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DIRITTO TRIBUTARIO

≠INTRODUZIONE

Negli ultimi 50 anni il diritto tributario ha subito numerose modifiche, pur

restando legato a radici antiche. In origine, i tributi venivano richiesti ad

impulso d’ufficio: era un soggetto pubblico – ad esempio la guardia di

finanza – ad accertare il tributo e a chiederne il pagamento, agendo in

nome del Sovrano. Questo sistema rifletteva la sovranità tributaria,

cioè il potere esclusivo dello Stato di imporre prestazioni patrimoniali. Il

tributo veniva commisurato alla ricchezza visibile del soggetto, cioè ciò

che appariva all’esterno. Ad esempio, un commerciante che possedeva

un grande magazzino, numerosi dipendenti o merci in esposizione,

veniva tassato sulla base di ciò che l’autorità riusciva a osservare. Con la

Rivoluzione Industriale, la platea dei soggetti economicamente rilevanti

aumentò. Il numero dei contribuenti diventò troppo elevato per poter

essere gestito con il vecchio sistema. La soluzione fu quella di attribuire il

compito di trattenere e versare i tributi alle entità intermedie, come ad

esempio i datori di lavoro. Questi ultimi trattenevano le somme dovute

dai dipendenti e le versavano all’erario per conto dello Stato.

Negli anni ’70 del secolo scorso, il progresso dei sistemi economici rese

insufficiente anche il modello basato sulle entità intermedie. Gli

obblighi vennero trasferiti direttamente sul contribuente, che da quel

momento divenne tenuto a versare spontaneamente il tributo. In questo

contesto, il diritto tributario dovette garantire la conoscibilità

anticipata delle regole fiscali, affinché ciascun contribuente potesse

autodeterminare in modo analitico il proprio debito d’imposta. Poiché è

difficile garantire un adempimento spontaneo e universale, si introdusse

un sistema di sanzioni per incentivare il pagamento dei tributi. Tali

sanzioni sono aumentate progressivamente fino a raggiungere, in alcuni

casi, un livello quasi espropriativo. Di recente, però, si è avviato un

processo di riduzione delle sanzioni, con l’obiettivo di riequilibrare il

rapporto fisco-contribuente.

A partire da quest’anno, è stato introdotto il Concordato Preventivo

Biennale, un istituto che consente ai contribuenti che applicano gli ISA

(Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e a quelli che aderiscono al regime

forfetario di stabilire preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro

autonomo, nonché la base imponibile IRAP, per i due anni successivi. Si

tratta di un meccanismo fondato sulla stima preventiva del reddito, che

rappresenta una forma moderna di accordo tra fisco e contribuente.

ALT: Negli ultimi anni sono emerse criticità legate alla differenza

strutturale tra piccole e grandi imprese, che ha generato disparità

nell’attuazione del prelievo. Per questo motivo, si sta cercando di

riattribuire centralità alle entità intermedie, valorizzandole come

strumenti di attuazione del prelievo tributario. Un esempio recente è il

coinvolgimento delle piattaforme digitali, che possono essere chiamate a

svolgere il ruolo di sostituti d’imposta o responsabili d’imposta.

Soggettività tributaria

La soggettività tributaria indica la posizione giuridica che i soggetti

assumono all’interno del rapporto d’imposta. In altre parole, si tratta del

ruolo giuridico ricoperto da ciascun soggetto coinvolto

nell’obbligazione tributaria. Nel diritto tributario, da tempo si distinguono

tre categorie fondamentali di soggetti:

Soggetti attivi: il soggetto attivo, o creditore del tributo, è colui

 che detiene il diritto di esigere il pagamento dell’imposta,

anche con mezzi coattivi. È individuato in tutti gli enti impositori,

cioè quelli che esercitano la potestà impositiva in virtù del proprio

potere sovrano. Si tratta, ad esempio, dello Stato, delle Regioni,

delle Province, dei Comuni. Sono enti che, in quanto pubblici,

possono imporre tributi ai cittadini in forza della legge e senza

necessità del consenso dei destinatari.

Soggetti passivi di diritto: è il soggetto che, pur non

 realizzando un fatto proprio che genera imposta, è tenuto

dalla legge ad applicare e versare il tributo. In pratica, agisce

per conto di altri. Non è titolare di una capacità contributiva

propria in relazione a quel tributo, ma è giuridicamente obbligato a

partecipare al meccanismo dell’imposizione. Un esempio tipico è

quello delle piattaforme digitali, che devono applicare l’IVA sulle

operazioni degli utenti. A seconda della funzione svolta, questi

soggetti possono assumere nomi diversi, come:

Sostituto d’imposta: soggetto che trattiene l’imposta

o dovuta da altri e la versa all’erario (es. il datore di lavoro che

trattiene l’IRPEF al dipendente);

Responsabile d’imposta: soggetto che, pur non essendo

o debitore diretto dell’imposta, è responsabile per il suo corretto

versamento.

Le discipline applicabili a queste due figure sono differenti, e verranno

approfondite nei capitoli successivi.

Soggetti passivi di fatto: è colui che materialmente sostiene

 il costo del tributo, cioè paga effettivamente l’imposta. È il

soggetto sul quale, per legge, deve essere effettuato il prelievo

tributario. Spesso coincide con il soggetto passivo di diritto, ma non

sempre. Ad esempio, nel caso dell’IVA, il soggetto passivo di diritto

è il venditore che emette la fattura e versa l’imposta allo Stato, ma

il soggetto passivo di fatto è il consumatore finale, che ne

sopporta il costo economico.

Le norme tributarie: sostanziali e formali

La norma tributaria è la regola giuridica che disciplina il rapporto tra il

contribuente e l’amministrazione finanziaria. Essa si articola in due

grandi categorie:

1. Norme sostanziali

Sono le norme che regolano il contenuto essenziale del tributo, cioè i suoi

elementi strutturali, nonché le conseguenze derivanti dalla sua

violazione. Si distinguono in due sottocategorie:

Norme impositive: definiscono gli elementi essenziali del

 tributo, ovvero:

il presupposto d’imposta (cioè il fatto economico che fa

o nascere l’obbligazione tributaria),

il soggetto attivo (cioè chi ha diritto al tributo),

o il soggetto passivo (cioè chi è obbligato a pagarlo),

o la base imponibile (cioè la ricchezza su cui calcolare

o l’imposta),

l’aliquota (cioè la percentuale da applicare alla base

o imponibile).

Norme sanzionatorie: disciplinano le sanzioni previste in caso di

 violazione delle regole tributarie. Le sanzioni possono essere:

amministrative, come le multe per omessa dichiarazione,

o infedele dichiarazione o ritardo nei pagamenti;

penali, quando le violazioni assumono rilevanza penale (ad

o esempio, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di

fatture false).

2. Norme formali (o procedurali)

Sono le norme che regolano le modalità attraverso cui si attua il

rapporto tributario, ossia il procedimento e il processo tributario. Si

suddividono in:

Norme procedimentali: disciplinano tutte le fasi del

 procedimento tributario, ossia:

l’accertamento (la verifica del corretto adempimento da

o parte del contribuente),

l’istruttoria (la raccolta di dati e documenti utili

o all’accertamento),

la riscossione (la fase in cui l’amministrazione esige il

o pagamento del tributo).

Norme processuali: regolano il processo tributario, cioè il

 sistema di garanzie giurisdizionali a tutela del contribuente. Queste

norme stabiliscono le modalità con cui il contribuente può

impugnare gli atti dell’amministrazione (come un avviso di

accertamento) davanti al giudice tributario.

Obblighi formali e strumenti informatici

Lo Stato è costantemente interessato a raccogliere informazioni sui

contribuenti per garantire l’efficacia del prelievo fiscale. Negli ultimi 4-5

anni, grazie all’evoluzione tecnologica, i sistemi informatici

dell’amministrazione finanziaria hanno acquisito una maggiore capacità

di elaborare e incrociare i dati ricevuti. Di conseguenza, sono aumentati

gli obblighi formali a carico dei contribuenti, che oggi hanno anche

una funzione strumentale: non servono solo a segnalare la presenza di

ricchezza da tassare, ma anche a controllare chi paga, in modo da

tracciare i flussi finanziari e combattere l’evasione. Un tempo,

l’obbligo formale serviva solo a far emergere la ricchezza, oggi serve

anche a monitorare il comportamento del contribuente. Ad

esempio, l’invio telematico delle fatture elettroniche consente all’Agenzia

delle Entrate di verificare in tempo reale chi vende, chi acquista, e in

quale misura, generando un flusso continuo di dati utili al controllo

fiscale.

≠CAPITOLO 1 – I TRIBUTI

Il diritto tributario è una branca del diritto finanziario e si occupa

della regolazione dei tributi, che rappresentano la principale fonte di

entrate pubbliche. Il tributo è una prestazione patrimoniale, cioè una

somma di denaro, imposta coattivamente (cioè con forza di legge) al

contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria. Questa

prestazione non è volontaria, ma obbligatoria, ed è definitiva e

irreversibile: una volta pagata, non può essere restituita, se non nei

casi eccezionali previsti dalla legge. Il tratto distintivo del tributo è

proprio la sua coattività: il pagamento non dipende dalla volontà del

contribuente, ma da un atto autoritativo (legge o provvedimento

amministrativo).

⚠ Differenza fondamentale: il tributo, essendo imposto per legge, non

ha natura contrattuale, a differenza delle entrate di diritto privato (es.

un canone di locazione), che si fondano sulla libera volontà delle parti.

Che cosa si intende per “tributo”? Il termine tributo è un concetto

generale che include tre categorie:

1. Imposte

2. Tasse

3. Contributi

Vediamole singolarmente:

1. IMPOSTA → L’imposta è un tributo acausale, cioè non collegato

direttamente a un servizio individuale ricevuto dal cittadino. Il suo

presupposto è un fatto economico compiuto dal soggetto passivo (es.

produzione di reddito, possesso di beni, consumo). Il cittadino, pagando

un’imposta, non ottiene un beneficio diretto e individuale: il gettito

è destinato alla collettività nel suo insieme. Ad esempio, con le

imposte si finanziano sanità, istruzione, sicurezza, senza che il

contribuente possa sapere esattamente a quale servizio ha contribuito.

Le imposte si classificano secondo diversi criteri:

A. Secondo l’oggetto colpito

Imposte dirette: colpiscono manifestazioni dirette di

 ricchezza, come reddito e patrimonio (es. IRPEF, IRES, IMU).

Imposte indirette: colpiscono manifestazioni indirette di

 ricchezza, come il consumo o gli scambi economici (es. IVA,

imposta di registro).

B. Secondo il legame con il soggetto

Imposte personali: tengono conto di elementi soggettivi del

 contribuente (es. situazione familiare, carichi fiscali). Es.: IRPEF.

Imposte reali: si basano solo su elementi oggettivi, senza

 considerare le condizioni personali (es. IVA).

C. Secondo la durata del presupposto

Imposte istantanee: colpiscono fatti che si verificano una sola

 volta, in un dato momento (es. imposta di registro).

Imposte periodiche: colpiscono fatti che si prolungano nel

 tempo, come il possesso di un reddito o un immobile (es. IRPEF,

IMU).

D. Secondo l’ente impositore

Imposte erariali: imposte dello Stato.

 Imposte regionali: imposte delle Regioni.

 Imposte locali: imposte di Province e Comuni.

2. TASSA → La tassa è un tributo causale, cioè legato a una

controprestazione della Pubblica Amministrazione. Il cittadino

paga una tassa in corrispondenza di un servizio specifico ricevuto o

richiesto. Il presupposto della tassa è l’esecuzione di un’attività o

servizio pubblico da parte dell’amministrazione, che produce

un’utilità individuale. Alcuni esempi:

Tassa scolastica

 Tassa per l’occupazione di suolo pubblico

 Tassa sui rifiuti

� Differenza con l’imposta: la tassa è finalizzata (so per cosa pago),

mentre l’imposta è generale (non so dove va esattamente il mio

contributo).

3. CONTRIBUTO → Il contributo è un tributo che si paga in relazione a

un arricchimento che il soggetto ottiene in modo indiretto e

collettivo, a seguito dell’esecuzione di un’opera pubblica. In pratica, si

paga un contributo quando un soggetto o una categoria di soggetti

trae vantaggio da un intervento pubblico, anche se non è stato il

diretto beneficiario del servizio.

Esempio: se lo Stato costruisce un’autostrada tra due città, i residenti

di quelle città, che avranno un beneficio economico futuro (es. trasporti

più rapidi, crescita commerciale), potrebbero essere tenuti a versare un

contributo.

Sono contributi anche le prestazioni dovute a determinati enti

pubblici per i loro fini istituzionali (es. contributi previdenziali

all’INPS).

Definizione costituzionale di tributo

Il tributo, in base alla giurisprudenza costituzionale, è definito come una

prestazione patrimoniale imposta per legge dallo Stato o da altro

ente pubblico, per finanziare la spesa pubblica. Questa definizione

trova fondamento in due articoli della Costituzione:

� Articolo 23 Costituzione

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se

non in base alla legge.”

Questo articolo contiene il principio di riserva di legge relativa:

Solo la legge (o un atto con forza di legge) può istituire o

 disciplinare prestazioni tributarie.

La legge deve stabilire almeno gli elementi essenziali del

 tributo (presupposto, soggetti, base imponibile, aliquota).

Anche le norme di favore (che riducono o annullano il tributo)

 devono avere forma legislativa, perché derogano a un obbligo

legale.

� L’articolo 23 si applica non solo ai tributi, ma a tutte le prestazioni

imposte per legge: sia tributarie, sia corrispettive (cioè con funzione di

pagamento per un servizio).

� Articolo 53 Costituzione

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di

progressività.” Questo articolo esprime due principi fondamentali:

1. Capacità contributiva: Solo chi possiede ricchezza può essere

obbligato a pagare i tributi. Il tributo deve essere proporzionato

alla forza economica effettiva del contribuente.

Esempio: chi ha un reddito più alto deve pagare più imposte; chi

non ha reddito o ha un reddito minimo, non può essere tassato.

2. Progressività del sistema tributario: Il sistema fiscale non si

limita a raccogliere risorse, ma deve anche perseguire finalità

redistributive e di giustizia sociale.

La progressività implica che chi ha di più paghi

proporzionalmente di più, per ridurre le disuguaglianze.

� Attenzione: il principio di uguaglianza tributaria richiede che a

situazioni economiche uguali corrispondano uguali tributi, e a situazioni

diverse, tributi diversi. Tuttavia, è il legislatore che valuta quando due

situazioni sono “uguali” o “diverse”, ma la Corte Costituzionale può

intervenire se tale valutazione è irragionevole.

Capacità contributiva, concetto di reddito e relativi limiti

costituzionali

La capacità contributiva è il principio fondamentale del diritto

tributario: solo chi possiede ricchezza può essere obbligato a pagare

tributi. Questo principio, sancito dall’art. 53 della Costituzione, richiede

che il prelievo fiscale sia proporzionato alla forza economica

effettiva del contribuente. ⚠ Non bisogna confondere capacità

contributiva con reddito. Il reddito è solo uno degli indicatori della

capacità contributiva, ma non l’unico. Nel nostro ordinamento, si

distinguono:

Indici diretti di capacità contributiva:

 il reddito (es. stipendi, profitti aziendali),

o il patrimonio (es. immobili, investimenti finanziari),

o gli incrementi patrimoniali (es. guadagni da vendita di beni

o o investimenti).

Indici indiretti di capacità contributiva:

 il consumo (es. spese per beni e servizi, colpito da IVA),

o gli affari (es. operazioni commerciali tassate da imposte

o indirette come imposta di registro o di bollo).

Il concetto di reddito

Il reddito è uno degli elementi principali su cui si fonda la capacità

contributiva. Esso rappresenta la differenza tra il patrimonio di un

soggetto in due momenti successivi, ovvero quanto è stato prodotto

o guadagnato nel periodo d’imposta. Il reddito può essere interpretato

secondo:

A. Concetti economici:

Reddito prodotto: generato da un’attività (es. guadagni da

 un’impresa o da lavoro).

Reddito-entrata: percepito senza svolgere alcuna attività (es.

 interessi, dividendi, rendite).

Reddito consumato: quello che viene effettivamente speso.

B. Concetti giuridici (distinti in 6 categorie):

1. Redditi fondiari (es. rendite da terreni o fabbricati),

2. Redditi da capitale (es. interessi, dividendi),

3. Redditi da lavoro dipendente (es. stipendi, salari),

4. Redditi da lavoro autonomo (es. professionisti, consulenti),

5. Redditi d’impresa (es. utili da attività economiche organizzate),

6. Redditi diversi (categoria residuale, es. plusvalenze da vendita di

immobili o titoli).

Ognuna di queste categorie è regolata da norme speci

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eddybeef3101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.
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