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Diritto romano 25/11

Obbligazioni che nascono da atti leciti non contrattuali esistono casi in cui sorge un’obbligazione pur in assenza di

un contratto tra le parti. Sono situazioni in cui un comportamento volontario produce effetti giuridici obbligatori, anche

se manca un accordo. Due esempi classici:

1. Obbligo di restituzione per pagamento indebito → chi paga per errore (solutio indebiti) ha diritto

alla restituzione.

2. Gestione di affari altrui (negotiorum gestio) → è il tema principale della spiegazione del prof.

Nascita delle obbligazioni Dalla gestione derivano obblighi per entrambe le parti.

Obblighi del dominus Se la gestione è stata utile, il dominus deve:

• rimborsare le spese anticipate dal gestore (actio negotiorum gestorum contraria);

• assumere la gestione come se fosse stata fatta per suo incarico.

Obblighi del gestore Il gestore ha l’obbligo di:

• continuare la gestione fino a quando il dominus non può riprendere il controllo;

• agire con diligenza e nell’interesse del dominus.

Nota: l’azione principale del dominus contro il gestore è l’actio negotiorum gestorum directa.

Diversità tra Negotiorum Gestio e Mandato

Nel mandato • Il mandante incarica.

• Il mandatario accetta ed esegue.

• C’è un accordo e quindi nasce un rapporto contrattuale.

Nella negotiorum gestio

• Il gestore non è incaricato da nessuno.

• Il dominus non sa della gestione.

• Mancano accordo e consapevolezza iniziale.

La ratifica del dominus Se, una volta tornato, il dominus ratifica l’operato del gestore:

• la gestione assume effetti simili al mandato;

• è come se l’accordo fosse stato presente fin dall’inizio.

Se invece non ratifica, resta una gestione di affari altrui con i suoi effetti propri.

Crimina e Delicta: la distinzione romana

Crimina • Offese contro la collettività, non contro il singolo.

• Colpiscono interessi pubblici.

• Sono perseguiti mediante processo pubblico.

• Prevedono pene politiche e capitali (anche la pena di morte).

• Corrispondono ai moderni “reati penali”, anche se la terminologia è variabile nel tempo.

Delicta • Offese contro interessi privati.

• È il singolo danneggiato che agisce per difendere i propri diritti.

• La risposta non è la pena pubblica, ma un’obbligazione a carico dell’autore del delitto (per esempio,

risarcimento).

Il prof ha sottolineato che ciò che una società considera “crimine” e ciò che considera “delitto” cambia completamente

nel corso della storia. Molte condotte un tempo punite severamente oggi sarebbero ridicole, e viceversa. Il diritto ci

mostra che i valori non sono naturali o universali, ma mutano con la cultura del momento.

Delitto come fonte di obbligazione Nessuna obbligazione senza causa.” Le cause dell’obbligazione sono:

1. Contratto

2. Delitto

Il delitto, in particolare, viene definito come: un atto umano illecito che produce un’obbligazione a carico dell’autore.

Questa definizione contiene già tre elementi importanti:

1. Atto Il delitto nasce da un comportamento umano, non da un fatto naturale.

Quindi, parlando di “atto”, entrano in gioco:

• capacità di agire,

• volontà,

• comportamento rilevante per il diritto.

Il diritto considera infatti solo gli atti voluti, cioè quelli nei quali il soggetto è in grado di dirigere la propria condotta.

2. Atto illecito L’atto deve essere contrario al diritto, lesivo dell’interesse di un soggetto privato e non giustificato.

3. Produzione di obbligazione L’effetto del delitto non è una pena pubblica (come nel crimine), ma una obbligazione

privata: • in genere, un obbligo di risarcimento,

• o altre forme di compensazione secondo la disciplina romana.

Il prof ha usato l’immagine della “medaglia rovesciata” per spiegare la logica:

• Obbligazione e responsabilità sono due facce della stessa medaglia.

• Se c’è una ragione (una causa), nasce l’obbligazione; se non c’è causa, non nasce nulla.

Il delitto è una di queste cause.

Atto giuridico, negozio giuridico e atto illecito: differenze fondamentali la capacità di agire è rilevante giuridicamente

perché solo gli atti volontari producono effetti giuridici.

1. Atto giuridico / negozio giuridico Quando il comportamento umano è:

• voluto,

• valutato positivamente dall’ordinamento,

esso produce effetti giuridici conformi alla volontà delle parti. Due casi:

• Negozio unilaterale → es. testamento.

Produce effetti voluti da un solo soggetto.

• Negozio bilaterale o plurilaterale → es. contratto.

Produce effetti voluti da più parti.

2. Atto illecito Quando l’atto è:

• volontario,

• ma valutato negativamente dall’ordinamento,

• contrario al diritto,

produce effetti non voluti dall’autore.

Esempio del prof: Se qualcuno uccide un’altra persona:

• Il fatto naturale è la morte della vittima → questo è un fatto giuridico.

• L’atto umano è l’uccisione → questo è l’atto illecito.

L’ordinamento produce allora un effetto giuridico che non dipende dalla volontà dell’autore: • la sanzione.

Non importa che chi ha commesso l’atto voglia o non voglia essere punito: la sanzione si applica indipendentemente

dalla sua volontà.

Sanzione, pena e azioni Il prof insiste: dobbiamo abituarci a chiamare questa conseguenza pena, perché:

• l’azione che deriva dal delitto è un’actio poenalis (azione di carattere penale),

• diversa dalle azioni che abbiamo visto nei contratti.

Quindi: il delitto dà origine a un’azione penale.

Vendetta e origine arcaica della pena Nelle società arcaiche:

• l’individuo non esiste come soggetto isolato,

• esiste solo come membro di un gruppo familiare (la gens).

Perché il gruppo è importante? Perché se una persona viene colpita, è tutto il gruppo a essere offeso. Esempio del

prof: Se un membro di un gruppo viene ucciso, ciò provoca:

• la vendetta da parte dei membri dell’altro gruppo,

• non necessariamente contro l’autore materiale, ma contro qualsiasi appartenente al gruppo

dell’offensore.

Cos’è la vendetta? La vendetta arcaica consiste nell’infliggere un male in risposta a un male subito: Tu mi hai fatto un

torto, io te ne faccio uno.” È considerata lecita, cioè socialmente approvata. Il prof ha detto che anche oggi, nella

mentalità moderna, non è difficile capire il meccanismo emotivo che ci sta dietro:

• se qualcuno ci colpisce, la reazione spontanea è restituire il colpo,

• anche se il diritto moderno lo proibisce.

Nelle prime fasi della storia romana, però, questa reazione era normata: la vendetta era riconosciuta come risposta

giusta e legittima.

La logica della vendetta Nelle società arcaiche, la vendetta nasce dalla percezione soggettiva di offesa:

• chi si ritiene danneggiato sente il bisogno di “pareggiare i conti”;

• l’atto vendicativo serve a placare l’offeso, a “mettere a posto le cose”.

Ma la vendetta arcaica presenta un problema enorme:

• non è misurata,

• non è proporzionata,

• non si arresta una volta raggiunto l’equilibrio, perché manca un parametro oggettivo.

Esempio del prof: Se un membro del mio gruppo viene ucciso, non è che io mi sento “vendicato” uccidendo una persona

dell’altro gruppo per affetto personale; è semplicemente la logica gruppo contro gruppo. In questo sistema: la vendetta

non ripristina l’equilibrio, perché non esiste ancora un criterio oggettivo che stabilisca quando “si è fatto abbastanza”.

Il primo passo avanti: la legge del taglione Per superare la vendetta indiscriminata, nasce un concetto più evoluto: la

legge del taglione (talio)

“Tale offesa, tale risposta.”

“Occhio p

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Amelia_gr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maurizi Giovanni.
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