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Inizio modulo due: diritti relativi

I diritti relativi sono l’opposto dei diritti assoluti, che sono i diritti sulla cosa e sono opponibili erga omnes; infatti i diritti relativi possono essere fatti valere soltanto nei confronti di una o alcune persone.

In particolare si parla di diritto di credito o obbligazione.

Le obbligazioni sono disciplinate nel libro quarto del codice civile.

Per obbligazione si intende il dovere di porre in essere un determinato comportamento, dal quale deriva un’utilità ad un altro soggetto. L’obbligazione è un vincolo che si crea tra due soggetti in virtù, ad esempio, di un contratto. Le obbligazioni nascono infatti ad esempio dal contratto. (Dal latino “obligatio”, che significa “vincolo a dare o fare qualcosa”).

Con l’adempimento, l’obbligazione si estingue perché viene soddisfatto l’interesse del creditore che è titolare di un diritto soggettivo, avente per contenuto la pretesa che il debitore, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, ponga in essere un certo comportamento. Questa pretesa è l’oggetto del diritto di credito. La disciplina dell’inadempimento è finalizzata ad individuare le conseguenze e le sanzioni in cui incorre il debitore che non adempie spontaneamente all’obbligazione.

Si chiama mora del debitore il ritardo nell’adempimento e mora del creditore il difetto di cooperazione di quest’ultimo, tutte le volte che la cooperazione si palesa necessaria per l’esecuzione dell’obbligazione.

Struttura elementare dell’obbligazione

  • Soggetto che ha il diritto di esigere la prestazione (creditore)
  • Soggetto tenuto ad eseguire la prestazione (debitore)
  • Oggetto dell’obbligazione (prestazione dovuta)

Nel codice civile sono menzionati requisiti che il comportamento dovuto deve presentare perché si possa dire di essere in presenza di una obbligazione. Questo comportamento, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione, viene definito con il termine prestazione. L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione che può consistere in un fare, dare, non fare, o contrarre.

L’articolo 1174 del codice civile dice testualmente: “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

Caratteristiche della prestazione oggetto di obbligazione

  • Deve avere carattere patrimoniale. Il primo requisito, cioè il carattere patrimoniale della prestazione, si spiega con l’esigenza di poter tradurre in termini monetari il valore della prestazione, in vista della possibilità che il debitore non adempia spontaneamente all’obbligazione e quindi si debba ricorrere alla procedura prevista per questo caso e, cioè, all’esecuzione forzata dell’obbligazione. Infatti è possibile per il creditore ottenere in modo coattivo, indipendentemente quindi dalla volontà del debitore, il pagamento di una somma di denaro, che, per valore, equivalga alla prestazione che non è stata eseguita spontaneamente.

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 35

  • Deve rispondere a un interesse del creditore anche non patrimoniale. Il secondo requisito è quello secondo cui la prestazione deve essere volta a soddisfare l’interesse del creditore. Solitamente questo interesse è di natura patrimoniale, ma il codice sottolinea che può trattarsi anche di interesse non patrimoniale. Esempio classico è quello di chi si accinge ad andare a teatro per soddisfare un interesse culturale. Questi paga un biglietto: ciò significa che la prestazione del concertista è traducibile in termini monetari, ma lo spettatore soddisfa un interesse non patrimoniale.
  • Vincolatività e coercibilità. (L'obbligazione naturale manca della caratteristica della coercibilità). In difetto di esecuzione spontanea il creditore può agire in giudizio per:
    • Dare: esecuzione forzata (ex. pagare una somma di denaro)
    • Fare (fungibile, ex. costruire una casa). Il fare fungibile è l’esecuzione a spese dell’obbligato. (Fungibile: in diritto, di beni che, non avendo specifica individualità, possono tenere l’uno il posto dell’altro agli effetti giuridici (bene f. è, per eccellenza, il denaro); sinonimo di intercambiabile). Una prestazione di fare può essere fungibile o infungibile. Infungibile è detto, nel linguaggio giuridico, di un bene quando si vuole porre in evidenza (per es., nella stipulazione di un contratto) che è stato considerato nella sua identità e non è sostituibile con nessun altro bene).
    • Non fare: distruzione di quanto eseguito.

(Non è la stessa cosa della servitù di non edificare, servitù negativa. I contratti che hanno per oggetto diritti reali sono trascrivibili, gli altri no. L’obbligazione di non fare è relativa, ma se io voglio un diritto più serio dovrò istituire una servitù su un fondo, il peso di non edificare. Mentre in questo caso di non fare, sono io che mi impegno a non edificare, e non è un impegno vincolante. Obbligo che io mi assumo di non costruire, quindi è una prestazione a non fare).

  • Contrarre: con una prestazione a contrarre io mi obbligo a stipulare un successivo contratto, ed è tipico del contratto preliminare. Il più diffuso è il contratto preliminare di vendita: io compratore con un contratto preliminare ho l’obbligo di comprare la casa, io venditore con un contratto preliminare ho l’obbligo di vendere la casa, quindi entrambi ci impegniamo a stipulare un contratto successivo.

Questo è quello che serve per il mutuo: io mi impegno a comprare la casa a condizione che la banca mi rilasci il mutuo per poterla acquistare. Il contratto di vendita si fa da un notaio. (Domanda d’esame sul contratto preliminare).

Ex. art. 2932 c.c. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se io venditore mi ero impegnato a vendere una casa ma poi cambio idea, il giudice può con una sentenza (sentenza costitutiva) trasferire sulla base del contratto preliminare che gli viene portato questa casa anche contro la volontà del venditore, e questa sentenza produrrà gli effetti di questo consenso che il venditore non ha voluto prestare, ovvero avviene il trasferimento del diritto di proprietà in capo all’acquirente.

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 36

Fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono gli atti e i fatti dai quali derivano obbligazioni. L’art. 1173 indica tra le fonti dell’obbligazione: “Il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

Il fatto illecito (art. 2043 e seguenti) è un fatto commesso con dolo o con colpa che ha cagionato un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione di risarcire questo danno. Il fatto illecito è una fonte non volontaria.

Contratto (atto giuridico bilaterale): accordo tra due o più parti diretto a costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (ecco perché il matrimonio non è un contratto). I contratti possono essere tipici, o atipici. Atipico vuol dire non previsto dal legislatore, e quindi non ha regolamentazione. Un contratto del genere può esistere ma deve perseguire interessi di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Atti diversi dal contratto: atti unilaterali (o promesse unilaterali) (domanda d’esame).

Gli atti unilaterali sono dichiarazioni di volontà provenienti da un solo soggetto. Sono tipici (ex. le promesse elettorali non sono atti unilaterali, perché non sono vincolanti dal punto di vista giuridico, perché non sono compresi negli atti unilaterali e non sono state previste dal legislatore). Gli atti unilaterali sono degli atti che hanno come caratteristica quella di produrre obbligazioni come effetto di manifestazione di volontà di un soggetto. Se ciò fa sorgere un’obbligazione questi vanno indicati.

Le promesse unilaterali

  • Promessa al pubblico (non va confusa con l’offerta al pubblico) = Essa vincola il promittente non appena viene resa pubblica e dunque ancor prima di un’eventuale futura accettazione. In base all’art. 1989, co. 1, c.c. «colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica». Quando un soggetto promette qualcosa a qualcuno, a una categoria di persone, alla generalità di persone, qualora si verifichi una determinata situazione. Ex. chi mi ritrova il cane verrà ricompensato. È vincolante nel momento in cui viene resa pubblica tale promessa. Quando il cane verrà trovato dovrà essere eseguita tale promessa.
  • Promessa di pagamento = Un soggetto promette l’adempimento di una prestazione della quale risulta già vincolato in base ad un rapporto obbligatorio preesistente. Ex. Quando si promette a qualcuno il pagamento di una somma di denaro. Opera l’inversione dell’onere della prova. È un atto unilaterale con il quale un soggetto promette di effettuare un pagamento ad un altro soggetto.

Si tratta in genere di una dichiarazione scritta, mediante la quale il soggetto si professa debitore di una certa somma di denaro, o di una certa quantità di beni fungibili. Questa dichiarazione giova al destinatario, che può esigere la prestazione senza dover dimostrare che ricorre una causa giustificatrice della sua pretesa, la cui esistenza si presume. Sicché, in un eventuale processo promosso dal promissario, incombe al promittente l’onere di dimostrare che la pretesa di chi agisce è priva di fondamento (perché ad esempio il debito è già stato pagato). Si ricordi che, come regola generale, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e perciò, in base a questa norma, toccherebbe al promissario l’onere di dimostrare la causa della sua pretesa. Ma, se egli esibisce la dichiarazione del promittente, si rovescia il compito di dimostrare la causa della promessa e tocca all’autore di essa dimostrare che la sua promessa sia priva di giustificazione.

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 37

  • Ricognizione di debito = Attraverso la ricognizione di debito, il debitore di un determinato rapporto obbligatorio conferma l’esistenza del debito al soggetto creditore. Io riconosco di avere quell’obbligazione nei tuoi confronti. Opera l’inversione dell’onere della prova: chi ha in mano una promessa di pagamento, per chiedere il pagamento non dovrà provare i fatti costitutivi del proprio diritto ma basta che esibisca la promessa di pagamento; l’onere di prova sta in chi ha fatto la promessa, che, se non prova che era per scherzo o che era ubriaco, deve pagare.

Caso: Chi acquisterà per un valore oltre 200.000 lire potrà partecipare all’estrazione di un premio, che poteva essere un quadro del valore di 20 milioni di lire, o la litografia di 150.000 lire (promessa al pubblico). Una tizia partecipa, e viene estratta proprio lei. Le viene inviata una lettera nella quale le si chiedeva che premio volesse ricevere e lei dice che voleva il denaro, ma le vengono inviati solo 150.000 lire, non 20 milioni (La lettera che lei riceve corrisponde a una ricognizione di debito, perché riconosce di avere un debito nei confronti della persona che verrà individuata tramite estrazione. La ricognizione di debito produce l’inversione dell’onere della prova.) La tipa ha vinto la causa.

L’onere della prova dice che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, devo provare la pretesa che sto avanzando.

Fatti diversi dai fatti illeciti

  • Gestione di affari altrui (art. 2028): Si ha quando una persona, senza esservi obbligata, assume scientemente la gestione di un affare di un’altra persona, che non è in grado di provvedervi da se stessa. Da questa situazione discendono obblighi per entrambi, gestore e titolare degli interessi in gioco: per il gestore l’obbligo di continuare la gestione e di condurla al termine, finché l’interessato non ritorna e non è in grado di provvedere; per l’interessato l’obbligazione di rimborsare al gestore tutte le spese che questi ha sostenuto per la gestione, di adempiere direttamente agli impegni che il gestore ha assunto in suo nome e di indennizzare per quelli che ha assunto in proprio nome. Le obbligazioni a carico dell’interessato sono però condizionate alla circostanza che la gestione sia stata utilmente iniziata. Non è importante che essa sia poi andata a buon fine, è importante che vi sia questo presupposto della buona gestione iniziale. (Esempio: se un’alluvione ha provocato una frana sul terreno del mio vicino che è da tempo trascurato, perché questi si trova all’estero, ed io prendo l’iniziativa di appaltare ad un’impresa dei lavoratori di contenimento della frana per evitare il crollo della casa del vicino, dà vita ad una gestione di affari altrui. Quando il vicino ritorna io ho il diritto a farmi rimborsare delle spese fatte e posso pretendere che questi paghi all’impresa di costruzione il corrispettivo del lavoro svolto).

Devo essere capace di agire per poter dar vita ad una gestione di affari altrui, l’opera deve essere un’opera necessaria, e quindi devo fare quel che è sufficiente per riparare quel problema e nel momento in cui inizio questa attività devo anche concluderla. In questo caso manca la stipulazione di un contratto, perché, se ci fosse, la fonte dell’obbligazione sarebbe il contratto stesso. Qui invece siamo fuori dal contratto, ma c’è sempre l’insorgere di una obbligazione per il concorso degli elementi citati sopra.

  • Arricchimento senza causa (art. 2041). Si ha quando tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale senza giustificazione (quale potrebbe essere una vendita o una donazione), sicché uno dei due si impoverisce e l’altro si arricchisce. Da tale situazione deriva, per legge, l’obbligazione di chi si è arricchito di indennizzare il danneggiato nei limiti del proprio arricchimento (ex. se coltivi un terreno che, erroneamente, credevi fosse tuo ma, in realtà, era del tuo vicino, allora potresti esercitare l’azione di arricchimento senza causa contro di lui per ottenere un giusto indennizzo. Se la tua semina ha impoverito te di cento euro e arricchito il proprietario del fondo di venti euro, questi potrà indennizzarti nei limiti di quanto ha guadagnato, e cioè solamente di venti). La legge parla di indennizzo e non di risarcimento perché il pregiudizio che ti è stato causato non è dipeso dalla colpa di terzi, ma da un tuo comportamento. E se l’arricchimento ha per oggetto una cosa determinata, sorge una obbligazione di restituzione in natura, altrimenti l’obbligazione conseguente è quella di pagare una somma di denaro che per valore corrisponde al proprio arricchimento e non al danno, cioè al valore della perdita (Esempio: se sei un artigiano e, per errore, consegni ad una persona il frutto del tuo lavoro, questi è tenuto a restituirtelo se, nel momento in cui glielo richiedi, esiste ancora. In caso contrario, si provvederà all’indennizzo, sempre nei limiti dell’arricchimento, se v’è stato). L’arricchimento senza causa si verifica quindi ogni volta che un soggetto, senza l’esistenza di una giusta causa, si è arricchito ai danni di un’altra persona. Da tale situazione deriva l’obbligo di indennizzare, cioè di pagare, colui che ha subito l’impoverimento, sempre però nei limiti dell’arricchimento ottenuto. La legge dice che l’azione di arricchimento senza causa è proponibile solamente quando il danneggiato non può esercitare nessun’altra azione. In pratica, l’arricchimento senza causa è un’azione residuale, nel senso che rappresenta l’ultima spiaggia per chi ha subito un impoverimento. L’azione di arricchimento senza causa si usa quando non ci sono delle norme più specifiche a cui fare riferimento per ottenere il rimedio per l’arricchimento di un soggetto a fronte di un nostro impoverimento, non è un rimedio generale ma sussidiario. Andare a leggere i casi del libro dei casi.

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 38

  • Pagamento dell’indebito (art. 2033). Si ha quando un soggetto effettua un pagamento a favore di un altro soggetto che lo riceve indebitamente. Il destinatario della prestazione non ha il diritto a riceverla perché non è il creditore di quella determinata persona, che ha pagato erroneamente un debito altrui (in questo caso si parla di indebito soggettivo), oppure non hai il diritto a riceverla perché non esiste alcun debito (e allora si parla di indebito oggettivo).

Esempio: Ho due creditori, mi sbaglio e dopo il mio pagamento uno ha ricevuto meno di quanto gli spettava, ma l’altro ha ricevuto più di quanto gli sarebbe spettato, e allora ha l’obbligo di restituire quello che ha indebitamente ricevuto.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), consegue alla violazione del dovere generico del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lor3nzo_gatto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Salvadori Maria Giulia.

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