Procedura penale
Processo penale: è tendenzialmente orale infatti la prova si assume oralmente, è un metodo di
accertamento viene definito come insieme di regole necessarie per accertare la colpevolezza di
un soggetto
Finalità: non è solo accertare la colpevolezza altrimenti si potrebbero utilizzare mezzi più rapidi
meno complessi, come per esempio la tortura è efficace ma non tutela la persona e non è
affidabile. Qui invece si vuole adottare un metodo che riduca il più possibile l’errore.
Codice:
Penale: codice dei delinquenti, perché la tipizzazione dei reati tutela anche chi è accusato,
delimitando ciò che costituisce reato
Procedura penale: codice dei galantuomini perché tutela gli innocenti infatti il diritto processuale
penale è diritto costituzionale applicato perché la giustificazione stessa del processo sta nel
garantire i diritti inviolabili
Corte costituzionale: anche prima del codice 1988 ha avuto un ruolo nell’evoluzione procedurale
penale e ad oggi è parametro di legittimità costituzionale e ciò su cui si basa l’interpretazione,
l’attuale codice nasce già in conformità con la costituzione essendo stato emanato
successivamente ad essa infatti nella legge delega che ha ispirato il codice era espressamente
previsto che il nuovo codice dovesse attuare i principi costituzionali
Funzione del processo penale: repressione dei reati
Disciplina la violenza legittima dello Stato nella repressione che costituisce una funzione
essenziale e imprescindibile dello Stato e non può essere esercitata da soggetti diversi
Principi costituzionali nel processo penale
inviolabilità della libertà personale
Art 13–>
“ la libertà personale è inviolabile non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione,
perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto
motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
’
1)Riserva di legge: la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla
legge infatti, il legislatore deve stabilire preventivamente quando e come è possibile comprimere
la libertà personale
2)Riserva di giurisdizione: la limitazione della libertà personale richiede un provvedimento
motivato dell’autorità giudiziaria. Nessuna sanzione detentiva può essere applicata senza
l’intervento dell’autorità giudiziaria.
A differenza del diritto civile del diritto penale non trova applicazione extra processuale anche il
patteggiamento non è un’applicazione extra processuale perché l’accordo tra le parti produce
effetti solo dopo la sentenza del giudice
3) misure pre cautelari: in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla
legge e l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà
personale che devono essere comunicati entro quarantott’ore all’autorità e convalidati entro le 48
ore successive, altrimenti vengono revocati e perdono ogni effetto. (arresto fragranza e fermo
applicabile in presenza di pericoli di fuga.)
4) custodia cautelare in carcere: la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
può essere applicata solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari come
pericolo di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione del reato
Giudice: potere delimitare la libertà (gestione delle misure più invasive)
PM: poteri di perquisizione e sequestro
Art 27–> presunzione di non colpevolezza
“ l imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”
’
La condanna definitiva coincide con la sentenza passata in giudicato
Dimostra come il proc. p. sia fatto per minimizzare il rischio di errore giudiziario
Natura: strumento volto a compensare il pregiudizio che l’imputato subisce durante il
procedimento penale questa è una regola probatoria, di giudizio e di trattamento dell’imputato
1) divieto di anticipazione della pena: può essere applicata solo dopo la condanna definitiva
prima l’imputato non può essere considerato colpevole, sono ammesse però misure cautelari
che non hanno natura sanzionatorie
2) Onere di prova: grava sul pm e l’imputato non deve dimostrare innocenza e non ha obblighi
di collaborazione
3) Diritto al silenzio: ne gode l’imputato e non deve avere conseguenze ma nella pratica
vengono negati attenuati generiche per mancata collaborazione. Questo può essere motivo di
impugnazione.
4) Regola di giudizio: se la consapevolezza non viene dimostrata, l’imputato deve essere
assolto infatti la soluzione interviene in caso di innocenza, di dubbio ed insufficienza
probatoria
5) Revisione sentenza: se la sentenza di assoluzione passa in giudicato la vicenda è
definitivamente chiusa ma invece se la sentenza di condanna passa in giudicato la vicenda
potrebbe non essere chiusa perché è prevista la revisione del processo previo vaglio di
ammissibilità
Art 111–> giusto processo
“ la giurisdizione si attiva mediante il giusto processo regolato dalla legge”
“ tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”
1) obbligo di motivazione: questo
è previsto al comma sei e sancisce una funzione processuale perché consente alle parti di
impugnare ma anche una garanzia perché permette controllo pubblico sull’operato dei giudici
infatti le sentenze sono pubbliche i giudici amministrano la giustizia in nome del popolo
italiano
2) : “ contro le sentenze contro i provvedimenti sulla libertà personale e
Ricorso per cassazione
sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge” l’appello non è sempre
garantito, ma il ricorso per cassazione è sempre ammesso contro sentenze e provvedimenti
limitativi della libertà personale per esempio ordinanza di custodia cautelare è ricorribile in
cassazione
Art 111–> rapporti con diritto sovranazionale
“ la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché
dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”
’
Consente l’ingresso nell’ordinamento del diritto e della giurisprudenza sovranazionali
Cedu: può accertare la violazione dei diritti processuali fondamentali in determinate condizioni ciò
può riaprire il processo
Art 628 cpp:la condizione necessaria è l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio nazionali
Parti del procedimento
1) PM: parte dell’accusa
2) Giudice: esercita funzione giurisdizionale
3) Difesa: rappresenta l’indagato o l’imputato
4) Vittima: soggetto che ha subito il reato (in passato aveva un ruolo marginale nel procedimento
penale e la sua tutela era prevalentemente civile invece oggi riceve una tutela anche nel
penale)
Pubblico ministero
Nel nostro ordinamento è un soggetto pubblico che appartiene alla magistratura ed è
indipendente dai poteri dello Stato
Common Law: il pm ha spesso natura politica e può perseguire interessi collegati agli organi che
lo hanno eletto o nominato
Civil Law: PM non può compiere scelte di politica criminale perché è vincolato al principio di
obbligatorietà dell’azione penale quindi il governo non può scegliere quali reati per perseguire
Funzioni:
-Riceve la notizia di reato
-Dirige le indagini preliminari
-Esercita l’azione penale oppure richiede archiviazione quando non ci sono presupposti
Art 112–> obbligatorietà dell’azione penale
“ PM all obbligo di esercitare l azione penale”
’ ’
In questo modo, si vuole garantire
-Uguaglianza dei cittadini perché tutti sono sottoposti alle stesse regole
-Indipendenza PM perché non subisce pressione politiche, quindi rappresenta una garanzia anche
per il PM stesso
Obbligatorietà indagini preliminari: deriva dall’obbligo dell’azione penale quando il pm riceve la
notizia di reato non può ignorarla deve svolgere indagini necessarie per verificare se esistono
presupposti
Prognosi di futura condanna: l’azione penale non viene esercitata automaticamente perché è
terminata l’attività investigativa. Il pm deve compiere questa prognosi, cioè ritenere che vi sia una
ragionevole probabilità che il procedimento si concluda con la condanna.
Poteri concorrenti di accusa: l’accusa non è sempre monopolio assoluto del pm perché in
alcuni casi può essere esercitata anche da soggetti privati, come per esempio esempio la persona
offesa si tratta soprattutto di ipotesi attribuite al giudice di pace
NB: non è un potere alternativo, ma concorrente perché queste forme di iniziativa privata non
sostituiscono in via generale il ruolo del pm
Problema delle risorse: sul piano teorico l’azione penale è obbligatoria ma sul piano pratico è
impossibile perseguire immediatamente tutte le notizie di reato. Infatti le risorse disponibili sono
limitate (magistrati personali, amministrativo, polizia giudiziaria)
Giudizio di opportunità: prima della Cartabia molte procura adottavano criteri informali di
selezione quindi venivano privilegiati i reati più gravi e procedimenti più urgenti. In questo modo
venivano accantonati i procedimenti prossimi alla pre prescrizione. Questo rischiava di essere
incompatibile con l’articolo 112.
Art 3 bis cpp—>Criteri di priorità, riforma Cartabia
“ nella trattazione delle notizie di reato e nell esercizio dell azione penale il pm si conforma ai
’ ’
criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell ufficio”
’
Il progetto organizzativo della procura è predisposto dal procuratore della Repubblica viene
periodicamente aggiornato ogni quattro anni
Procuratore: stabilisce criteri di priorità e organizza l’ufficio in maniera da garantire priorità tutto
questo nasce da un confronto con l’avvocatura e il consiglio superiore della magistratura
Legislatore: i criteri di priorità non possono essere determinati liberamente dalle singole
legislatore deve assumersi la responsabilità politica di stabilire i criteri generali. Questo garantisce
uniformità nazionale e tutela dell’indipendenza del pm.
Criteri generali di priorità: prima della riforma per esercitare l’azione penale era sufficiente la
non manifesta infondatezza di reato dopo la riforma necessaria probabile colpevolezza
“ i criteri devono essere elaborati, tenendo conto delle
Art 1 ordinamento giudiziario —>
indicazioni generali provenienti dall ordinamento giudiziario e dalla disciplina organizzativa degli
’
uffici”
a) gravità del reato: non deve essere valutata solo in astratto, ma si deve considerare la modalità
della condotta, l’offensivi concreta l’entità del danno le vittime vulnerabili e il bene tutelato
b) Tutela della persona offesa in situazioni di violenza
c) Offensivita in concreto e giustizia riparativa
Capacità di assorbimento tribunale: pm deve tenere conto della capacità organizzativa del
tribunale non contano solo i procedimenti pendenti presso la procura
POLIZIA GIUDIZIARIA
PM nello svolgimento delle indagini preliminari si avvale della PG che rappresenta la sua Longa
manus nell’attività investigativa ed è il primo soggetto che entra in contatto con la notizia di reato.
-Il pm può delegare alla PG specifiche attività investigative oppure utilizzare atti e informazioni
raccolte autonomamente dalla PG
-PG può svolgere indagini delegate dal pm oppure di proprie iniziativa nei casi previsti dalla legge
Natura: la PG non è un organo autonomo, ma è un ordine si tratta di una funzione svolta da
appartenenti alle forze dell’ordine
Doppia dipendenza (bicefala)
Organica: dipende dal ministero di appartenenza per organizzazione carriera, disciplina e gli
aspetti amministrativi
Funzionale: nello svolgimento delle indagini dipende dall’autorità giudiziaria
“ l autorità giudiziaria dispone direttamente della PG”
Art 109–> ’
Serve a garantire l indipendenza delle indagini rispetto al potere esecutivo
’
PUBBLICO MINISTERO
indipendenza esterna--> non può ricevere direttive organizzative da governo parlamento e altri
poteri
Struttura gerarchica: all’interno degli uffici
-Procuratore generale presso la corte di cassazione
-Procuratore generale presso la corte di appello
-Procura della Repubblica (procuratore della Repubblica, procuratori aggiunti e sostituti
procuratori)
Avocazione: procuratore generale interviene se il pm lo svolge in indagini nei casi previsti dalla
legge consiste nel sottrarre il fascicolo al pm. Questo è possibile proprio grazie alla struttura
gerarchica.
GIUDICE
Indipendenza esterna—> verso gli altri poteri dello Stato
Indipendenza interna—> nei confronti degli altri magistrati per il giudice non esiste una struttura
gerarchica ” la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”
Art 104–>
Art 108 –>“ le norme sull ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite dalla
’
legge”
Art 107–> “ i magistrati si distinguono per le funzioni esercitate, non per i rapporti gerarchici”
Non esiste superiorità gerarchica tra magistrati, quindi pm giudice, pur appartenendo entrambi la
magistratura, non c’è uno che prevale sull altro
’
Consiglio superiore della magistratura CSM
“ spettano al consiglio superiore della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e di
Art 105–>
trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”
Funzioni: è l’organo di autogoverno della magistratura garantisce l’indipendenza
Inamovibilità dei magistrati: garantisce l’indipendenza della magistratura infatti il magistrato non
può essere trasferito liberamente. Il trasferimento può avvenire solo su richiesta dell’interessato o
tramite provvedimento disciplinare del CSM.
Problema delle sedi disagiate
Separazione delle carriere: attualmente PM giudici appartengono allo stesso ordine giudiziario
quindi esiste un unico CSM nel 1917 c’è stata una riforma costituzionale che mirava a dividere
ordine giudiziario, creando due distinti CSM e separare finalmente la carriera requirente del pm da
quella giudicante del giudice
Pareri favorevoli: PM sono troppo vicini al giudice e quindi la parità tra accusa e difesa sarebbe
compromessa
Pareri contrari: la parità assoluta impossibile perché pm rappresenta funzione pubblica invece
avvocato privata
Un’altra riforma è stata fatta proprio quest’anno nel 2026 tramite un referendum che però ha avuto
un esito negativo e quindi la riforma non è andata in porto
Problemi:
-rischio di controllo politico: possibilità che pm venga avvicinato al potere esecutivo in questo
modo potrebbe ridurre l’indipendenza
-Possibilità autoreferenzialità: creazione di un ordinamento separato e di un secondo CSM
potrebbe rendere il pm più autonomo, ma anche più autoreferenziale
“ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti
Art 111–>
ad un giudice terzo e imparziale la legge ne assicura la ragionevole durata”
Terzo: giudice equidistante rispetto alle parti del processo, quindi estraneo agli interessi del
conflitto
Imparziale: consiste nella parità di trattamento che deve essere garantita alle parti rappresenta
una caratteristica propria dei pubblici ufficiali
Per garantire questi due elementi devono essere garantiti autonomia e indipendenza solo così si
possono garantire i diritti sanciti dalla costituzione.
Anche il pm gode di indipendenza insieme a quella del giudice, contribuisce a garantire la
separazione dei poteri
“ la giustizia è amministrata in nome del popolo”
Art 101–>
Il magistrato esercita un potere che deriva dal popolo, ma non rappresenta la volontà dei singoli
cittadini è una manifestazione di sovranità popolare.
Nella corte d’assise, il popolo entra direttamente a partecipare alla funzione giurisdizionale
attraverso i giudici popolari
Art 102–>“ la funzione giurisdizionale esercitata da magistrati ordinari istituiti regolati dalle norme
sull ordinamento giudiziario”
’
Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali
Straordinari: temporanei istituiti ad hoc esterni all’ordinamento giuridico creati per giudicare i fatti
già accaduti incompatibili con il principio di giudice e precostituito
Speciali: sono organi appartenenti ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria, ma la cui
competenza è prevista prima della commissione del fatto
Es:il tribunale militare mantenuto dalla costituzione perché già esistente prima della sua entrata in
vigore
Art 106–> reclutamento dei magistrati avviene tramite concorso pubblico, garantendo così la
parità di trattamento nell’accesso alla magistratura
Soggetti solo alla legge: questo principio esprime l’indipendenza interna infatti non esiste una
gerarchia tra giudici il giudice applica la legge interpretandola soprattutto nel caso in cui il testo
normativo non sia chiaro
Vincolo del precedente: nel sistema italiano il giudice non è vincolato tuttavia nel tempo si sono
avvicinati ai sistemi del civil Law Common L
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