Diritto pubblico
7/3/2022
La Carta Costituzionale è stata approvata dall’Assemblea Costituente nel 1947 e promulgata dal capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola (1° Presidente della Repubblica) sulla Gazzetta Ufficiale nello stesso anno. È entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
Differenze con lo Statuto Albertino (1848-1948)
| Statuto Albertino | Carta Costituzionale |
|---|---|
| Flessibile: facilmente modificabile con una legge ordinaria. | Rigida: non facilmente modificabile. La 1ª parte (primi 54 articoli) non può essere modificata (non si può togliere ma si può aggiungere). È rigida per eliminare il problema di una possibile deriva autoritaria. |
| Ottriata (dal francese octroyée): ovvero elargita, concessa dal re Carlo Alberto. | Votata a suffragio universale: Costituzione redatta da un’Assemblea Costituente votata dal popolo. |
| Breve: non dettagliata, descrizione sommaria. | Lunga: 139 articoli numero inalterato (in realtà sono 134). |
La Costituzione può essere interpretata senza alterarla.
Caratteristiche della Costituzione
- Formale: scritta.
- Materiale: quella parte di Costituzione formale portata a compimento dal gruppo politico dominante in un determinante momento storico.
- Vivente: quella parte di Costituzione formale che NON necessita del gruppo politico dominante per essere eseguita (“connaturata con la coscienza del popolo, norme che molto difficilmente saranno toccate x rischio rivolta; es. Welfare”).
Unione Europea
È una confederazione di Stati; NON bisogna considerarla come uno Stato federale (come ad esempio la Repubblica Federale di Germania). In Germania i lander (i vari Stati) si sono uniti, hanno dato autorità ad un organo centrale, hanno delegato l’economia, gli esteri e la difesa ad uno Stato federale.
→ Tutte queste deleghe NON ci sono nell’Unione Europea. “Ci troviamo in un momento ancora quasi primordiale. Per ora è solamente un numero di 27 Stati che condividono alcune prerogative degli Stati moderni, ma ben distanti da un’Europa federale, dagli Stati Uniti d’Europa. Non è mai stata costituita un’assemblea costituente che scrivesse una costituzione comune per tutti gli Stati.”
Dal punto di vista normativo
- Regolamenti: prevalgono sulle costituzioni dei paesi membri. Ma NON prevalgono sui principi fondamentali (i primi 12 articoli) e la prima parte della Costituzione sulle libertà e i diritti inviolabili (articoli dal 13 al 54). Sul resto sì, sulla seconda parte della Costituzione. I regolamenti prevalgono sulle leggi e vengono immediatamente recepiti negli ordinamenti di tutti i 27 paesi membri (come se fossero delle norme primarie prevalenti su tutta la legislazione).
- Direttive: si pone un obiettivo, si lasciano liberi gli Stati di scegliere il mezzo più adatto per il raggiungimento di questo obiettivo. Se non si raggiunge l’obiettivo nei tempi previsti si apre una procedura di infrazione, l’Unione interviene con un sistema di ritorsione economica, multe.
- Raccomandazioni: (le spiega più avanti).
I titolari del potere legislativo in Europa sono il Parlamento (nella porzione minore) e il Consiglio europeo, formato dal personale governativo di tutti i paesi membri (≠ dal Consiglio d’Europa).
Forme normative primarie
Forme normative PRIMARIE (3° gradino): leggi ordinarie e decreti leggi fanno riferimento a quelle dello Stato, allo stesso livello di quelle della regione, stesso livello dei trattati internazionali.
Regolamenti: possono essere dell’esecutivo, non hanno iter legislativo, facilità d’emissione pressoché immediata. Non possono essere contrari alla legge.
Consuetudini o usi: comportamenti reiterati nel tempo in maniera uguale, abitudine. Hanno validità dal punto di vista giuridico solo se sono richiamati da una legge, diversamente no.
Consta di due elementi:
- Psicologico: convinzione di star seguendo una norma anche se non c’è (“si fa così perché si è sempre fatto così”) si continua ad utilizzare a prescindere da quello che potrebbe essere qualsiasi constatazione, Consuetudo juris ac necessitatis.
- Temporale: ripetizione del comportamento nel tempo, Diuturnitas.
La piramide funziona solo se rispetta il principio di legalità.
Una cosa è la disposizione normativa, ovvero il testo della legge (articoli, commi etc.) e un’altra è la norma. All’interno dello stesso articolo ci possono essere più norme, costituite dall’interpretazione di quell’articolo.
La norma è il prodotto di una interpretazione giuridica.
Come avviene l’interpretazione?
- Analisi storico evolutiva: fa riferimento a come è stato sviscerato l’argomento nel corso degli anni, l’evoluzione legislativa e quindi l’interpretazione che più si avvicina al nuovo corso evolutivo.
- Teleologica: (dal greco telos, ovvero fine): interpretazione dell’obiettivo e in base a quello si determina che cosa la legge vuole dire.
- Dottrinale: fatta dalla dottrina, ovvero dagli studiosi della materia che la interpretano.
- Giurisprudenziale: quella dei giudici attraverso le sentenze, i giudici applicano la legge risolvendo i casi pratici. La sentenza stabilisce come deve essere intesa e applica la norma.
- Autentica: fornita dal legislatore stesso (quella più affidabile).
Conflitti tra norme nell’ordinamento giuridico
Si applicano diversi tipi di criteri per i conflitti tra norme nell’ordinamento giuridico:
- Gerarchico: (della piramide).
- Temporale: si applica tra due norme dello stesso grado. La norma posteriore abroga implicitamente o esplicitamente la norma precedente.
- Competenza legislativa: regolate dalla Costituzione (es. delle regioni, dello Stato etc.).
Diritto penale
10/3/2022
Diritto penale (branca del diritto che non entrerà nell’esame):
Costituisce reato solo ciò che è scritto nel Codice Penale quindi, ciò che il codice penale non prevede non costituisce reato (nelle sentenze il giudice recita la formula: “il fatto non costituisce reato”, quindi procederà all’assoluzione dell’imputato.
Il diritto penale si ispira ad alcuni principi costituzionali. I padri costituenti hanno voluto includere questi principi perché il diritto penale può essere utilizzato da regimi autoritari. Per eliminare il problema alla base hanno voluto svincolare i principi generali e inglobarli nella Costituzione per evitare la possibilità di manipolazione da parte del gruppo politico dominante in un determinato periodo storico.
Principi immutabili, non è possibile l’interpretazione diversa → garanzia per il sistema giudiziario.
(Tralascia l’art. 22 e 23)
Art. 24
Art. 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 3
Tutti: fa riferimento non solo ai cittadini italiani, ma anche a tutti coloro che si trovano sul territorio italiano, anche gli apolidi (privi di cittadinanza).
Agire in giudizio per la tutela: andare davanti ad un giudice. La tutela è raggiungibile davanti ad un giudice perché sono in posizione di terzietà, incardinati tramite concorso nazionale. Non c’è possibilità né di scegliersi il giudice, né che a giudicare sia un individuo che non appartenga all’ordine ed alla magistratura (e quindi al soldo di qualcun altro). È una garanzia.
(In Italia non vale il principio di reciprocità)
Tutela dei propri diritti e interessi legittimi: distinzione importante.
Diritti fruiti in relazione ad una garanzia costitutiva stabilita. I diritti sono intoccabili, non negoziabili, inalienabili. Non possono essere tolti se non a seguito di un provvedimento giudiziario o eccezioni in periodi di emergenza.
Interessi legittimi: rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
È una creazione prettamente italiana, non c’è in altri ordinamenti giuridici. L’interesse legittimo è connaturato al singolo, strettamente legato alla persona (a meno che non si tratti di interessi legati al bene comune).
Eccesso di potere: uso scorretto del potere che la pubblica amministrazione esercita nei confronti del cittadino. Persegue un interesse diverso da quello pubblico.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il pubblico ministero (rappresenta l’accusa) ha l’obbligo di raccogliere, non solo le prove contro l’imputato ma anche le prove a favore.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: ovvero la difesa d’ufficio. Ci sono diversi gradi in base al giudice presso il quale ci si trova.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari: “La legge determina che” o “la vicenda è regolata dalla legge” = prevista una riserva di legge assoluta, ovvero i padri costituenti hanno ritenuto che in quella materia sia possibile regolare le vicende solo con una legge ordinaria.
Gli errori giudiziari sono all’ordine del giorno.
Art. 25
Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso: principio di irretroattività della legge penale. 4
Misure di sicurezza = misure detentive.
Salta Art. 26.
Art. 27
Art. 27 La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
La responsabilità penale è personale: non può essere delegata ad altri. Ciascuno è responsabile delle azioni e omissioni che pone in essere. Assume rilievo negativo colui che convince qualcun altro a compiere un reato → istigazione al reato.
Parlamento e rappresentanza
14/3/2022
Per quanto riguarda la rappresentanza in Parlamento i padri costituenti hanno voluto distanziarsi dal mandato imperativo. Si parla infatti di rapporto di designazione di capacità ovvero l’elettore sceglie il parlamentare sulla base della fiducia incondizionata a rappresentare gli interessi in Parlamento. Ciò implica che la dichiarazione di stima nei confronti del parlamentare prescinda dalla colorazione politica.
Secondo i padri costituenti:
- Il parlamentare deve trovarsi da solo con la propria coscienza nel momento nel quale viene chiamato ad approvare o respingere un testo legislativo, senza contare l’appartenenza politica.
- Lo stipendio del parlamentare deve essere alto perché deve essere estremamente difficile comprarlo, più è alto e più si garantisce una indipendenza di giudizio (attualmente non funziona).
Nella prossima legislatura i deputati passeranno da 630 a 400 mentre i senatori da 315 a 200. Ci sarà un cambio dal punto di vista della rappresentanza.
Ci sono due sistemi possibili di legge elettorali:
- Legge elettorale proporzionale: garantisce la rappresentanza ma non la governabilità.
- Legge elettorale maggioritaria: garantisce la governabilità.
Il PdR conferisce il mandato di formare il governo (non per forza a chi ha vinto le elezioni); è una decisione solo presidenziale, in quanto il capo dello Stato è completamento super partes. Il governo è determinato solo dalla volontà del PdR non dal popolo né da chi ha vinto le elezioni.
Cariche asimmetricamente terranno le redini del potere in una delle sezioni impedendo il 5 controllo completo del Paese:
- Presidente della Repubblica dura 7 anni.
- Parlamento dura 5 anni.
- Giudici della Corte Costituzionale durano 9 anni.
Il Parlamento
17/3/2022
La 2ª parte della Costituzione è modificabile.
Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Bicameralismo perfetto: potere legislativo viene esercitato da due camere rappresentative legislative paritarie (stessi compiti, gli stessi poteri derivanti dalla stessa rilevanza costituzionale). Hanno le stesse funzioni.
Art. 56
Art. 56 La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La norma giuridica fa parte della disposizione normativa, ed è legata all’interpretazione.
Il potere di sciogliere le camere spetta solo al Presidente della Repubblica, non al primo ministro. Nonostante non sia mai successo, il PdR può sciogliere anche solo una camera.
≠ Legislatura (insieme di Camera e Senato che durano 5 anni) legislazione (complesso normativo).
Art. 63
Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
- 2ª carica dello Stato è rappresentata dal Presidente della Camera. Nella riunione comune delle camere la presidenza spetta al Presidente della Camera. (Roberto Fico)
- 3ª carica dello Stato è rappresentata dal Presidente del Senato. Anche se con l’istituto della supplenza, nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impedito momentaneamente, viene sostituito dal Presidente del Senato. (M. Elisabetta Alberti Casellati)
Fino alla metà degli anni 90 le cariche del Presidente della Camera e del Senato erano 6 ricoperte da membri dell’opposizione per ragioni di rispetto dell’organo legislativo. A partire dal governo Ciampi, chi ha vinto ha preso tutto. Redigono l’ordine del giorno nel dibattito parlamentare, potrebbe escludere un disegno legge posponendo.
Iter legislativo può essere:
- Ordinario.
- Abbreviato.
- Aggravato (leggi costituzionali e modifica della Costituzione).
Maggioranza può essere:
- Assoluta: ovvero il 50% + 1.
- Qualificata: più del 50% + 1 (utilizzata nelle riforme costituzionali maggioranza dei 2/3).
Iter legislativo e commissioni parlamentari in ambito legislativo
21/3/2022
Sezione III
Art. 71
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
La fase dell’iniziativa dell’iter legislativo ordinario spetta ai seguenti soggetti di diritto:
- Governo.
- Membri del Parlamento.
- 50.000 elettori.
- Consigli Regionali.
- CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
L'iniziativa è eminentemente governativa. Il Governo, nominato dal PdR, che gode di un supporto parlamentare, intende esercitare il potere esecutivo, e quindi la realizzazione del programma di governo, che passa attraverso una azione politica, la funzione di indirizzo politico di maggioranza, che si traduce in senso pratico nell’iniziativa legislativa. Il Governo propone una direzione legislativa che dovrà intraprendere il Paese, cerca di realizzare il proprio programma politico attraverso le leggi.
Dopo le elezioni delle due Camere vi è, nella 1ª riunione, l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato. Significativo per la gestione del potere futuro perché redigono l’ordine del giorno, dirigono il dibattito (quindi possono ritardare l’azione della maggioranza o in qualche modo favorirla).
Fino alla metà degli anni ‘90 si era stabilito con una consuetudine che le camere sarebbero state presiedute da membri dell’opposizione che avrebbero potuto garantire un dibattito parlamentare rispettoso delle minoranze. I Governi Ciampi e Dini hanno invece inaugurato un nuovo corso, cioè il vincitore delle elezioni sceglieva i Presidenti, favorendo quindi il vincitore delle elezioni). 7
Art. 72
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di leggo dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o 1/10 dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
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