Diritto privato: concetti generali
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni della vita economico-sociale. In particolare si occupa:
- Delle organizzazioni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modo e in che limite.
- Dei debiti e dei crediti, dei contratti (incidono sulla proprietà, sull’uso dei beni, creano rapporti di debito e credito).
- Dei danni, quando qualcuno subisce l’aggressione di un suo bene (lesione fisica, perdita di un possibile guadagno andato in fumo, sofferenza morale).
- Delle attività economiche organizzate, della famiglia, cioè delle relazioni fra marito e moglie, fra genitori e figli negli aspetti sia personali sia economici.
- Delle successioni a causa di morte.
Il diritto privato in particolar modo si occupa di regolare tali fenomeni e di indirizzare il comportamento degli uomini, coinvolti in questi fenomeni, in un senso che sia socialmente desiderabile. Infatti, il compito principale del diritto privato è quello di risolvere i conflitti che possono sorgere fra due individui i cui interessi sono incompatibili, e prevenirli. In questo modo si evita “la giustizia da sé” e si assicura la pace sociale. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato sono di carattere economico-materiale e di tipo morale.
Diritto oggettivo e soggettivo
Il diritto oggettivo è un complesso di norme giuridiche; il diritto soggettivo, invece, significa il potere d’azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro e dipende da quello oggettivo, che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi. Ad esempio, il diritto privato italiano dà al padrone di casa il diritto di mandare via l’inquilino che non paga il canone. Nel primo caso il termine è usato in senso oggettivo, nel secondo in senso soggettivo.
Norme giuridiche (o norme del diritto)
Le norme giuridiche sono l’elemento alla base del diritto oggettivo e funzionano attraverso la combinazione di tre elementi: regola, sanzione, apparato.
- Regola: È indirizzata agli uomini per orientare il loro comportamento nel senso desiderato. Se la regola è osservata, il diritto ha raggiunto immediatamente il suo scopo.
- Sanzione: È la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Tale violazione è, al tempo stesso, normalmente lesione dell’interesse di qualcuno. Distinguiamo allora tre diversi ruoli della sanzione:
- Ruolo soddisfattivo: Si ripristina l’interesse leso cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.
- Ruolo compensativo: Serve a compensare la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
- Ruolo punitivo: Serve a colpire un comportamento riprovevole pertanto non ripristina l’interesse leso né lo compensa.
- Ruolo deterrente o preventivo: Quasi tutte le sanzioni hanno lo scopo di indurre paura affinché le regole non vengano violate.
- Apparati: Sono essenzialmente pubblici funzionari che hanno il compito di verificare eventuali violazioni delle regole e di applicare le sanzioni secondo procedure stabilite.
Terminologia
Ordinamento/sistema giuridico: Insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.
Istituto giuridico: Insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (esempio: istituto del matrimonio).
Applicazione delle norme giuridiche
Le norme giuridiche presentano la caratteristica della generalità, in quanto sono indirizzate a una moltitudine di destinatari, e dell’astrattezza, in quanto sono applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete. La fattispecie, dal latino “immagine del fatto”, è la descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che tale descrizione possa adattarsi a una moltitudine di eventi storici che presentano quelle stesse caratteristiche. L’operazione logica con cui una fattispecie concreta si fa corrispondere a una astratta è chiamata qualificazione della fattispecie. In alcuni casi, per individuare uno specifico trattamento giuridico di una fattispecie concreta si possono anche applicare più norme coordinandole fra loro. Tale soluzione giuridica prende il nome di combinato disposto.
Applicare una norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Ma per applicare la norma occorre prima interpretarla. L’interpretazione è l’attività finalizzata ad identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Questa attività è particolarmente necessaria quando la terminologia utilizzata nel testo normativo risulta ambigua, cioè con diversi significati contrastanti fra loro. Si possono avere due tipi di interpretazioni:
- Interpretazione restrittiva: Dà alla norma un significato più limitato rispetto agli altri possibili.
- Interpretazione estensiva: Dà un significato più ampio rispetto agli altri possibili.
Per interpretare una norma vi sono dei limiti e dei criteri stabiliti dal diritto. I criteri sono:
- Criterio letterale: Le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi hanno nella lingua italiana.
- Criterio logico: Viene utilizzato quando il testo normativo risulta essere ambiguo e porta a scegliere fra i vari significati possibili quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. A sua volta, tale concetto può essere inteso in senso oggettivo e soggettivo:
- Criterio psicologico (senso soggettivo): Si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma; per la preparazione è importante l’esame dei lavori preparatori (esempio: le discussioni svolte in senato).
- Criterio teleologico (senso oggettivo): Si riferisce allo scopo che obbiettivamente la norma mira a realizzare, a prescindere da ciò che individualmente pensavano o volevano i suoi autori materiali.
- Criterio sistematico: Tiene conto delle altre norme giuridiche che sono in qualche modo collegate alla norma da interpretare.
- Criterio storico: L’interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che l’hanno preceduta nel regolare la stessa materia.
Ovviamente lo stesso testo normativo può ricevere interpretazioni diverse in tempi diversi: si parla in questo caso di interpretazione evolutiva. Inoltre, l’interpretazione, come abbiamo detto, non è affidata al capriccio o al buon senso dell’interprete, ma deve obbedire a dei criteri per il fenomeno della certezza del diritto, ovvero la possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze derivino, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto.
Gli interpreti delle norme
Tutti hanno il diritto di interpretare le norme in quanto ognuno è tenuto ad osservarle. Vi sono però alcune categorie di persone maggiormente “qualificate” la cui interpretazione assume uno speciale rilievo.
- Interpretazione autentica: È quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva, cioè la norma interpretata si considera aver avuto, fin dalla sua origine, il significato individuato successivamente dalla norma interpretativa (produce effetti anche per il passato e non solo per il futuro). L’interpretazione autentica è la sola a vincolare tutti gli altri interpreti.
- Interpretazione giudiziale: È l’interpretazione fatta dai giudici e può variare da giudice a giudice. Tale interpretazione prende il nome di giurisprudenza (interpretazioni fatte dai giudici). Essa è vera fonte di diritto nei sistemi giuridici inglesi e statunitensi (common law), dove le interpretazioni dei giudici di grado superiore vincolano quelli di grado inferiore, e applicano il principio del precedente giuridico. Nei sistemi giuridici definiti civil law, ogni tribunale può interpretare la norma come meglio ritiene, anche senza tener conto dei giudici di grado superiore (corte di cassazione, corti d’appello), pertanto non sono fonti di diritto (n.b: ovviamente però le interpretazioni superiori influenzano molto quelle inferiori).
- Interpretazione amministrativa: È quella fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti nelle materie che le norme disciplinano.
- Interpretazione dottrinale: È quella fatta dagli studiosi del diritto. La dottrina può influenzare la giurisprudenza: spesso, infatti, i revirements giurisprudenziali (i cambiamenti di indirizzo interpretativo) sono il frutto delle critiche dottrinali alla giurisprudenza precedente.
Lacune del diritto e analogia
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. Si afferma allora che c’è una lacuna del diritto. Ciò non deve stupire. Infatti, dinanzi a una realtà economico-sociale sempre più complessa e in continuo cambiamento, è impossibile che tutti i suoi aspetti siano regolati da un’apposita norma. Pertanto, la completezza dell’ordinamento giuridico è un ideale irrealizzabile. Nel caso in cui siano presenti delle lacune, per individuare il trattamento giuridico che deve essere applicato, si ricorre all’analogia. Essa consiste nell’applicare al caso, non direttamente previsto da una norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga. L’uso dell’analogia ha dei limiti: l’art. 12 prel. individua due categorie in cui essa non può essere utilizzata, ovvero per le norme penali, poiché, per la gravità delle sanzioni previste, devono essere delimitate in modo preciso e rigoroso, e per le norme eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte (elenco tassativo). Inoltre, possono esserci rari casi in cui non si riesce a trovare neppure una norma la quale preveda casi o materie analoghe. In tale circostanza il caso va regolato applicando i principi dell’ordinamento giuridico. Questi non si identificano con questa o quella norma determinata, ma corrispondono ai criteri e alle regole fondamentali, che pur non essendo scritti in una precisa norma, stanno alla base della nostra organizzazione giuridica, sociale e politica. Essi si ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obbiettivo comune (norme sui rapporti fra inquilini e locatori, lavoratori e datori di lavoro) e dalla costituzione (ad esempio il principio di solidarietà fra gli uomini o il principio di uguaglianza).
Argomentazione giuridica
L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte a un problema di applicazione di norme giuridiche, si sostiene una soluzione e se ne combattono altre. Lo scopo pratico di tale disciplina è pertanto la persuasione: persuadere qualcun altro che la propria soluzione giuridica è quella più corretta. L’argomentazione giuridica, oltre all’analogia e all’interpretazione, utilizza alcuni meccanismi logici che prendono il nome di argomenti.
- Argomento a contrariis: Se una norma prevede certe conseguenze per il caso a, queste non sono applicabili per i casi diversi da a.
- Argomento a fortiori: Se una norma prevede una certa conseguenza per il caso a, in quanto presente determinate caratteristiche che corrispondono allo scopo della norma, e il caso b presenta, in modo ancora più marcato, tali caratteristiche, allora la norma deve essere applicata a maggior ragione anche al caso b.
- Argomento ad absurdum: Date due soluzioni si sostiene una in quanto l’altra porterebbe a risultati assurdi o irragionevoli.
Una particolare argomentazione giuridica è basata sull’analisi economica del diritto. Essa consiste nel mettere a confronto le diverse soluzioni possibili per un determinato problema giuridico, individuando le possibili conseguenze economiche e la soluzione che permette un’allocazione razionale ed efficiente delle risorse implicate nel problema. L’analisi economica, più che una tecnica di argomentazione giuridica, è spesso una tecnica di argomentazione politica (serve a persuadere che una determinata soluzione è la più opportuna e desiderabile, anche se non corrisponde alle norme esistenti e ne richiederebbe dunque il cambiamento).
Diritto privato e pubblico
Il diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere ed agire nel proprio interesse personale, senza costringerle a subire imposizioni esterne. Dunque si ispira all’idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza reciproca, in un rapporto nel quale non c’è chi comanda e chi obbedisce, perché la volontà e l’interesse dell’uno valgono quanto la volontà e l’interesse dell’altro. Il diritto privato è un “diritto comune” poiché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini e interessi privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per interessi e fini pubblici, e poiché è il diritto che si applica in via generale a tutti i rapporti e le situazioni, ad esclusione di quelli che necessitano di norme particolari specifiche. (esempio: il comune vuole il fondo di Tizio e procede con la contrattazione; se Tizio è disposto a vendere, quindi c’è la volontà, il contratto si conclude e la proprietà si trasferisce in capo al comune).
Il diritto pubblico è il complesso di norme che attribuiscono ad una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni e gli interessi delle persone, anche senza o contro la volontà di queste. Esso si ispira a principi quali la soggezione e la subordinazione di qualcuno a qualcun altro. Appartengono al diritto pubblico anche le norme che regolano l’organizzazione, il funzionamento e i rapporti reciproci delle pubbliche autorità (come funziona il Governo, quali sono i rapporti con il Parlamento, come si prendono le decisioni etc…). (esempio: il comune vuole il fondo di Tizio per costruire uno stadio; Tizio non vuole cederlo ma il comune, al di là della volontà del proprietario, versa una somma di denaro nella quantità prevista dalla legge e diviene il nuovo proprietario). Possiamo dire che il diritto privato è la regola, mentre il diritto pubblico è l’eccezione: dove nessuna norma del diritto pubblico detta una disciplina speciale per le situazioni e azioni degli apparati pubblici, si applica il diritto privato.
N.B: Prima diritto pubblico e privato erano ben separati e distinti, oggi tuttavia, a causa del crescente intreccio fra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, vi sono dei casi in cui una medesima situazione è regolata da entrambi i diritti e ciò comporta sul piano pratico connessioni continue fra i due. (esempio: Tizio proprietario di un fondo per diritto privato non può costruirvi per i piani regolatori del proprio comune, approvati dalla Regione secondo norme di diritto pubblico).
Il diritto privato costituisce un settore molto vasto ed eterogeneo pertanto viene suddiviso al suo interno in delle aree pressoché omogenee:
- Diritto civile: È l’area più corposa e antica del diritto privato. Si occupa di: rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazione e altre organizzazioni senza scopo di profitto.
- Diritto commerciale: Si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche (imprese), e delle organizzazioni create a questo fine (società).
- Diritto industriale: Può considerarsi una sottopartizione del diritto commerciale: si occupa della concorrenza fra le imprese e dei diritti delle creazioni intellettuali (brevetti, diritti d’autore, marchi).
- Diritto del lavoro: Si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.
- Diritto di navigazione: Si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
Concetti in contrasto
Abbiamo due concetti alla base del nostro ordinamento giuridico che a primo sguardo sembrano essere in contrasto fra loro:
Individuo-collettività
È un contrasto evidente perché ogni volta che si realizzano gli interessi individuali si genera un danno alla collettività. L’ordinamento concilia questi concetti contrastanti tramite le comunità intermedie. Infatti, all’interno della collettività gli individui non vivono isolati ma sono organizzati in gruppi o comunità (la famiglia, i partiti, i sindacati, le confessioni religiose) e la costituzione, tramite l’art. 2, “riconosce i diritti inviolabili dell’uomo”, e precisa che tali diritti sono riconosciuti e garantiti a questi “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”. Si parla di privato sociale. N.B: Allo Stato non si richiede di evitare ogni interferenza nell’autonomia delle comunità intermedie, ma si richiede invece di intervenire ogni qualvolta vi siano in pericoli i diritti individuali (esempio: lo Stato ha titolo di intervenire nei rapporti genitori-figli se i primi li maltrattano, o se marito e moglie divorziano etc…).
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