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Procedura penale

Processo penale: è tendenzialmente orale infatti la prova si assume oralmente, è un metodo di

accertamento viene definito come insieme di regole necessarie per accertare la colpevolezza di

un soggetto

Finalità: non è solo accertare la colpevolezza altrimenti si potrebbero utilizzare mezzi più rapidi

meno complessi, come per esempio la tortura è efficace ma non tutela la persona e non è

affidabile. Qui invece si vuole adottare un metodo che riduca il più possibile l’errore.

Codice:

Penale: codice dei delinquenti, perché la tipizzazione dei reati tutela anche chi è accusato,

delimitando ciò che costituisce reato

Procedura penale: codice dei galantuomini perché tutela gli innocenti infatti il diritto processuale

penale è diritto costituzionale applicato perché la giustificazione stessa del processo sta nel

garantire i diritti inviolabili

Corte costituzionale: anche prima del codice 1988 ha avuto un ruolo nell’evoluzione procedurale

penale e ad oggi è parametro di legittimità costituzionale e ciò su cui si basa l’interpretazione,

l’attuale codice nasce già in conformità con la costituzione essendo stato emanato

successivamente ad essa infatti nella legge delega che ha ispirato il codice era espressamente

previsto che il nuovo codice dovesse attuare i principi costituzionali

Funzione del processo penale: repressione dei reati

Disciplina la violenza legittima dello Stato nella repressione che costituisce una funzione

essenziale e imprescindibile dello Stato e non può essere esercitata da soggetti diversi

Principi costituzionali nel processo penale

inviolabilità della libertà personale

Art 13–>

“ la libertà personale è inviolabile non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione,

perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto

motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”

1)Riserva di legge: la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla

legge infatti, il legislatore deve stabilire preventivamente quando e come è possibile comprimere

la libertà personale

2)Riserva di giurisdizione: la limitazione della libertà personale richiede un provvedimento

motivato dell’autorità giudiziaria. Nessuna sanzione detentiva può essere applicata senza

l’intervento dell’autorità giudiziaria.

A differenza del diritto civile del diritto penale non trova applicazione extra processuale anche il

patteggiamento non è un’applicazione extra processuale perché l’accordo tra le parti produce

effetti solo dopo la sentenza del giudice

3) misure pre cautelari: in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla

legge e l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà

personale che devono essere comunicati entro quarantott’ore all’autorità e convalidati entro le 48

ore successive, altrimenti vengono revocati e perdono ogni effetto. (arresto fragranza e fermo

applicabile in presenza di pericoli di fuga.)

4) custodia cautelare in carcere: la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

può essere applicata solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari come

pericolo di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione del reato

Giudice: potere delimitare la libertà (gestione delle misure più invasive)

PM: poteri di perquisizione e sequestro

Art 27–> presunzione di non colpevolezza

“ l imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”

La condanna definitiva coincide con la sentenza passata in giudicato

Dimostra come il proc. p. sia fatto per minimizzare il rischio di errore giudiziario

Natura: strumento volto a compensare il pregiudizio che l’imputato subisce durante il

procedimento penale questa è una regola probatoria, di giudizio e di trattamento dell’imputato

1) divieto di anticipazione della pena: può essere applicata solo dopo la condanna definitiva

prima l’imputato non può essere considerato colpevole, sono ammesse però misure cautelari

che non hanno natura sanzionatorie

2) Onere di prova: grava sul pm e l’imputato non deve dimostrare innocenza e non ha obblighi

di collaborazione

3) Diritto al silenzio: ne gode l’imputato e non deve avere conseguenze ma nella pratica

vengono negati attenuati generiche per mancata collaborazione. Questo può essere motivo di

impugnazione.

4) Regola di giudizio: se la consapevolezza non viene dimostrata, l’imputato deve essere

assolto infatti la soluzione interviene in caso di innocenza, di dubbio ed insufficienza

probatoria

5) Revisione sentenza: se la sentenza di assoluzione passa in giudicato la vicenda è

definitivamente chiusa ma invece se la sentenza di condanna passa in giudicato la vicenda

potrebbe non essere chiusa perché è prevista la revisione del processo previo vaglio di

ammissibilità

Art 111–> giusto processo

“ la giurisdizione si attiva mediante il giusto processo regolato dalla legge”

“ tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”

1) obbligo di motivazione: questo

è previsto al comma sei e sancisce una funzione processuale perché consente alle parti di

impugnare ma anche una garanzia perché permette controllo pubblico sull’operato dei giudici

infatti le sentenze sono pubbliche i giudici amministrano la giustizia in nome del popolo

italiano

2) : “ contro le sentenze contro i provvedimenti sulla libertà personale e

Ricorso per cassazione

sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge” l’appello non è sempre

garantito, ma il ricorso per cassazione è sempre ammesso contro sentenze e provvedimenti

limitativi della libertà personale per esempio ordinanza di custodia cautelare è ricorribile in

cassazione

Art 111–> rapporti con diritto sovranazionale

“ la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché

dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

Consente l’ingresso nell’ordinamento del diritto e della giurisprudenza sovranazionali

Cedu: può accertare la violazione dei diritti processuali fondamentali in determinate condizioni ciò

può riaprire il processo

Art 628 cpp:la condizione necessaria è l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio nazionali

Parti del procedimento

1) PM: parte dell’accusa

2) Giudice: esercita funzione giurisdizionale

3) Difesa: rappresenta l’indagato o l’imputato

4) Vittima: soggetto che ha subito il reato (in passato aveva un ruolo marginale nel procedimento

penale e la sua tutela era prevalentemente civile invece oggi riceve una tutela anche nel

penale)

Pubblico ministero

Nel nostro ordinamento è un soggetto pubblico che appartiene alla magistratura ed è

indipendente dai poteri dello Stato

Common Law: il pm ha spesso natura politica e può perseguire interessi collegati agli organi che

lo hanno eletto o nominato

Civil Law: PM non può compiere scelte di politica criminale perché è vincolato al principio di

obbligatorietà dell’azione penale quindi il governo non può scegliere quali reati per perseguire

Funzioni:

-Riceve la notizia di reato

-Dirige le indagini preliminari

-Esercita l’azione penale oppure richiede archiviazione quando non ci sono presupposti

Art 112–> obbligatorietà dell’azione penale

“ PM all obbligo di esercitare l azione penale”

’ ’

In questo modo, si vuole garantire

-Uguaglianza dei cittadini perché tutti sono sottoposti alle stesse regole

-Indipendenza PM perché non subisce pressione politiche, quindi rappresenta una garanzia anche

per il PM stesso

Obbligatorietà indagini preliminari: deriva dall’obbligo dell’azione penale quando il pm riceve la

notizia di reato non può ignorarla deve svolgere indagini necessarie per verificare se esistono

presupposti

Prognosi di futura condanna: l’azione penale non viene esercitata automaticamente perché è

terminata l’attività investigativa. Il pm deve compiere questa prognosi, cioè ritenere che vi sia una

ragionevole probabilità che il procedimento si concluda con la condanna.

Poteri concorrenti di accusa: l’accusa non è sempre monopolio assoluto del pm perché in

alcuni casi può essere esercitata anche da soggetti privati, come per esempio esempio la persona

offesa si tratta soprattutto di ipotesi attribuite al giudice di pace

NB: non è un potere alternativo, ma concorrente perché queste forme di iniziativa privata non

sostituiscono in via generale il ruolo del pm

Problema delle risorse: sul piano teorico l’azione penale è obbligatoria ma sul piano pratico è

impossibile perseguire immediatamente tutte le notizie di reato. Infatti le risorse disponibili sono

limitate (magistrati personali, amministrativo, polizia giudiziaria)

Giudizio di opportunità: prima della Cartabia molte procura adottavano criteri informali di

selezione quindi venivano privilegiati i reati più gravi e procedimenti più urgenti. In questo modo

venivano accantonati i procedimenti prossimi alla pre prescrizione. Questo rischiava di essere

incompatibile con l’articolo 112.

Art 3 bis cpp—>Criteri di priorità, riforma Cartabia

“ nella trattazione delle notizie di reato e nell esercizio dell azione penale il pm si conforma ai

’ ’

criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell ufficio”

Il progetto organizzativo della procura è predisposto dal procuratore della Repubblica viene

periodicamente aggiornato ogni quattro anni

Procuratore: stabilisce criteri di priorità e organizza l’ufficio in maniera da garantire priorità tutto

questo nasce da un confronto con l’avvocatura e il consiglio superiore della magistratura

Legislatore: i criteri di priorità non possono essere determinati liberamente dalle singole

legislatore deve assumersi la responsabilità politica di stabilire i criteri generali. Questo garantisce

uniformità nazionale e tutela dell’indipendenza del pm.

Criteri generali di priorità: prima della riforma per esercitare l’azione penale era sufficiente la

non manifesta infondatezza di reato dopo la riforma necessaria probabile colpevolezza

“ i criteri devono essere elaborati, tenendo conto delle

Art 1 ordinamento giudiziario —>

indicazioni generali provenienti dall ordinamento giudiziario e dalla disciplina organizzativa degli

uffici”

a) gravità del reato: non deve essere valutata solo in astratto, ma si deve considerare la modalità

della condotta, l’offensivi concreta l’entità del danno le vittime vulnerabili e il bene tutelato

b) Tutela della persona offesa in situazioni di violenza

c) Offensivita in concreto e giustizia riparativa

Capacità di assorbimento tribunale: pm deve tenere conto della capacità organizzativa del

tribunale non contano solo i procedimenti pendenti presso la procura

POLIZIA GIUDIZIARIA

PM nello svolgimento delle indagini preliminari si avvale della PG che rappresenta la sua Longa

manus nell’attività investigativa ed è il primo soggetto che entra in contatto con la notizia di reato.

-Il pm può delegare alla PG specifiche attività investigative oppure utilizzare atti e informazioni

raccolte autonomamente dalla PG

-PG può svolgere indagini delegate dal pm oppure di proprie iniziativa nei casi previsti dalla legge

Natura: la PG non è un organo autonomo, ma è un ordine si tratta di una funzione svolta da

appartenenti alle forze dell’ordine

Doppia dipendenza (bicefala)

Organica: dipende dal ministero di appartenenza per organizzazione carriera, disciplina e gli

aspetti amministrativi

Funzionale: nello svolgimento delle indagini dipende dall’autorità giudiziaria

“ l autorità giudiziaria dispone direttamente della PG”

Art 109–> ’

Serve a garantire l indipendenza delle indagini rispetto al potere esecutivo

PUBBLICO MINISTERO

indipendenza esterna--> non può ricevere direttive organizzative da governo parlamento e altri

poteri

Struttura gerarchica: all’interno degli uffici

-Procuratore generale presso la corte di cassazione

-Procuratore generale presso la corte di appello

-Procura della Repubblica (procuratore della Repubblica, procuratori aggiunti e sostituti

procuratori)

Avocazione: procuratore generale interviene se il pm lo svolge in indagini nei casi previsti dalla

legge consiste nel sottrarre il fascicolo al pm. Questo è possibile proprio grazie alla struttura

gerarchica.

GIUDICE

Indipendenza esterna—> verso gli altri poteri dello Stato

Indipendenza interna—> nei confronti degli altri magistrati per il giudice non esiste una struttura

gerarchica ” la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”

Art 104–>

Art 108 –>“ le norme sull ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite dalla

legge”

Art 107–> “ i magistrati si distinguono per le funzioni esercitate, non per i rapporti gerarchici”

Non esiste superiorità gerarchica tra magistrati, quindi pm giudice, pur appartenendo entrambi la

magistratura, non c’è uno che prevale sull altro

Consiglio superiore della magistratura CSM

“ spettano al consiglio superiore della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e di

Art 105–>

trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”

Funzioni: è l’organo di autogoverno della magistratura garantisce l’indipendenza

Inamovibilità dei magistrati: garantisce l’indipendenza della magistratura infatti il magistrato non

può essere trasferito liberamente. Il trasferimento può avvenire solo su richiesta dell’interessato o

tramite provvedimento disciplinare del CSM.

Problema delle sedi disagiate

Separazione delle carriere: attualmente PM giudici appartengono allo stesso ordine giudiziario

quindi esiste un unico CSM nel 1917 c’è stata una riforma costituzionale che mirava a dividere

ordine giudiziario, creando due distinti CSM e separare finalmente la carriera requirente del pm da

quella giudicante del giudice

Pareri favorevoli: PM sono troppo vicini al giudice e quindi la parità tra accusa e difesa sarebbe

compromessa

Pareri contrari: la parità assoluta impossibile perché pm rappresenta funzione pubblica invece

avvocato privata

Un’altra riforma è stata fatta proprio quest’anno nel 2026 tramite un referendum che però ha avuto

un esito negativo e quindi la riforma non è andata in porto

Problemi:

-rischio di controllo politico: possibilità che pm venga avvicinato al potere esecutivo in questo

modo potrebbe ridurre l’indipendenza

-Possibilità autoreferenzialità: creazione di un ordinamento separato e di un secondo CSM

potrebbe rendere il pm più autonomo, ma anche più autoreferenziale

“ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti

Art 111–>

ad un giudice terzo e imparziale la legge ne assicura la ragionevole durata”

Terzo: giudice equidistante rispetto alle parti del processo, quindi estraneo agli interessi del

conflitto

Imparziale: consiste nella parità di trattamento che deve essere garantita alle parti rappresenta

una caratteristica propria dei pubblici ufficiali

Per garantire questi due elementi devono essere garantiti autonomia e indipendenza solo così si

possono garantire i diritti sanciti dalla costituzione.

Anche il pm gode di indipendenza insieme a quella del giudice, contribuisce a garantire la

separazione dei poteri

“ la giustizia è amministrata in nome del popolo”

Art 101–>

Il magistrato esercita un potere che deriva dal popolo, ma non rappresenta la volontà dei singoli

cittadini è una manifestazione di sovranità popolare.

Nella corte d’assise, il popolo entra direttamente a partecipare alla funzione giurisdizionale

attraverso i giudici popolari

Art 102–>“ la funzione giurisdizionale esercitata da magistrati ordinari istituiti regolati dalle norme

sull ordinamento giudiziario”

Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali

Straordinari: temporanei istituiti ad hoc esterni all’ordinamento giuridico creati per giudicare i fatti

già accaduti incompatibili con il principio di giudice e precostituito

Speciali: sono organi appartenenti ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria, ma la cui

competenza è prevista prima della commissione del fatto

Es:il tribunale militare mantenuto dalla costituzione perché già esistente prima della sua entrata in

vigore

Art 106–> reclutamento dei magistrati avviene tramite concorso pubblico, garantendo così la

parità di trattamento nell’accesso alla magistratura

Soggetti solo alla legge: questo principio esprime l’indipendenza interna infatti non esiste una

gerarchia tra giudici il giudice applica la legge interpretandola soprattutto nel caso in cui il testo

normativo non sia chiaro

Vincolo del precedente: nel sistema italiano il giudice non è vincolato tuttavia nel tempo si sono

avvicinati ai sistemi del civil Law Common L

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristianacrocicchia2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Ruggero Rosa Anna.
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