Leggi regionali
- Dall’art. 115 in poi → vengono disciplinati nel dettaglio gli enti territoriali substatali e ne vengono definiti il ruolo, le caratteristiche, le funzioni.
- Regioni → creazione, vengono previste dalla Costituzione del ’48 (Titolo V, Parte II → disciplina gli enti territoriali, substatali).
- Istituite, sono nate nel 1970 → con una normativa primaria.
- 1972 e 1977 → decreti di trasferimento delle funzioni statali alle regioni in conformità della Costituzione.
- 2001 → riscritto tutto il Titolo V → rapporto tra centro e periferia (qual è il rapporto e che cosa è cambiato).
Articolo 5
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
- Assetto variabile del rapporto centro-periferia con 2 confini estremi.
- Principio di unità, indivisibilità della Repubblica → se una parte volesse andarsene, si legittimerebbe una reazione militare anche violenta.
- Divieto di centralismo → Stato ha il dovere di favorire l’autonomia di azione delle componenti locali → mettendole in condizione di agire efficacemente.
- Attuare il più ampio decentramento amministrativo per quanto riguarda i servizi dello Stato → distribuire sul territorio uffici del Ministero che consentano una capillare gestione delle competenze e un rapporto più diretto con la cittadinanza.
- Obbligo di adeguare, garantire principi e metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Stato a regionalismo forte (art. 117)
- Regioni → hanno un potere legislativo, normativo non solo più ampio (+ materie su cui possono intervenire), ma è stato invertito il principio secondo cui le regioni hanno alcune materie di propria competenza (tutto il resto appartiene allo Stato).
- Oggi: Stato ha il potere legislativo in alcune materie (elenco) e spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato.
- Eleva le Regioni a quello che negli Stati federali hanno gli Stati membri.
- Non hanno un ruolo nel processo di revisione costituzionale.
- Dovere di attuare sia le norme statali sia quelle regionali.
- Leggi → le fanno solo lo Stato e le Regioni → Province e comuni metropolitani non fanno leggi.
- Solo la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano fanno leggi, perché lo statuto speciale della Regione è l’unico statuto regionale ad attribuire legittimamente competenze legislative.
⇒ Trentino Alto-Adige: una tra le 5 regioni a Statuto Speciale con Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna a cui la Costituzione (art.116) conferisce una autonomia speciale (= dà il potere di adottare degli statuti con legge costituzionale e quindi idonei a derogare alle previsioni della Costituzione perché si collocano sullo stesso livello).
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► Derogare: disporre diversamente in modo non illegittimo, costruire una eccezione legittima a una regola generale (soprattutto norme di tipo organizzativo) 1.
Articolo 116 – terzo comma
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia… possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 (sistema di autonomia finanziaria). La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
- Costruisce una via di mezzo tra autonomia ordinaria e speciale → autonomia differenziata.
- Graduabile → le regioni possono oscillare in mezzo fra questi due livelli.
- ‘Sentiti gli enti locali’ → Regioni devono confrontarsi con sé stessa e con il proprio territorio perché è utile avere materie di competenza propria, ma poi bisogna gestirle.
- Una volta presentata la domanda → legge deve essere approvata a maggioranza assoluta, che approva sulla base di una intesa (= accordo formale che precede l’approvazione della legge, base che viene portata al Parlamento) tra Stato e Regione interessata.
- Legge ordinaria, rinforzata → ha un procedimento più particolare.
Materie in cui si può avere l’autonomia differenziata (art.116 - 3° comma)
- Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, promozione e organizzazione delle attività culturale (oltre alle altre, ma a noi interessano solo queste).
⇒ Non essere più tenuti a rispettare i principi statali → ci si avvicina all’autonomia speciale.
Articolo 117
- Un articolo molto lungo → struttura logica, facile da ricordare (inquadramento generale dei limiti a cui sottostanno la legislazione statale e regionale) → muoversi all’interno di 2 cornici (vincoli).
- Cornice costituzionale.
- Cornice europea e internazionale.
- 1° comma → traccia una demarcazione di competenza che funziona secondo la logica dell’out out (o l’uno o l’altro → lo Stato e non le Regioni).
- 2° comma → vengono elencate tutte materie di competenza esclusiva statale (primo elenco).
⇒ Quella che + ci interessa (lettera S): “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” o tutto quell’insieme di funzioni/attività che mirano a proteggere, conservare i beni culturali, mantenendoli in una condizione adeguata.
- 2° elenco (non in forma schematica) → materie di legislazione concorrente (tra Stato e Regione, chiamati ad intervenire entrambi) tra cui la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
- “Logica della cornice/quadro” → Stato è chiamato a fare leggi principali, generali (leggi quadro o cornice) valide in tutto il territorio italiano alle quali le Regioni devono attenersi facendo le proprie (leggi di dettaglio).
- 2 livelli di intervento → ripartizione dei ruoli all’interno di una singola materia per modo di legiferare (Stato in generale, Regione in particolare, in modo più dettagliato).
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È di competenza concorrente → valorizzazione dei beni, promozione e organizzazione delle attività culturali (concerti, teatri, musica → patrimonio culturale immateriale).
- 4° comma → “…alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” → rende le Regioni titolari della potestà legislativa generale, residuale (= solo le Regioni possono intervenire con leggi).
- Turismo: spetta alle Regioni (problema → materia parcellizzata in 20 diritti regionali).
Difficoltà nella competenza concorrente 2
- Le patologie, i problemi possono essere molto vari, diversi e le soluzioni pure.
- 1) Dopo la legge statale di principio, alcune Regioni non adottano le proprie leggi nel dettaglio (inerzia regionale).
- Accorgimento adottato dallo Stato → aggiungere delle norme di dettaglio già applicabili in tutto il territorio → risolve il problema dell’inerzia regionale.
- Regioni si sono appellate e si è portato il problema alla Corte costituzionale.
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Lo Stato dovrebbe fare i principi e le Regioni i dettagli, ma nulla osta a che lo Stato faccia leggi anche nel dettaglio che automaticamente cederanno il passo alle leggi regionali non appena esse verranno in vigore.
- 2) Stato potrebbe non adottare una legislazione di principio (assenza totale o parziale → es: salvaguardia/tutela del patrimonio culturale immateriale, in Italia non c’è).
- Inerzia dello Stato: si traduce in una inerzia imposta alle Regioni → carenza di una normativa indispensabile (problema portato alla Corte costituzionale).
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Se lo Stato non fa leggi statali di principio, non detta esplicitamente i principi uniformi, questo non impedisce alle Regioni di intervenire autonomamente, ma lo devono fare sapendo che si muovono in una materia di competenza concorrente.
Quindi non possono pensare di farlo in modo totalmente sganciato dai principi statali. Devono andarsi a ricavare, interpretare i principi della materia ricavandoli nella legislazione statale vigente in quella materia o in materie affini.
Ordinamento internazionale vs ordinamento europeo
⇒ Si collocano al di sopra della legislazione nazionale → cornice necessaria di riferimento.
⇒ Profondamente diversi nel loro modo di funzionare.
Ordinamento internazionale
- Ordinamento non territoriale → regola le relazioni internazionali.
- Esistono 2 tipi di norme.
- Buona parte si è stratificato nel tempo → norme consuetudinarie → sono per definizione norme generali, ovvero che si applicano a tutti e nello stesso modo.
- Fonti fattizie → insieme di patti/accordi tra gli Stati che vincolano esclusivamente gli Stati che li hanno sottoscritti (stati contraenti e firmatari) → non è diritto generale.
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Spesso quando si sottoscrivono capita che più Stati vi aderiscano (hanno portata quasi generale).
Articolo 10 – primo comma
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”
- Il nostro ordinamento deve adeguarsi, conformarsi con le norme del diritto internazionale generale → per questo motivo lo si colloca a livello costituzionale.
- Si impongono/prevalgono sulle norme questa tranne che sui principi (unico limite).
Articolo 87 – ottavo comma
“Il Presidente della Repubblica… accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere”.
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Articolo 80
“Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” 3.
- Trattati internazionali → li fanno i governi/i ministri nelle veci di rappresentanti governativi → quando arrivano ad un accordo esso va fissato e firmato da questi rappresentanti (legge di esecuzione del trattato).
- Firma → non impegna l'Italia ad applicare il trattato, ma ad arrivare alla ratifica.
- Ratifica → passaggio successivo che viene compiuto dalla firma del Presidente, il quale non può farlo di propria iniziativa ma con il consenso di entrambe le Camere (art. 80).
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Dopodiché il trattato deve essere rispettato ed entra in vigore.
Attuazione delle norme di un trattato
- L'ordinamento deve adattarsi agli obblighi del trattato, perseguirne il conseguimento degli obiettivi.
- Se non lo fanno? queste norme sono troppo generiche e ciò le rende inutilizzabili all'interno di uno Stato → per questo motivo richiedono un programma di attuazione.
- Sta allo Stato adottare queste norme (responsabilità internazionale).
- Quando uno Stato non rispetta il trattato commette un illecito internazionale.
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Come sanzione c'è la rappresaglia degli altri Stati ovvero che se uno Stato non fa ciò che doveva fare allora anche gli altri non adempiono ai loro doveri.
- Attualmente non esiste un giudice degli Stati → no giustizia internazionale se non per quanto riguarda determinati casi molto particolari.
- Per velocizzare questo procedimento → di solito c'è già una legge di esecuzione del trattato → diritto internazionale fattizio entra sotto forma di norma legislativa e si colloca non a livello costituzionale ma come fonte primaria visto che entra in vigore tr.