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Il negozio giuridico e il contratto

Nullità, annullabilità e risoluzione

3 Atti e fatti giuridici

Fatti e atti giuridici

Fatti giuridici: fatti presi in considerazione dall’ordinamento a quali sono ricollegati determinati effetti.

21 Atti giuridici: promanano dalla volontà umana con determinati requisiti di forma, oggetto e causa. Hanno per presupposto una volontà e producono effetti. Gli atti giuridici possono essere di diversa tipologia a seconda degli elementi costitutivi (forma, oggetto, causa). Tra gli atti giuridici più importanti ci sono i negozi giuridici.

Negozi giuridici: atti frutto dell’autonomia privata. Il codice civile non ne dà una definizione ma dà una definizione del più importante negozio cioè il contratto. I negozi giuridici si dividono in:

  • Inter vivos: Negozi destinati ad avere effetto tra i viventi.
  • Mortis causa: Negozi destinati a regolamentare vicende successorie (successive alla morte).
  • Unilaterali: Si prendono in considerazione gli atti unilaterali.
  • Bi/plurilaterali: Si prende in considerazione la figura del contratto.
  • Solenni o formali: Richiesta l’osservanza di un determinato tipo di forma, altrimenti il negozio verrà ad esistere ma viziato ad originem (vizio di nullità).
  • Non solenni o non formali: Non c’è una necessità espressa per legge di rispettare alcun tipo di forma.
  • Patrimoniali: Negozi a titolo oneroso.
  • Non patrimoniali: Negozi a titolo gratuito.

Il contratto

Art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Art. 1322 c.c.: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.

Art. 1324 c.c.: “Salvo disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali”.

Elementi costitutivi

Elementi costitutivi (essenziali a pena di nullità):

  • L’accordo delle parti frutto della manifestazione di volontà delle stesse.
  • La causa è l’elemento essenziale che giustifica l’esistenza del contratto, cioè il fine in concreto che le parti vogliono raggiungere. È la funzione economico-sociale che il contratto svolge e non va confusa con i motivi personali.
  • L’oggetto è la prestazione, cioè l’elemento che le parti pongono come riferimento del loro accordo di volontà.
  • La forma (se prescritta dalla legge sotto pena di nullità) serve a 4 garantire la tutela dell’affidabilità del contratto.

Elementi accidentali

Elementi accidentali (non essenziali, non previsti a pena nullità):

  • Il modo.
  • Il termine.
  • La condizione.

I vizi del contratto

La legge prevede determinati requisiti affinché il contratto sia valido, dalla validità discende l’efficacia del contratto (non sempre un contratto valido è sempre efficace).

Se mancano gli elementi costitutivi (sopra citati) il contratto sarà nullo, cioè, inefficace ex tunc (traduzione: “sin d’allora” cioè sin dall’origine). L’inefficacia viene dichiarata con una sentenza dichiarativa da parte di un giudice (es. … dichiaro che quel contratto non ha mai prodotto effetti).

I vizi sono:

Nullità

Nullità: Art. 1418 c.c. “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge preveda diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 (elementi costitutivi sopra richiamati), l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 c.c. e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c.”.

La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. La nullità può verificarsi sia in un accordo bilaterale che plurilaterale come espresso dall’art. 1420 c.c. “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non porta alla nullità del contratto salvo che l’azione di essa debba considerarsi essenziale secondo le circostanze”.

La nullità parziale porta alla nullità totale del contratto solo se i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola affetta da nullità; in caso contrario la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. La nullità è rilevabile d’ufficio e non è soggetta a prescrizione però sono soggette a prescrizione decennale la restituzione delle prestazioni.

Annullabilità

Annullabilità: le cause possono essere l’art. 1425 c.c. “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarlo (es: minorenne). È parimenti annullabile quando sussistono le condizioni previste dall’art. 428: contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere”, l’art. 1427 c.c. “Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni che seguono”.

È soggetta a prescrizione quinquennale sia in termini di declaratoria giudiziale di annullabile sia in termini di restituzione. Gli effetti dell’annullabilità valgono ex nunc (traduzione: “d’ora”) cioè dal momento in cui interviene la sentenza di natura costitutiva. A differenza della nullità nell’annullabilità è prevista la convalida espressa o tacita, cioè quando tutte le parti venute a conoscenza di un vizio che possa intaccare l’efficacia del contratto decidono di dargli seguito comunque.

Risoluzione

Risoluzione: i vizi possono essere “genetici” cioè presenti dall’origine (nullità e annullabilità) o “funzionali” cioè attengono alla vita del rapporto giuridico. La risoluzione porta sempre all’inefficacia del contratto e viene in considerazione quando:

  • Art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere chiesta anche quando il giudizio è stato promosso per chiedere l’adempimento ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione”. Per inadempimento si intende: art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’inadempimento non porta a risoluzione se ha scarsa importanza riguardo all’interesse dell’altro. Nel caso di clausola risolutiva espressa le parti prevedono espressamente la risoluzione del contratto al verificarsi di determinati inadempimenti.
  • Art. 1463 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla restituzione dell’indebito”.
  • Art. 1467 c.c. “Nei contratti a esecuzione continuata, periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 c.c.”. L’eccessiva onerosità si ha quando il sacrificio richiesto alla parte tenuta ad adempiere è eccessiva rispetto alla causa.

L’imprenditore

Art. 2082 c.c. “L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”.

Art. 2195 c.c. “Sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un’attività industriale.
  • Un’attività intermediaria nella circolazione di beni.
  • Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  • Un’attività bancaria o assicurativa.
  • Altre attività ausiliarie alle precedenti”.

Il soggetto che si qualifica imprenditore è contraddistinto da una determinata attività. Per attività si intende l’esistere e il persistere di più operazioni economiche. Le attività devono essere plurime e ripetute nel corso del tempo seguendo un fine unitario (cit. art. 2082 c.c. “al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”). L’attività economica deve tendere a produrre ricchezza senza per forza tendere al lucro (profitto).

L’attività deve essere svolta professionalmente, cioè, ha carattere professionale l’attività che viene eseguita abitualmente e non occasionalmente.

Quindi: si ha attività di impresa ove ci sia un soggetto che pone in essere abitualmente plurime operazioni di tipo economico ma non necessariamente di tipo lucrativo rivolte ai terzi.

L’imprenditore organizza il lavoro e il capitale al fine della produzione e scambio di beni o servizi. La qualifica di imprenditore si ottiene quando vengono posti in essere da parte dell’imprenditore stesso atti di organizzazione volti al perseguimento del fine unitario.

Art. 2083 c.c. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Per piccolo imprenditore si intende che vi è una prevalenza del fattore lavoro sul capitale.

Un elemento comune tra la grande/media impresa e la piccola impresa è la disciplina in materia di concorrenza, che possiamo suddividere in:

Disciplina anti-trust

A) Disciplina anti-trust: (disciplina sovranazionale in quanto discende dai trattati istitutivi della Comunità Europea) volta a disciplinare tutta quella serie di situazione che possono apportare patologie al corretto esplicarsi della concorrenza all’interno del mercato.

Art. 81 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (d’ora in poi acronimo TICE) “Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio con gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”.

L’ordinamento consente che due o più soggetti che vogliano porre in essere una pratica teoricamente anti-concorrenziale possano ottenere un’autorizzazione dalla Commissione Europea al fine di migliorare la produzione o distribuzione di prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, purché la concorrenza in quel determinato settore non venga eliminata del tutto.

Art. 82 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea “È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo”.

La condotta di tipo abusivo citata dalla norma si ha quando il soggetto nella posizione dominante ponga in essere un comportamento che ha l’effetto di imporre direttamente o indirettamente determinati prezzi di vendita o di acquisto, di limitare la produzione di sbocchi o la distribuzione di beni o servizi, influenzare la conclusione di determinati contratti e che pongano ai terzi condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

Disciplina in materia di concorrenza sleale

B) Disciplina in materia di concorrenza sleale: Art. 2598 c.c. “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e i diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, ovvero diffonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti o sulle attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito o si vale direttamente o indirettamente di qualunque altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Le società

Il contratto di società

Il contratto di società è tendenzialmente un contratto plurilaterale. Può essere assoggettato a determinati vincoli di forma e pubblicità e trova la sua disciplina nell’articolo 2247 c.c. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

È un contratto consensuale nel senso che si perfeziona con il consenso delle parti, a differenza dei contratti reali che si perfezionano, oltre che col consenso delle parti, con la datio rei. Un elemento fondamentale del contratto di società è che deve sempre avere una comunione di scopo, cioè si ha un apporto di beni o servizi al fine, non di trarne immediato godimento ma per esercitare un’attività economica.

Il conferimento è un atto di tipo traslativo, cioè, con esso si attua il trasferimento dei diritti esistenti sui beni o servizi dal patrimonio di un determinato soggetto (socio) al patrimonio proprio della società. Oltre all’atto traslativo bisogna individuare l’oggetto di tale atto, che può essere: denaro, beni in proprietà, beni in godimento, crediti oppure la propria opera (lavoro).

Società di persone

Società di persone (autonomia patrimoniale imperfetta).

Società semplice

Società semplice: nel codice civile non vi è una vera definizione di società semplice a differenza che per le altre ma si ottiene per contrasto dalle norme che la regolano.

Art. 2251 c.c. “Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferibili”.

Art. 2252 c.c. “Il contratto sociale può essere modificato solo esclusivamente con il consenso di tutti i soci, a meno che nel contratto sociale i soci stessi non abbiano convenuto diversamente”.

Gli obblighi del socio in una società semplice sono: l’obbligo a eseguire i conferimenti espressamente previsti nel contratto sociale, se il contratto sociale nulla prevede in ordine ai conferimenti si segue quanto espresso nell’Art. 2253 comma 2 c.c. “Opera una presunzione in forza della quale i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra di loro, i beni o i servizi che sono necessari per l’esercizio in comune dell’attività economica”.

In caso vengano conferiti crediti, dice l’Art. 2255 c.c. “Il socio che ha conferito un credito risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti indicati dall’Art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale della garanzia”.

Il potere di gestione (concetto comune a tutti i tipi di società) si estrinseca in due modi: il potere gestorio ha ad oggetto l’esercizio di tutte le attività atte al conseguimento dell’oggetto sociale, il potere rappresentativo consente alla società di poter entrare a contatto con i terzi.

Riguardo alla gestione si seguono gli Art. 2257 e 2258 c.c.: Art. 2257 c.c. ”Salvo diversa pattuizione l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente rispetto agli altri. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione”, Art. 2258 c.c. “Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni. Se convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente (Art. 2257 c.c.)”.

Art. 2262 c.c. ”Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte degli utili dopo l’approvazione del rendiconto”, Art. 2265 c.c. “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

In tema di ripartizione degli utili abbiamo gli Art. 2263 comma 1 c.c. “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali rispetto ai conferimenti in precedenza operati” e l’Art. 2264 comma 1 c.c. “La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo”.

Per quanto riguarda la rappresentanza si segue l’Art. 2266 c.c. ”La società acquista i diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diverse disposizioni del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”.

Per quanto concerne le obbligazioni sociali nelle società di persone i soci rispondono personalmente e illimitatamente (autonomia patrimoniale imperfetta) come espresso dall’Art. 2267 c.c. “I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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