La concorrenza sleale è un comportamento scorretto tra imprenditori che si fanno concorrenza sul
mercato. In Italia la disciplina è nel Codice civile, agli articoli 2598 e seguenti. La concorrenza in sé
è lecita, anzi è il motore del mercato, ma deve svolgersi con mezzi corretti. Diventa “sleale” quando
un’impresa cerca di prendere clienti ai rivali con metodi che non sono basati sulla qualità o sul
prezzo dei propri prodotti.
Gli atti tipici previsti dall’art. 2598 c.c.
1. Confusione: usare nomi, marchi, insegne o altri segni distintivi che possono creare
confusione con quelli di un concorrente, oppure imitare servilmente i suoi prodotti (per
esempio copiare l’aspetto di un prodotto in modo da farlo scambiare per l’originale).
2. Denigrazione e appropriazione di pregi: diffondere notizie e apprezzamenti negativi sui
prodotti o sull’attività di un concorrente, oppure vantarsi di qualità o meriti che
appartengono a lui.
3. Clausola generale: avvalersi direttamente o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda altrui.
Rientrano qui, per esempio, il boicottaggio, lo storno di dipendenti o di clienti con metodi
scorretti, la violazione di segreti aziendali e la pubblicità ingannevole nei confronti dei
concorrenti.
Quando si con gura
Di solito servono tre elementi: i soggetti devono essere imprenditori in rapporto di concorrenza
(anche potenziale), il comportamento deve essere scorretto secondo i criteri sopra descritti, e deve
esserci almeno un’idoneità a danneggiare il concorrente. Non è necessario che il danno si sia già
veri cato.
Quali rimedi esistono
L’imprenditore danneggiato può chiedere al giudice:
• l’inibitoria, cioè l’ordine di cessare il comportamento scorretto;
• la rimozione degli effetti dell’illecito (per esempio il ritiro dei prodotti confusori);
• il risarcimento del danno (art. 2600 c.c.), se c’è dolo o colpa;
• la pubblicazione della sentenza in alcuni casi.
Si può anche agire in via cautelare, con procedura d’urgenza, se c’è il rischio di un danno grave.
Un esempio concreto
Una pizzeria apre accanto a un locale storico con un nome quasi identico e lo stesso logo, in modo
che i clienti pensino sia la stessa attività: è concorrenza sleale per confusione.
Esistono poi altre norme collegate, come quelle sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche
commerciali scorrette (Codice del consumo) e sulla tutela dei segreti commerciali (Codice della
proprietà industriale), che possono applicarsi insieme.
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La concorrenza sleale nel diritto italiano
Descrizione generale a scopo di studio, redatta da Claude. Non costituisce consulenza legale.
1. Introduzione: concorrenza lecita e concorrenza sleale
In un'economia di mercato la concorrenza è un valore da tutelare. Le imprese che offrono beni e
servizi simili si contendono i clienti, e questa competizione spinge a migliorare la qualità, a ridurre i
prezzi e a innovare. Per questo l'ordinamento italiano non vieta la concorrenza: ne garantisce la
libertà, che trova fondamento nell'art. 41 della Costituzione, il quale riconosce la libertà di iniziativa
economica privata.
Tale libertà, tuttavia, non è illimitata. L'art. 41 stabilisce che l'iniziativa economica non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana. In questo quadro si inserisce la disciplina della concorrenza sleale, contenuta negli articoli
2598 e seguenti del Codice civile: essa individua i comportamenti con cui un imprenditore, per
sottrarre clienti ai concorrenti, non si af da ai propri meriti (qualità, prezzo, servizio) ma ricorre a
mezzi scorretti.
La distinzione di fondo è dunque questa: la concorrenza è lecita quando è fondata sulla maggiore
ef cienza e attrattività della propria offerta, ed è sleale quando cerca di ottenere un vantaggio
danneggiando il concorrente con strumenti contrari alla correttezza professionale.
2. Le fonti normative
La disciplina è articolata su più livelli, che spesso si applicano congiuntamente.
Il Codice civile. Il nucleo si trova nel Libro V, Titolo X, Capo I ("Della concorrenza"). Gli articoli
2595-2597 contengono disposizioni generali sui criteri della concorrenza, sui limiti convenzionali e
sull'obbligo di contrattare per chi opera in monopolio legale. Gli articoli 2598-2601 disciplinano
speci camente gli atti di concorrenza sleale e i rimedi.
Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). Tutela marchi, brevetti, disegni e modelli,
e le informazioni segrete (artt. 98 e 99). La violazione di questi diritti può concorrere con l'illecito
concorrenziale.
Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e la disciplina sulla pubblicità ingannevole e
comparativa (D.Lgs. 145/2007). Proteggono principalmente i consumatori e, nel caso del D.Lgs.
145/2007, anche i professionisti concorrenti dalla pubblicità ingannevole e dalla pubblicità
comparativa illecita. L'applicazione è af data in sede amministrativa all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM).
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La normativa antitrust (L. 287/1990 e artt. 101 e 102 TFUE). Riguarda le intese restrittive, gli
abusi di posizione dominante e le concentrazioni. Va tenuta distinta dalla concorrenza sleale:
l'antitrust tutela l'assetto concorrenziale del mercato nel suo complesso, e quindi un interesse
pubblico, mentre la concorrenza sleale protegge in primo luogo gli int