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Dal Statuto Albertino alla Costituzione Italiana

L'assemblea costituente

Il 2 giugno 1946 si assistette al referendum istituzionale tra Repubblica e Monarchia e alle elezioni per l'Assemblea costituente. Il 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana con la maggioranza dei voti dei cittadini al referendum popolare che doveva decidere tra repubblica o monarchia. Con il 54,3% dei voti si decretò la fine della monarchia e l'esilio dei Savoia. Parallelamente, venne eletta anche un’Assemblea costituente, un corpo di rappresentanti eletti direttamente dal popolo per l’elaborazione della Costituzione e delle leggi costituzionali.

Il meccanismo elettorale dell'Assemblea Costituente era proporzionale a liste concorrenti in 32 collegi elettorali plurinominali. La legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si poterono svolgere nelle province di Bolzano, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara. Risultarono quindi eletti, in seguito alle elezioni, 556 costituenti. I tre maggiori raggruppamenti furono: quello della Democrazia Cristiana (i cattolici), che ottenne 207 seggi (37,2%), quello del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, che ne ottenne 125 (20,7%), e quello del Partito Comunista Italiano (18,7%), che ne ottenne 104 (PSIUP, PCI).

Riunitasi per la prima volta il 22 giugno 1946, l’Assemblea costituente elesse una commissione di 75 membri per la redazione di un progetto di Costituzione suddivisa in articoli; tale commissione si suddivise in tre sottocommissioni: per i diritti civili e politici; per l'organizzazione costituzionale dello Stato; per i rapporti socio-economici.

L'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione

Il 6 gennaio 1947 la commissione presentò un progetto di Costituzione all’Assemblea costituente e ci fu la discussione del progetto in aula. Sempre in tale data, fu istituita la proroga dei lavori rispetto agli 8 mesi previsti inizialmente. Il 22 dicembre 1947 ci approvata la nuova Costituzione. Il 1 gennaio 1948 la Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore. Il 18 aprile 1948 ci furono le elezioni politiche italiane per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

La Democrazia Cristiana (DC) si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi, caso unico nella storia della Repubblica. Questo straordinario successo rese il partito guidato da Alcide De Gasperi il punto di riferimento per l'elettorato anticomunista e il principale partito italiano per quasi cinquant'anni, fino al suo scioglimento nel 1994.

Netta fu la sconfitta del Fronte Democratico Popolare, lista che comprendeva sia il Partito Comunista Italiano sia il Partito Socialista Italiano. Con circa il 30% dei voti, il fronte della sinistra fu fortemente ridimensionato rispetto alle precedenti elezioni; su questo dato influì pesantemente la scissione socialdemocratica avvenuta un anno prima e guidata da Giuseppe Saragat. Sull'altro fronte, la destra, ancora divisa tra liberali, monarchici e i neonati missini, ottenne risultati mediocri perdendo consensi rispetto alle precedenti elezioni.

I caratteri della Costituzione Italiana

Rigidità:
- Non si tratta di una Costituzione flessibile (Statuto Albertino).
- Gli strumenti per garantire la rigidità sono:

  • Procedimento di revisione costituzionale "aggravato o speciale" (non può essere modificata mediante procedimenti legislativi ordinari);
  • Istituzione della Corte Costituzionale (per dichiarare "incostituzionale" una legge non conforme alla Costituzione stessa);
  • Limiti alla revisione costituzionale (la Costituzione non può essere modificata da leggi ordinarie, ma solamente da leggi costituzionali).

Lunghezza:
- La Costituzione è formata da 139 articoli:

  • Questi 139 articoli sono considerati "molti" se comparati ad alcune costituzioni ottocentesche;
  • Mentre sono considerati "pochi" se confrontati in relazione al numero delle leggi.

La Costituzione come "compromesso o patto"

Si riuscì a procedere alla conclusione di un "Patto o di un Compromesso" che è stato approvato con una maggioranza del 90% dei membri dell’Assemblea costituente. Si tratta di un patto che non è stato un qualunque compromesso o un semplice effimero espediente, ma veramente un solido edificio, in cui hanno confluito in sinergia costruttiva (al di là dei contrasti politici anche molto aspri e talvolta persino cruenti) le tre grandi componenti ideali, cioè la tradizione liberale, quella cattolica e quella socialcomunista.

Le componenti della Costituzione

Componente cattolico-democratica (DC: 37,2%):
- Di ispirazione personalista e pluralista della Costituzione (art.2 cost.);
- Rapporti di Stato-Chiesa, libertà religiosa, libertà di istituire scuole non statali;
- Assistenza sociale.

Componente marxista-socialista (PSIUP: 20,7% + PCI: 18,7%):
- Eguaglianza sostanziale (art.3, comma 2);
- Diritti sociali (diritti a prestazioni da parte dello Stato): previdenza, assistenza, istruzione;
- Libertà economiche condizionabili a "fini sociali" (art.41 cost.).

Componente liberale:
- Libertà fondamentali.

La struttura della Costituzione

Principi fondamentali

Parte I (diritti e doveri dei cittadini):
- Rapporti civili;
- Rapporti etico-sociali;
- Rapporti economici;
- Rapporti politici.

Parte II (ordinamento della Repubblica):
- Il Parlamento;
- Il Presidente della Repubblica;
- Il Governo;
- La Magistratura;
- Le Regioni, le Provincie, i Comuni;
- Garanzie costituzionali.

Norme transitorie e finali.

La difficoltà di attuazione della Costituzione

Le cause della difficoltà di attuazione della Costituzione sono:

  • "Ostruzionismo della maggioranza": in Parlamento si chiama "ostruzionismo" il disegno dilatorio messo in atto dai gruppi di minoranza per ritardare o impedire l'approvazione di una legge. In altre parole, l’ostruzionismo tratta di una procedura parlamentare che rallenta l'andamento per la decisione e attuazione di leggi. Spesso l'ostruzionismo è l'unica arma parlamentare in mano alle opposizioni e può essere sia tecnico o legale sia violento.
  • "Congelamento costituzionale": L’entrata in vigore della Costituzione non fu accompagnata da una sistematica attività di attuazione dei suoi precetti; anzi, almeno per i successivi otto anni, si può parlare di vero e proprio "congelamento" della Carta costituzionale (per molti anni non si applicarono i precetti imposti dalla Carta Costituzione).

Tra le cause di quel "congelamento" troviamo, in primis, l’inerzia legislativa e dottrinale, ma anche il fatto che la giurisprudenza ha avuto un ruolo importante e non secondario. Molti giudici di Cassazione ritennero che la maggior parte delle norme costituzionali non potessero essere applicate direttamente dai Tribunali. Si soleva distinguere tra norme "precettive" e norme "programmatiche", ovvero norme ad applicabilità diretta (che non necessitano di una legge di attuazione) e norme che rappresentano meri "programmi" rivolti al legislatore e ai quali questo dovrà dare attuazione con l’apposita normativa. Pochissime norme della Costituzione vennero considerate precettive.

La Corte Costituzionale iniziò ad operare solo nel 1956. Durante il periodo in cui si attendeva che la Corte entrasse in attività, i giudici ordinari avrebbero dovuto operare un così detto "sindacato" di legittimità costituzionale, in base a quanto stabilito dalle disposizioni transitorie. Tale sindacato avrebbe dovuto comportare, sin dalle prime pronunce post-costituzionali, un progressivo e costante rinnovamento dell’ordinamento italiano, per ‘epurarlo’ soprattutto dell’autoritarismo della dittatura e renderlo armonioso con il dettato costituzionale. Invece, ancora la continuità si fece sentire (forte continuità dell’ordinamento precedente): molti giudici avevano iniziato la loro funzione durante o prima del periodo fascista e quindi in un contesto di Costituzione flessibile (quale era lo Statuto Albertino) dove non c’era il sindacato di costituzionalità della legge; insomma non c’era la mentalità di mettere in discussione la legge ordinaria a fronte di un testo ancora poco conosciuto.

Inoltre accadde che, proprio a causa di quella distinzione tra norme precettive e programmatiche, tale sindacato venne fortemente depotenziato; essendo infatti considerate le norme costituzionali come prevalentemente programmatiche, queste sarebbero potute servire ai giudici solo come guida nell’interpretazione. Nel 1956 con la sentenza n. 1, la Corte costituzionale contestò questa distinzione, sancì l’eguale applicabilità diretta di tutte le norme costituzionali (norme precettive=norme programmatiche si ha così il “Disgelo” costituzionale degli anni 60).

Il corpo elettorale e la legge elettorale

Il corpo elettorale e i sistemi elettorali

Art. 1 della Costituzione: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro (primo comma), la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (secondo comma).

  • Principio democratico: la legittimazione del potere proviene dal popolo;
  • Chi in concreto ed effettivamente esercita la sovranità è il corpo elettorale: è la "parte attiva del popolo", ovvero l’insieme dei cittadini che godono dell’elettorato "attivo" (i cittadini che godono della funzione elettorale, cioè quella parte del popolo che può essere elettiva e quindi può votare).
  • L’esercizio della sovranità si esprime nelle elezioni: una volta scelta la maggioranza, questa esercita il potere.
  • Esercizio nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione: limiti al potere della maggioranza.

Popolo, popolazione, cittadinanza, nazione

Il popolo è l’insieme dei cittadini, ossia la generazione attuale dei cittadini. La popolazione è l’insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno Stato (i suoi abitanti), a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. La nazione è un raggruppamento di persone che hanno in comune alcune caratteristiche, quali l’etnia, la lingua e la cultura. Indica il patrimonio di un’intera collettività, che unisce le generazioni passate, presenti e future (art.9 cost- patrimonio storico e artistico della nazione).

La cittadinanza è:

  • Una condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici (relazione tra il cittadino e lo Stato, il quale gli riconosce i diritti).
  • Stranieri: persone che hanno la cittadinanza di un altro Stato (quindi nel nostro caso si tratta di coloro che non hanno la cittadinanza italiana); tuttavia gli stranieri possono, sulla base di atti di diritto internazionale o nazionale, ottenere la cittadinanza anche di un altro paese, se quest’ultimo lo consente (ad esempio l’Italia, al verificarsi di alcune condizioni, riconosce ad uno straniero anche la cittadinanza italiana).
  • Apolidi: persone che non hanno alcuna cittadinanza (anch’essi possono in alcuni casi essere riconosciuti cittadini di uno Stato e quindi ad essi si attribuiscono diritti civili e politici).

Diritti e doveri dei cittadini

I cittadini dispongono della cittadinanza e di conseguenza dei diritti e doveri ad essa associati.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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