Diritto umanitario - Galantini
Esame: da 5 a 10 domande a risposta aperta, di una decina di righe.
Lezione 1
Il diritto internazionale umanitario è una branca del diritto internazionale ed è strettamente connesso al diritto dei conflitti armati. Questo è una delle varie declinazioni del diritto internazionale con particolare riferimento della tutela dei diritti umani. Il processo di profonda interazione a livello delle discipline internazionalistiche, economiche e militari, dalla II WW ha sempre più privilegiato la tutela dei diritti umani come strumento di disciplina delle stesse relazioni internazionali.
Dopo la II WW il superamento diviene di particolare importanza.
Natan Sharansky rispetto al crollo del modello totalitario sovietico afferma che più della concorrenza economica-militare occidentale rispetto al modello sovietico, ha prodotto effetti l’Atto unico di Helsinki del 1975. Un trattato che è dedicato alla promozione e tutela dei diritti umani, che vede l’adesione anche di paesi di non evidente costituzione democratica, come l’Unione Sovietica che vi aderì comportando il rispetto dello stesso, permettendo a livello internazionale l’apertura della questione dei dissidenti e del diritto di pensiero, manifestazione all’interno di un modello chiuso come quello sovietico rispetto alla piattaforma internazionalistica che si basa su due principi: il primato della rule of law e il primato del pluralismo democratico.
Secondo Cassese questo processo di riconoscimento di questi due fondamenti sono i pilastri della piattaforma giuridica internazionale.
Rule of law (Stato di diritto): primato dei diritti della persona, cioè lo Stato, soggetto sovrano per eccellenza, insieme alle organizzazioni internazionali hanno il dovere di riconoscere che ogni cittadino è titolare di una serie di diritti per il solo fatto di essere una persona umana. Si tratta di superare il primato assoluto della sovranità degli Stati nella disciplina dei rapporti tra potere politico e cittadino nell’ambito della piattaforma giuridica internazionale.
Ricorda: art. 2 Carta ONU le controversie tra le parti, tra Stati, devono essere risolte tramite il ricorso a strumenti pacifici (divieto all’uso della forza armata).
Il diritto internazionale umanitario dal 45’ in poi, ha permesso l’irruzione dei diritti umani nella disciplina delle relazioni internazionali mettendo progressivamente in discussione la sovranità assoluta degli Stati. Infatti, al par. 7 dell’art. 2 si stabilisce il primato della sovranità degli Stati con l’eccezione per ragioni inerenti gravi violazioni dei diritti umani, e si vengono a stabilire doveri della comunità internazionale rispetto alla violazione o alla minaccia nei confronti dei diritti umani. Per la prima volta nelle relazioni internazionali si riconosce che soggetti terzi sovranazionali, in questo caso le Nazioni unite, possono mettere in discussione il principio assoluto della totale indipendenza di ogni Stato nei processi decisionali interni e nell’applicazione delle norme rispetto ad eventuali violazioni dei diritti fondamentali della persona. Si delinea una rivoluzione nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali della persona.
Già prima della promulgazione della Carta di San Francisco si era preso atto che un processo di evoluzione delle relazioni internazionali che mantenesse intatto il ruolo di primazia degli Stati sovrani impediva il possibile sviluppo di una piattaforma giuridica condivisa in grado da mantenere e garantire gli obiettivi dell’art. 1 dello Statuto delle Nazioni Unite (art. 1: gli obiettivi dello Statuto sono pace, sicurezza, tutela dei diritti umani, cooperazione pacifica a livello internazionale).
N.B.: sovranità è il potere politico decisionale per eccellenza, funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Il potere sovrano se non avesse riconosciuto a necessità di avviare un percorso internazionale attraverso una serie di clausole compromissorie non sarebbe stato in grado di reggere alle sfide della conflittualità politica, sociale, militare ecc. come nel caso della II GM.
Cassese dice che è innegabile questa piattaforma giuridica che qualifica i pilastri della società politica secondo il primato della rule of law e del modello democratico che siano il frutto di un’evoluzione del pensiero occidentale. I diritti umani divengono pilastro normativo delle relazioni internazionali.
Nell’ambito del diritto internazionale oggi gli Stati sono affiancati ad un modello che è quello delle Nazioni Unite a cui hanno aderito, e quindi connessi ad un sistema giuridico internazionalistico che vincola le parti al rispetto in primis di tutte le discipline e normative in materia di diritti umani. Quello che rileva è la centralità della tutela dei diritti umani e quindi del diritto internazionale umanitario come condizione fondamentale per la realizzazione e sottoscrizione di trattati di diritto internazionale, da cui deriva una serie di norme principi, fonti, tutela giurisdizionale a livello internazionale e modelli e sistemi di perseguimento dei crimini contro i diritti umani, legittimazione del ricorso alla forza armata. Il processo decisionale ha come fulcro principale i parametri di Copenaghen per l’UE, l’art. 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che sono l’esoscheletro in cui operano tutti i trattati in materia economica, del lavoro, della cooperazione ecc.
Si parla di cogenza dei diritti umani in qualsiasi ambito. Si parla di promozione e tutela dei diritti umani.
L’art. 2 dice che eccezionalmente la sovranità degli stati possa essere limitata se questa lede i diritti umani. Ci sono anche una serie di trattati in cui la tutela dei diritti umani sia una conditio sine qua non delle relazioni internazionali.
La finalità principale presente nello Statuto d’Europa è la tutela dei diritti umani. A seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, la Russia è stata espulsa dal consesso del Consiglio d’Europa a causa della violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuta dal Consiglio d’Europa stessa.
Ad oggi tutti gli stati hanno aderito al modello delle UN per la tutela dei diritti umani. Quindi il sistema giuridico internazionalistico vincola le parti in primis a tutta una serie di diritti umani.
La tutela dei diritti umani è qualcosa di trasversale a tutte le organizzazioni internazionali.
Quello che vogliamo sottolineare è la tutela dei diritti umani e del pluripartitismo come conditio sine qua non per le relazioni internazionali e per le organizzazioni internazionali.
La legittimazione del ricorso alla forza armata è basata sulla valutazione del primato giuridico della centralità della persona umana nello sviluppo di relazioni internazionali e sovranazionali.
Lezione 2
In questo avvio di terzo millennio la posizione delle relazioni internazionali in materia dei diritti umani è quanto mai frastagliata.
Il riconoscimento dei diritti delle persone, presuppone che le azioni politiche siano in subordine rispetto ai diritti e non devono avere l’arroganza (come nei regimi totalitari, autoritari) di concedere questi diritti. Rule of law.
Il libro bianco della Cina del 2019 ribalta il principio della del primato del diritto (concedere diritti agli individui in quanto persone) che viene subordinato al diritto della rule by law (quindi succede la cosa detta sui regimi totalitari).
I diritti umani sono diritti cogenti e sono concetti di diritto giusnaturalista e non gius-positivista.
Nel diritto romano c’erano già fonti consuetudinarie (i diritti umani rientravano tra i diritti consuetudinari cogenti) e pattizie.
I diritti cogenti (inderogabili) sono alla base di tutta la normativa pattizia dei diritti umani.
I diritti cogenti sopravvivono anche a modifiche relative a norme pattizie.
Il diritto nasce sostanzialmente nelle leggi del trivio e quindi nasce da riflessioni di carattere etico (individua i principi valoriali della condotta umano: ciò che è giusto o sbagliato; bene o male).
Diritti umani che appartengono ad ogni singolo individuo senza distinzioni di razza, lingua, etnia, sesso o genere per il solo fatto di essere esseri umani.
L’articolo 2 paragrafo 7 che fa riferimento alla non ingerenza negli affari dello stato, fatta salvo per salvaguardare i diritti umani, viene impugnato dalla Cina e dice invece che i diritti umani devono essere decisione dello stato e devono scaturire da esso.
C’è un’evidente discrasia tra la piattaforma giuridica dei diritti umani e le linee di condotta di alcuni paesi che sono gli autentici enemies del diritto internazionale. La Repubblica popolare cinese viene considerata come potenziale enemy. Questo perché la posizione politico giurisdizionale cinese in materia dei diritti umani è antitetica rispetto alla piattaforma internazionalista (che è sì di stampo occidentale, ma che ad oggi è quanto di meglio la comunità internazionale abbia saputo riconoscere in termini di salvaguardia dei diritti umani).
Oggi c’è la tendente discrasia del multilateralismo di trovare una piattaforma comune nei principi fondamentali condivisi e viceversa.
Diritti umani individuali
Sono quelli che fanno riferimento secondo la classica consolidata sinossi giuridica ai diritti civili e politici. Questi sono quelli che si sono affermati per primi basti pensare ad esempio alla Magna Carta.
Diritti umani collettivi
Poi abbiamo diritti secondari che sono quelli sociali e collettivi che dipendono dalla società in cui si vive perché non è possibile pensare l’uomo scollegato dal posto in cui vive.
Abbiamo una gerarchia dei diritti umani?
Sì abbiamo una categoria di diritti appartenenti allo ius cogens che sono al vertice della tutela degli stessi e questi non potranno mai essere disattesi o violati. Questi sono esattamente i crimina iuris gentium (crimini di guerra, razzismo, genocidi). Quindi questi crimini sono materia della Corte Internazionale Penale. L’opera di cristallizzazione a livello giuridico parte dal processo di Norimberga. Da qui in poi viene giustificata l’ingerenza giuridica nella sovranità degli stati.
La gerarchia dei diritti umani fa parte dei gross violation o crimini internazionali.
Nell’ambito della tutela dei diritti umani dobbiamo distinguere:
- La tutela dei diritti umani in tempo di pace.
- La tutela dei diritti umani in tempo di guerra.
L’opera di codificazione dei diritti umani è da rimandare al ‘900 perché prima rientrava nel potere degli stati. Con l’inizio del ‘900 e la II WW si sviluppa un’attività giurisprudenziale pattizia che mette sempre in discussione il diritto a fare la guerra (ius ad bellum).
Si mette in discussione lo ius ad bellum (ius in bello) come strumento di risoluzione del contenzioso tra gli Stati.
La guerra secondo Clausewitz non è altro che il prolungamento del diritto con mezzi bellici. Ma nel ‘900 si inizia a parlare e si sviluppa lo ius contra bellum e si usa l’art 2 “divieto tassativo di ricorrere alla forza armata come strumento di risoluzione delle controversie”.
Si afferma il diritto di fare la guerra, allo stesso con la consapevolezza della nostra società non si può non prendere atto che violazioni a questo principio si potranno sempre verificare. Per questa ragione si sviluppa il diritto internazionale umanitario, ovvero quella branca del diritto internazionale che disciplina la tutela dei diritti umani in tempo di pace e in tempo di guerra.
Tieni a mente: Risoluzioni 3314 del 1974 e 2625 del ’70 dell’assemblea generale delle UN.
Le fonti pattizie dei diritti internazionale umanitario
Riguarda le principali norme del diritto internazionale.
Primo tra tutti abbiamo la Carta di San Francisco e cioè la carta delle NU che risale al 1945 ed è stata adottata ancora prima che finisse la II WW (perché viene approvato nell’estate del ’45 ed entra in vigore nell’autunno del ’45).
Ci sono alcuni articoli importanti:
- Art. 1: le finalità delle NU sono il garantire la pace (assenza di guerra) e la sicurezza (tutela della sovranità degli stati) degli Stati.
- Art 2 paragrafi 2-3-6-7: individuano il divieto tassativo al ricorso della forza armata; obbligo di ricorso giudiziario delle controversie; obbligo di non ingerenze negli affari dello stato.
Natan Sharanski afferma che aver vincolato l’URSS all’atto unico di Helsinki ha una ricaduta a livello internazionale perché l’URSS si trovava esposta costantemente a denunce di violazioni internazionali. Questo aveva ricadute in ambito economico internazionale, perché il rispetto delle norme in ambito internazionale porta aperture in ambito economico e il non rispetto porta invece a chiusure.
- Artt. 55 e 56: introducono l’impegno di tutti gli stati membri delle nazioni unite ad agire collettivamente o individualmente per promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo.
- Capitolo VII dello Statuto delle NU: disciplina la legittimità del ricorso alla forza armata da parte della società internazionale. Quindi riguarda tutto il blocco normativo che disciplina l’eccezione al ricorso alle forze armate. La violazione di pace, sicurezza e diritti umani possono portare ad intervenire e ad interrompere il principio secondo cui non bisogna ricorrere alla guerra. Il capo VII individua competenze: Art. 24 dà competenza esclusiva alla società internazionale dell’uso della forza armata che deve essere finalizzato per mantenere la pace, la sicurezza e diritti umani. L’art. 24 si declina negli artt. 39, 40, 41, 42 che indicano gli strumenti a disposizione della comunità internazionale per far cessare le violazioni dei diritti umani. L’art. 41 prevede che a fronte di conclamate violazioni dei diritti umani, la società internazionale ha l’obbligo di utilizzare misure coercitive non implicanti l’uso della forza (es. sanzioni di carattere economico che si articolano nel blocco alle vie navali e aeroportuali e l’embargo. Il blocco è uno strumento a tutti gli effetti che rientra nelle fattispecie di azioni di guerra e questo determina la chiusura dello spazio terrestre, aereo e marittimo di quello stato [vedi blocco della marina militare britannica nei confronti della marina militare germanica durante la I W]. L’embargo vuol dire chiusura commerciale con quel determinato paese a livello generalista e non nei confronti di un settore in particolare. L’embargo è stato l’elemento che si è visto essere il più funzionante. Un altro elemento, oltre quello di queste due sanzioni è quello della condanna morale di uno stato per una serie di crimini).
L’art. 42 prevede che il Consiglio di Sicurezza possa disporre a fronte di gravi attentati ai diritti umani alla pace e alla sicurezza l’utilizzazione delle forze armate attraverso missioni di peace enforcement e missioni di peace keeping. Questi presuppongono necessariamente il consenso di tutti i membri permanenti (si può imporre il diritto di veto).
- Missioni di peace enforcement: instaurazione della pa
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