dal Consiglio di Sorveglianza, che delibera in tal senso con la
maggioranza assoluta dei propri componenti.
Questa impostazione si distingue dal sistema tradizionale, nel quale la decisione di esercitare l’azione di responsabilità
costituisce una prerogativa tipica dell’assemblea.
Quando la deliberazione del Consiglio di Sorveglianza viene approvata con una maggioranza pari ai due terzi dei suoi
membri (maggioranza qualificata), l’avvio dell’azione comporta automaticamente la revoca dei consiglieri di gestione
interessati--> in tal caso è sempre il Consiglio di Sorveglianza a provvedere alla nomina dei loro sostituti.
L’esercizio dell’azione di responsabilità deve avvenire entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla
carica, poiché oltre tale termine l’azione si prescrive.
La legge consente anche la rinuncia all’azione o la sua transazione, analogamente a quanto accade nel sistema
tradizionale; tuttavia, la rinuncia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di
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tradizionale; tuttavia, la rinuncia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di
Sorveglianza e non deve incontrare l’opposizione di una minoranza qualificata di soci, cui l’ordinamento riconosce una
specifica tutela.
Es.
Un consigliere di gestione ha autorizzato una spesa inutile che ha causato un danno da 500 mila euro.
La società valuta di citarlo in giudizio, ma l’amministratore propone un accordo:
“Pago subito 300 mila euro e chiudiamo la questione.”
Il Consiglio di Sorveglianza può accettare l’accordo solo se:
• la maggioranza assoluta dei suoi membri vota a favore,
• nessun gruppo di soci qualificati si oppone (minoranza qualificata o il 5% del capitale sociale)
Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, la società conclude la transazione, incassa i 300 mila euro, e l’azione di
responsabilità non viene più esercitata.
8) Parlami della revisione legale dei conti
Nel diritto societario italiano, la revisione contabile è:
• obbligatoria per le S.p.A.
• affidata a un revisore o società di revisione esterno-->
in una S.p.A. il collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, ma solo in casi specifici e a
condizioni precise-->
lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione sia
attribuita al collegio sindacale; in tal caso, tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nel registro (quindi
con i requisiti professionali del D.Lgs. 39/2010)
Nelle S.p.A. coesistono due forme di controllo differenti. Da un lato vi è il controllo di legittimità, che nel modello
tradizionale è affidato al collegio sindacale, nel modello monistico è svolto dal Comitato per il controllo sulla gestione
istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, e nel modello dualistico è attribuito al Consiglio di sorveglianza;
Il controllo di legittimità è definito principalmente nell’art. 2403 c.c., che stabilisce che l’organo di controllo deve
vigilare su:
l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. x
Dall’altro lato vi è il controllo contabile, che consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità e nella
formulazione del giudizio sui bilanci: questo controllo, nelle S.p.A., non è disciplinato dal Codice Civile ma è regolato
dal Decreto Legislativo 39 del 27 gennaio 2010, che costituisce la normativa organica in materia di revisione legale.
L’incarico di revisione è conferito dall’assemblea dei soci al momento della costituzione della società ed è sempre
deliberato sulla base del parere favorevole del collegio sindacale.
Il revisore legale, o la società di revisione, rimane in carica per tre esercizi nelle società non quotate, in modo analogo
a quanto avviene per i
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