Aran e contrattazione collettiva nel pubblico impiego
L'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), istituita già dal D. Lgs 29/1993 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai DD.Lgs.165/2001 e 150/2009, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Aran si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l’autonomia dettata dall’esigenza di garantire una corretta e funzionale dinamica negoziale.
L’Agenzia - oltre a curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva - assiste le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei Comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate.
L’Aran predispone - a cadenza semestrale ed avvalendosi della collaborazione dell’ISTAT e del MEF - un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti, che invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti Regioni e Autonomie locali e Sanità, nonché alle Commissioni parlamentari competenti.
È competenza dell’Agenzia, inoltre, effettuare il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presentare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l’effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi, nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
Unico organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego, l’Aran rappresenta un costante punto di riferimento nel complesso sistema della contrattazione collettiva.
I livelli di contrattazione collettiva
Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico. È inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale. Le finalità essenziali del contratto collettivo sono:
- Determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza (ad es. trasporti, pubblico impiego, metalmeccanico, commercio, chimico, etc.);
- Disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso.
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego si sviluppa su due livelli:
Livello nazionale
CCNQ - Definisce o modifica i comparti e le aree di contrattazione collettiva.