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La concorrenza sleale è un comportamento scorretto tra imprenditori che si fanno concorrenza sul

mercato. In Italia la disciplina è nel Codice civile, agli articoli 2598 e seguenti. La concorrenza in sé

è lecita, anzi è il motore del mercato, ma deve svolgersi con mezzi corretti. Diventa “sleale” quando

un’impresa cerca di prendere clienti ai rivali con metodi che non sono basati sulla qualità o sul

prezzo dei propri prodotti.

Gli atti tipici previsti dall’art. 2598 c.c.

1. Confusione: usare nomi, marchi, insegne o altri segni distintivi che possono creare

confusione con quelli di un concorrente, oppure imitare servilmente i suoi prodotti (per

esempio copiare l’aspetto di un prodotto in modo da farlo scambiare per l’originale).

2. Denigrazione e appropriazione di pregi: diffondere notizie e apprezzamenti negativi sui

prodotti o sull’attività di un concorrente, oppure vantarsi di qualità o meriti che

appartengono a lui.

3. Clausola generale: avvalersi direttamente o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non

conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda altrui.

Rientrano qui, per esempio, il boicottaggio, lo storno di dipendenti o di clienti con metodi

scorretti, la violazione di segreti aziendali e la pubblicità ingannevole nei confronti dei

concorrenti.

Quando si con gura

Di solito servono tre elementi: i soggetti devono essere imprenditori in rapporto di concorrenza

(anche potenziale), il comportamento deve essere scorretto secondo i criteri sopra descritti, e deve

esserci almeno un’idoneità a danneggiare il concorrente. Non è necessario che il danno si sia già

veri cato.

Quali rimedi esistono

L’imprenditore danneggiato può chiedere al giudice:

• l’inibitoria, cioè l’ordine di cessare il comportamento scorretto;

• la rimozione degli effetti dell’illecito (per esempio il ritiro dei prodotti confusori);

• il risarcimento del danno (art. 2600 c.c.), se c’è dolo o colpa;

• la pubblicazione della sentenza in alcuni casi.

Si può anche agire in via cautelare, con procedura d’urgenza, se c’è il rischio di un danno grave.

Un esempio concreto

Una pizzeria apre accanto a un locale storico con un nome quasi identico e lo stesso logo, in modo

che i clienti pensino sia la stessa attività: è concorrenza sleale per confusione.

Esistono poi altre norme collegate, come quelle sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche

commerciali scorrette (Codice del consumo) e sulla tutela dei segreti commerciali (Codice della

proprietà industriale), che possono applicarsi insieme.

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La concorrenza sleale nel diritto italiano

Descrizione generale a scopo di studio, redatta da Claude. Non costituisce consulenza legale.

1. Introduzione: concorrenza lecita e concorrenza sleale

In un'economia di mercato la concorrenza è un valore da tutelare. Le imprese che offrono beni e

servizi simili si contendono i clienti, e questa competizione spinge a migliorare la qualità, a ridurre i

prezzi e a innovare. Per questo l'ordinamento italiano non vieta la concorrenza: ne garantisce la

libertà, che trova fondamento nell'art. 41 della Costituzione, il quale riconosce la libertà di iniziativa

economica privata.

Tale libertà, tuttavia, non è illimitata. L'art. 41 stabilisce che l'iniziativa economica non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità

umana. In questo quadro si inserisce la disciplina della concorrenza sleale, contenuta negli articoli

2598 e seguenti del Codice civile: essa individua i comportamenti con cui un imprenditore, per

sottrarre clienti ai concorrenti, non si af da ai propri meriti (qualità, prezzo, servizio) ma ricorre a

mezzi scorretti.

La distinzione di fondo è dunque questa: la concorrenza è lecita quando è fondata sulla maggiore

ef cienza e attrattività della propria offerta, ed è sleale quando cerca di ottenere un vantaggio

danneggiando il concorrente con strumenti contrari alla correttezza professionale.

2. Le fonti normative

La disciplina è articolata su più livelli, che spesso si applicano congiuntamente.

Il Codice civile. Il nucleo si trova nel Libro V, Titolo X, Capo I ("Della concorrenza"). Gli articoli

2595-2597 contengono disposizioni generali sui criteri della concorrenza, sui limiti convenzionali e

sull'obbligo di contrattare per chi opera in monopolio legale. Gli articoli 2598-2601 disciplinano

speci camente gli atti di concorrenza sleale e i rimedi.

Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). Tutela marchi, brevetti, disegni e modelli,

e le informazioni segrete (artt. 98 e 99). La violazione di questi diritti può concorrere con l'illecito

concorrenziale.

Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e la disciplina sulla pubblicità ingannevole e

comparativa (D.Lgs. 145/2007). Proteggono principalmente i consumatori e, nel caso del D.Lgs.

145/2007, anche i professionisti concorrenti dalla pubblicità ingannevole e dalla pubblicità

comparativa illecita. L'applicazione è af data in sede amministrativa all'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato (AGCM).

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La normativa antitrust (L. 287/1990 e artt. 101 e 102 TFUE). Riguarda le intese restrittive, gli

abusi di posizione dominante e le concentrazioni. Va tenuta distinta dalla concorrenza sleale:

l'antitrust tutela l'assetto concorrenziale del mercato nel suo complesso, e quindi un interesse

pubblico, mentre la concorrenza sleale protegge in primo luogo gli int

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ziniato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Motolese Matteo.

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