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Diritto privato

Concetti fondamentali

Funzione del diritto (in generale): “perché il diritto?” – funzione importante nella società:

  • Proibire l’uso della violenza nella soluzione dei conflitti. (Galgano) società civile non immaginata come società pacifica, ma conflittuale, ognuno è portatore dei propri interessi o di interessi di gruppo.
  • Risolvere i conflitti mediante le regole predeterminate:
    • Individuando i valori e gli interessi meritevoli di protezione, destinati a prevalere;
    • Individuando i valori e gli interessi non meritevoli, destinati a soccombere.
  • Individuare il punto di equilibrio tra interessi in conflitto;
  • Fissare modelli di ordinata convivenza a cui improntare le condotte.

Cos’è il diritto: sistema di regole per prevenire e risolvere i conflitti mediante l’individuazione:

  • Dei valori e gli interessi meritevoli di tutela, destinati a prevalere;
  • Di un modello di ordinata convivenza ove realizzare i valori e gli interessi tutelati.

Le regole di cui si compone il diritto formano un sistema unitario perché devono essere considerate collegate tra loro e interpretate nella loro reciproca connessione (es. 1 diritto di cronaca, es. 2 diritto all’onore e alla reputazione, es. 3 conflitto tra norme/principi). Chi interpreta la norma in caso di conflitto è il giudice e utilizza criteri interpretativi.

Il sistema di regole connota una determinata società: i sistemi di regole mutano nel tempo (es. diritto romano) e si diversificano nello spazio (es. common law).

Organizzazione sociale e giuridica

Necessità di una determinata organizzazione con autorità dotate di poteri sovrani di:

  • Creare le norme (potere legislativo);
  • Applicare le norme (potere giudiziario).

Problema della legittimazione: sulla base del consenso (concezione volontaristica), sulla base del rapporto di potere (concezione organicistica).

L’organizzazione attuale si presenta complessa:

  • Con almeno tre ordini/livelli di autorità: autorità nazionale (Stato), autorità sovranazionale (UE), autorità infrastrutturale (regioni ed enti locali);
  • Con ulteriori ripartizioni settoriali, ratione materiae: autorità di settore (protezione dei dati personali...).

Sistema “giuridico”

Il sistema di norme è un sistema giuridico - differenze con altri sistemi di norme (es. morali, etiche...):

  • Morale: regole basate su distinzione tra bene o male;
  • Etica: regole basate sulla correttezza o non correttezza dei comportamenti sulla base di regole di costume;
  • Religiose: regole di derivazione sovrannaturale;
  • Diritto: regole (“deontiche” con cui si fissano facoltà, poteri, obblighi, divieti, ecc.) nell’ambito di una cornice “assiologica” (valoriale) di riferimento, connotate da coercitività.

Coercitività della norma giuridica si attua mediante tecniche diverse:

  • Esecuzione forzata;
  • Esecuzione in forma specifica;
  • Riduzione in pristino o demolizione di costituzione abusiva;
  • Applicazione (o minaccia di applicazione) della sanzione.

Caratteristiche delle norme giuridiche

Le norme giuridiche si presentano generalmente come comandi/precetti:

  • Generali: applicabili ad una serie di persone;
  • Astratte: riguardano fatti previsti in via ipotetica;
  • Rese in funzione precettiva: la norma è un comando, anche quando è descrittiva;
  • Coercibili.

Una norma può contenere:

  • Una “regola”;
  • Un “principio”.

È diversa la portata precettiva e le conseguenze in caso di conflitto/collisione tra regole o tra principi.

La regola (può essere sia norma che principio): è una norma che ha una portata applicativa più stringente, è un comando che non ammette variazioni applicative (logica del tutto o niente). Si applica o non si applica.

Es. la capacità di agire si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età. La regola può essere osservata o violata.

Il principio: ha diversi livelli di applicazione. È una norma che ha una portata applicativa meno stringente, necessita di essere applicata, di essere tradotta in un’applicazione concreta. Es. applicazione del diritto di riservatezza, in relazione con altri diritti fondamentali. (logica di bilanciamento o di ottimizzazione).

Una norma (regola) fissa una fattispecie astratta, ossia un’ipotesi astratta prevista dal legislatore. Es. art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Di fronte a tale astratta previsione fattuale (commettere un fatto con dolo o con colpa che cagiona un danno ingiusto ad altri) occorrerà poi verificare nella casistica concreta cosa sia effettivamente avvenuto. Occorre cioè verificare se una fattispecie concreta possa o meno essere ricondotta alla ipotesi astrattamente prevista dalla norma (attraverso un procedimento c.d. di «sussunzione»).

Es. tizio in data ... alle ore ... ha volontariamente sferrato un pugno al volto di x procurandogli delle lesioni guaribili in 20 gg ed impedendogli di svolgere l’attività lavorativa” (fattispecie concreta).

Fatti giuridici, atti giuridici, negozi giuridici

La norma prevede dei “fatti” (umani o non umani, dipendenti o meno dalla volontà dell’uomo) al verificarsi dei quali la legge ricollega determinati effetti giuridici.

Vi sono diverse classificazioni dei fatti giuridici:

  • Fatti leciti/illeciti;
  • Fatti/atti.

Gli atti giuridici (sottocategoria dei fatti giuridici), sono atti destinati a produrre effetti giuridici, si distinguono in:

  • Dichiarazioni di volontà/dichiarazioni di scienza (es. quietanza);
  • Atti inter vivos (tra vivi) e mortis causa (es. testamento);
  • Sul concetto di “negozio giuridico” che non si usa più. Il negozio giuridico è una concezione teorica che viene dal diritto tedesco, era una categoria di tipologia di contratto.

Diritto oggettivo, diritto soggettivo

Diritto oggettivo: insieme norme giuridiche presenti nell’ordinamento giuridico. Stabiliscono norme, comandi, precetti, diritti, divieti, obblighi, strumenti di tutela di interessi considerati (giuridicamente) rilevanti e, dunque, meritevoli di protezione nella gestione dei conflitti intersoggettivi.

Diritto soggettivo: può essere considerato come interesse protetto dalla norma (di diritto oggettivo) e facente capo ad un soggetto, a cui viene riconosciuto il potere o la facoltà di ottenere il soddisfacimento di tale interesse.

Es. è diritto oggettivo la norma che attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di proprietà, inteso come la facoltà di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di un determinato bene; è diritto soggettivo la facoltà del soggetto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene di cui è proprietario, secondo quanto previsto dalla norma di legge, ossia dal diritto oggettivo.

Diritto soggettivo è:

  • È assoluto, quando può essere fatto valere nei confronti di chiunque, es. diritto di proprietà, diritto alla vita…;
  • È relativo, fatto valere solo nei confronti di uno o più determinati soggetti, es. diritto di credito.

Diritto soggettivo e obbligo sono le due principali situazioni giuridiche soggettive: attive o passive.

  • Ad un diritto soggettivo assoluto corrisponde un obbligo di astensione (divieto) a carico dell’intera collettività;
  • Ad un diritto soggettivo relativo corrisponde un obbligo (tecnicamente «obbligazione») a carico del solo soggetto debitore, tenuto a porre in essere quanto necessario per soddisfare l’interesse del creditore (il debitore è obbligato ad adempiere la prestazione dedotta nell’obbligazione che lo vincola giuridicamente al creditore);
  • Diritto potestativo, quando la norma attribuisce ad un soggetto il potere di provocare la modificazione della sfera giuridica di un altro oggetto, nei cui confronti il diritto protestativo viene esercitato, e che si trova nella posizione di soggezione. (Es. diritto di recesso, dimissioni dal contratto di lavoro; es. diritto di affrancazione del fondo enfiteutico).

Diverso dall’obbligo e dalla soggezione è l’onere: si riferisce alla situazione giuridica di un soggetto che è tenuto a porre in essere un determinato comportamento se vuole ottenere un determinato effetto giuridico.

NB: nell’onere il comportamento non costituisce oggetto di un obbligo, ma è richiesto dalla norma come requisito necessario per ottenere un determinato effetto giuridico (il soggetto è libero di porre o meno in essere un determinato comportamento, ma se vuole un determinato effetto il comportamento previsto dalla norma, va tenuto).

Fonti normative

Art. 1 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (1942) prevedeva una determinata gerarchia delle fonti.

Sono fonti del diritto:

  1. Le leggi (a cui vanno equiparati gli atti equiparabili alla legge: i decreti-legge e i decreti legislativi);
  2. I regolamenti (regolamenti della B d’I, ecc.);
  3. (Le norme corporative) (abrogata con caduta regime fascista);
  4. Gli usi (o consuetudini), fonte normativa che si ha attraverso 2 elementi: reiterazione nel tempo e convinzione che questa reiterazione sia frutto di un vincolo giuridico.

Gerarchia delle fonti

Gerarchia delle fonti in relazione alle altre norme che si sono aggiunte:

  1. Trattati UE e Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
  2. Regolamenti UE;
  3. Costituzione e leggi costituzionali;
  4. Leggi di attuazione di direttive europee;
  5. Leggi ordinarie (maggior forza le leggi interne del nostro Stato, emanate in attuazione a direttive comunitarie), decreti leggi, decreti legislativi;
  6. Leggi regionali;
  7. Regolamenti;
  8. Usi e consuetudini.

Rapporti fra fonti normative

Soprattutto quando ci sono norme in contrasto tra loro. Il principio da applicare è quello della gerarchia, quella sottordinata in contrasto con una sovraordinata sarà abrogata.

Tra norme di pari grado:

  • La legge successiva (o posteriore) abroga quella anteriore;
  • La legge particolare (speciale) abroga quella generale.

L’abrogazione può essere espressa o tacita. NB: in caso di contrasto tra una norma nazionale e una norma europea, quella nazionale non si considera “abrogata” ma viene “disapplicata”, assicurando il primato della norma europea.

Interpretazione della legge

L’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (c.d. Preleggi) stabilisce i criteri per l’interpretazione della legge: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole (c.d. interpretazione letterale) secondo la connessione di esse (c.d. interpretazione sistematica), e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione teleologica).”

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. interpretazione analogica); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (c.d. interpretazione secondo i principi generali).

Va ora tenuto conto anche delle:

  • Interpretazione costituzionalmente orientata delle norme;
  • Interpretazione secondo il diritto dell’UE.

Un ruolo particolare viene ricoperto dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell’UE, con efficacia erga omnes cioè nei confronti di tutti (come se fosse un atto normativo).

Ricordare differenza tra regolamento europeo (norma dell’UE, formata da tutti gli Stati dell’unione, direttamente applicabile immediatamente a tutti gli Stati. Uniformità normativa in tutta l’UE) e direttive europee (UE fissa un testo normativo di riferimento che viene trasposta negli Stati membri con decreti di riferimento. No uniformità normativa).

Le persone

Concetti fondamentali

Il Cod. civile prende in considerazione l’uomo come “persona” (fisica), la dottrina lo definisce “soggetto di diritto”: centro di imputazione di diritti e doveri; punto di riferimento di diritti e doveri → → Uomo persona (c.c.) Uomo soggetto di diritto (dottrina).

Tra “uomo” e “persona” non c’è corrispondenza biunivoca. Il concetto di persona è più esteso di quello di uomo. Persona: (persona fisica ma anche giuridica).

Tra “persona” e “soggetto di diritto” c’è corrispondenza biunivoca. Il concetto di “Sogg. di dir.” corrisponde al concetto di “Persona” (fisica e giuridica), ma occorre considerare che l’ordinamento giuridico distingue tra ente dotato di personalità giuridica (riconosciuto) ed ente sprovvisto di personalità giuridica (non riconosciuto). “Sogg. di diritto”: Persona fisica / Persona giuridica: enti dotati di personalità giuridica; altri enti non riconosciuti.

Soggetto di diritto (persona)

Centro di imputazione di diritti e doveri. L’uomo = soggetto di diritto, persona fisica.

Tale equazione non è sempre esistita. Eccezioni:

  • Società schiaviste (USA fino al 1865, guerra di secessione);
  • Condizioni degli ebrei con le leggi razziali del ventennio fascista (con privazione diritti fondamentali);
  • Morte civile (privazione della capacità giuridica come pena accessoria all’ergastolo in Europa).

→ Oggi: protezione costituzionale art. 2, 22 Cost. (art. 3, Cost.; art. 16 prel.) + dichiarazione universale diritti dell’Uomo (ONU, 1948) + Carta di Nizza (2000, diritti fondamentali dell’UE) + art. 1, co. 1, c.c. (capacità giuridica).

Capacità giuridica è l’attitudine ad esser destinatari di diritti e di doveri (così come di altre situazioni giuridiche soggettive, attive e passive) – spetta alla persona in quanto tale; è attributo della soggettività giuridica. Capacità giuridica è sinonimo di “persona” giuridica, “soggettività” giuridica; designa l’essere “centro di imputazione” di situazioni giuridiche soggettive.

  • Si acquista al momento della nascita - art. 1 c.c.;
  • Cessa con la fine della vita;
  • Coincide con il periodo dell’esistenza umana.

Nascita: cosa intendere per nascita? La legge non precisa il momento della nascita. Va intesa come: 1) separazione del feto della gestante; 2) accompagnata da respirazione polmonare. Deve trattarsi di respirazione polmonare autonoma o è sufficiente anche quella artificiale? È richiesta durata minima di vita extrauterina? Nascita = distacco dal feto + respirazione autonoma.

Morte: accertamento empirico della cessazione del battito cardiaco e della respirazione polmonare, sorgono però problemi con le leggi sul trapianto di organi. Momento della morte = cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (c.d. morte cerebrale).

Alcune questioni: qual è la condizione giuridica della persona in divenire: concepito, embrione, feto?

Diritti del concepito: art. 1 sulla capacità giuridica, stabilisce al co. 1 la capacità giuridica si acquista con la nascita. Al co. 2, però, fa riferimento esplicito anche al concepito: “I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”.

Atti dello stato civile

La nascita è dichiarata da:

  • Uno dei genitori;
  • Procuratore speciale;
  • Medico e ostetrica che abbiano assistito al parto;
  • Altra persona che abbia assistito al parto.

La dichiarazione di nascita deve tener conto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione deve essere fatta:

  • Entro 10 gg all’Ufficiale dello stato civile del comune ove si è avuta la nascita;
  • Entro 3 gg alla direzione sanitaria dell’ospedale ove è avvenuto il parto.

La dichiarazione di nascita dà luogo alla formazione dell’atto di nascita e all’iscrizione della nascita nel registro dello stato civile. Nei registri dello stato civile vengono iscritti anche altri atti che influiscono sullo stato civile della persona (es. adozione, riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, atto di morte). Hanno forte valore probatorio.

Forma atto di nascita

Nome: ogni persona è identificata con il “nome” (in senso lato) = prenome (nome in senso stretto) + cognome.

  • Il prenome viene indicato (scelto) da chi dichiara la nascita all’ufficiale di stato civile;
  • Il nome (maschile o femminile) deve corrispondere al sesso del bambino/a;
  • Non può essere attribuito lo stesso nome del padre vivente o di fratello/sorella viventi;
  • Può essere attribuito un nome straniero, ma va espresso in lettere dell’alfabeto italiano.

Cognome: se il figlio è nato all’interno del matrimonio è normalmente attribuito il cognome paterno (Corte costituz. 286, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che attribuisce automaticamente il cognome paterno in presenza di concorde diversa volontà dei genitori).

Se il figlio è nato al di fuori del matrimonio, viene attribuito il cognome del genitore che ha per primo provveduto al riconoscimento.

  • In caso di riconoscimento contemporaneo, viene attribuito il cognome del padre (salvo diversa e concorde volontà dei genitori);
  • Se il riconoscimento del padre è successivo, il figlio può anteporre, aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno.
  • Se il figlio è nato da genitori ignoti (o se solo la madre è nota ma non vuole essere indicata) il cognome viene attribuito e scelto dall’ufficiale di stato civile:
    • Non possono essere scelti cognomi che fanno evincere l’origine fuori del matrimonio;
    • Né cognomi di famiglie note nel luogo in cui è avvenuto.
  • Nel caso in cui il figlio (di NN) venga successivamente riconosciuto, questi pu&ogra
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattebroxxx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bravo Fabio.
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