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Appunti di diritto societario

Note iniziali

1. Mattia Mancuso 12 aprile 2023, 19:20:16 Es. Società tra professionisti: si uniscono per l’organizzazione comune; Società di comodo: godimento di beni; Società occasionali: unico affare non complesso.

2. Mattia Mancuso 12 aprile 2023, 19:37:01 Atti unilaterali.

Società, art. 2247 c.c.

3. Mattia Mancuso Società (art. 2247 c.c.) 20 aprile 2023, 18:50:56 non poteva essere toccato il loro - attività produttiva, ma NON necessariamente imprenditoriale. Le società svolgono 1 patrimonio personale ma solo - il contratto di società 2/più persone conferiscono beni o servizi per Art. 2247 c.c.: “Con quanto avevano apportato l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Elementi essenziali

  • Conferimento beni/servizi.
  • Attività economica/produttiva.
  • Condivisione del potere decisionale: è ciò che la distingue dall’associazione in partecipazione, dove il potere decisionale è in capo solo all’imprenditore.
  • Condivisione del risultato economico.

Costituzione della società

Società possono essere costituite mediante:

  • Atto unilaterale: SOLO SPA E SRL.
  • Contratto: sono contratti.
  • Comunione di scopo: con società ha uno scopo comune a tutti i partecipanti.
  • Associativi aperti → i soci possono cambiare.
  • Di organizzazione: contratto individua e detta le regole di funzionamento della società.

Questioni legate alla definizione di società

Superamento genesi contrattuale: società può essere costituita ANCHE senza contratto.

2 - Scopo lucrativo: in alcuni casi PUÒ venir meno:

  • Società cooperative: beni/servizi realizzati per soddisfacimento dei bisogni dei soci e NON di terzi. PUÒ svolgere un’attività lucrativa, ma il connotato tipico è il godimento di beni.
  • Imprese sociali.
  • Società sportive dilettantistiche.
  • In ognuno dei 3 casi si può ottenere un utile, ma NON può essere ripartito tra i soci.

Origini società

  • Societas romana: società limitata al regolamento del regime di comproprietà di beni funzionali allo svolgimento di un affare. Mancava di autonomia patrimoniale, veniva usato quello dei soci.
  • Commenda medievale: società con 2 soggetti coinvolti: finanziatori, senza interessarsi alla gestione, e coloro che gestivano l’impresa.
  • Società anonima, inizi ‘600: create per la raccolta di fondi per grandi operazioni. Basata su riconoscimento ai soci del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata.
  • 3 Incorporazione della partecipazione sociale in un titolo di credito: cedimento azioni portava anche al cedimento dei diritti legati al loro possesso.
  • Società a responsabilità limitata, ‘800.

Modelli societari

Personalistici: privi di personalità giuridica → autonomia patrimoniale imperfetta.

  • Società semplice = NON commerciale: unicamente utilizzabile per attività non commerciali, come agricole o società tra professionisti.
  • Società in nome collettivo.
  • Società in accomandita semplice.

Capitalistici: dotati di personalità giuridica → autonomia patrimoniale perfetta.

  • Società per azioni.
  • Società a responsabilità limitata.
  • Società in accomandita per azioni.

Mutualistici: dotati di personalità giuridica → autonomia patrimoniale PERFETTA.

  • Società cooperative.

Autonomia patrimoniale PERFETTA = società ha un patrimonio necessario e sufficiente per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte.

Autonomia patrimoniale IMPERFETTA = società ha un patrimonio per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte MA, in caso di inadempimento, ne risponde anche il patrimonio personale dei soci.

Società di persone, art. 2250 c.c.

1. Mattia Mancuso 15 aprile 2023, 07:42:41 ≠ società semplice e società in accomandita semplice.

2. Mattia Mancuso 15 aprile 2023, 07:43:04 iscrizione nel RDI Società di Persone (art. 2250 c.c.) - normalmente destinate all’esercizio di imprese di piccole dimensioni.

Società semplice

NON destinate all’attività commerciale.

Modello per società:

  • Società agricole.
  • Società tra professionisti.

Società in nome collettivo, S.N.C.

Art. 2291 c.c.: responsabilità illimitata di TUTTI i soci nei confronti dei creditori; nei rapporti interni invece è possibile una diversa pattuizione. Nessuno dei soci può essere escluso.

Contratto

1 CONTRATTO - Ai fini dell’esistenza della società → forma libera, salvo eccezioni.

Ai fini della regolarità della società → atto pubblico, notaio, / scrittura privata autenticata.

2 - Elementi essenziali:

  • Soci: sia persone fisiche, sia persone giuridiche.
  • Soci amministratori e rappresentanti.
  • Oggetto sociale: attività che le parti intendono svolgere.
  • Sede legale.
  • Conferimento: quanto ha apportato ciascun socio, in denaro, immobili…
  • Durata: “scadenza” non è vincolante ma può essere prorogata.

Il contratto sociale di società di persone NON è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Modificazione: richiede l’unanimità dei consensi dei soci.

  • Avviso sul RDI.

Invalidità: deve essere accertata dal tribunale. Cause:

  • Illiceità dell’oggetto.
  • Contratto stipulato senza atto pubblico / scrittura privata autenticata.
  • Se non viene eliminato il vizio, comporta scioglimento della società.
  • Società tenuta ad adempiere/riscuotere i debiti/crediti stipulati fino a prima dello scioglimento.

Società irregolare

NON iscritta al RDI.

Se è IRREGOLARE → si applicano le norme della società semplice per quanto riguarda i rapporti con i terzi → Art. 2266 potere di rappresentanza, ≠ gestione, spetta a ciascun amministratore.

Società occulta: società creata da soggetti che non hanno palesato l’esistenza della società e l’esercizio in comune di questa. In caso di fallimento, viene esteso anche ai soci occulti.

Conferimenti

È conferibile qualsiasi cosa alla quale si può dare un valore:

  • Denaro.
  • Crediti.
  • Beni.

Il valore è determinato dai soci ed è indicato nell’atto costitutivo. Il capitale sociale nominale è formato da questi conferimenti.

Utili fittizi

Art. 2303 c.c.: divieto di distribuire utili fittizi. Definiti tali quando:

  • Errori contabili.
  • Utile conferito prima di coprire le perdite pregresse, a meno che non aumenti il capitale sociale e venga usato per coprire le perdite.

Capitale sociale nominale

3. Mattia Mancuso 4 giugno 2023, 11:38:40 ovvero il complesso dei beni conferito a titolo di capitale sociale CAPITALE SOCIALE NOMINALE.

Funzioni

Funzioni: indicare il patrimonio sociale attribuibile ai soci.

  • Art. 2303 c.c.: indicare valore necessario per lo svolgimento dell’attività.
  • Art. 2306 c.c.: funzione organizzativa del capitale: ripartisce guadagni, perdite e diritto di voto in maniera proporzionale a quanto è stato conferito dai soci.
  • Costituisce uno strumento di tutela dei creditori sociali in maniera INDIRETTA: possono compiere azioni esecutive NON sul capitale sociale, ma sul PATRIMONIO sociale.

Autonomia patrimoniale imperfetta

3 AUTONOMIA PATRIMONIALE (IMPERFETTA) - Capitale sociale NON può essere usato per attività estranee a quella svolta dalla società.

Art. 2270 c.c.: creditore particolare può far valere i suoi diritti… = creditori particolari del socio possono far valere le loro pretese sugli utili che spettano al socio, oltre che sulla quota che spetta al socio nel caso di liquidazione.

Creditori particolari di soci di società semplici o società di nome collettivo IRREGOLARI possono chiedere alla società di (?), il che provoca l’esclusione di diritto del socio dalla società.

Creditori particolari NON possono aggredire direttamente la quota sociale del debitore, socio della società. Questo perché se fosse possibile, la quota verrebbe venduta al maggior offerente e in tal modo potrebbe entrare in società chiunque, cosa che non è possibile in una società di persone, succede così invece nelle società di capitali.

Obblighi dei soci

  • Conferimento guarda art. 2253.
  • Divieto di concorrenza: guarda art. 2301.
  • Divieto utilizzo del capitale sociale per motivi personali guarda art. 2256.

Diritti dei soci

Art. 2262-63: utili dopo rendiconto/bilancio. Utili distribuiti in maniera proporzionale in base a quanto apportato a titolo di capitale sociale, salvo diverso accordo.

  • VIETATA L’ESCLUSIONE di 1/più soci dalla partecipazione agli utili/perdite.
  • Diritto di voto.

Trasferimento della partecipazione sociale

Per soci ILLIMITATAMENTE responsabili: necessario modificare l’atto costitutivo, e quindi l’approvazione di tutti i soci.

Per soci LIMITATAMENTE responsabili: non godendo del potere di gestione, è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci.

Clausole di gradimento: requisiti che deve avere il soggetto al quale si vuole trasferire la partecipazione sociale. Sono specificati nello statuto.

Clausole di MERO gradimento: condizionano l’efficacia del trasferimento della partecipazione alla scelta discrezionale e non necessariamente motivata degli amministratori. Per questo, deve essere garantito al socio il diritto di recesso o di riscatto della sua quota da parte della società o degli altri soci.

Bilancio e rendiconto

Rendiconto: società semplici. Bilancio: società commerciali.

Diversi tipi di bilanci a seconda della natura e dimensione dell’impresa.

Bilancio deve essere approvato dai soci.

Struttura organizzativa interna

4. Mattia Mancuso 20 aprile 2023, 12:28:20 GRAVE inadempimento a obblighi di legge e/o di gestione Struttura Organizzativa Interna.

Potere gestionale

Compete a TUTTI I SOCI, a meno che non sia previsto diversamente.

Amministratori hanno il potere di compiere azioni necessarie all’attività oggetto della società.

Obblighi: se inadempiuti, il danno provocato deve essere risarcito.

  • Dotare la società di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili.
  • Tenere le scritture contabili e il rendiconto/bilancio.
  • Gestire la società con diligenza: acquisire informazioni necessarie PRIMA di compiere una scelta. In questo modo possono confrontare più scelte e compiere quella ottimale.

Soggetti legittimati a richiedere la responsabilità risarcitoria degli amministratori:

  • Società danneggiata.
  • Singoli soci della società danneggiata, indipendentemente dalla grandezza della partecipazione sociale.
  • Creditori sociali, i quali verrebbero danneggiati dalla lesione del capitale sociale della società, in quanto potrebbero vedere i loro crediti non “pagati”.

Amministratori nominati dai soci nell’atto costitutivo: se non è specificato nulla, si presume che tutti i soci siano rappresentanti.

  • Possono essere nominati anche in un atto separato.

Amministrazione legale

Se società non organizza il potere gestionale, si applica il sistema di amministrazione disgiuntivo = diritto a ogni socio di compiere scelte senza dover preventivamente chiedere l’approvazione e informare gli altri soci.

  • PRO: maggiore velocità nell’assunzione delle decisioni.
  • CONTRO: più rischioso.

Consente agli altri soci di opporsi, purché l’operazione non sia ancora stata compiuta: è necessaria la maggioranza calcolata in maniera proporzionale in base al conferimento al capitale sociale.

Amministrazione negoziale

Sistema congiuntivo: gli amministratori che vogliono compiere scelte devono informare e ottenere il consenso degli altri amministratori.

  • PRO: condivisione delle decisioni.
  • CONTRO: è sufficiente dissenso di pochi amministratori per bloccare l’azione.

Per evitare lo stallo nell’assunzione delle decisioni, è possibile combinare i 2 sistemi: così viene lasciata una certa autonomia agli amministratori.

  • Es. viene stabilito che per alcune scelte non è necessario informare e ottenere il consenso di tutti gli amministratori.
  • Es. viene stabilito che è sufficiente l’approvazione della maggioranza degli amministratori.

Amministrazione nelle società in accomandita semplice, SAS

Potere di gestione è affidato ai soci ACCOMANDATARI.

Art. 2320 c.c.: divieto di ingerenza dei soci accomandanti…

  • Possono compiere singoli affari se c’è una procura speciale.
  • Possono svolgere funzioni meramente esecutive, decise dagli accomandatari.
  • Se previsto nell’atto costitutivo, dare autorizzazioni agli accomandatari.

In caso di violazione da parte dei soci accomandanti, sono esposti a sanzioni:

  • Perdita responsabilità patrimoniale limitata: risponderanno anche con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte.
  • Poter essere escluso dalla società, se richiesto dai soci: non è automatico.

Revoca dell’amministratore

Revoca NON si estende anche allo stato di socio: rimarrà socio ma non amministratore.

Nominato nell’atto costitutivo: amministratore revocabile SOLO per giusta causa.

4 - Nominato in un atto separato: valgono le norme del mandato:

  • Anche senza causa.
  • Necessaria la maggioranza dei soci, sufficiente perché non si incide direttamente sul contratto costitutivo.

Revoca giudiziale: revoca richiesta dal tribunale. NON è necessaria l’approvazione dei soci.

Potere di rappresentanza

Rappresentanza legale

Di default se soci non prendono diversamente.

Rappresentanza disgiuntiva: ogni amministratore potrà compiere atti in nome della società senza informare e senza ottenere il consenso degli altri rappresentanti.

Limite legale: oggetto sociale. Gli amministratori rappresentanti possono compiere azioni in nome della società SOLO se c’entrano con l’oggetto sociale di questa; altrimenti l’atto è inefficace e quindi la società non è obbligata ad adempiere alle obbligazioni nate dagli amministratori rappresentanti, purché la società sia iscritta al RDI, cosicché il contratto con l’oggetto sociale sia pubblico e opponibile ai terzi.

Rappresentanza negoziale

Sistema congiuntivo: ogni amministratore che vorrà compiere atti in nome della società dovrà informare e ottenere il consenso di TUTTI gli altri rappresentanti.

Poteri di controllo sulla gestione

Nelle società di persone non esistono organi di controllo, ma questo potere è affidato a ogni socio, i quali controllano l’operato degli amministratori.

Strumenti di controllo: accesso ai documenti relativi alla gestione della società e alle scritture contabili. Gli amministratori sono obbligati a fornire questi documenti.

Rimedi alle irregolarità riscontrate dal controllo:

  • Azione risarcitoria di responsabilità ai danni degli amministratori.
  • Revoca del potere amministrativo.

Potere decisionale

Spetta ai soci.

Invalidità decisioni sociali

Non esistono norme che regolano l’invalidità delle decisioni sociali → vengono usate le regole riguardanti le SRL.

Scioglimento del contratto sociale

5. Mattia Mancuso 20 aprile 2023, 14:10:44 voluta da altri soci Scioglimento Contratto Sociale.

Scioglimento unilaterale del vincolo partecipativo

NON incide sul contratto nella sua interezza. Il contratto rimarrà valido con i soci “superstiti”.

Cause:

  • Morte: NON viene trasferita automaticamente la partecipazione.
  • Soluzioni: il valore della sua partecipazione viene divisa tra gli eredi.
  • PREVIO CONSENSO DI TUTTI I SOCI, può subentrare uno degli eredi al suo posto.
  • Scioglimento della società.
  • Recesso: scioglimento volontario del vincolo contrattuale.
  • Contratto a tempo indeterminato: si può recedere sempre anche senza giusta causa.
  • Contratto a tempo determinato: per recedere è necessaria la giusta causa.
  • Esclusione del socio: altri soci decidono la sua estromissione, o escluso per motivi legali.
  • Cause esclusione di diritto: apertura della liquidazione giudiziale, es. socio di più società, una di queste fallisce e, siccome la liquidazione giudiziale comporta lo spossessamento, perderà anche la sua quota sociale.
  • 5 Cause esclusione facoltative: inadempimento grave agli obblighi di legge.

Liquidare il valore attuale della partecipazione. Il socio/eredi hanno diritto a farsi liquidare il valore attuale della partecipazione.

  • Se il valore è negativo, lui o gli eredi dovranno concorrere alle perdite.

Conferimenti e capitale sottoscritto

1. Mattia Mancuso 3 giugno 2023, 11:40:07 ogni socio si obbliga a eseguire conferimenti per un determinato importo e natura.

2. Mattia Mancuso 3 giugno 2023, 11:40:17 versamento immediato 25% del capitale sottoscritto, o integrale se società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Masturzi Sabrina.
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