Capitolo 10 – L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
1. I caratteri dell’imposta
L’IRPEF è un’imposta personale, progressiva e generale sui redditi delle persone
fisiche, disciplinata dal D.P.R. 917/1986 (TUIR).
È: personale, perché tiene conto delle condizioni soggettive del contribuente
(famiglia, oneri, ecc.);
progressiva, poiché l’aliquota cresce con l’aumentare del reddito (art. 53
Cost.);
generale, in quanto colpisce l’insieme dei redditi percepiti da una persona nel
periodo d’imposta.
Si tratta del principale tributo del sistema fiscale italiano, volto a realizzare il principio
di capacità contributiva e di uguaglianza sostanziale.
2. Il presupposto del tributo e il periodo d’imposta
Presupposto dell’imposta → il possesso di redditi, in denaro o in natura,
rientranti nelle categorie previste dal TUIR.
Periodo d’imposta → coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Il reddito si considera prodotto in base al criterio di competenza o, per i
redditi di lavoro dipendente, secondo il principio di cassa (quando percepiti).
3. I soggetti passivi
Sono soggetti passivi le persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello
Stato.
3.1 Residenti
I residenti sono tassati sul reddito complessivo mondiale, cioè su tutti i redditi
prodotti in Italia e all’estero.
3.2 Non residenti
I non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
La residenza fiscale è determinata dall’art. 2 TUIR: è residente chi, per la maggior
parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni), risulta:
iscritto all’anagrafe dei residenti;
ha domicilio o residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile.
4. La base imponibile
La base imponibile dell’IRPEF è data dal reddito complessivo, formato dalla
somma dei redditi appartenenti alle diverse categorie indicate dall’art. 6 del TUIR, al
netto degli oneri deducibili.
5. Il reddito complessivo e le singole categorie di redditi
Il reddito complessivo si determina sommando le seguenti sei categorie di redditi,
definite dal TUIR:
1. Redditi fondiari – derivanti dal possesso di terreni e fabbricati;
2. Redditi di capitale – provenienti dall’impiego di capitale (interessi, dividendi,
ecc.);
3. Redditi di lavoro dipendente;
4. Redditi di lavoro autonomo;
5. Redditi d’impresa;
6. Redditi diversi – residuali, non rientranti nelle categorie precedenti.
I redditi appartenenti a ciascuna categoria vengono determinati con regole specifiche
previste dal TUIR.
6. I redditi fondiari
Sono quelli derivanti dal possesso di terreni e fabbricati situati nel territorio dello
Stato, iscritti in catasto.
Si distinguono in:
redditi dominicali dei terreni (riferiti al diritto di proprietà);
redditi agrari (relativi all’attività agricola sul fondo);
redditi dei fabbricati (abitazioni, uffici, negozi).
La base imponibile si calcola in base alle rendite catastali rivalutate.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista un’esenzione
dall’imposta.
7. I redditi di capitale
Sono redditi che derivano dall’impiego di capitale e non da attività lavorativa.
Rientrano in questa categoria:
interessi su depositi bancari, obbligazioni, titoli di Stato;
dividendi da partecipazioni in società;
proventi da gestioni collettive di risparmio.
7.1 Tassazione
Sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, con aliquote diverse a
seconda del tipo di reddito:
26% per la maggior parte dei redditi di capitale;
12,5% per i titoli di Stato e obbligazioni equiparate.
8. I redditi di lavoro dipendente
Comprendono le somme e i valori percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro,
inclusi:
stipendi, salari, tredicesime, premi, indennità, fringe benefits;
compensi per collaborazioni coordinate e continuative.
Si applica il principio di cassa (tassazione al momento della percezione).
Il datore di lavoro effettua le ritenute fiscali come sostituto d’imposta.
Sono previste detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e per carichi familiari.
9. I redditi di lavoro autonomo
Riguardano i compensi percepiti da chi esercita arti o professioni in modo abituale
ma non imprenditoriale (avvocati, medici, consulenti, ecc.).
Il reddito si determina come differenza tra compensi percepiti e spese sostenute
per l’attività (principio di cassa).
Sono esclusi i redditi occasionali, che rientrano tra i “redditi diversi”.
Anche i professionisti possono dedurre oneri e spese documentate.
10. I redditi d’impresa
Sono i redditi che derivano dall’esercizio di attività commerciali organizzate in
forma d’impresa.
Si determinano secondo le regole del bilancio d’esercizio corretto dalle norme
fiscali del TUIR.
Riguardano anche le imprese individuali e le società di persone (i cui redditi vengono
imputati “per trasparenza” ai soci).
11. I redditi diversi
Sono redditi residuali, cioè quelli che non rientrano nelle categorie precedenti.
Esempi:
plusvalenze immobiliari o finanziarie;
vincite, premi, redditi occasionali;
redditi derivanti da attività saltuarie o non abituali.
12. La determinazione del reddito imponibile
Dalla somma dei redditi delle varie categorie si ottiene il reddito complessivo.
Da questo si detraggono:
oneri deducibili (contributi previdenziali, spese mediche, erogazioni liberali,
ecc.);
si applicano poi le detrazioni d’imposta (per lavoro, figli, spese sanitarie,
mutui, ecc.).
Il risultato è il reddito imponibile netto, su cui si calcola l’IRPEF secondo le aliquote
progressive.
13. Le aliquote IRPEF
Dal 2024 le aliquote IRPEF (a seguito della riforma fiscale) sono:
Aliquo
Scaglione di reddito ta
Fino a 28.000 € 23%
Oltre 28.000 € e fino a 35%
50.000 €
Oltre 50.000 € 43%
Il sistema è progressivo a scaglioni, quindi ogni parte del reddito viene tassata con
l’aliquota corrispondente.
14. Le detrazioni e deduzioni principali
Deduzioni: riducono il reddito imponibile (es. contributi previdenziali, assegni
al coniuge, donazioni).
Detrazioni: riducono l’imposta lorda (es. spese mediche, mutui, lavoro
dipendente, figli a carico).
Sono strumenti di equità orizzontale, per adeguare l’imposta alla reale capacità
contributiva.
15. L’imposta netta e il versamento
L’imposta lorda, calcolata sul reddito imponibile, viene ridotta delle detrazioni → si
ottiene l’imposta netta.
Dal totale si sottraggono:
le ritenute d’acconto;
gli eventuali acconti versati.
L’imposta finale dovuta si paga con modello F24 in due rate:
40% a giugno;
60% a novembre (saldo e acconto).
10. I redditi d’impresa
I redditi d’impresa derivano dall’esercizio di attività commerciali organizzate in
modo abituale.
Si determinano secondo i criteri del bilancio d’esercizio (principio di competenza
economica) e si correggono con le regole fiscali del TUIR.
Sono soggetti passivi le imprese individuali e le società di persone, ma in
quest’ultimo caso il reddito viene imputato per trasparenza ai soci.
Le società di capitali invece sono soggette a IRES, non a IRPEF.
Principali rettifiche fiscali:
esclusione di costi non deducibili (es. sanzioni, multe, spese non documentate);
inclusione di ricavi non contabilizzati.
11. I redditi diversi
Sono una categoria residuale che comprende tutti i redditi non classificabili altrove,
come: plusvalenze derivanti dalla vendita di beni (immobili o partecipazioni);
vincite, premi, redditi occasionali;
indennità e compensi per attività non abituali.
Si distinguono in:
redditi diversi di natura finanziaria (es. plusvalenze su titoli o criptovalute);
redditi diversi non finanziari (es. locazioni brevi o redditi da lavoro
autonomo occasionale).
12. Criteri d’applicazione dell’IRPEF
L’imposta si applica al reddito complessivo netto del contribuente, determinato
come somma di tutti i redditi al netto delle deduzioni.
12.1 Le detrazioni d’imposta
Le detrazioni riducono direttamente l’imposta lorda.
Sono riconosciute per:
lavoro dipendente e assimilato;
pensioni;
lavoro autonomo e altri redditi;
familiari a carico;
spese specifiche (mediche, mutui, istruzione, sport, locazioni, ecc.).
Esempio:
Se l’imposta lorda è 4.000 € e spettano 1.000 € di detrazioni → l’imposta netta sarà
3.000 €.
12.2 Detrazioni per carichi di famiglia
Per coniuge a carico: fino a 800 € annui (in base al reddito complessivo).
Per figli a carico: detrazione base di 950 € per ciascun figlio (aumentata per
minori di 3 anni o disabili).
Dal 2022 molti benefici familiari sono confluiti nell’Assegno Unico Universale,
ma restano detrazioni per figli maggiorenni o altri fam