Diritto tributario
Materia che studia le imposte, i tributi e le entrate dello Stato. Ha a che fare con la sopravvivenza dello Stato. Senza le imposte, mancherebbe la linfa vitale dello Stato. Procura quindi il gettito essenziale per la vita dell’apparato statale. Tutto ciò che attiene al funzionamento dello Stato è pagato con le entrate tributarie. Le imposte e i tributi sono un obbligo; c’è una coercizione che accompagna il pagamento delle imposte. A prescindere che si tratti di un dovere costituzionale, etico e naturale del nostro essere cittadino. Siamo cittadini di uno Stato e partecipiamo attivamente pagando le imposte.
Ci sono altre entrate dello Stato non tributarie, che occupano un posto minore. Ad esempio le partecipazioni statali. Lo Stato ha delle quote di alcune società di capitali, che vedono lo Stato titolare di certe percentuali, quindi lo Stato percepisce il dividendo come ogni azionista (es: Eni o Enel). Queste ultime distribuiscono qualche miliardo di dividendo ogni anno. Le entrate tributarie superano invece i 600 miliardi ogni anno.
Quali sono le imposte esistenti in Italia? IMU, Tari, Iva, imposta sul reddito: IRPEF (vale da sola metà del gettito), e Ires, le accise, che si accompagnano ad un tributo che riguarda i rapporti con l’estero, i dazi doganali. Guardando lo schema vediamo come le imposte colpiscono un certo tipo di ricchezza. Si sentono dei luoghi comuni, tipo che tutto nel nostro ordinamento è tassato. Di fatto è così: tutti i tipi di ricchezza sono tassati. Ma a livello di caratteristiche generali, quando vale per l’Italia, vale di norma anche per gli altri paesi del mondo occidentale, sia in Europa che fuori. Il diritto tributario è andato evolvendosi nella storia giungendo oggi a tassare tutti i tipi di ricchezza esistenti (reddito, patrimonio, consumo, trasferimenti). Al di là di un’eccezione, possiamo dire che tutti i tipi di ricchezza sono colpiti dagli ordinamenti tributari.
Imposte sul reddito
- IRPEF: Dal punto di vista concreto è l’imposta più importante perché copre da sola più della metà del gettito complessivo. Regge il nostro sistema tributario. È anche l’imposta principale dal punto di vista teorico e sistematico. È l’imposta che, più di tutte, dà attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza, di parità di trattamento, di capacità contributiva e quello della progressività che si può realizzare con le aliquote crescenti o con le deduzioni e detrazioni. Questa progressività consente di calare l’imposta sulla particolarità di ogni contribuente persona fisica. Il nostro ordinamento esige che l’Irpef sia ritagliata su misura per le singole persone fisiche, in quanto imposta personale. In base alla ricchezza percepita e alla situazione familiare. Deve tenere conto delle caratteristiche di ciascuno. L’imposta gemella è:
- IRES: Anch’essa colpisce i redditi ma in capo a tutti i soggetti che non sono persone fisiche. È configurata come l’imposta sulle società di capitali. Diversamente dall’Irpef, non è progressiva. Ha un’aliquota fissa, non tiene quindi conto delle caratteristiche della società, se non per le particolarità reddituali ed economiche. Colpisce anche gli enti non commerciali, tutto il terzo settore, che ha tanta importanza nel nostro sistema. Tutto il terzo settore, al di là delle agevolazioni fiscali, laddove vede tassati dei redditi li vede tassati proprio con l’Ires. L’incentivo fiscale è la strada maestra per far emergere il terzo settore.
- IRAP: È un’imposta particolare. È nella colonna delle imposte sul reddito ma per un motivo convenzionale. Viene accertata e pagata in maniera identica alle imposte sul reddito, ma non colpisce di fatto il reddito. È un’imposta sui generis, introdotta negli anni ‘90 in sostituzione di un’altra imposta. Presenta numerosi problemi che sono stati superati alla luce di una constatazione valida nel nostro ordinamento: dando un gettito di circa 50/60 miliardi, se volessimo abolirla dovremmo trovare l’equivalente da qualche altra parte. È impensabile inventare altre imposte, quindi l’Irap non viene abolita. È stata oggetto di alcune vicende comunitarie.
Problema importante del diritto tributario
Problema importante del diritto tributario: si scontra con esigenze teoriche ed esigenze pratiche anche dal punto di vista della ragionevolezza. Mentre per altri rami del diritto il Parlamento ha un atteggiamento distaccato, quando legifera in materia tributaria interviene invece in una materia le cui conseguenze vengono riverberate sulla vita dello Stato. Il Parlamento legifera in una materia in cui l’amministrazione è la controparte del contribuente. È una materia che presenta una serie di sovrapposizioni, incroci di interessi ineliminabili che generano questi problemi. Tutto questo si vede bene quando parliamo della Corte costituzionale. Se la Corte deve decidere in materia penale o commerciale valuta la compatibilità della norma con la Costituzione, alla luce delle convenzioni dei giudici e di un tessuto culturale. Ma di norma le conseguenze delle sentenze non hanno altri effetti.
Per la materia tributaria, nel momento in cui la Corte dichiara illegittima un’imposta, si crea un vuoto di gettito. In questa materia gli effetti delle sentenze della Corte non possono non essere presi in considerazione! Gli esempi sono lampanti, prendiamo ad esempio la Robin Hood tax. C’è stato un incremento del costo dei prodotti energetici del 300%: le conseguenze sono devastanti. Gli effetti sono anche devastanti sul mondo dell’impresa. Si sono levate voci per cui si è ritenuto che se il prezzo dell’energia sale, chi produce e vende energia abbia venduto ad un prezzo maggiore. In realtà questo discorso può valere solo per chi estrae il prodotto energetico. Non è detto che ci siano però questi extra profitti. Si è introdotto questo tributo speciale per delle compagnie energetiche, sulla base di questo ragionamento.
Questo tributo è stato introdotto in primavera, tutti lo stanno contestando. In ogni caso, quando si parla di questo profitto, si pensa alla Robin Hood tax che ha terminato la propria esistenza. Il contorno era lo stesso di quello attuale: si introduce un tributo speciale. Spesso si usano dei nomi per alleviare la tristezza di un tributo. Questa tassa colpiva i redditi extra delle società energetiche. Nei contenziosi venne sollevata la questione di legittimità costituzionale. La questione finisce alla Corte, che prima di fissare l’udienza di discussione ha atteso anni, per aspettare che finisse la sua valenza. La Corte emette una sentenza interessante.
Dichiara questa tassa incostituzionale, in quanto violava diverse norme, ma nel dichiararla dichiara che gli effetti dell’incostituzionalità sarebbero valsi solo pro futuro. Contrariamente a quando capita, dispiega i propri effetti solo pro futuro. Quando la Corte dichiara una norma incostituzionale, quella norma viene eliminata dall’ordinamento anche per il passato. È ovvio che le sentenze hanno effetto ex tunc. Invece in questo caso eccezionale, la Corte dichiara solo per il futuro. Anche la Corte costituzionale deve badare alle esigenze pratiche della vita dello Stato. Massimo esempio di particolarità del diritto tributario in rapporto ai principi costituzionali ed esigenze del gettito.
Le tasse sui consumi
- IVA: Si colloca al secondo posto per il gettito. Viene pagata su ogni acquisto di beni e servizi. È l’unico tributo comunitario in senso pieno. Le imposte sono per il resto tutte nazionali. L’Iva è l’unica comunitaria per 2 motivi: Il gettito va all’UE per la maggior parte; Non è un mero trasferimento di risorse, ma è istituita con direttiva comunitaria. Quindi è comunitaria da ogni punto di vista. Si è verificata una vicenda rara: l’Italia è sempre in ritardo a recepire direttive e regolamenti, riguardo all’Iva, questa è stata introdotta nell’UE nel 76/77, ma avendo introdotto una grande riforma tributaria nel ‘71, quando ha introdotto nel ‘71 la nuova imposta sui consumi, lo ha fatto opportunamente, riprendendo gli studi che in sede europea erano in corso sull’Iva. Quindi è stato di fatto il primo paese europeo ad introdurre l’Iva. Quindi è disciplinata da una legge italiana che recepisce in toto la direttiva comunitaria, è identica in tutti i paesi dell’Unione, salvo un certo margine che gli Stati hanno sulle aliquote. L’aliquota non è un elemento determinante dell’imposta per la sua struttura. Quando uno Stato fa domanda per entrare nell’UE, il primo requisito è l’adattarsi all’introduzione dell’Iva. Anche il supremo organo giurisdizionale dell’Iva è comunitario, ed è la Corte di giustizia. La Corte interviene a fondo sulla struttura del tributo. Da tutti i paesi dell’Unione pervengono alla Corte questioni in materia di Iva. Qualsiasi argomento riguardante l’Iva è stato toccato dalla Corte di giustizia. Per tutte le altre imposte, il versamento avviene direttamente allo Stato. L’Iva non vede come protagonisti solo il contribuente e lo Stato, ma vede anche colui che raccoglie l’imposta per conto dello Stato. L’Iva è incorporata nel prezzo. Il privato calcola l’Iva e la versa allo Stato. È anche oggetto di frodi importanti a livello comunitario. Imposta tecnica. Ma se è vero che è la principale imposta sui consumi, non è altrettanto vero che è l’unica.
- ACCISE: Queste colpiscono i prodotti energetici. Presentano tratti particolari. È una normativa uniformata a livello comunitario. Vede una duplicità di soggetti: non si versa direttamente allo Stato. È un tributo moderno, quello più immediato ed efficiente che ci sia dal punto di vista del gettito. Ad esempio: se il Parlamento decide di modificare l’Ires o l’Irpef, quella norma ha effetto per il 2023, e il maggior gettito Irpef si vedrà nel 2024. Se il consiglio dei ministri con un decreto legge aumenta l’accisa, domani si pagherà già la maggior accisa. Entro pochi giorni quella nuova imposta sarà versata nelle casse dello Stato. Immediato. Avranno importanza maggiore anche dal punto di vista dei tributi ambientali. Le accise dovranno essere calibrate per colpire i prodotti maggiormente inquinanti. Quindi il diritto ambientale non può non far leva sulle accise per incentivare i consumi energetici meno dannosi per l’ambiente.
- DAZI DOGANALI: Sono tributi che vengono pagati al passaggio delle merci alla frontiera. Anche questi sono tributi comunitari. Si paga quando la merce valica i confini dell’UE. È uno strumento formidabile di politica economica.
- Imposta di registro: Colpisce i trasferimenti di ricchezza oggetto dei contratti. Es: acquisto del bene immobile. Dal punto di vista economico ha poco valore; ha più che altro valore culturale e di politica economica:
- Imposta sulle successioni: Gettito basso. Colpisce il trasferimento di ricchezza mortis causa.
- Imposta sulle donazioni: Colpisce il trasferimento di ricchezza gratuito inter vivos.
Imposta di successione e competitività
L’Italia è un paese fortemente attrattivo e competitivo. Vuol dire che ha l’imposta di successione bassa, perché ha un fattore di competitività. Nel mondo odierno, in cui c’è semplicità nel trasferire beni e servizi, si tiene conto di alcuni fattori. L’Italia è una giurisdizione che incontra l’apprezzamento di una certa categoria in quanto è uno Stato con una bassa imposta di successione. In Italia è del 4%, in altri paesi supera il 60%. In questo caso l’Italia è un paradiso fiscale. Scelta di natura economica. L’Italia è paese di residenza di persone fisiche molto facoltose di una certa età che vogliono beneficiare di questa imposta di successione. Questo si tramuta in fattore di competitività.
Prima degli anni ‘90 l’imposta di successione era doppia: sia sui beni che andavano in successione (tassa sul morto) e anche sui destinatari. La tassa sul morto è stata eliminata, è rimasta quella che colpisce i destinatari dell’arricchimento. Poi c’è stato un fenomeno curioso: nel 2001 è stata soppressa l’imposta delle successioni. Quindi l’Italia ha abrogato questa imposta. Argomentazioni a favore della soppressione: si riteneva che essendo i beni lasciati in successione frutto di un arricchimento da parte del de cuius, che ha generato un pagamento di imposte, i beni in successione hanno già pagato delle imposte e sarebbe pertanto assurdo che ci fosse un nuovo pagamento di imposta da fare. Questo ha condotto alla soppressione delle imposte.
Tesi discussa in quel periodo. Se ne parlava anche negli USA, ad opporsi sono stati i primi 100 contribuenti, che hanno scritto al Presidente per mantenere questa imposta che favoriva l’uguaglianza sociale. In Italia nel 2006 è stata reintrodotta ma in una nuova forma per cui è del 4% nei rapporti di parentela diretta con delle franchigie (massimo 1 milione, che si calcola sui catasti). L’aliquota massima è dell’8% per le successioni di parentela lontana. Quella sulle donazioni segue quella sulla successione.
Patrimonio e IMU
Manca il patrimonio: esiste un’imposta patrimoniale in Italia? C’è l’IMU, ma non esiste un’imposta vera e propria che si chiama imposta sul patrimonio. Esiste solo l’imposta che colpisce il patrimonio immobiliare, quindi tutto il resto del patrimonio non è tassato. Nel nostro ordinamento, per scelta storica, il patrimonio, non è tassato nella sua generalità.
È sempre stato così, è una particolarità italiana, una scelta del nostro legislatore. È tassata una parte del patrimonio, e questo crea una discriminazione. Se l’ordinamento è libero di tassare o meno una certa ricchezza, occorre vedere se c’è ragionevolezza nel tassare questa o quella manifestazione. Introdotta negli anni ’90, si era deciso di colpire quella parte che fosse più visibile del patrimonio, ma anche perché storicamente gli immobili sono un rifugio per i cittadini italiani: l’immobile è l’investimento di gran lunga preferito nel nostro Paese. Si cerca di colpire il patrimonio più vasto degli italiani. Rimane comunque una particolarità del nostro ordinamento, e la stranezza risiede nel fatto che si colpisce solo un certo tipo di bene.
Siccome la storia del diritto tributario è tutt’altro che statica, nel 2011 sono state introdotte le c.d. nuove patrimoniali, tributi minori su altre parti del patrimonio. C’è la mini patrimoniale sui titoli che colpisce i titoli di deposito, il super bollo, ossia il bollo maggiorato per auto di una certa cilindrata.
L’IMU ci consente di fare qualche ulteriore riflessione perché ha un’altra caratteristica: è un’imposta che non è erariale, non si paga allo Stato. Ma è un’imposta comunale. L’importanza teorica dell’IMU consiste proprio in questo, perché tendenzialmente i tributi non statali sono secondari nel nostro paese, ma l’IMU in realtà è importante. Per capire se un tributo è statale o no cosa andiamo a vedere? Il destinatario del gettito innanzitutto, ma poi anche la fonte normativa di quell’imposta.
L’IVA anche è introdotta con legge nazionale, ma quella legge nazionale recepisce in toto la normativa comunitaria. Quindi l’IVA vede la destinazione del gettito all’UE, per questo si dice tributo comunitario. L’IRPEF invece è erariale. L’IMU è comunale perché il destinatario è il singolo Comune. Sulla fonte normativa verrebbe qualche dubbio, perché è legge statale quella sull’IMU. Ma se si guarda bene i comuni devono emanare regolamenti che disciplinano. Anche perché poi bisogna andare a vedere quale sia il soggetto accertatore, cioè colui che si occupa della parte procedurale di quella imposta dell’accertamento. Nell’IMU il soggetto accertatore è l’ufficio tributi di questo o quel comune.
Questi indici sono stati elaborati in maniera molto semplice dalla Corte costituzionale quando è stata introdotta l’IRAP (1998). È un’imposta che presenta numerosi problemi, e nel proprio acronimo regge l’aggettivo “regionale”. Con la denominazione di regionale le Regioni hanno subito avanzato che fosse un’imposta di loro spettanza. La Corte ha deciso sulla questione prendendo in considerazione gli indici appena accennati: l’IRAP è istituita con legge statale, il gettito va allo Stato ed è accertata dall’Agenzia delle entrate (statale): l’IRAP è inequivocabilmente un tributo erariale e non regionale, ha concluso la Corte.
Tributi locali e federalismo fiscale
C’è spazio nel nostro ordinamento per nuovi tributi locali (statali o regionali)? Negli USA l’imposta sul reddito è in parte dei singoli Stati, poi una percentuale è federale. Così in Germania, così in Svizzera. Ma perché sono tutti Stati federali. In Italia c’è spazio per tributi locali secondo noi? Vi sono dei tipi di ricchezza che si prestano ad essere tassati dalle regioni o dai comuni? La risposta è negativa, perché allo stato attuale non esistono forme di ricchezza libere da imposizione. Questo è l’ostacolo per un federalismo fiscale vero nel nostro Paese. Perché tutte le manifestazioni di ricchezza sono già sottoposte a tributo. E ne troviamo conferma nella struttura del rapporto tra Stato ed enti locali dal punto di vista fiscale. C’è stata una riforma nei primi anni 2000 che ha introdotto un nuovo articolo 117 e un nuovo 119 nella Costituzione. Questi parlano di potestà impositiva da parte degli enti locali, in particolare delle Regioni. In astratto il nostro Stato sembrerebbe essere un ord
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