Sommario
- Sommario ....................................................................................................................................... 2
- Diritto Pubblico – ......................................................................................................................... 2
- Disposizione Norma............................................................................................................................................ 2
- Antinomie.................................................................................................................................................... 4
- Lo Stato ........................................................................................................................................ 4
- La Costituzione................................................................................................................................................... 5
- La legge ........................................................................................................................ 6
- Procedimento Legislativo................................................................................................................................ 7
- Il decreto legislativo........................................................................................................................................ 7
- Il decreto-legge ......................................................................................................................... 8
- Il referendum abrogativo ....................................................................................................................... 8
- I regolamenti parlamentari......................................................................................................................... 8
- I regolamenti governativi....................................................................................................................................... 9
- La consuetudine ..........................................................................................................................10
- Il diritto internazionaleFonti dell’Unione ................................................................................................................10
- Europea......................................................................................................................................10
- TUE - TFUE ..................................................................................................................12
- Forme di Stato e di Governo .................................................................................................................13
- Forme di Stato Territoriali..............................................................................................................................14
- Forme di Governo ................................................................................................................14
- Il Governo Parlamentare..........................................................................................................................................16
- Il Parlamento ...............................................................................................................18
- Il Presidente della Repubblica..............................................................................................................................................19
- Il Governo ............................................................................................................................19
- Le crisi di Governo..............................................................................................................................20
- I diritti costituzionali ................................................................................................................22
- Il turismo nel diritto pubblico ..............................................................................................................22
- Il turismo tra Stato e regioni 1
Diritto pubblico
“Diritto Pubblico Italiano ed Europeo” edizione 2018, Editore Capitoli I-VI + XIII Giappichelli. No box di approfondimento.
Il diritto è composto da regole chiamate norme giuridiche, ovvero le qualificazioni che un ordinamento giuridico fa dei comportamenti umani, giudicandoli, quindi, o positivi o negativo.
L’ordinamento giuridico è qualsiasi gruppo umano che si dà delle regole, e quello più importante per noi è lo Stato; questo, rispetto agli altri, può avere comportamenti diversi, come di indifferenza (ovvero che lo Stato Italiano non si interessa di determinate organizzazioni, come per esempio lo sport estero); o atteggiamento negativo nei confronti di un altro e, quindi, si impegnerà a combatterlo, (come con le organizzazioni criminali); oppure valutazione positiva nei confronti dei comportamenti umani, considerandoli leciti, riconoscendoli meritevoli di tutela, garantendogli il rispetto da parte dello Stato e di conseguenza i suoi mezzi per proteggerlo; questo uno Stato lo può fare anche nei confronti dell’ordinamento di un altro Stato (diritto nello Stato), il quale può diventare parte integrante dell’ordinamento italiano come succede con l’ordinamento europeo, di conseguenza i giudici faranno rispettare sia i diritti nello Stato che quelli dello Stato (diritto dello Stato) con l’unica differenza che per quanto riguarda il diritto dello Stato non c’è bisogno che la parte offesa dimostri che esista un ordinamento. –
Disposizione Norma
Le regole dell’ordinamento statale sono di norma regole scritte (esempio, la Costituzione) in cui ci sono le disposizioni, ovvero le formulazioni linguistiche. Il concetto di norma non coincide con quello di disposizione, il quale vede, infatti, delle disposizioni scritte, in quanto ci sono alcuni casi in cui per alcune disposizioni si possono trarre due norme diverse (es: la Repubblica riconosce e garantisce, quindi due azioni diverse). Alcune norme non si traggono da una disposizione ma da una lettura di più disposizioni messe insieme: si parla di combinato disposto per eccedenza di contenuto. Allo stesso modo, ai principi generali non corrisponde una disposizione scritta, ma sono principi e norme che si traggono dalla lettura di più disposizioni. Quando si parla invece di principi espressi si parla di norme più generali che hanno la possibilità di essere dettagliate da altre fonti e hanno l’opportunità di essere scritte.
Tra queste norme di principio che necessitano di una attuazione troviamo le norme programmatiche, norme generali che esprimono un principio o un obiettivo da raggiungere e che hanno bisogno di una legge che renda concreto quello che è previsto dalla disposizione, mentre molte altre non hanno bisogno di leggi (es, diritti di libertà). Queste, invece, spesso contengono i diritti sociali e per questo hanno bisogno di leggi. Tuttavia, anche se manca la legge per queste norme, queste hanno un effetto: creano un vincolo giuridico (il parlamento ha il dovere di dare attuazione a quelle norme), parametro di legittimità (non si possono creare norme che vadano contro i principi espressi da queste norme), interpretazione (delle altre norme che tengono presente e, anzi, dovrà valere il principio della prima norma), formano i principi generali (insieme concorrono alla formazione di principi generali).
Antinomie
È possibile che si creino delle antinomie, ovvero delle norme con segno opposto che si scontrino tra di loro. Le antinomie devono essere risolte, e per fare questo ogni ordinamento dispone degli elementi per superarle.
- Efficacia: capacità di produrre effetti normativi 2
- Validità: conformità ad un parametro
- Forza attiva: capacità di innovare l’ordinamento, facendo prevalere le proprie norme sostituendole a quelle correnti
- Forza passiva: resistenza alla pretesa abrogativa delle fonti di rango inferiori (la Costituzione ha una forza passiva più forte di tutti gli altri, resistendo alla forza abrogativa di tutte le altre leggi)
- Norme di produzione: qualificano i comportamenti umani (vietato fumare, libertà personale inviolata ecc)
- Norme sulla produzione: sottoinsieme delle norme di produzioni che permettono di creare diritto ai comportamenti umani (esempio, parlamento)
- Abrogazione: capacità di far smettere la fonte di avere i suoi effetti.
L’abrogazione è possibile tra fonti con la stessa forza e competenza (es, legge “è possibile fumare” - legge “è vietato fumare”). L’abrogazione può essere espressa – specificando quali norme perdano la loro efficacia una volta entrata in circolazione questa norma – o tacita, ovvero quando una nuova legge dice una cosa incompatibile con una vecchia legge.
Il fattore tempo è importante nel fattore abrogativo ma in generale per tutte le norme, in quanto le norme regolano azioni future; ma ci sono anche leggi che regolano il passato - definite leggi retroattive - anche se non è sempre possibile (tipo le leggi penali).
Criterio cronologico è il primo criterio applicato per risolvere le antinomie e si applica quando le due norme in contrasto hanno la stessa forza e la stessa competenza: in questo caso si sceglie di far prevalere la norma posteriore, quella più recente, perché si ritiene che sia più al passo con i tempi, e quella precedente viene abrogata. Questa abrogazione, tuttavia, non avviene per mancanza di validità: infatti, tutto quello che intercorre tra le due norme nell’arco temporale è comunque disciplinato dalla norma appena abrogata – effetti ex nunc. Eccezione: a meno che la norma precedente non sia una norma speciale rispetto a quella successiva (esempio: c’è il divieto di caccia per gli ermellini, ma entra in vigore poi una legge per la libertà di caccia: la caccia viene liberata per tutti gli animali tranne per gli ermellini).
Criterio gerarchico: se le norme prese in considerazione non hanno la stessa forza o competenza, entra in gioco il criterio gerarchico. Gli effetti non sono abrogativi ma di annullamento: infatti non c’è in gioco solo l’efficacia, ma si parla di una norma nata invalida perché in contrasto con una legge maggiore. Quando una norma viene dichiarata illegittima, o incostituzionale, si produce l’annullamento della norma inferiore, che, dal punto di vista pratico ottiene un effetto ex tunc, ovvero da allora indietro, facendo in modo che anche sui casi precedenti quella legge non abbia più effetto (nel caso in cui questi siano ancora aperti o irrisolti). Il criterio gerarchico non può essere applicato da tutti i giudici, ma solo dalla corte costituzionale o dal giudice amministrativo, a seconda della situazione.
Criterio della competenza, invece, è un criterio di risoluzione a metà, in quanto si applica quando le due norme hanno la stessa forza ma non la stessa competenza. Qui, la norma incompetente non viene validata. Parliamo di risoluzione a metà in quanto per applicare questo criterio non c’è neanche bisogno che effettivamente una norma che vada contro un’altra, basta che sia incompetente rispetto alle norme che distribuiscono le competenze. Anche qui, la corte costituzionale può reputare una norma incompetente basandosi sulla Costituzione. 3
Lo Stato
È formato da tre elementi costitutivi quali il popolo, il territorio e la sovranità. Il popolo, che non va confuso non la popolazione, è composto dalle persone con la cittadinanza e che intrattengono un rapporto giuridico con lo Stato, rispondendo ai diritti e ai doveri della cittadinanza. Il territorio è lo spazio fisico su cui lo Stato esercita il proprio potere in maniera stabile, entro i confini nazionali stabiliti da atti precisi. La sovranità è una pretesa di sovranità: lo Stato deve pretendere di esercitare in maniera assoluto un dominio e un potere su quel popolo; ha anche la pretesa di essere indipendente da ogni altro ordinamento, non riconoscendo poteri superiori; abbiamo, quindi, la pretesa di indipendenza e di originarietà, ovvero lo Stato non riceve da nessuno il potere ma se lo attribuisce da solo. C’è anche una sovranità in senso relativo, ovvero un titolare dei poteri dello Stato che, secondo la nostra Costituzione, è il popolo entro i limiti della legge.
La Costituzione
Tra le fonti del diritto (dati o fatti in grado di produrre norme giuridiche), la fonte più forte del nostro ordinamento è la Costituzione. Tuttavia, quando si parla della Costituzione si sta parlando di tante cose diverse: è un modo nato per rivendicare i propri diritti da parte del popolo (nato già dal XVIII secolo con la dichiarazione d’indipendenza americana). Tipico di ogni Costituzione è la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri, le due rivendicazioni più importanti del costituzionalismo. Spesso, le Costituzioni sono scritte, ma non è sempre così (esempio, la Gran Bretagna) e segna il superamento della monarchia assoluta. In senso formale ci riferiamo proprio alla fonte del diritto in sé. La nostra è una costituzione rigida, quindi una Costituzione che non può essere modificata con un normale provvedimento legislativo, ma soltanto con uno speciale provvedimento chiamato aggravato, appositamente previsto per la Costituzione; è un Costituzione garantita nel senso che c’è qualcuno che garantisce il principio della superiorità della Costituzione, e questo qualcuno nell’ordinamento italiano è la Corte Costituzionale.
Il procedimento aggravato è stabilito dall’articolo 138, il quale parla di leggi di revisioni che vanno a modificare gli articoli della Costituzione, e di “altre” leggi che non fanno parte della Costituzione ma che comunque hanno la stessa importanza gerarchica: le leggi costituzionali.
Ciò che aggrava il procedimento è la necessità di doppia approvazione da parte di entrambe le camere (senato e camera dei deputati), con una successiva “pausa di riflessione”, tempo stabilito per far meditare bene i parlamentari, a cui succede una seconda deliberazione. La prima deliberazione è una votazione caratterizzata dalla partecipazione di tutti i parlamentari (in quanto non è possibile accettare il provvedimento con un partecipamento abbreviato), dalla possibilità che questi hanno di apportare modifiche (come per tutte le leggi, apportare i così detti emendamenti), ed è richiesta la maggioranza semplice (ovvero della 50% + 1 di chi partecipa al voto). Questa prima deliberazione assomiglia all’approvazione di una legge normale, con l’unica particolarità della riversa d’assemblea - partecipano tutti i parlamentari.
Dopo questa, la seconda deliberazione presenta un testo cristallizzato – ovvero che non si può più modificare – e non basta più la maggioranza semplice ma è richiesta quella assoluta, ovvero 2/3.
Questa seconda deliberazione, però, può dare via a due cose: se si ha la maggioranza semplice l’iter si interrompe; invece, se si raggiungono i 2/3 il testo viene approvato e mandato al Presidente per poi essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale che ne determina l’entrata in vigore; se si raggiunge una maggioranza superiore o uguale a semplice ma minore di quella assoluta si 4 ha sempre una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma solo a scopo informativo e, chi ha diritto di farlo, può chiedere nei tre mesi successivi alla pubblicazione un referendum costituzionale. Se non si ha nessuna richiesta di referendum, entra in vigore; se c’è la richiesta di referendum con una maggioranza di no, non entra in vigore; se c’è la richiesta di referendum con maggioranza di sì, entrata in vigore.
Ci sono alcune cose che non possono essere modificate neanche con questo processo aggravato, anche se la Costituzione presuppone un solo limite espresso testualmente nell’articolo 139 (l’ultimo articolo della Costituzione) che è la forma repubblicana dello Stato. La Repubblica è caratterizzata, a differenza della monarchia, dalla figura del Capo dello Stato perché, indifferentemente dai suoi poteri, sicuramente un Presidente della Repubblica sarà eletto e avrà una carica temporanea (mentre nelle monarchie il monarca non viene eletto ma eredita il potere e non ha potere temporaneo ma a vita). Gli altri limiti impliciti della Costituzione sono i diritti inalienabili della persona umana - riferendosi ai diritti inviolabili, art. 2, 13 diritto di liberà, 14 libertà di domicilio, 15 libertà di segretezza, 24 libertà alla difesa; quindi, non possono essere modificati se non in modo positivo, no reformatio imperio. Altro limite implicito è l’indivisibilità della repubblica, quindi non si può dividere il territorio nazionale; poi, i principi dell’ordinamento che sono quello democratico, liberale, di uguaglianza ecc, che si evincono dalla lettura del testo costituzionale.
La legge
Dal punto di vista gerarchico, nel gradino sottostante alla Costituzione ci sono le fonti primarie, tra cui le più importanti sono le Leggi Statali, seguite dalle Leggi Regionali - di cui cambia la competenza rispetto alle Leggi Statali - il referendum abrogativo, che comunque prevede una novità nelle leggi e nelle normative. Poi ci sono i decreti legislativi con i decreti-legge e le sentenze della Corte Costituzionale.
Una riserva di legge si ha nei casi in cui la Costituzione ritenga che una materia sia regolata dalla legge, ovvero solo dalle fonti primarie e non secondarie. Questo perché la riversa di legge è un istituto di garanzia, offrendo garanzie non presenti nelle fonti secondarie; queste garanzie sono la partecipazione delle minoranze, in quanto le fonti secondarie, essendo leggi governative, esprimono il volere della maggioranza; altra garanzia è la pubblicità, attrave
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