Il Diritto è un insieme di norme giuridiche che sono emanate nell’ambito di un ordinamento
giuridico. Nel nostro ordinamento esistono diverse fonti del diritto; vale, infatti, il principio della
gerarchia, il codice civile prevede che:
- Il primo livello normativo sia rappresentato da: Costituzione, testi unici e codici;
La costituzione è la fonte primaria di diritto nel nostro ordinamento e riporta tutti i principi basilari
della Repubblica, inoltre, la Costituzione viene detta Rigida ma può essere modificata solo
attraverso una legge di revisione costituzionale.
Il testo unico è un testo normativo complesso che regola una materia che precedentemente era
disciplinata da molteplici fonti.
Il Codice è un testo normativo che comprende in modo sistematico ed ordinato tutte le norme
relative ad uno specifico settore. In Italia abbiamo 5 codici: il codice civile, il codice di procedura
civile, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice della navigazione.
- Il secondo livello normativo sia rappresentato da: Leggi ordinarie, decreti legge, decreti
legislativi e leggi regionali;
Le leggi ordinarie possono essere emanate sulla base di una proposta di legge; i decreti legge
vengono emanati dal Governo per far fronte a casi di emergenza, mentre i decreti legislativi
vengono emanati sulla base di una legge delega formulata dal Parlamento. Le leggi regionali hanno
validità solo all’interno delle Regioni, il che è possibile grazie al principio di competenza per il
quale vi sono materie la cui potestà è esclusiva delle regioni.
- Il terzo livello normativo sia rappresentato dai Regolamenti, dove possono essere emanati
sia dal Governo che da altre autorità;
- Il quarto livello normativo sia rappresentato dagli Usi.
Il diritto inteso come insieme di norme si sta facendo riferimento al così detto diritto oggettivo. Si
vanta, invece, un diritto soggettivo tutte le volte in cui si fa riferimento a delle norme del diritto
oggettivo al fine di tutelare un nostro interesse personale. È possibile distinguere:
- i diritti reali, che sono diritti che si concretizzano direttamente sul bene;
- diritti di credito, che sono diritti che si concretizzano nel rapporto tra soggetti.
esiste un gruppo di diritti che sono più importanti di altri poiché connessi alla persona, i diritti
fondamentali della persona che sono garantiti dalla Costituzione, che non possono essere sottoposti
a limitazioni o compressioni. I soggetti di diritto, si distinguono:
- Persone fisiche: Ogni uomo è un soggetto del diritto e gode della capacità giuridica.
Tuttavia, affinché un soggetto possa agire in giudizio, deve godere della capacità di agire (o
capacità legale), che si acquisisce con la maggiore età. I casi di incapacità legale che sono
rappresentati da:
Minore età: il minore di 18 anni non ha la capacità di agire, una capacità limitata è
o riconosciuta al minore emancipato, ossia a colui che ha un’età compresa tra 16 e 18
anni.
Interdizione legale: riguarda il maggiorenne che è in uno stato di infermità mentale,
o per cui non è in grado di tutelare i propri interessi.
L’inabilitazione: che riguardo colore che sono incapaci di provvedere ai propri
o interessi poiché affetti, ad esempio da cecità, mutismo, sordità etc.
Infatti, per tali soggetti è possibile ricorrere all’istituto della rappresentanza consentendo
quindi ad un rappresentante legale di agire per nome e per conto del rappresentato. Può
verificarsi anche il caso di incapacità naturale, in cui una persona capace, si trovi in uno
stato tale da essere incapace di intendere e di volere.
- Gli enti collettivi e le organizzazioni, sono dei soggetti del diritto per i quali, non si fa la
distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire. Alle organizzazioni, è infatti
riconosciuta la soggettività giuridica, che può raggiungere il massimo grado con il
riconoscimento della personalità giuridica, in virtù della quale si ha il raggiungimento
dell’autonomia patrimoniale perfetta. Una prima distinzione degli enti, che è possibile fare,
è in base allo scopo, ossia in ente pubblico, che ha una finalità pubblica e quini non di lucro,
ed ente privato, che ha una finalità privatistica. Più nel dettaglio:
Enti a scopo di lucro: si pongono come obiettivo il conseguimento di un utile da
o dividere tra i soci (società) o di conseguire un’utilità economica che sarà poi
ripartita;
Enti senza scopo di lucro: non si pongono come obiettivo il conseguimento di un
o utile, ma hanno finalità di carattere culturale, religioso e politico. Tra gli enti
collettivi non a scopo di lucro si ricordano le associazioni, le fondazioni ed i
comitati.
Tra gli enti pubblici si distinguono:
Enti pubblici territoriali: sono quelli individuati all’interno di uno specifico
ambito territoriale, lo Stato, le Regioni, le Province, quindi rappresentano i
cittadini che appartengono a quel territorio.
Enti pubblici istituzionali: svolgono funzioni pubblicistiche in settori di
attività di interesse generale, come l’istruzione (università), la previdenza
sociale (Inps) etc.
Enti pubblici economici: sono quelli che operano nel settore economico
svolgendo quindi un’attività, generalmente, commerciale.
L’obbligazione è un rapporto giuridico, tra un debitore che è tenuto ad effettuare una determinata
prestazione di natura patrimoniale, nei confronti di un creditore. Gli elementi costitutivi di
un’obbligazione sono:
- I soggetti sono coinvolti nell’obbligazione, ossia debitore e creditore.
- L’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione che il debitore deve effettuare al fine di
soddisfare gli interessi del creditore e che deve essere: Lecita, Possibile, Determinato o
determinabile e Contenuto patrimoniale.
- Il vincolo giuridico che lega debitore e creditore e che risulta strettamente legato alle fonti
dell’obbligazione. Sono fonti dell’obbligazione: Contratto, Fatto illecito ed altri atti o fatti,
come Promesse pubbliche, Pagamento dell’indebito ed arricchimento senza causa.
Nel caso in cui vi siano più debitori si ha la distinzione in obbligazione parziaria e solidale.
Nell’obbligazione parziaria, laddove l’obbligazione risulti “divisibile”; mentre nell’obbligazione
solidale, uno dei debitori effettua l’intera prestazione al creditore per poi chiedere mediante l’azione
di regresso.
L’obbligazione parziaria nel caso di una pluralità di debitori è l’eccezione, mentre la regola è
costituita dall’obbligazione solidale. Nel caso contrario, in cui vi sono più creditori, vi è comunque
la distinzione tra obbligazione parziaria ed obbligazione solidale.
La prestazione, dato il principio di autonomia contrattuale; si distinguono, vari tipi di obbligazioni e
la distinzione riguarda fondamentalmente la modalità di adempimento:
- Obbligazioni di dare: la prestazione riguarda la consegna di un bene;
- Obbligazioni di fare: la prestazione riguarda lo svolgimento di un’attività;
- Obbligazioni di non fare: consiste nell’obbligo di astenersi da una certa attività;
- Obbligazioni accessorie: sono quelle obbligazioni che si accompagnano alle principali, e che
sono logicamente e funzionalmente collegate alle stesse al fine di realizzare meglio gli
interessi del creditore;
- Obbligazioni naturali: non si tratta di vere e proprie obbligazioni, ma di prestazioni eseguite
in attuazione di un obbligo morale e sociale, come ad esempio, i debiti di gioco.
Nell’ambito delle Obbligazioni di dare, rientrano anche le Obbligazioni pecuniarie per le quali, la
prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro (pecunia). In tal caso di parlerà di:
- Debiti di valuta è quando la somma da pagare è stata determinata al momento in cui nasce
l’obbligazione, non tenendo conto, quindi, di eventuali svalutazioni della moneta
riscontrabili al momento del pagamento;
- Debiti di valore, quando la somma non è determinata nel momento in cui nasce
l’obbligazione, ma corrisponde ad un valore che sarà quantificato solo al momento del
pagamento.
Le obbligazioni possono estinguersi in diverse modalità ossia:
- L’adempimento è il miglior modo di estinguere un’obbligazione e prevede che il debitore
esegua la prestazione soddisfacendo gli interessi del creditore. L’adempimento possa dirsi
correttamente determinato, occorre che esso sia eseguito secondo determinate regole,
relativamente ai soggetti, al luogo, alle modalità ed al tempo:
Per quanto riguarda i soggetti, se lo stato di incapacità riguarda il debitore, l’adempimento viene
considerato valido poiché la prestazione del debitore è un comportamento dovuto. Contrariamente,
se lo stato di incapacità riguarda il creditore, l’adempimento è considerato inefficace in quanto il
creditore deve essere in grado di valutare l’esattezza della prestazione e, di utilizzarla
coscientemente.
Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento, quest’ultimo è generalmente determinato dalle
parti. Tuttavia in mancanza di un accordo relativo al luogo, il codice civile prevede che:
L’obbligazione di consegna di una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui si trovava
la cosa quando è sorta l’obbligazione;
L’obbligazione pecuniaria o va adempiuta al domicilio del creditore.
Le altre obbligazioni vanno adempiute al domicilio del debitore.
Per quanto riguarda la modalità di esecuzione la prestazione deve corrispondere sia
qualitativamente che quantitativamente a quanto previsto dall’obbligazione.
Per quanto riguarda il tempo dell’adempimento, normalmente la scadenza viene stabilita dalle parti.
Se l’adempimento non viene effettuato alla scadenza interviene la situazione di mora (ritardo) che,
può riguardare sia il debitore che il creditore. Infatti il debitore, si dice in mora quando non esegue
la prestazione nel termine stabilito. Tuttavia dalla situazione di mora derivano una serie di
conseguenze a carico del debitore, ossia:
Il risarcimento del danno provocato dal ritardo di cui il debitore è responsabile;
Il passaggio del rischio per impossibilità sopravvenuta della prestazione dal creditore al
debitore.
Nel caso in cui, però, l’impossibilità sopravvenuta si verifica successivamente al termine di
scadenza stabilito è tenuto al risarcimento del danno. Le conseguenze della mora si producano è
necessaria la costituzione in mora, gli effetti della mora si realizzano automaticamente quando:
L’obbligazione deriva da fatto illecito;
Il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
Nel caso di obbligazioni che devono essere adempiute al domicilio del creditore, come nel
caso di obbligazioni pecuniarie.
Il creditore, si dice in mora, quando, senza un comportamento giustificato, rifiuta di ricevere
l’adempimento offerto dal debitore oppure ostacola l’adempimento stesso. Si hanno due ipotesi:
Alla scadenza del termine, non scatta la mora del debitore, né le relative conseguenze;
Il debitore, costituisce in mora il creditore ed in tal caso alcune conseguenze possono essere:
Il debitore non risponde dei danni per mancato adempimento;
Il debitore non è tenuto a pagare gli interessi sulle somme depositate;
Il debitore beneficia di un risarcimento a carico del creditore per effetto del suo
comportamento.
L’inadempimento consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Più nel dettaglio si
ha: - Inadempimento totale e definitivo: il debitore non esegue per nulla la prestazione e non
sussiste più alcun interesse del creditore a riceverlo;
- Inesatto adempimento: il debitore esegue la prestazione ma non rispetta gli standard
quantitativi e qualitativi previsti.
L’ordinamento prevede una serie di rimedi volti a risarcire il creditore del danno ricevuto. In
particolare:
Il creditore che abbia interesse alla prestazione può attivare l’azione giudiziaria per ottenere
l’adempimento coattivo, ossia la realizzazione forzata del proprio credito.
Nel caso di obbligazioni a prestazioni corrispettive il creditore può rifiutarsi di proseguire la
controprestazione (il committente può rifiutarsi di pagare il corrispettivo all’appaltatore
finché questi non ha realizzato un’opera).
Qualora l’inadempimento risulti di una certa gravita si può richiedere la risoluzione del
contratto, ossia lo scioglimento del contratto.
Il debitore è esonerato dalla responsabilità per inadempimento qualora dimostri che pur utilizzando
la necessaria diligenza, quella prestazione non era realizzabile o esattamente realizzabile per cause
non dipendenti da sua colpa.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione dell’obbligazione, in quanto
quella determinata prestazione non è più oggettivamente realizzabile. È necessario che, però,
l’impossibilità sia:
Sopravvenuta, ossia che si verifichi dopo la nascita dell’obbligazione;
Definitiva: se l’impossibilità è solo temporanea l’obbligazione rimane in vita;
Oggettiva: deve trattarsi di un impedimento assoluto e, non relativo alla sola persona o alla
capacita economica del debitore.
L’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione ma non libera automaticamente il debitore. In
tal caso, il debitore deve dimostrare che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è dovuta a
caso fortuito o a forza. In caso contrario è tenuto al risarcimento del danno.
I modi di estinzione satisfattivi, che generano un’utilità indiretta al creditore, si distinguono in
compensazione e confusione. La compensazione si realizza quando due soggetti si trovano ad essere
contemporaneamente creditore e debitore l’uno verso l’altro per due obbligazioni distinte. La
compensazione viene indicata come un modo di estinzione satisfattivo perché il creditore pur non
ricevendo il credito, risparmia di pagare il proprio debito ed ottiene un vantaggio indiretto. Il codice
prevede 3 tipi di compensazione: La Compensazione legale che opera automaticamente quando si
verifica la coesistenza di suoi debiti, che abbiano ad oggetto prestazioni omogenee, liquidi ed
esigibili; la Compensazione giudiziale e Compensazione volontaria.
Mentre, la confusione, si ha quando, per qualsiasi motivo, la posizione del creditore e quella del
debitore coincidono con la stessa persona. In tal caso si dice che l’obbligazione si estingue per
confusione, essendo il debito ed il credito confluiti nello stesso patrimonio.
I modi di estinzione non satisfattivi, con i quali l’interesse del creditore non ottiene alcun
adempimento, si distinguono in:
La novazione si ha quando il debitore ed il creditore si accordano per estinguere
l’obbligazione e per sostituirla con una nuova obbligazione diversa per titolo o per oggetto.
Con la remissione del debito il creditore rinuncia al proprio credito, infatti l’obbligazione
risponde ad un interesse del creditore, per cui questi può decidere, per qualsiasi motivo di
rinunciarvi.
Con la prescrizione, l’obbligazione si estingue per inerzia del creditore, che non compie
alcun atto di esercizio. Il termine di prescrizione in materia di obbligazioni è quello
originario di 10 anni, termini più brevi sono, però, previsti in alcune specifiche ipotesi.
il risarcimento del danno è previsto sia nel caso di Responsabilità Contrattuale, ossia per violazione
di un preesistente contratto tra le parti. Che nel caso di Responsabilità extracontrattuale, che non
prevede la preesistenza di un contratto tra le parti, ma che si verifica a carico di colui che per dolo o
per colpa l’arreca un danno ad altri.
La disciplina della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si differenzia per i seguenti punti:
Prescrizione, ed in particolare il diritto di credito e quello al risarcimento del danno si
prescrivono nel termine di dieci anni nel caso di responsabilità contrattuale, mentre in 5 nel
caso di responsabilità extracontrattuale.
Onere della prova, ed in particolare nella responsabilità contrattuale la normativa prevede
che sia il debitore a dover dimostrare, eventualmente, la sua assenza di colpa; Nella
responsabilità extracontrattuale, invece, valgono le regole ordinarie, per cui è il
danneggiato/creditore che deve provare il fatto e la colpa del danneggiante.
Ci sono due possibili forme di risarcimento, ovvero, il Risarcimento in forma specifica che consiste
nel ripristinare la situazione lesa dall’illecito con l’eliminazione della causa; mentre il Risarcimento
per equivalente è il rimedio di gran lunga prevalente e consiste nel corrispondere una somma di
denaro al danneggiato commisurata al danno da lui subito. In particolare il risarcimento deve
comprendere la perdita subita dal creditore o dal danneggiato, nonché il mancato guadagno ossia il
lucro cessante.
Nel caso di responsabilità contrattuale, si configura il risarcimento del danno quando:
Inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligazione;
Impossibilità sopravvenuta della prestazione, se il debitore non prova che l’impossibilità è
dipesa da causa a lui non imputabile;
Impossibilità sopravvenuta della prestazione in ogni caso quando il debitore è in mora;
Ritardo ingiustificato dell’adempimento.
Secondo il codice civile, si definisce contratto un accordo tra due o più parti, volto alla costituzione,
regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale. La definizione sottolinea, quindi
che, il contratto:
- È un accordo tra due o più parti (soggetti).
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